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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5593/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.3.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello, dall'Avv. Antonietta Giallonardo (C.F.
), e con lei elettivamente domiciliata in UM NE (NA) alla Via C.F._2
Matteotti n.18, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Di Donato (C.F. ) e sul C.F._3 seguente indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Benedetto Del Vecchio (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al viale Mellusi n. 7 e presso il seguente indirizzo pec Email_2 APPELLATA
E
(C.F. e P. Iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Antonio Mennitto (C.F.
) Angelo Pasquale Cogliano (C.F. ) e Tiziana Tecce C.F._5 C.F._6
(C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell' C.F._7 [...]
in Benevento alla via Mascellaro n. 1 e sui seguenti indirizzi pec CP_2
Email_3 Email_4
Email_5
APPELLATA
E
Controparte_3
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Renato Magaldi (C.F. ), ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla piazza Carità n. 32 e sul seguente indirizzo pec
Email_6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2303/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
21.11.2023, notificata il 23.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.4.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_3
e l' (d'ora in avanti per brevità )
[...] Controparte_2 CP_2 chiedendone la condanna, in solido, al pagamento della somma di € 75.997,00, oltre danno morale e spese documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei patiti a seguito della caduta dalla finestra della stanza del reparto di psichiatria, in cui si trovava ricoverata.
A sostegno della domanda, l'attrice premetteva di essere affetta da psicosi cronica, già in cura presso il
Centro di Salute Mentale di Benevento. Esponeva di essersi recata, la mattina presto del 8.10.2007,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 2 di 16 prima delle ore 7, in compagnia del suo convivente, presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
(allora Ospedale G. Rummo) in forte stato di agitazione e insonne da diversi Controparte_1 giorni, per cui veniva ricoverata presso il reparto di psichiatria della indicata struttura ospedaliera.
Giunta in reparto, proseguiva l'attrice, veniva sistemata in una stanza, dove rimaneva sola per alcune ore, senza assistenza e controllo e senza alcuna prescrizione di terapia farmacologica.
Intorno alle 10.00 del mattino si era lasciata cadere nel vuoto dalla finestra della stanza posta ad un'altezza di circa sei metri dal suolo, rovinando a terra sul marciapiede. Nell'immediatezza veniva soccorsa da una infermiera di passaggio e, quindi, trasferita al Pronto Soccorso, dove le veniva riscontrata una frattura della branca ischio-pubica di sn, frattura anteriore del soma di D12, ematoma
pelvico con stravaso dal ramo distale parietale anteriore ed escoriazioni varie. A causa delle lesioni riscontrate si rendeva necessario sottoporla ad intervento angiografico per embolizzazione dell'ematoma. All'esito dell'intervento veniva trasferita presso il reparto di medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera convenuta, dove rimaneva ricoverata fino al giorno 11.12.2007, data in cui veniva dimessa con prescrizione di percorso riabilitativo e terapie farmacologiche.
Precisava che nel reparto di psichiatria nessuno si accorgeva dell'accaduto e che i sanitari di turno, solo dopo essere stati contattati dal personale del Pronto Soccorso, constatavano che la paziente non era nella propria stanza.
In relazione ai fatti descritti, l'attrice addebitava ai sanitari, che la avevano avuta in cura presso il reparto di psichiatria, una condotta colposa per non aver vigilato correttamente sulla paziente e per non aver predisposto tutte le adeguate misure di sicurezza e di protezione del caso (pag. 3 atto di citazione) e collegava causalmente a detti comportamenti omissivi le gravi lesioni fisiche riportate in seguito alla caduta.
Incardinatasi la lite, si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminare la nullità dell'atto di CP_2 citazione per violazione dell'art. 2697 c.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari del Servizio Psichiatrico Cont di Diagnosi e Cura ( , articolazione dell' convenuta ospitata presso l' CP_4
[...]
; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva, pertanto, di Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera , tenuta alla manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria dei locali in cui si trovava il reparto di psichiatria;
in via ancora subordinata contestava il quantum della pretesa risarcitoria, che chiedeva ridursi nei limiti dei danni prevedibili, che sarebbero stati provati in giudizio.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ex artt. 163 terzo comma numeri 4 e 5 c.p.c. e 164 quarto comma c.p.c., stante la generica e non circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
contestava la domanda
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 3 di 16 attorea di cui chiedeva il rigetto, attribuendo l'esclusiva responsabilità dei fatti di causa al personale sanitario dell' . In ogni caso, spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
, per essere da questa garantita e manlevata di qualsiasi onere risarcitorio eventualmente
[...] riconosciuto a suo carico in favore dell'attrice.
Si costituiva anche la Controparte_3
, eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva per mancanza di
[...] copertura assicurativa della polizza n. 2016RCG00112-645639 nell'ipotesi di accertamento CP_3 della responsabilità del personale medico-sanitario del reparto di Psichiatria della per i fatti CP_2 di causa, nonché l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attrice nei confronti della Compagnia convenuta per l'inapplicabilità dell'art. 12 della L. n. 24/2017. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la mancanza di profili di responsabilità a carico dell'assicurata azienda ospedaliera e chiedeva infine di contenere una eventuale condanna entro i massimali e i limiti contrattuali CP_1 previsti dalla polizza.
Acquisita la consulenza tecnica di ufficio e disattese le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza oggi TA, con la quale il Tribunale, facendo ricorso al principio della ragion più liquida, rigettava nel merito la domanda attorea, compensando integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che la struttura avesse adempiuto all'obbligo di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni come accertate al momento del ricovero, con una chiara valutazione ex ante, e non è possibile imputarle – con una valutazione ex post – una inadeguatezza della vigilanza, essendo l'evento/danno - invece - imputabile esclusivamente alla medesima danneggiata, che con un comportamento non prevedibile riusciva ad oltrepassare le sbarre di ferro. (pag. 5 sentenza impugnata).
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2023, proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la citata pronuncia e, argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedeva la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle prove testimoniale formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., disattese in primo grado.
Si costituivano in giudizio le appellate in epigrafe indicate, riproponendo tutte le rispettive difese svolte in primo grado e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 18.3.2025, effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352 primo comma c.p.c., sulle rinnovate conclusioni, la causa era riservata in decisione al collegio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 4 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
***
In ordine alle richieste istruttorie, va opportunamente premesso che la parte, che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (giurisprudenza consolidata, cfr. ex multis Cass. ord. n. 19352/2017 in cui le istanze istruttorie sono state ritenute rinunciate a fronte del rinvio, da parte del difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni, a tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto e concluso nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e che qui deve intendersi come integralmente trascritto). (nello stesso senso Cass. ord. n. 15029/2019; (Cass. sent. n.
5741/2019).
Ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che nella specie, al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado (cfr. verbale di udienza del 4.5.2023) e negli scritti conclusivi
(comparsa conclusionale del 2.7.2023 e memoria di replica del 20.7.2023), l'odierna appellante non ha reiterato le richieste istruttorie avanzate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (recte, la prova per testimoni) e rigettate dal Tribunale con ordinanza del 14.3.2021.
Ne segue che, alla luce del complessivo contegno serbato dalla parte appellante nel corso del primo grado, le istanze istruttorie proposte in questa sede, in particolare la richiesta di prova per testi, devono ritenersi inammissibili in quanto rinunciate. Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere detta richiesta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 5 di 16 non rinunciata, va osservato che correttamente la stessa è stata disattesa dal giudice di prime cure, avendo ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione o da provare per tabulas e in parte non contestate.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 terzo comma numeri 4 e 5 c.p.c., riproposta in appello dalla difesa dell'TA . Controparte_1
L'eccezione, ammissibile in quanto reiterata in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi, è infondata in mancanza di profili di indeterminatezza della domanda sia con riferimento al petitum che alla causa petendi dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
L'attrice ha infatti esposto in maniera chiara e specifica i fatti e le ragioni di diritto posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Nel merito si osserva quanto segue.
*****
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata contestando al Tribunale una errata interpretazione del contenuto del contratto di spedalità e in particolare degli obblighi che da esso discendono ai sensi dell'art. 1374 c.c.: apprestare al paziente le cure necessarie in relazione alla propria condizione ed assicurare a quest'ultimo protezione. Osserva l'appellante che le obbligazioni de qua prescindono dal carattere volontario o obbligatorio del trattamento medico e non necessitano di una espressa previsione contrattuale.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta una erronea ripartizione dell'onere della prova gravante su ciascuna delle parti in lite. Deduce, al riguardo, di aver provato e documentato il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la condotta omissiva della struttura, mentre parte convenuta non forniva la prova di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto.
Invero, osserva l'appellante, la documentazione versata in atti conferma che la paziente era stata lasciata da sola e sistemata in una stanza dove una delle finestre non era in sicurezza. La detta circostanza emerge anche dalla descrizione dei fatti operata dal dott. in servizio presso Persona_1 il reparto di psichiatria la mattina dell'8.10.2017 (cfr. relazione del 6.6.2019 prot. 73530).
Sottolinea, inoltre, che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria non sono contestati dalle controparti, che nei loro scritti si sono in sostanza limitate a rimbalzare tra loro la responsabilità dell'evento. (pag. 9 atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 6 di 16 Con i motivi dal terzo al quinto, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale degli elementi di prova offerti a sostegno della pretesa risarcitoria e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto in ordine all'adeguata protezione offerta alla paziente rispetto alle condizioni della stessa, come accertate al momento del ricovero.
Nello specifico, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che il mero stato di agitazione della paziente non lasciasse desumere intenti autolesionistici, concludendo, di conseguenza, che erano state predisposte idonee misure di sicurezza poiché la stanza di degenza era dotata di sbarre di protezione.
Tali conclusioni sarebbero dettate, ad avviso dell'appellante, da una lettura parziale dei documenti prodotti. Invero il Tribunale, da un lato, omette di rilevare che le sbarre alla finestra erano deformate, tanto da consentire il passaggio della paziente, come risulta dai documenti allegati, dall'altro sottovaluta lo stato di agitazione in cui si trovava soggetto psicotico, giunta in pronto Parte_1 soccorso poiché insonne da due settimane e quindi in uno stato psico-fisico alterato.
Inoltre, il Tribunale avrebbe completamente trascurato due ulteriori circostanze confermative della violazione dell'obbligo di sorveglianza, benché emerse dall'istruttoria: - la finestra della stanza, non solo presentava sbarre deformate, ma era anche stata lasciata aperta dal personale (cfr. verbale di polizia); - il personale del reparto si accorgeva di quanto accaduto a solo dopo la Parte_1 segnalazione ricevuta dal Pronto Soccorso.
In altri termini, l'appellante critica la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla adeguatezza della protezione prestata dai sanitari in favore di e conclude affermando che una Parte_1 corretta gestione della sorveglianza dovuta alla paziente avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
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I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto a proposito della responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di una persona ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio.
La struttura sanitaria, nel momento in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 7 di 16 Questi princìpi sono divenuti col tempo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito in diversi arresti che ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario (Cass. sentenza n. 6707/1987; Cass. sentenza n. 11038/1997; Cass. sentenza n. 22818/2010;
Cass. sentenza n. 12965/2005, Cass. sentenza n. 22331/2014).
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza de quo è destinato a personalizzarsi in funzione delle circostanze del caso concreto, atteggiandosi in maniera più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne. Tuttavia, detto obbligo prescinde dalla capacità di intendere e di volere del paziente e non esige che questi sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio (Cass. sentenza n. 22331/2014, in parte motiva: In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto (art. 1374 c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità.).
Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente deve provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura
(sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (ex multis Cass. sentenza n. 22331/2014; Cass. ordinanza n. 9714/2020; Cass. ordinanza n. 25288/2020;
Cass. sentenza n. 13037/2023).
La presunzione di cui all'art. 1218 c.c., gravante sulla struttura sanitaria è infatti una presunzione di colpa, da cui il soggetto onerato si libera, come detto, solo dimostrando di avere tenuto una condotta diligente.
La diligenza esigibile dalla struttura ospedaliera è quella di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e consiste in una adeguata sorveglianza del degente.
Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che la prova liberatoria a carico del danneggiante va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 8 di 16 dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).
(Cass. ordinanza n. 25288/2020)
Passando all'esame del caso concreto, va innanzitutto chiarito che il reparto di psichiatria denominato
è una articolazione strutturale di competenza Controparte_5 dell' , seppur ubicato all'interno dell'Azienda ospedaliera . Ne consegue che i delineati CP_2 CP_1 obblighi di protezione e cura nei confronti della paziente gravano esclusivamente sul Parte_1 personale sanitario dell' . CP_2
Sulla base della compiuta lettura del materiale probatorio in atti, in ordine alla ricostruzione dei fati posti a fondamento della pretesa creditoria emerge che si era rivolta al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Benevento l'8.10.2017, alle ore 6.43 del mattino, lamentando uno CP_1 stato di insonnia persistente da oltre due settimane e resistente al trattamento farmacologico a cui era sottoposta.
All'anamnesi patologica ed esame obiettivo, la paziente appariva in uno stato di agitazione, tale da indurre l'operatore sanitario a chiedere una valutazione psichiatrica, formulando una diagnosi provvisoria di disturbo psicotico (cfr. verbale accesso al pronto soccorso del 8.10.2017).
