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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N 708/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 708/2024 tra
e ATTORI Parte_1 Parte_2
e
CONVENUTO CP_1
Oggi 5 maggio 2025 alle ore 11.12 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi l'avv. PACCHIOLI FRANCESCO .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti .
L'avv Francesco PACCHIOLI in particolare riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese e compensi della procedura. L'Avv. PACCHIOLI precisa altresì che l'immobile per cui è causa è stato rilasciato dal conduttore in data 13/03/2025 e di conseguenza il credito vantato dal locatori è pari ad €. 5760 non avendo il conduttore, come rilevabile dal con- tratto di locazione in atti, versato deposito cauzionale.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni
1
prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
9 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 708/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 5.05.2025 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Nazio-
[...] C.F._2 nale 75, presso lo studio dell'avv. Francesco Pacchioli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTORI -
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, al CP_1 C.F._3
viale Comandante Umberto Maddalena 390, presso lo studio dell'avv. Francesco Se- condo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso diverso per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144022).
2
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2023, e Parte_2 [...]
intimavano a sfratto per morosità, con contestuale ri- Parte_1 CP_1
chiesta di ingiunzione di pagamento per canoni scaduti (per euro 640,00) deducendo: che erano proprietari dell'immobile sito in Napoli, alla via Bologna 14, piano terra, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli alla SEZ. VIC, Foglio 14, sub 38, part. 425, cat. C/2, Z.C. 8, r.c. € 87, 80; che l'immobile veniva concesso in locazione, per uso diverso, al sig. in CP_1
virtù di contratto stipulato in data 1.11.2017 e regolarmente registrato in data
27.11.2017, al n. 17498/35; che il canone di locazione mensile era stabilito in € 320,00 da pagarsi in rate mensili an- ticipate, oltre aggiornamento ISTAT;
che il conduttore si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre e novembre 2023, per un ammontare complessivo pari ad euro 640,00.
In data 13.12.2023, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il quale, si opponeva allo sfratto e chiedeva:”1) Rigettare la domanda per- CP_1 ché l'inadempimento in discussione non è così grave da alterare l'equilibrio contrattua- le tra le parti e perché il conduttore, durante il corso del rapporto, è stato sempre rego- lare e puntuale nei versamenti. 2) In via subordinata, concedere un breve rinvio per consentire al conduttore di corrispondere quanto dovuto ai nuovi proprietari;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore an- tistatario”.
Il convenuto, in particolare, eccepiva la non gravità dell'inadempimento e la volontà di regolarizzare la debitoria.
Il Giudice, all'udienza del 15.01.2024, rilevato che la mora di cui in intimazione non era stata sanata, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito, assegnando a parte attrice termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, nonché per integrare i rispettivi scritti.
L'attore presentava istanza per la mediazione innanzi all'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale si concludeva con il verbale negativo del
13.05.2024, per mancata comparizione del convenuto.
3
Non venivano depositate memorie integrative.
Il Giudice rinviava all'udienza del 5.05.2025 per lettura del dispositivo e della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Indi la causa viene decisa all'udienza del 5.05.2025.
****************************
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal
D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti.
Tanto esposto, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore è fondata e va accolta.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (CFR. Cass. Civ SS.UU. n°13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allega- zione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento
è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adem- pimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la do- cumentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazione tra le parti registra- to, copia della comunicazione di subentro nel contratto di locazione).
invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei canoni di CP_1
cui in intimazione.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osservato che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle loca- zioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Supre-
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mo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione, è ri- messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile.
In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutata secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
La gravità dell'inadempimento posto a fondamento della domanda, dev'essere, inoltre, valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla propo- sizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall'art. 1453 comma 2 cc, secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzio- ne del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di ese- guire la sua prestazione e al locatore di pretenderla: nel caso della locazione, infatti, il
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locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria ob- bligazione e ha interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è te- nuto a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.
Ove, pertanto, in tema di locazione ad uso abitativo, il conduttore sia moroso nel paga- mento del canone e degli oneri accessori, non può ritenersi automaticamente la gravità dell'inadempimento solo perché questo ha ad oggetto una delle obbligazioni principali del conduttore, dovendosene, invece, accertare la gravità in concreto, con la conseguen- za che la domanda di risoluzione non dovrà essere accolta qualora l'inadempimento possa essere valutato come di scarsa importanza per il concorso di determinate circo- stanze, che lo rendono inidoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prose- cuzione.
Nella specie, la durata e l'importo complessivo della morosità integra senza dubbio un
“grave” inadempimento del conduttore, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con conferma della ordinanza di rilascio già attuata .
Va pronunciata condanna di al pagamento di euro 5.760/00 (euro CP_1
320/00*18 mensilità) per canoni di locazione da ottobre 2023 sino al rilascio del
13/3/2025 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo .
Le spese di lite e mediazione seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del DM 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato il convenuto va condannato al versamento all'Erario della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010
La cancelleria provvederà alla riscossione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del conduttore il CP_1 contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in sito in
Napoli, alla via Bologna 14, piano terra, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli alla SEZ. VIC, Foglio 14, sub 38, part. 425, cat. C/2, meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in atti;
2) Conferma la ordinanza di rilascio già eseguita;
3) Condanna per le causali di cui in motivazione l pagamento, in favore CP_1 di e , di € 5.760/00 , oltre inte- Parte_2 Parte_1
ressi legali dalle scadenze al saldo
4) Condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite e mediazione che liquida in € 100/00 per Parte_1 esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ed acces- sori nella misura di legge.
5) Condanna al versamento all'Erario della somma pari al doppio del CP_1
contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010 .
