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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29860 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARZANI MARCO , SELLETTI SONIA , POGGI Parte_1
EMANUELE
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MITTONI ENRICO , MORELLI MASSIMILIANO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato il 26.9.2023 e regolarmente notificato, rappresentava in Parte_1 fatto: “In data 03.10.2022 il ricorrente ha presentato domanda di disoccupazione NASpI alla CP_ competente sede di Lido di Ostia (all.1 ed anche all. 4 dove si dà atto della prima richiesta: “la sua domanda di indennità di disoccupazione NASpI n. 6149940800122 (2022/947778), presentata il 03/10/2022 è stata respinta”); - La domanda di disoccupazione conseguiva e si basava sulle dimissioni per giusta causa presentate in data 2° settembre 2022 (all.2+all.3), mediante apposita procedura telematica (con causale “DEMANSIONAMENTO STRESS LAVORATIVO”, correttamente indicato dal patronato) e a mezzo di diffida da parte del proprio legale;
- Con comunicazione del CP_ 23.01.2023, trasmessa a mezzo pec in data 03.02.2023, comunicava il respingimento della domanda di Naspi, con la seguente motivazione: “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA
1 CP_ DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” (all.4); - Tramite il patronato veniva inoltrato all' la seguente documentazione: lettera di dimissioni per giusta causa da parte del legale del ricorrente, lettera di riscontro della Società datrice di lavoro e modulo di dimissioni presentato tramite CAF con indicazione di causale dimissioni “demansionamento e stress lavorativo”; - Con successiva CP_ comunicazione in data 07.02/2023 l' confermava il diniego, indicando come motivazione: “il motivo indicato nelle dimissioni per giusta causa non rientra nelle motivazioni indicate nella CP_ circolare 94/2015 (all.5); - In data 3 Maggio 2023 il ricorrente promuoveva ricorso interno all'
(all.9) senza alcun riscontro da parte dell'Ente (Ricevuta del Ricorso n° 2367695 del 03/05/2023 N° CP_ CP_ Protocollo: 7003.03/05/2023.0097497) Il diniego di circa la concessione del trattamento di disoccupazione è illegittimo”; parte ricorrente poi deduceva in diritto e concludeva nel modo CP_ che segue: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego quanto al trattamento di disoccupazione Naspi, a decorrere dal 3.10.2022 (prima domanda) o da altra data che risulterà in CP_ giudizio, e per l'effetto condannare a riconoscere e corrispondere al ricorrente il relativo trattamento, dalla data di presentazione della domanda o da altra data che risulterà in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale rappresentava l'insussistenza dei presupposti del provvedimento richiesto, evidenziando che era stata sottoscritta una risoluzione consensuale con rinuncia all'azione legale, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art.3 Dlgs 22/2015 prevede: “1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2.
La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce di avere rassegnato le dimissioni mediante procedura telematica con la causale “demansionamento stress lavorativo” e ritiene perciò solo di rientrare nelle ipotesi di cui alla norma sopra riportata.
2 La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 17303/2016 a proposito di giusta causa in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto) ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del 2015).
Si tratta di una ipotesi che concreta una precisa fattispecie giuridica, la quale va esaminata e inquadrata in sede giudiziaria, non essendo sufficiente la valutazione soggettiva del lavoratore.
CP_ L' peraltro, ha depositato il verbale di accordo e transazione in sede sindacale ex aert.2113
CC, dal quale si evince che il ricorrente ha rinunziato all'indennità sostitutiva del preavviso (deve ricordarsi che le dimissioni per giusta causa , ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso), ha rinunciato a domande giudiziali connesse al rapporto di lavoro, ha deciso di transigere la controversia percependo somme di denaro;
parte resistente, a sua volta, ha accettato la rinuncia.
Ai sensi dell'art.1965 cc, “ La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
Nel caso di specie, al vecchio rapporto di lavoro è stato sostituito un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni e parte ricorrente ha rinunciato a richiedere l'accertamento della giusta causa.
Ne consegue che non vi è stato alcun accertamento della giusta causa delle dimissioni;
né può ritenersi tale l'avere semplicemente dato atto, nella conciliazione, che il rapporto è cessato alla data del 2 settembre 2022 “in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore” , in quanto non è stato espressamente accettato il contenuto di tale causale;
nelle premesse, al punto e), infatti , “ ha contestato ogni doglianza e ha contestato la sussistenza di Pt_2 qualsivoglia giusta causa di dimissioni con lettera del 5.9.22”.
Ne consegue che non sussiste il presupposto di cui all'art.3 comma 2 Dlgs 22/2015 per il riconoscimento della NASPI.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre IVA, CAP
e rimb. Forf. Come per legge.