All'esito della consulenza psichiatrica, dato atto che la paziente era seguita presso il Centro di Salute
Mentale di Benevento ed assumeva farmaci neurolettici e bz (benzodiazepine), risultati inefficaci nel trattamento dell'insonnia, lo specialista chiedeva il ricovero presso il reparto di psichiatria che reputava utile per un monitoraggio della terapia (cfr. verbale pronto soccorso).
Il ricovero in reparto avveniva alle ore 7.45, con diagnosi provvisoria di ammissione di disturbo psicotico (cfr. esame psichico all'ingresso in diario clinico: Paziente lucida e orientata nei parametri spazio temporale. Collaborante, riferisce insonnia resistente ai farmaci. Allo stato appare preoccupata soprattutto per il calo ponderale che la rende astenica. Verbalizza l'estremo bisogno di riposo.)
Secondo quanto si legge nelle dichiarazioni rese dai sanitari di turno in sede di indagini preliminari, la paziente veniva sistemata in una stanza (denominata stanza C. G. Jung), liberata per l'occasione in mancanza di posti letto disponibili nella stanza delle donne, per consentirle di riposare. Nella stanza di degenza rimaneva sola, risultando agli atti che dopo il ricovero il suo accompagnatore si era allontanato.
I sanitari di turno descrivevano la paziente in stato di tranquillità, pur riferendo che la stessa si aggirava nei corridoi, chiedeva di contattare il compagno e soprattutto manifestava la volontà di lasciare il reparto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 9 di 16 Dalle ore 7.47 alle ore 10.00 nessuna annotazione era apposta sul diario clinico, segno che alla paziente in quel lungo lasso di tempo, circa due ore, non veniva prestata alcuna assistenza e cura.
Il medico di turno confermava nelle dichiarazioni alla Polizia che si sarebbe recato dalla paziente al completamento del giro di visite per prescriverle una terapia farmacologica.
Alle ore 10.00 circa la paziente si lasciava cadere dalla finestra attraversando le sbarre di ferro apposte all'esterno della stessa. Alle ore 10.20 circa accedeva al pronto soccorso per i traumi e le ferite riportate in seguito alla caduta dalla finestra della stanza del reparto di psichiatria in cui alloggiava.
Quanto alle finestre presenti nella stanza, si legge nel verbale redatto dalla Polizia intervenuta sui luoghi, che la prima finestra a destra, da cui era caduta, presentava all'esterno tre aste Parte_1 in ferro, poste a distanza di 14 cm;
l'asta centrale era, nella parte centrale, leggermente curvata verso destra, distanziandosi da quella di sinistra di 16 cm. (cfr. verbale sopralluogo).
La finestra, inoltre, sebbene dotata di chiavistello per la chiusura a chiave, la mattina era stata lasciata aperta dal personale per arieggiare la stanza (cfr. annotazione servizio volanti in cui si riporta una dichiarazione del medico di turno pomeridiano).
Alla luce delle evidenze probatorie, va ritenuto assolto l'onere probatorio gravante su Parte_1 in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria e nello specifico: il ricovero presso la struttura psichiatrica, la condotta autolesionistica posta in essere durante il periodo di degenza e il nesso causale tra le lesioni riportate e la caduta dalla finestra della stanza in cui era ricoverata.
Di contro, non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della azienda sanitaria nei termini delineati dai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
Sul punto, infatti, non può essere condiviso il giudizio operato dal Tribunale che ha escluso la responsabilità dei sanitari in ragione di due circostanze erroneamente valorizzate ai fini della prova liberatoria: la mancanza di elementi da cui desumere propositi di gesti autolesionistici e il ricovero della paziente in una stanza con le sbarre verticali alla finestra. (Nel caso in esame, però, alla luce del mero stato di agitazione indicato come anamnesi patologica e di quanto refertato in sede di consulenza psichiatrica, non sussistevano elementi dai quali poter desumere intenti autolesionistici della paziente ed– infatti – neanche nel corso del giudizio ella deduceva (né tanto meno provava o chiedeva di provare) detti intenti, di talchè la struttura sanitaria adempiva al proprio obbligo di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, ricoverando la paziente in una stanza con sbarre verticali alle finestre. Cfr. ag. 5 sentenza impugnata).
Il Tribunale, infatti, con una motivazione illogica ritiene provata l'assenza di colpa attraverso l'accertamento di una circostanza di fatto (presenza di sbarre alla finestra), omettendo qualsiasi valutazione sia in ordine ai comportamenti tenuti dai sanitari e alla vigilanza prestata alla paziente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 10 di 16 all'interno del reparto dove era degente, sia in ordine alle reali condizioni della paziente e alla sua capacità di autodeterminarsi al fine di accertare se le eventuali condotte poste in essere fossero adeguate a garantirne la dovuta protezione.
Ad avviso della Corte, la storia clinica di disturbo psicotico e la necessità di ricovero emersa all'esito della visita specialistica richiesta dal P.S., avrebbero dovuto indurre i sanitari di psichiatria ad approfondire nel più breve tempo possibile la situazione della paziente giunta in reparto, prendendo in doverosa considerazione l'insonnia, resistente alla terapia farmacologica e persistente da due settimane, riferita dalla paziente, nonché lo stato di agitazione in cui la stessa versava, descritto nel verbale di accesso al P.S..
Queste circostanze, in altri termini, avrebbero dovuto suggerire ai sanitari una particolare attenzione e cura nella gestione della paziente, soggetto in evidente situazione di fragilità psichica, che doveva tradursi in una sorveglianza della stessa, seppur discreta e non necessariamente continua, quantomeno nel tempo intercorrente tra l'accettazione in reparto (ore 7.45) e la visita del medico specialista, all'esito della quale la paziente sarebbe stata avviata ad terapia farmacologica adeguata alla necessità di riposo.
invece, per oltre due ore dall'ingresso in reparto (ore 7.45 alle ore 10.00 circa), era Parte_1 lasciata in attesa della visita del medico di turno e di un trattamento farmacologico efficace. In quel lungo frangente, senza alcuna sorveglianza, ha avuto il tempo di attuare il suo proposito oltrepassando piano piano, come ella riferiva alla P.G., le sbarre di sicurezza poste alla finestra.
Va quindi affermata la responsabilità dei sanitari dell per l'inadempimento delle obbligazioni CP_2 nascenti dal contratto di ricovero in relazione al mancato assolvimento dell'obbligo di protezione differenziato richiesto dalle condizioni psico-fisiche della paziente, affetta da disturbo psicotico, in stato di agitazione e verosimilmente provata da diversi giorni di insonnia.