Napoli 5.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 708/2024 tra
e ATTORI Parte_1 Parte_2
e
CONVENUTO CP_1
Oggi 5 maggio 2025 alle ore 11.12 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi l'avv. PACCHIOLI FRANCESCO .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti .
L'avv Francesco PACCHIOLI in particolare riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese e compensi della procedura. L'Avv. PACCHIOLI precisa altresì che l'immobile per cui è causa è stato rilasciato dal conduttore in data 13/03/2025 e di conseguenza il credito vantato dal locatori è pari ad €. 5760 non avendo il conduttore, come rilevabile dal con- tratto di locazione in atti, versato deposito cauzionale.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni
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prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
9 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 708/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 5.05.2025 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Nazio-
[...] C.F._2 nale 75, presso lo studio dell'avv. Francesco Pacchioli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTORI -
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, al CP_1 C.F._3
viale Comandante Umberto Maddalena 390, presso lo studio dell'avv. Francesco Se- condo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso diverso per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144022).
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Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2023, e Parte_2 [...]
intimavano a sfratto per morosità, con contestuale ri- Parte_1 CP_1
chiesta di ingiunzione di pagamento per canoni scaduti (per euro 640,00) deducendo: che erano proprietari dell'immobile sito in Napoli, alla via Bologna 14, piano terra, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli alla SEZ. VIC, Foglio 14, sub 38, part. 425, cat. C/2, Z.C. 8, r.c. € 87, 80; che l'immobile veniva concesso in locazione, per uso diverso, al sig. in CP_1
virtù di contratto stipulato in data 1.11.2017 e regolarmente registrato in data
27.11.2017, al n. 17498/35; che il canone di locazione mensile era stabilito in € 320,00 da pagarsi in rate mensili an- ticipate, oltre aggiornamento ISTAT;
che il conduttore si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre e novembre 2023, per un ammontare complessivo pari ad euro 640,00.
In data 13.12.2023, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il quale, si opponeva allo sfratto e chiedeva:”1) Rigettare la domanda per- CP_1 ché l'inadempimento in discussione non è così grave da alterare l'equilibrio contrattua- le tra le parti e perché il conduttore, durante il corso del rapporto, è stato sempre rego- lare e puntuale nei versamenti. 2) In via subordinata, concedere un breve rinvio per consentire al conduttore di corrispondere quanto dovuto ai nuovi proprietari;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore an- tistatario”.
Il convenuto, in particolare, eccepiva la non gravità dell'inadempimento e la volontà di regolarizzare la debitoria.
Il Giudice, all'udienza del 15.01.2024, rilevato che la mora di cui in intimazione non era stata sanata, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito, assegnando a parte attrice termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, nonché per integrare i rispettivi scritti.
L'attore presentava istanza per la mediazione innanzi all'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale si concludeva con il verbale negativo del
13.05.2024, per mancata comparizione del convenuto.
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Non venivano depositate memorie integrative.
Il Giudice rinviava all'udienza del 5.05.2025 per lettura del dispositivo e della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Indi la causa viene decisa all'udienza del 5.05.2025.
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In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal
D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti.
Tanto esposto, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore è fondata e va accolta.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (CFR. Cass. Civ SS.UU. n°13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allega- zione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento
è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adem- pimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la do- cumentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazione tra le parti registra- to, copia della comunicazione di subentro nel contratto di locazione).
invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei canoni di CP_1
cui in intimazione.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osservato che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle loca- zioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Supre-
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mo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione, è ri- messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile.
In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutata secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
La gravità dell'inadempimento posto a fondamento della domanda, dev'essere, inoltre, valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla propo- sizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall'art. 1453 comma 2 cc, secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzio- ne del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di ese- guire la sua prestazione e al locatore di pretenderla: nel caso della locazione, infatti, il
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locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria ob- bligazione e ha interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è te- nuto a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.
Ove, pertanto, in tema di locazione ad uso abitativo, il conduttore sia moroso nel paga- mento del canone e degli oneri accessori, non può ritenersi automaticamente la gravità dell'inadempimento solo perché questo ha ad oggetto una delle obbligazioni principali del conduttore, dovendosene, invece, accertare la gravità in concreto, con la conseguen- za che la domanda di risoluzione non dovrà essere accolta qualora l'inadempimento possa essere valutato come di scarsa importanza per il concorso di determinate circo- stanze, che lo rendono inidoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prose- cuzione.
Nella specie, la durata e l'importo complessivo della morosità integra senza dubbio un
“grave” inadempimento del conduttore, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con conferma della ordinanza di rilascio già attuata .
Va pronunciata condanna di al pagamento di euro 5.760/00 (euro CP_1
320/00*18 mensilità) per canoni di locazione da ottobre 2023 sino al rilascio del
13/3/2025 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo .
Le spese di lite e mediazione seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del DM 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato il convenuto va condannato al versamento all'Erario della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010
La cancelleria provvederà alla riscossione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del conduttore il CP_1 contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in sito in
Napoli, alla via Bologna 14, piano terra, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli alla SEZ. VIC, Foglio 14, sub 38, part. 425, cat. C/2, meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in atti;
2) Conferma la ordinanza di rilascio già eseguita;
3) Condanna per le causali di cui in motivazione l pagamento, in favore CP_1 di e , di € 5.760/00 , oltre inte- Parte_2 Parte_1
ressi legali dalle scadenze al saldo
4) Condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite e mediazione che liquida in € 100/00 per Parte_1 esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ed acces- sori nella misura di legge.
5) Condanna al versamento all'Erario della somma pari al doppio del CP_1
contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010 .
Napoli 5.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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