Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11423 anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettiva- Parte_1 C.F._1 mente domiciliato in Napoli alla via Mattia Preti n. 10, presso lo studio degli avv.ti Barbara
Graziano e Marco Luongo che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
(CF – P.IVA: ) con sede a Milano, Viale Bligny 28/30, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Ing. elettivamente domiciliato in Mila- CP_2 no al Viale Regina Margherita presso lo studio dell'Avv. Sergio Malaspina che la rappresenta e difende
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 parte ricorrente deduceva: di aver stipulato un contratto di agenzia in qualità di agente con la società convenuta in data 15 giugno 2017; che in data 7 gennaio 2021 veniva a conoscenza, in maniera casuale, che la proponente aveva esercitato il recesso dal contratto a far data dal 20 dicembre 2020;
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che quindi solo nel pomeriggio del 7 gennaio 2021 riceveva al suo corretto indirizzo pec la formale lettera di recesso;
che tuttavia nel suddetto lasso temporale intercorso tra il 20.12.2020 e il 7.1.2021 il ricorrente continuava a svolgere l'attività di agente per conto della preponente;
che, preso atto del recesso, procedeva a mezzo dei suoi legali ad inviare formale messa in mo- ra alla società preponente convenuta per ottenere la corresponsione di quanto spettante in rela- zione al rapporto di agenzia, compresi gli ordini non pagati, le indennità di fine rapporto,
l'indennità di mancato preavviso e il risarcimento del danno per il comportamento tenuto dalla mandante;
che non avendo avuto riscontro alle richieste, adiva codesto Tribunale per la pronuncia dei se- guenti provvedimenti:
1) Ordinare alla convenuta ex art. 423 cpc alla prima udienza il pagamento delle somme di euro 4.348,89 (di cui euro 472,42 per provvigioni novembre e dicembre 2020; euro 886,08 per indennità suppletiva, euro 249,83 per firr;
euro 2927,31 per in- dennità mancato preavviso) dichiarate come dovute dalla stessa mandante come da allegata pec del 28 gennaio 2021, in quanto somme documentali ed ammesse, e in ogni caso condannare la convenuta al pagamento all'esito del giudizio, salve in ogni caso le ulteriori e maggiori domande di cui al presente atto.
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle provvigioni maturate per gli ordini procurati per conto della mandante e dalla stessa ingiustificatamente rifiutati, come descritto e allegato (folii 22, 23 e 25b), e pertanto condanna- re la preponente al pagamento delle somme di a) euro 305,60; b) euro 1256,77; c) euro 450,56; d) euro 504,91; e) euro
392,39, f) euro 764,78 g) euro 427,27, h) euro 317,34; nonche euro 413,95 ed euro 446,74 per i clienti indicati in ricorso, anche in ragione dell'art. 1748 cc, in subordine accertare e dichiarare il danno sofferto dall'agente a causa della mancata accettazione da parte della preponente degli affari conclusi dall'agente e pertanto condannare la convenuta al pagamento della medesime somme o di quelle accertate e dichiarate dal Giudice a titolo di ristoro delle provvigioni non corrisposte, il tutto per i motivi e deduzioni di cui al presente atto, o condannarla alla cifra ritenuta di giustizia anche a titolo, in subordine, di perdita di chance, nonché comunque accertare e dichiarare le provvigioni dovute al ricorrente in ragione di quanto de- scritto e allegato, e anche a seguito di ordine di esibizione, condannando la convenuta al relativo pagamento.
3) Accertare e dichiarare il danno sofferto dal ricorrente per effetto e a causa del comportamento tenuto dalla preponente sia precedentemente che in occasione della risoluzione del contratto di agenzia, il tutto come descritto e allegato nel presente atto, accertare e dichiarare il danno alla professionalità nonché il contestuale danno all'immagine professionale e di relazio- ne, nella accezione personale e commerciale, del ricorrente nei confronti della clientela indicata in ricorso e nel suo ambien- te professionale, a causa del comportamento, anche contrario a correttezza e buona fede, tenuto dalla società,
4) anche per tali effetti, e comunque in ragione delle motivazioni in fatto e in diritto di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare il danno subito dall'istante costituito dalla lesione della sua immagine professionale e di relazione e dalla lesione della sua professionalità, condannando la preponente per il primo titolo a corrispondere all'agente la somma di euro
10.000,00 mentre per il secondo titolo a corrispondere all'agente la somma di euro 16.301,34, in subordine alla diversa cifra accertata e dichiarata dal Giudicante anche in via equitativa, per ciascuna delle poste di danno, sulla base della durata del rapporto (4 anni) con la mandante, e del rapporto pluriennale con i clienti, e/o in subordine anche di Giustizia
2 5) Condannare la convenuta, per quanto descritto e allegato in fatto e per le motivazioni in diritto, al pagamento della somma di euro 6.521,14 a titolo di perdita di chance a causa del mancato rispetto del rapporto di agenzia e della buona fede e cor- rettezza contrattuali e della lesione della professionalità del ricorrente.
6) condannare, infine, la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso l'ENASARCO;
7) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di incasso, mai corrisposta, rapportata alla percentuale di uso del 5% degli incassi operati per conto della preponente, incassi che ammontano ad almeno la cifra di euro 32.252,00 come da bonifici e assegni allegati, e pertanto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 1.612,60 oppure in su- bordine alla cifra diversa ritenuta da Codesto Ill.mo Giudice anche in via equitativa.
8) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del ricorrente alla corresponsione delle indennità reclamate e quindi al pa- gamento dell'indennità di mancato preavviso, e delle indennità di fine rapporto, e pertanto:
9) Condannare la resistente al pagamento della somma di 3654,40 a titolo di indennità di mancato preavviso, già comprensi- va della somma eventualmente già corrisposta ex art. 423 cpc, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, come da con- teggi parte integrante del presente ricorso, oppure alla diversa/maggiore somma che il giudice riterrà equa;
10)In ogni caso condannare la resistente al pagamento di euro 8.150,67 a titolo di indennità ex art. 1751 cod civ oppure alla diversa somma che si riterrà di legge e/o equa/di giustizia
11) solo in subordine in caso di ritenuta applicazione delle indennità di cessazione del rapporto previste dall'AEC applicabi- le, in luogo dell'indennità ex art. 1751 cod. civ, condannare la resistente al pagamento delle indennità ex AEC applicabile, e cioè della somma di € 980,20 a titolo di indennità suppletiva di clientela, così come specificamente indicato oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, in virtù dell'AEC applicabile;
condannare, ancora, la resistente al pagamento della indennità di risoluzione del rapporto, maturata alla data del recesso pari ad € 1097,01 così come specificamente indicato oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, in virtù dell'AEC applicabile oppure in subordine alle somme diverse e/o minori accertate e dichiarate a tali titoli, da Codesto Ill.mo Giudice.
12)Con vittoria di onorari e spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva la convenuta e con le note congiunte depositate in data 14.1.2025 le CP_1 parti, rappresentando di essere addivenuti ad un accordo transattivo, chiedevano, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un
3 requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo.
Le spese di lite, vista l'intervenuta transazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Paolo Sco- gnamiglio, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate
Napoli, lì
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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