Nessuna responsabilità può, invece, essere ravvisata nei confronti dell' , Controparte_1 che, secondo quanto emerge dagli atti, era tenuta esclusivamente a fornire ai pazienti del reparto i servizi prettamente alberghieri (capo 3 Protocollo di Intesa del 7.4.2014 – doc. 13 in produzione di primo grado dell' ). CP_2
Né assume rilievo al fine di affermare una responsabilità solidale e concorrente della struttura ospedaliera la circostanza che sulla stessa gravasse l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui si trova il reparto psichiatrico, poiché la finestra, da cui si è lasciata Parte_1 cadere, era regolarmente dotata di chiavistello per la chiusura a chiave e di sbarre alla finestra. La valutazione dell'inadeguatezza delle misure di protezione rispetto alle condizioni della paziente era, Con come detto, onere dei sanitari dell' che la avevano in cura. Al riguardo va anche osservato che non Con vi è evidenza in atti di segnalazione e richieste dell' alla struttura ospedaliera in ordine alla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 11 di 16 necessità di rafforzare o sostituire i presidi di protezione presenti nella stanza in epoca anteriore ai fatti di causa.
Va pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità della struttura ospedaliera TA e della
[...]
compagnia assicurativa di quest'ultima, con assorbimento Controparte_3 della domanda di rivalsa spiegata dall'assicurata e di qualsiasi questione in ordine all'ammissibilità della azione diretta da parte dell'attrice e dei limiti contrattuali di polizza.
*****
L'accertamento della responsabilità della impone a questa Corte di quantificare l'importo che CP_2 dovrà essere corrisposto a titolo risarcitorio.
I consulenti nominati di ufficio hanno riferito che subì un grave traumatismo, mentre Parte_1 era ricoverata presso l'Ospedale SAN PIO di Benevento (ribadiamo il concetto che l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto èsula dall'incarico CTU ricevuto). La dinamica del traumatismo è consistita in una precipitazione dall'alto, con lesioni interne (frattura vertebrale del soma di D12, frattura della branca ischio-pubica sinistra con formazione di voluminoso ematoma) (pag.4 c.t.u.).
Hanno, quindi, concluso che l'odierna appellante ha riportato, in occasione del fatto per cui è causa, lesioni che hanno generato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e parziale di giorni 30, un'invalidità permanente parziale valutabile equamente al 12-13 (dodici-tredici) per cento.
In mancanza di contestazioni in ordine alla valutazione operata dai consulenti nominati di ufficio, la
Corte ritiene di condividere le conclusioni dagli stessi elaborate, in ragione della completezza ed esaustività dell'indagine condotta e ritenendo in ogni caso congrua la determinazione del danno biologico nella misura del 13% in ragione delle lesioni riportate dall'appellante, descritte dai consulenti.
Il grado di invalidità complessivamente accertato, superiore al 9%, impone pertanto il ricorso alla
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, i cui valori aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età. Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (nata il [...] - 47 anni) e della percentuale di invalidità indicata nel 13%, si addiviene alla somma di € 34.799,00, comprensiva di € 3.314,40 per 60 giorni di inabilità temporanea assoluta e € 828,60 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale (50%).
Quanto all'incremento per sofferenza soggettiva e per la personalizzazione richiesto dall'appellante, si rendono necessarie alcune brevi premesse in diritto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 12 di 16 Sull'accertamento del danno a titolo di sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale) va ricordato in termini generali il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. sentenza n. 901/2018).
In latri termini, il giudice ha l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ai fini liquidatori, deve quindi procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (in questo senso Cass. ordinanza n. 23469/2018).
Se è noto che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., è altrettanto pacifico che non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Tuttavia, si deve escludere l'automatico riconoscimento di tale ultima voce di danno in corrispondenza al contestuale riscontro del danno biologico, qualora non via sia, come nel caso di specie, una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza per le conseguenze dell'illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 13 di 16 Infatti, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), e dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. (Cass. ordinanza n. 6444/2023 in parte motiva).
Quanto alla cosiddetta personalizzazione, la giurisprudenza è granitica nel dettare il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
(Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sentenze numeri 23778/2014 e 24471/2014).
Fatte queste premesse in termini generali, nel caso di specie non ricorrono, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, i presupposti per il riconoscimento dell'incremento per sofferenza soggettiva e della personalizzazione del danno, in mancanza di specifici elementi di allegazione e prova offerti dall'odierna appellante, la quale non deduce neanche genericamente le conseguenze del fatto illecito, che dovrebbero, a suo avviso, giustificare gli incrementi richiesti nella liquidazione del danno in suo favore.
Va in definitiva riconosciuto a titolo risarcitorio in favore di l'importo complessivo di Parte_1
€34.799,00.
L'importo indicato va svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo (
8.10.2017) ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte
17.2.1995 n. 1712), applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 14 di 16 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. sent. nn. 13463/1999 e 4030/1998).
In accoglimento per quanto di ragione dell'appello, l'importo risarcitorio riconosciuto in favore di va posto ad esclusivo carico dell' per i motivi Parte_1 Controparte_2 esposti sopra.
****
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nei rapporti tra e , le spese di lite di entrambi i Parte_1 Controparte_2 gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da €26.000,01 a € 52.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4 co. 1 bis per la redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione relativamente ai compensi dovuti per il grado di appello, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 d.p.r 115/02, tenuto conto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, in virtù delle delibere del Parte_1
COA di Benevento n. 292/2019 del 10.5.2019 per il giudizio di primo grado, e del COA di Napoli n.
5597/2023 del 9.12.2023 per il giudizio di appello, entrambe in atti.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi maturati in favore del difensore della parte ammessa al beneficio indicato, giusta richiesta allegata alla comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 82, d.p.r. n. 115/2002.
Le spese di lite di entrambi i gradi vanno interamente compensate nei rapporti tra e l' Parte_1
e e nei rapporti tra Controparte_1 Controparte_3 queste ultime e l' , in considerazione della peculiare ubicazione di un reparto di competenza CP_2 Cont dell' all'interno di una distinta e autonoma struttura ospedaliera e della specifica ripartizione dei rispettivi obblighi contenuti nel protocollo d'Intesa allegato in atti (non necessariamente noto all'attrice prima del giudizio) e della effettività del lieve discostamento di una delle barre presenti nella finestra da cui si è lasciata cadere, alla quale venivano successivamente apposte Parte_1 anche barre orizzontali per evitare il ripetersi di eventi quale quello oggetto di causa.
P.Q.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
nonché , avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_3 del Tribunale di Benevento n. 2303/2023, pubblicata il 21.11.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 34.799,22, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come specificati in parte motiva;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute da che liquida, come Parte_1 segue:
in relazione al primo grado in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi oltre IVA e CPA, se dovute;
in relazione al giudizio di appello in complessivi € 5.495,05 per compensi, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi oltre IVA e CPA, se dovute;
provvede come da separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti ex art. 82 d.p.r. 115/2002.
- Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1 [...]
nonché e tra queste e Controparte_1 Controparte_3
l' . Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5593/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.3.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello, dall'Avv. Antonietta Giallonardo (C.F.
), e con lei elettivamente domiciliata in UM NE (NA) alla Via C.F._2
Matteotti n.18, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Di Donato (C.F. ) e sul C.F._3 seguente indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Benedetto Del Vecchio (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al viale Mellusi n. 7 e presso il seguente indirizzo pec Email_2 APPELLATA
E
(C.F. e P. Iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Antonio Mennitto (C.F.
) Angelo Pasquale Cogliano (C.F. ) e Tiziana Tecce C.F._5 C.F._6
(C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell' C.F._7 [...]
in Benevento alla via Mascellaro n. 1 e sui seguenti indirizzi pec CP_2
Email_3 Email_4
Email_5
APPELLATA
E
Controparte_3
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Renato Magaldi (C.F. ), ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla piazza Carità n. 32 e sul seguente indirizzo pec
Email_6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2303/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
21.11.2023, notificata il 23.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.4.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_3
e l' (d'ora in avanti per brevità )
[...] Controparte_2 CP_2 chiedendone la condanna, in solido, al pagamento della somma di € 75.997,00, oltre danno morale e spese documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei patiti a seguito della caduta dalla finestra della stanza del reparto di psichiatria, in cui si trovava ricoverata.
A sostegno della domanda, l'attrice premetteva di essere affetta da psicosi cronica, già in cura presso il
Centro di Salute Mentale di Benevento. Esponeva di essersi recata, la mattina presto del 8.10.2007,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 2 di 16 prima delle ore 7, in compagnia del suo convivente, presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
(allora Ospedale G. Rummo) in forte stato di agitazione e insonne da diversi Controparte_1 giorni, per cui veniva ricoverata presso il reparto di psichiatria della indicata struttura ospedaliera.
Giunta in reparto, proseguiva l'attrice, veniva sistemata in una stanza, dove rimaneva sola per alcune ore, senza assistenza e controllo e senza alcuna prescrizione di terapia farmacologica.
Intorno alle 10.00 del mattino si era lasciata cadere nel vuoto dalla finestra della stanza posta ad un'altezza di circa sei metri dal suolo, rovinando a terra sul marciapiede. Nell'immediatezza veniva soccorsa da una infermiera di passaggio e, quindi, trasferita al Pronto Soccorso, dove le veniva riscontrata una frattura della branca ischio-pubica di sn, frattura anteriore del soma di D12, ematoma
pelvico con stravaso dal ramo distale parietale anteriore ed escoriazioni varie. A causa delle lesioni riscontrate si rendeva necessario sottoporla ad intervento angiografico per embolizzazione dell'ematoma. All'esito dell'intervento veniva trasferita presso il reparto di medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera convenuta, dove rimaneva ricoverata fino al giorno 11.12.2007, data in cui veniva dimessa con prescrizione di percorso riabilitativo e terapie farmacologiche.
Precisava che nel reparto di psichiatria nessuno si accorgeva dell'accaduto e che i sanitari di turno, solo dopo essere stati contattati dal personale del Pronto Soccorso, constatavano che la paziente non era nella propria stanza.
In relazione ai fatti descritti, l'attrice addebitava ai sanitari, che la avevano avuta in cura presso il reparto di psichiatria, una condotta colposa per non aver vigilato correttamente sulla paziente e per non aver predisposto tutte le adeguate misure di sicurezza e di protezione del caso (pag. 3 atto di citazione) e collegava causalmente a detti comportamenti omissivi le gravi lesioni fisiche riportate in seguito alla caduta.
Incardinatasi la lite, si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminare la nullità dell'atto di CP_2 citazione per violazione dell'art. 2697 c.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari del Servizio Psichiatrico Cont di Diagnosi e Cura ( , articolazione dell' convenuta ospitata presso l' CP_4
[...]
; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva, pertanto, di Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera , tenuta alla manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria dei locali in cui si trovava il reparto di psichiatria;
in via ancora subordinata contestava il quantum della pretesa risarcitoria, che chiedeva ridursi nei limiti dei danni prevedibili, che sarebbero stati provati in giudizio.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ex artt. 163 terzo comma numeri 4 e 5 c.p.c. e 164 quarto comma c.p.c., stante la generica e non circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
contestava la domanda
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 3 di 16 attorea di cui chiedeva il rigetto, attribuendo l'esclusiva responsabilità dei fatti di causa al personale sanitario dell' . In ogni caso, spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
, per essere da questa garantita e manlevata di qualsiasi onere risarcitorio eventualmente
[...] riconosciuto a suo carico in favore dell'attrice.
Si costituiva anche la Controparte_3
, eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva per mancanza di
[...] copertura assicurativa della polizza n. 2016RCG00112-645639 nell'ipotesi di accertamento CP_3 della responsabilità del personale medico-sanitario del reparto di Psichiatria della per i fatti CP_2 di causa, nonché l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attrice nei confronti della Compagnia convenuta per l'inapplicabilità dell'art. 12 della L. n. 24/2017. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la mancanza di profili di responsabilità a carico dell'assicurata azienda ospedaliera e chiedeva infine di contenere una eventuale condanna entro i massimali e i limiti contrattuali CP_1 previsti dalla polizza.
Acquisita la consulenza tecnica di ufficio e disattese le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza oggi TA, con la quale il Tribunale, facendo ricorso al principio della ragion più liquida, rigettava nel merito la domanda attorea, compensando integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che la struttura avesse adempiuto all'obbligo di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni come accertate al momento del ricovero, con una chiara valutazione ex ante, e non è possibile imputarle – con una valutazione ex post – una inadeguatezza della vigilanza, essendo l'evento/danno - invece - imputabile esclusivamente alla medesima danneggiata, che con un comportamento non prevedibile riusciva ad oltrepassare le sbarre di ferro. (pag. 5 sentenza impugnata).
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2023, proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la citata pronuncia e, argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedeva la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle prove testimoniale formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., disattese in primo grado.
Si costituivano in giudizio le appellate in epigrafe indicate, riproponendo tutte le rispettive difese svolte in primo grado e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 18.3.2025, effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352 primo comma c.p.c., sulle rinnovate conclusioni, la causa era riservata in decisione al collegio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 4 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
***
In ordine alle richieste istruttorie, va opportunamente premesso che la parte, che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (giurisprudenza consolidata, cfr. ex multis Cass. ord. n. 19352/2017 in cui le istanze istruttorie sono state ritenute rinunciate a fronte del rinvio, da parte del difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni, a tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto e concluso nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e che qui deve intendersi come integralmente trascritto). (nello stesso senso Cass. ord. n. 15029/2019; (Cass. sent. n.
5741/2019).
Ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che nella specie, al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado (cfr. verbale di udienza del 4.5.2023) e negli scritti conclusivi
(comparsa conclusionale del 2.7.2023 e memoria di replica del 20.7.2023), l'odierna appellante non ha reiterato le richieste istruttorie avanzate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (recte, la prova per testimoni) e rigettate dal Tribunale con ordinanza del 14.3.2021.
Ne segue che, alla luce del complessivo contegno serbato dalla parte appellante nel corso del primo grado, le istanze istruttorie proposte in questa sede, in particolare la richiesta di prova per testi, devono ritenersi inammissibili in quanto rinunciate. Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere detta richiesta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 5 di 16 non rinunciata, va osservato che correttamente la stessa è stata disattesa dal giudice di prime cure, avendo ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione o da provare per tabulas e in parte non contestate.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 terzo comma numeri 4 e 5 c.p.c., riproposta in appello dalla difesa dell'TA . Controparte_1
L'eccezione, ammissibile in quanto reiterata in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi, è infondata in mancanza di profili di indeterminatezza della domanda sia con riferimento al petitum che alla causa petendi dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
L'attrice ha infatti esposto in maniera chiara e specifica i fatti e le ragioni di diritto posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Nel merito si osserva quanto segue.
*****
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata contestando al Tribunale una errata interpretazione del contenuto del contratto di spedalità e in particolare degli obblighi che da esso discendono ai sensi dell'art. 1374 c.c.: apprestare al paziente le cure necessarie in relazione alla propria condizione ed assicurare a quest'ultimo protezione. Osserva l'appellante che le obbligazioni de qua prescindono dal carattere volontario o obbligatorio del trattamento medico e non necessitano di una espressa previsione contrattuale.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta una erronea ripartizione dell'onere della prova gravante su ciascuna delle parti in lite. Deduce, al riguardo, di aver provato e documentato il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la condotta omissiva della struttura, mentre parte convenuta non forniva la prova di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto.
Invero, osserva l'appellante, la documentazione versata in atti conferma che la paziente era stata lasciata da sola e sistemata in una stanza dove una delle finestre non era in sicurezza. La detta circostanza emerge anche dalla descrizione dei fatti operata dal dott. in servizio presso Persona_1 il reparto di psichiatria la mattina dell'8.10.2017 (cfr. relazione del 6.6.2019 prot. 73530).
Sottolinea, inoltre, che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria non sono contestati dalle controparti, che nei loro scritti si sono in sostanza limitate a rimbalzare tra loro la responsabilità dell'evento. (pag. 9 atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 6 di 16 Con i motivi dal terzo al quinto, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale degli elementi di prova offerti a sostegno della pretesa risarcitoria e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto in ordine all'adeguata protezione offerta alla paziente rispetto alle condizioni della stessa, come accertate al momento del ricovero.
Nello specifico, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che il mero stato di agitazione della paziente non lasciasse desumere intenti autolesionistici, concludendo, di conseguenza, che erano state predisposte idonee misure di sicurezza poiché la stanza di degenza era dotata di sbarre di protezione.
Tali conclusioni sarebbero dettate, ad avviso dell'appellante, da una lettura parziale dei documenti prodotti. Invero il Tribunale, da un lato, omette di rilevare che le sbarre alla finestra erano deformate, tanto da consentire il passaggio della paziente, come risulta dai documenti allegati, dall'altro sottovaluta lo stato di agitazione in cui si trovava soggetto psicotico, giunta in pronto Parte_1 soccorso poiché insonne da due settimane e quindi in uno stato psico-fisico alterato.
Inoltre, il Tribunale avrebbe completamente trascurato due ulteriori circostanze confermative della violazione dell'obbligo di sorveglianza, benché emerse dall'istruttoria: - la finestra della stanza, non solo presentava sbarre deformate, ma era anche stata lasciata aperta dal personale (cfr. verbale di polizia); - il personale del reparto si accorgeva di quanto accaduto a solo dopo la Parte_1 segnalazione ricevuta dal Pronto Soccorso.
In altri termini, l'appellante critica la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla adeguatezza della protezione prestata dai sanitari in favore di e conclude affermando che una Parte_1 corretta gestione della sorveglianza dovuta alla paziente avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
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I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto a proposito della responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di una persona ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio.
La struttura sanitaria, nel momento in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 7 di 16 Questi princìpi sono divenuti col tempo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito in diversi arresti che ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario (Cass. sentenza n. 6707/1987; Cass. sentenza n. 11038/1997; Cass. sentenza n. 22818/2010;
Cass. sentenza n. 12965/2005, Cass. sentenza n. 22331/2014).
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza de quo è destinato a personalizzarsi in funzione delle circostanze del caso concreto, atteggiandosi in maniera più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne. Tuttavia, detto obbligo prescinde dalla capacità di intendere e di volere del paziente e non esige che questi sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio (Cass. sentenza n. 22331/2014, in parte motiva: In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto (art. 1374 c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità.).
Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente deve provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura
(sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (ex multis Cass. sentenza n. 22331/2014; Cass. ordinanza n. 9714/2020; Cass. ordinanza n. 25288/2020;
Cass. sentenza n. 13037/2023).
La presunzione di cui all'art. 1218 c.c., gravante sulla struttura sanitaria è infatti una presunzione di colpa, da cui il soggetto onerato si libera, come detto, solo dimostrando di avere tenuto una condotta diligente.
La diligenza esigibile dalla struttura ospedaliera è quella di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e consiste in una adeguata sorveglianza del degente.
Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che la prova liberatoria a carico del danneggiante va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 8 di 16 dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).
(Cass. ordinanza n. 25288/2020)
Passando all'esame del caso concreto, va innanzitutto chiarito che il reparto di psichiatria denominato
è una articolazione strutturale di competenza Controparte_5 dell' , seppur ubicato all'interno dell'Azienda ospedaliera . Ne consegue che i delineati CP_2 CP_1 obblighi di protezione e cura nei confronti della paziente gravano esclusivamente sul Parte_1 personale sanitario dell' . CP_2
Sulla base della compiuta lettura del materiale probatorio in atti, in ordine alla ricostruzione dei fati posti a fondamento della pretesa creditoria emerge che si era rivolta al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Benevento l'8.10.2017, alle ore 6.43 del mattino, lamentando uno CP_1 stato di insonnia persistente da oltre due settimane e resistente al trattamento farmacologico a cui era sottoposta.
All'anamnesi patologica ed esame obiettivo, la paziente appariva in uno stato di agitazione, tale da indurre l'operatore sanitario a chiedere una valutazione psichiatrica, formulando una diagnosi provvisoria di disturbo psicotico (cfr. verbale accesso al pronto soccorso del 8.10.2017).
All'esito della consulenza psichiatrica, dato atto che la paziente era seguita presso il Centro di Salute
Mentale di Benevento ed assumeva farmaci neurolettici e bz (benzodiazepine), risultati inefficaci nel trattamento dell'insonnia, lo specialista chiedeva il ricovero presso il reparto di psichiatria che reputava utile per un monitoraggio della terapia (cfr. verbale pronto soccorso).
Il ricovero in reparto avveniva alle ore 7.45, con diagnosi provvisoria di ammissione di disturbo psicotico (cfr. esame psichico all'ingresso in diario clinico: Paziente lucida e orientata nei parametri spazio temporale. Collaborante, riferisce insonnia resistente ai farmaci. Allo stato appare preoccupata soprattutto per il calo ponderale che la rende astenica. Verbalizza l'estremo bisogno di riposo.)
Secondo quanto si legge nelle dichiarazioni rese dai sanitari di turno in sede di indagini preliminari, la paziente veniva sistemata in una stanza (denominata stanza C. G. Jung), liberata per l'occasione in mancanza di posti letto disponibili nella stanza delle donne, per consentirle di riposare. Nella stanza di degenza rimaneva sola, risultando agli atti che dopo il ricovero il suo accompagnatore si era allontanato.
I sanitari di turno descrivevano la paziente in stato di tranquillità, pur riferendo che la stessa si aggirava nei corridoi, chiedeva di contattare il compagno e soprattutto manifestava la volontà di lasciare il reparto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 9 di 16 Dalle ore 7.47 alle ore 10.00 nessuna annotazione era apposta sul diario clinico, segno che alla paziente in quel lungo lasso di tempo, circa due ore, non veniva prestata alcuna assistenza e cura.
Il medico di turno confermava nelle dichiarazioni alla Polizia che si sarebbe recato dalla paziente al completamento del giro di visite per prescriverle una terapia farmacologica.
Alle ore 10.00 circa la paziente si lasciava cadere dalla finestra attraversando le sbarre di ferro apposte all'esterno della stessa. Alle ore 10.20 circa accedeva al pronto soccorso per i traumi e le ferite riportate in seguito alla caduta dalla finestra della stanza del reparto di psichiatria in cui alloggiava.
Quanto alle finestre presenti nella stanza, si legge nel verbale redatto dalla Polizia intervenuta sui luoghi, che la prima finestra a destra, da cui era caduta, presentava all'esterno tre aste Parte_1 in ferro, poste a distanza di 14 cm;
l'asta centrale era, nella parte centrale, leggermente curvata verso destra, distanziandosi da quella di sinistra di 16 cm. (cfr. verbale sopralluogo).
La finestra, inoltre, sebbene dotata di chiavistello per la chiusura a chiave, la mattina era stata lasciata aperta dal personale per arieggiare la stanza (cfr. annotazione servizio volanti in cui si riporta una dichiarazione del medico di turno pomeridiano).
Alla luce delle evidenze probatorie, va ritenuto assolto l'onere probatorio gravante su Parte_1 in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria e nello specifico: il ricovero presso la struttura psichiatrica, la condotta autolesionistica posta in essere durante il periodo di degenza e il nesso causale tra le lesioni riportate e la caduta dalla finestra della stanza in cui era ricoverata.
Di contro, non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della azienda sanitaria nei termini delineati dai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
Sul punto, infatti, non può essere condiviso il giudizio operato dal Tribunale che ha escluso la responsabilità dei sanitari in ragione di due circostanze erroneamente valorizzate ai fini della prova liberatoria: la mancanza di elementi da cui desumere propositi di gesti autolesionistici e il ricovero della paziente in una stanza con le sbarre verticali alla finestra. (Nel caso in esame, però, alla luce del mero stato di agitazione indicato come anamnesi patologica e di quanto refertato in sede di consulenza psichiatrica, non sussistevano elementi dai quali poter desumere intenti autolesionistici della paziente ed– infatti – neanche nel corso del giudizio ella deduceva (né tanto meno provava o chiedeva di provare) detti intenti, di talchè la struttura sanitaria adempiva al proprio obbligo di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, ricoverando la paziente in una stanza con sbarre verticali alle finestre. Cfr. ag. 5 sentenza impugnata).
Il Tribunale, infatti, con una motivazione illogica ritiene provata l'assenza di colpa attraverso l'accertamento di una circostanza di fatto (presenza di sbarre alla finestra), omettendo qualsiasi valutazione sia in ordine ai comportamenti tenuti dai sanitari e alla vigilanza prestata alla paziente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 10 di 16 all'interno del reparto dove era degente, sia in ordine alle reali condizioni della paziente e alla sua capacità di autodeterminarsi al fine di accertare se le eventuali condotte poste in essere fossero adeguate a garantirne la dovuta protezione.
Ad avviso della Corte, la storia clinica di disturbo psicotico e la necessità di ricovero emersa all'esito della visita specialistica richiesta dal P.S., avrebbero dovuto indurre i sanitari di psichiatria ad approfondire nel più breve tempo possibile la situazione della paziente giunta in reparto, prendendo in doverosa considerazione l'insonnia, resistente alla terapia farmacologica e persistente da due settimane, riferita dalla paziente, nonché lo stato di agitazione in cui la stessa versava, descritto nel verbale di accesso al P.S..
Queste circostanze, in altri termini, avrebbero dovuto suggerire ai sanitari una particolare attenzione e cura nella gestione della paziente, soggetto in evidente situazione di fragilità psichica, che doveva tradursi in una sorveglianza della stessa, seppur discreta e non necessariamente continua, quantomeno nel tempo intercorrente tra l'accettazione in reparto (ore 7.45) e la visita del medico specialista, all'esito della quale la paziente sarebbe stata avviata ad terapia farmacologica adeguata alla necessità di riposo.
invece, per oltre due ore dall'ingresso in reparto (ore 7.45 alle ore 10.00 circa), era Parte_1 lasciata in attesa della visita del medico di turno e di un trattamento farmacologico efficace. In quel lungo frangente, senza alcuna sorveglianza, ha avuto il tempo di attuare il suo proposito oltrepassando piano piano, come ella riferiva alla P.G., le sbarre di sicurezza poste alla finestra.
Va quindi affermata la responsabilità dei sanitari dell per l'inadempimento delle obbligazioni CP_2 nascenti dal contratto di ricovero in relazione al mancato assolvimento dell'obbligo di protezione differenziato richiesto dalle condizioni psico-fisiche della paziente, affetta da disturbo psicotico, in stato di agitazione e verosimilmente provata da diversi giorni di insonnia.