3 Roma 9.1.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29860 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARZANI MARCO , SELLETTI SONIA , POGGI Parte_1
EMANUELE
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MITTONI ENRICO , MORELLI MASSIMILIANO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato il 26.9.2023 e regolarmente notificato, rappresentava in Parte_1 fatto: “In data 03.10.2022 il ricorrente ha presentato domanda di disoccupazione NASpI alla CP_ competente sede di Lido di Ostia (all.1 ed anche all. 4 dove si dà atto della prima richiesta: “la sua domanda di indennità di disoccupazione NASpI n. 6149940800122 (2022/947778), presentata il 03/10/2022 è stata respinta”); - La domanda di disoccupazione conseguiva e si basava sulle dimissioni per giusta causa presentate in data 2° settembre 2022 (all.2+all.3), mediante apposita procedura telematica (con causale “DEMANSIONAMENTO STRESS LAVORATIVO”, correttamente indicato dal patronato) e a mezzo di diffida da parte del proprio legale;
- Con comunicazione del CP_ 23.01.2023, trasmessa a mezzo pec in data 03.02.2023, comunicava il respingimento della domanda di Naspi, con la seguente motivazione: “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA
1 CP_ DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” (all.4); - Tramite il patronato veniva inoltrato all' la seguente documentazione: lettera di dimissioni per giusta causa da parte del legale del ricorrente, lettera di riscontro della Società datrice di lavoro e modulo di dimissioni presentato tramite CAF con indicazione di causale dimissioni “demansionamento e stress lavorativo”; - Con successiva CP_ comunicazione in data 07.02/2023 l' confermava il diniego, indicando come motivazione: “il motivo indicato nelle dimissioni per giusta causa non rientra nelle motivazioni indicate nella CP_ circolare 94/2015 (all.5); - In data 3 Maggio 2023 il ricorrente promuoveva ricorso interno all'
(all.9) senza alcun riscontro da parte dell'Ente (Ricevuta del Ricorso n° 2367695 del 03/05/2023 N° CP_ CP_ Protocollo: 7003.03/05/2023.0097497) Il diniego di circa la concessione del trattamento di disoccupazione è illegittimo”; parte ricorrente poi deduceva in diritto e concludeva nel modo CP_ che segue: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego quanto al trattamento di disoccupazione Naspi, a decorrere dal 3.10.2022 (prima domanda) o da altra data che risulterà in CP_ giudizio, e per l'effetto condannare a riconoscere e corrispondere al ricorrente il relativo trattamento, dalla data di presentazione della domanda o da altra data che risulterà in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale rappresentava l'insussistenza dei presupposti del provvedimento richiesto, evidenziando che era stata sottoscritta una risoluzione consensuale con rinuncia all'azione legale, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art.3 Dlgs 22/2015 prevede: “1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2.
La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce di avere rassegnato le dimissioni mediante procedura telematica con la causale “demansionamento stress lavorativo” e ritiene perciò solo di rientrare nelle ipotesi di cui alla norma sopra riportata.
2 La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 17303/2016 a proposito di giusta causa in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto) ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del 2015).
Si tratta di una ipotesi che concreta una precisa fattispecie giuridica, la quale va esaminata e inquadrata in sede giudiziaria, non essendo sufficiente la valutazione soggettiva del lavoratore.
CP_ L' peraltro, ha depositato il verbale di accordo e transazione in sede sindacale ex aert.2113
CC, dal quale si evince che il ricorrente ha rinunziato all'indennità sostitutiva del preavviso (deve ricordarsi che le dimissioni per giusta causa , ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso), ha rinunciato a domande giudiziali connesse al rapporto di lavoro, ha deciso di transigere la controversia percependo somme di denaro;
parte resistente, a sua volta, ha accettato la rinuncia.
Ai sensi dell'art.1965 cc, “ La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
Nel caso di specie, al vecchio rapporto di lavoro è stato sostituito un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni e parte ricorrente ha rinunciato a richiedere l'accertamento della giusta causa.
Ne consegue che non vi è stato alcun accertamento della giusta causa delle dimissioni;
né può ritenersi tale l'avere semplicemente dato atto, nella conciliazione, che il rapporto è cessato alla data del 2 settembre 2022 “in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore” , in quanto non è stato espressamente accettato il contenuto di tale causale;
nelle premesse, al punto e), infatti , “ ha contestato ogni doglianza e ha contestato la sussistenza di Pt_2 qualsivoglia giusta causa di dimissioni con lettera del 5.9.22”.
Ne consegue che non sussiste il presupposto di cui all'art.3 comma 2 Dlgs 22/2015 per il riconoscimento della NASPI.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre IVA, CAP
e rimb. Forf. Come per legge.
3 Roma 9.1.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
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