Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/01/2023, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00071/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02499/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2016, proposto da
AR OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, AR OR, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;
contro
Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino, 19/2;
nei confronti
Musicamorfosi Associazione Culturale Musicale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ovvero per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori del provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 36732/2016 avente ad oggetto "autorizzazione in deroga ex art. 8 L.R. 13/2001 13/2001 per lo svolgimento della giornata del 30 luglio 2016 della manifestazione “KOLYMBETRA” nell’ambito del progetto denominato “Suoni Mobili 2016 Multi Culti” che prevede l’utilizzo di amplificazione per diffusione acustica da svolgersi a Lissone in Piazza Libertà”;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 22 giugno 2016 con cui è stata approvata l’adesione al progetto “Multi Culti Lissone Festival 2016” promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi nonché la nota prot. 36362 del 21 luglio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2016, AR OR ha chiesto l’annullamento del provvedimento autorizzatorio di cui in epigrafe, rilasciato all’Associazione controinteressata con riferimento alla manifestazione “KOLYMBETRA” nell’ambito del progetto denominato “Suoni Mobili 2016 Multi Culti”, tenutasi il 30 luglio 2016.
Dal momento che il ricorrente e la sua famiglia risiedono in “un appartamento prospiciente” tale piazza, il succedersi di autorizzazioni temporanee con deroga ai limiti acustici – autorizzazioni che sono stato impugnate in altri contenziosi simili – comprometterebbe, a dire del ricorrente, lo “spazio di tranquillità e vivibilità” costituito dall’ambiente di residenza.
Per ciò che concerne l’odierno giudizio, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi.
Il primo motivo fa essenzialmente leva sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, nella parte in cui prevede che «i titolari di attività temporanee (art. 6 comma 1 lettera h della L. n° 447/1995) dovranno richiedere al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività, l'autorizzazione anche in deroga del superamento ai limiti fissati dal presente azzonamento per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà, a meno che non si presentino questioni di urgenza, relative ad attività inerenti a società di gestione di servizi pubblici o enti pubblici».
Ciò, poiché - nella specie - la domanda di autorizzazione in deroga sarebbe stata protocollata soltanto in data 4 luglio 2016, mentre la manifestazione era programmata per il giorno 30 luglio.
Con il secondo motivo si deduce, poi, la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990, nonché, la violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino, la violazione dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ciò, poiché non vi sarebbe stata alcuna comunicazione di avvio del procedimento a favore del ricorrente, quale soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale sarebbe stato destinato a produrre effetti diretti, né alcuna motivazione in ordine alle articolate osservazioni nondimeno trasmesse dall’esponente al Comune di Lissone.
Con il terzo e quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995; del dPCM 14 novembre 1997; dell’art. 8 della legge regionale n. 13/2001; della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 6 settembre 2004, nonché, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, insufficiente motivazione e carenza di istruttoria. Ciò, poiché l’Amministrazione, anziché valutare primariamente la compatibilità o meno del rumore con il contesto ambientale coinvolto, avrebbe illegittimamente privilegiato gli interessi perseguiti dagli organizzatori. La stessa p.a. avrebbe, inoltre, congegnato prescrizioni generiche e assolutamente inadeguate al contesto abitativo del ricorrente.
Si è costituito il Comune intimato con memoria, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni.
Il 28/9/2022 parte ricorrente ha presentato domanda di riunione dei ricorsi nn. 1640/2016, 1716/2016, 2159/2016, 2310/2016, 2351/2016, 2499/2016, 2546/2016 e 2648/2016, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, e richiesto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ex art. 34, comma 3 del c.p.a.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, giova ricordare come, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi giurisdizionali sia rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice.
La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che «[l]a riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio, sebbene ne sussistano i presupposti, non può di per sé costituire vizio della pronuncia, essendo sindacabile soltanto per manifesta abnormità» (Cons. Stato, sez. V, 3-09-2020, n.5352; id., VI, 7-06-2018, n. 4647).
Ebbene, il Collegio non ravvisa nella fattispecie l’opportunità della riunione dei suindicati ricorsi, così come richiesta da parte ricorrente.
Il Collegio rileva, sempre in via preliminare, che la domanda di annullamento è improcedibile, in quanto nessun effetto utile può ormai derivare al ricorrente dall’accoglimento di tale domanda, relativa a un’autorizzazione connessa ad un evento ormai trascorso.
Residua invece, in quanto espressamente manifestato, l’interesse all’accertamento della legittimità/illegittimità degli atti impugnati, in relazione alla possibilità futura, per il ricorrente, di presentare domanda risarcitoria.
Passando al merito del ricorso il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce, quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza. Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor esso deve ritenersi ordinatorio, e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto ma una semplice irregolarità non viziante (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, 22-01-2020, n. 537; TAR Piemonte, Torino, II, 24-03-2022, n. 269).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si deve ritenere che il termine di cui all’art. 10 del citato Regolamento comunale abbia carattere ordinatorio, non essendo espressamente qualificato come perentorio e non desumendosi dalla stessa norma che – per la funzione da esso assolta – debba rivestire tale carattere.