Nessuna responsabilità può, invece, essere ravvisata nei confronti dell' , Controparte_1 che, secondo quanto emerge dagli atti, era tenuta esclusivamente a fornire ai pazienti del reparto i servizi prettamente alberghieri (capo 3 Protocollo di Intesa del 7.4.2014 – doc. 13 in produzione di primo grado dell' ). CP_2
Né assume rilievo al fine di affermare una responsabilità solidale e concorrente della struttura ospedaliera la circostanza che sulla stessa gravasse l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui si trova il reparto psichiatrico, poiché la finestra, da cui si è lasciata Parte_1 cadere, era regolarmente dotata di chiavistello per la chiusura a chiave e di sbarre alla finestra. La valutazione dell'inadeguatezza delle misure di protezione rispetto alle condizioni della paziente era, Con come detto, onere dei sanitari dell' che la avevano in cura. Al riguardo va anche osservato che non Con vi è evidenza in atti di segnalazione e richieste dell' alla struttura ospedaliera in ordine alla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 11 di 16 necessità di rafforzare o sostituire i presidi di protezione presenti nella stanza in epoca anteriore ai fatti di causa.
Va pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità della struttura ospedaliera TA e della
[...]
compagnia assicurativa di quest'ultima, con assorbimento Controparte_3 della domanda di rivalsa spiegata dall'assicurata e di qualsiasi questione in ordine all'ammissibilità della azione diretta da parte dell'attrice e dei limiti contrattuali di polizza.
*****
L'accertamento della responsabilità della impone a questa Corte di quantificare l'importo che CP_2 dovrà essere corrisposto a titolo risarcitorio.
I consulenti nominati di ufficio hanno riferito che subì un grave traumatismo, mentre Parte_1 era ricoverata presso l'Ospedale SAN PIO di Benevento (ribadiamo il concetto che l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto èsula dall'incarico CTU ricevuto). La dinamica del traumatismo è consistita in una precipitazione dall'alto, con lesioni interne (frattura vertebrale del soma di D12, frattura della branca ischio-pubica sinistra con formazione di voluminoso ematoma) (pag.4 c.t.u.).
Hanno, quindi, concluso che l'odierna appellante ha riportato, in occasione del fatto per cui è causa, lesioni che hanno generato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e parziale di giorni 30, un'invalidità permanente parziale valutabile equamente al 12-13 (dodici-tredici) per cento.
In mancanza di contestazioni in ordine alla valutazione operata dai consulenti nominati di ufficio, la
Corte ritiene di condividere le conclusioni dagli stessi elaborate, in ragione della completezza ed esaustività dell'indagine condotta e ritenendo in ogni caso congrua la determinazione del danno biologico nella misura del 13% in ragione delle lesioni riportate dall'appellante, descritte dai consulenti.
Il grado di invalidità complessivamente accertato, superiore al 9%, impone pertanto il ricorso alla
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, i cui valori aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età. Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (nata il [...] - 47 anni) e della percentuale di invalidità indicata nel 13%, si addiviene alla somma di € 34.799,00, comprensiva di € 3.314,40 per 60 giorni di inabilità temporanea assoluta e € 828,60 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale (50%).
Quanto all'incremento per sofferenza soggettiva e per la personalizzazione richiesto dall'appellante, si rendono necessarie alcune brevi premesse in diritto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 12 di 16 Sull'accertamento del danno a titolo di sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale) va ricordato in termini generali il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. sentenza n. 901/2018).
In latri termini, il giudice ha l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ai fini liquidatori, deve quindi procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (in questo senso Cass. ordinanza n. 23469/2018).
Se è noto che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., è altrettanto pacifico che non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Tuttavia, si deve escludere l'automatico riconoscimento di tale ultima voce di danno in corrispondenza al contestuale riscontro del danno biologico, qualora non via sia, come nel caso di specie, una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza per le conseguenze dell'illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 13 di 16 Infatti, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), e dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. (Cass. ordinanza n. 6444/2023 in parte motiva).
Quanto alla cosiddetta personalizzazione, la giurisprudenza è granitica nel dettare il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
(Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sentenze numeri 23778/2014 e 24471/2014).
Fatte queste premesse in termini generali, nel caso di specie non ricorrono, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, i presupposti per il riconoscimento dell'incremento per sofferenza soggettiva e della personalizzazione del danno, in mancanza di specifici elementi di allegazione e prova offerti dall'odierna appellante, la quale non deduce neanche genericamente le conseguenze del fatto illecito, che dovrebbero, a suo avviso, giustificare gli incrementi richiesti nella liquidazione del danno in suo favore.
Va in definitiva riconosciuto a titolo risarcitorio in favore di l'importo complessivo di Parte_1
€34.799,00.
L'importo indicato va svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo (
8.10.2017) ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte
17.2.1995 n. 1712), applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 14 di 16 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. sent. nn. 13463/1999 e 4030/1998).
In accoglimento per quanto di ragione dell'appello, l'importo risarcitorio riconosciuto in favore di va posto ad esclusivo carico dell' per i motivi Parte_1 Controparte_2 esposti sopra.
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L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nei rapporti tra e , le spese di lite di entrambi i Parte_1 Controparte_2 gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da €26.000,01 a € 52.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4 co. 1 bis per la redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione relativamente ai compensi dovuti per il grado di appello, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 d.p.r 115/02, tenuto conto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, in virtù delle delibere del Parte_1
COA di Benevento n. 292/2019 del 10.5.2019 per il giudizio di primo grado, e del COA di Napoli n.
5597/2023 del 9.12.2023 per il giudizio di appello, entrambe in atti.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi maturati in favore del difensore della parte ammessa al beneficio indicato, giusta richiesta allegata alla comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 82, d.p.r. n. 115/2002.
Le spese di lite di entrambi i gradi vanno interamente compensate nei rapporti tra e l' Parte_1
e e nei rapporti tra Controparte_1 Controparte_3 queste ultime e l' , in considerazione della peculiare ubicazione di un reparto di competenza CP_2 Cont dell' all'interno di una distinta e autonoma struttura ospedaliera e della specifica ripartizione dei rispettivi obblighi contenuti nel protocollo d'Intesa allegato in atti (non necessariamente noto all'attrice prima del giudizio) e della effettività del lieve discostamento di una delle barre presenti nella finestra da cui si è lasciata cadere, alla quale venivano successivamente apposte Parte_1 anche barre orizzontali per evitare il ripetersi di eventi quale quello oggetto di causa.
P.Q.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 15 di 16 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
nonché , avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_3 del Tribunale di Benevento n. 2303/2023, pubblicata il 21.11.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 34.799,22, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come specificati in parte motiva;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute da che liquida, come Parte_1 segue:
in relazione al primo grado in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi oltre IVA e CPA, se dovute;
in relazione al giudizio di appello in complessivi € 5.495,05 per compensi, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi oltre IVA e CPA, se dovute;
provvede come da separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti ex art. 82 d.p.r. 115/2002.
- Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1 [...]
nonché e tra queste e Controparte_1 Controparte_3
l' . Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5593/2025 r.g. – sentenza – pagina 16 di 16