Si tratta, a ben vedere, di un termine posto nell’interesse dell’Amministrazione, la quale deve poter beneficiare di un congruo periodo di tempo per l’espletamento dell’istruttoria, di modo che, ove la domanda fosse presentata tardivamente, il richiedente non potrebbe dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia dato ad essa riscontro entro il giorno fissato per l’evento, né potrebbe dolersi della risposta negativa motivata dall’impossibilità di effettuare una adeguata istruttoria. Ove, tuttavia, l’Amministrazione, nonostante la tardività della domanda, ritenesse di avere avuto a disposizione un tempo adeguato per rispondere, il provvedimento ben potrebbe essere emanato senza per ciò solo considerarsi illegittimo.
Va, pertanto, ribadito come il mancato rispetto, da parte della controinteressata, del termine di «almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività» (ex art. 10, citato) per la presentazione della domanda non sia causa di illegittimità del provvedimento autorizzativo in questa sede impugnato.
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Al riguardo, è utile premettere che, le norme invocate dal ricorrente, che hanno introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti interessati, vanno interpretate applicando il principio di strumentalità delle forme. Per esso, il mancato rispetto delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti non costituisce causa di illegittimità del provvedimento, qualora lo scopo che le norme stesse intendono perseguire sia stato comunque nel concreto raggiunto (TAR Lazio, Roma, I, 30-08-2022, n. 11314).
In applicazione di tale principio si deve, allora, escludere la portata invalidante dell’omesso avviso di avvio del procedimento, quando l’amministrato abbia avuto non solo piena contezza dell’azione amministrativa incisiva del suo interesse, ma anche la concreta possibilità di partecipare al procedimento e di far valere in quella sede le sue ragioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 342).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti emerge come l’esponente abbia avuto piena contezza dell’attività qui contestata, come ricavabile, fra l’altro, dalla comunicazione trasmessa dallo stesso ricorrente al Comune di Lissone il 18 luglio 2016.
È del pari evidente come l’esponente abbia potuto trasmettere le proprie osservazioni, le quali risultano riscontrate dal resistente Comune nel provvedimento autorizzatorio. Sul punto, non va sottaciuto come l’obbligo dell’Amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedimentali non vada inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall’interessato, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell’atto si dimostri di aver tenuto in considerazione tali rilievi e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V, 30-10-2018, n. 6173; TAR Calabria, Reggio Calabria, 7-03-2022, n. 183; TAR Lombardia, Milano, IV, 4-01-2022, n. 10).
Nel caso concreto, va ribadito come il provvedimento di autorizzazione in deroga dia conto sia delle osservazioni pervenute da parte ricorrente, sia del bilanciamento compiuto fra gli interessi coinvolti, affidato anche alle specifiche prescrizioni dettate al fine di contenere il disturbo del vicinato.
Va, quindi, ribadita l’infondatezza del secondo motivo.
Quanto alle residue censure il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, va osservato come la richiamata circolare ministeriale, ove integralmente letta, non imponga affatto una apposita valutazione d’impatto acustico, ritenendola soltanto “opportuna” [si legge, al riguardo che: “Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità' competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività' temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa”]. Del resto, l’effettuazione di uno studio di impatto acustico non è prevista dall’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13, del 10-08-2001, che, come noto, disciplina le autorizzazioni in deroga.
Per il resto, va sottolineato come il provvedimento impugnato, pur autorizzando il temporaneo superamento dei limiti di rumore, abbia mostrato di tenere conto delle esigenze dei residenti nella zona interessata dall’evento, ordinando che i momenti di intrattenimento venissero presidiati da un “Tecnico fonico”, incaricato di effettuare il monitoraggio dei “livelli acustici” nell’area d’interesse (cfr. il provvedimento impugnato, in atti). È, infatti, evidente come detta misura sia preordinata a salvaguardare «le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore», in linea con quanto previsto dall’art. 8, comma 3-ter, lett. a), della legge regionale n. 13 del 2001 [ove, peraltro, si legge, a seguire, che: «le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale; (…)»].
Non ha, dunque, rilievo il fatto che, con l’autorizzazione alla deroga non siano stati individuati ulteriori limiti massimi di rumore, dovendosi comunque rispettare i limiti posti a tutela della salute umana, tenuto anche conto che l’art. 8, comma 3, lett. a), della stessa legge regionale n. 13 del 2001 stabilisce che, con il suddetto provvedimento, possono (e non debbono) essere indicati i più alti livelli di rumore da non superare.
Neppure ha rilievo la circostanza, del tutto ipotetica, che nel concreto si siano superati anche i limiti previsti a tutela della salute umana, posto che tale superamento non incide sulla validità del provvedimento impugnato il quale, di certo, non lo ha autorizzato. È ben vero, poi, che, come afferma il ricorrente, nel corso dell’anno 2016, diverse sono state le manifestazioni organizzate, ma, trattasi pur sempre di eventi, intervallati fra loro, che hanno avuto una durata limitata, sicché non risulta dimostrato che la loro realizzazione abbia cagionato un disturbo superiore ai limiti della normale tollerabilità.
In definitiva, va ribadito come l’Amministrazione abbia dato adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto, seppur in maniera sintetica, delle ragioni che l’hanno determinata alla contestata decisione, fra cui la valenza culturale dell’evento, dimostrando, così, di aver tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti dalla decisione stessa, mediante un bilanciamento che risulta immune dai vizi di legittimità, come sopra prospettati da parte ricorrente.
Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.
La particolarità della fattispecie e l’andamento complessivo della causa giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e respinge la domanda di accertamento della illegittimità di tale atto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO