Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2022
R.G.A.C. n. 275/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 275 del 2022
T R A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Bari alla via F.lli Roselli n. 30 (Partita Iva ), rappresentato e difeso, giusta mandato in P.IVA_1
atti, dall'avv. Anna Loprieno, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Bari alla via De Rossi n. 16 nonché presso il suo domicilio telematico
Email_1
APPELLANTE
e
(già in persona del suo legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, (P. Iva , rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli P.IVA_2
pagina 1 di 13
Laterza&Associati in Bari alla Piazza Umberto I n.54, nonché presso il domicilio telematico dei predetti difensori Email_2 Email_3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, depositata il 11.1.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 1641/2019
****************
All'udienza del 08.3.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2019, la conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la al fine di sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “1) via preliminare, considerata la pattuizione di condizioni usurarie, in riferimento al costo complessivo del finanziamento comprensivo degli oneri eventuali, mora e penale di estinzione ed in riferimento di ipotesi di esercizio del diritto di estinzione anticipata entro le prime l2 rate, accertare e dichiarare la usurarietà del contratto di finanziamento fondiario stipulato con atto unico di complessivi € 1.250.000,00 con atto notarile del 26.11.2002 (rep n. 19656, Racc. n. 11600) intervenuto tra la ( Gruppo Banca Popolare di Bari) e la Controparte_4 [...]
in considerazione delle conclusioni della CTP della (errata corrige) che Parte_1 CP_5
vengono di seguito elencate 2) Per l'effetto, sempre in via preliminare, accertata e dichiarata la usurarietà del contratto di Finanziamento de quo, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. l8l5 comma
II c.c. la non debenza di alcun interesse e quindi la gratuità del mutuo in oggetto. 3) Sempre in via preliminare, accertare la previsione di anatocismo nello sviluppo del piano di ammortamento, insito nella formula del regime di interesse composto, adottata per la definizione del piano stesso conseguentemente, assodata la irregolarità, disporre, a mezzo di idonea CTU tecnico-contabile, il ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice escludendo l'effetto anatocistico. 4)Nel merito, condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., alla ripetizione di tutti gli interessi ed oneri pagati dalla e Pt_1 Parte_1
quantificati in € 434.774,99, di cui € 421.971,44 per interessi, € 6.256,00 per commissioni "una pagina 2 di 13 tantum", € 1.032,91 per spese di istruttoria, € 5.300,00 per spese assicurative ed € 217,64 per ulteriori oneri attestati dal conto economico del finanziamento e, come facilmente desumibile dalla perizia di parte che è allegata al fascicolo di parte attrice, poiché la sanzione prevista dall'art. l8l5 c.c. risulta essere assorbente rispetto alle altre sanzioni applicabili. 5) Sempre nel merito, accertare la erronea applicazione del meccanismo di indicizzazione contrattuale, che a partire dal II semestre del 2013 è stato bloccato senza riconoscere al correntista i vantaggi derivanti dalla discesa dell'indice di riferimento. 6)Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari. 7) In via istruttoria, si insiste nella richiesta di CTU tecnico-contabile, al fine di poter procedere all'accertamento della rilevata usura nelle condizioni del contratto di
Finanziamento Fondiario del 26.1.2002; dell'anatocismo nello sviluppo del piano di ammortamento alla francese, insito nella formula del regime di interesse composto adottata per la definizione del piano stesso;
della indeterminatezza contrattuale inerente la costruzione del piano di ammortamento, con conseguente ricalcolo del dovuto ai lassi BOT sostitutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. ll7 comma Vl e VII TUB."
Deduceva l'attrice: - di aver stipulato in data 26.11.2002 un contratto di finanziamento fondiario per complessivi € 1.250.000.000, da restituirsi in anni 15 mediante il rimborso di n. 180 rate mensili di ammortamento costante dell'importo unitario di € 9.722,90; - di aver regolarmente estinto il detto finanziamento in data 31.12.2017; che essa era una società operante nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- che, il tasso corrispettivo veniva fissato nella misura del 4,75% nominale annuo, stabilito nella misura del tasso Euribor a 6 mesi e maggiorato di 1,60% punti percentuali;
- che gli interessi di mora venivano calcolati al predetto tasso nominale annuo, maggiorato di 3 punti percentuali;
- che in caso di estinzione anticipata del finanziamento veniva pattuito un ulteriore compenso pari al 3% del capitale restituito anticipatamente;
- che da un attento esame del rapporto in parola era emerso che il “Tasso Effettivo Convenuto” nella misura dell'11,03 % - determinato dalla sommatoria del TAEG (5,03%), delle percentuali contrattuali dello Spread per interessi di mora (3%)
e della commissione di estinzione anticipata (3,00%), era superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula della domanda fissato nella misura del 8,41% per la categoria “Mutui”; - che pertanto aveva indebitamente corrisposto la somma di € 434.774,99 a titolo di interessi corrispettivi;
- che quindi stante l'applicazione di interessi usurari, doveva determinarsi la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_3
in via preliminare la prescrizione del credito, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, il Giudice del Tribunale di Bari rigettava la richiesta di di pagina 3 di 13 CTU contabile formulata dall'attrice, poiché ritenuta esplorativa e, nel contempo, proponeva ex art. 185 bis c.p.c. “l'abbandono del giudizio con compensazione di spese legali”.
Stante il rifiuto di parte attrice di aderire alla predetta proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.1.2022 con termine per note conclusive.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così decideva la lite:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 13400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.
*
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
1) Ai sensi e per l'effetto dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della predetta sentenza n
142/2022, pubblicata in data 11.01.2022, per quanto esposto in narrativa;
2) Riformare integralmente la sentenza impugnata per i motivi in diritto e l'esistenza di motivi probatori a supporto delle richieste attoree, esposti sia negli atti difensivi del I° grado di giudizio che qui si intendono integralmente trascritti e sia per quanto libellato nel presente atto di impugnazione;
3) Considerata la pattuizione di condizioni usurarie, in riferimento al costo complessivo del finanziamento (comprensivo degli oneri eventuali, mora e penale di estinzione) ed in riferimento di ipotesi del diritto di estinzione anticipata entro le prime 12 rate, accertare e dichiarare, la usurarietà del contratto di finanziamento fondiario stipulato con atto unico di complessivi € 1.250.000,00 con atto notarile del 26.11.2002 (Rep. n. 19656, Racc. n. 11600) intervenuto tra la Controparte_4
(Gruppo Banca Popolare di Bari) e la in persona del suo A.U., in
[...] Parte_1
considerazioni delle conclusioni riportate nella perizia di parte allegata.
4) Per l'effetto, accertata e dichiarata la usurarietà del contratto di finanziamento de quo, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma c.c. la non debenza di alcun interesse e, quindi, la gratuità del mutuo in oggetto.
5) Accertare la previsione di anatocismo nello sviluppo del piano di ammortamento, insito nella formula del regime di interesse composto adottata per la definizione del piano stesso e, conseguentemente, assodata la irregolarità, disporre, a mezzo di idonea CTU tecnico-contabile, il ricalcolo del piano di ammortamento “alla francese” ai tassi sostitutivi previsto dall'art. 117 TUB comma 7 (tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna rata) adottando il regime pagina 4 di 13 di capitalizzazione semplice.
6) Condannare, la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3 ripetizione di tutti gli interessi ed oneri pagati dalla e quantificabili in € Parte_1
421.974,44, come desumibile dalla perizia di parte, poiché la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. risulta essere assorbente rispetto alle altre sanzioni applicabili.
7) Si insiste affinchè venga espletata una idonea e completa CTU, come più volte chiesto in primo grado, al fine di poter procedere all'accertamento: della rilevata usura nelle condizioni del contratto di finanziamento fondiario del 26.11.2002, rapportando il Tasso Effettivo Convenuto (11,014% inclusa la commissione di estinzione anticipata) confermato dalla sentenza di I° grado alla pag.6, al tasso- soglia (8,415%); dell'anatocismo insito nella formula del regime della capitalizzazione composta adottata per la definizione del piano stesso;
della indeterminatezza del piano di rimborso “alla francese” costruito con la metodologia dell'ammortamento basata sulla capitalizzazione composta. 8)
Si chiede, infine, la condanna della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del 1° e del 2° grado di giudizio, per le motivazioni ampiamente libellate nel presente atto di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'appello insistendo Controparte_2 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza del 08.3.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“L'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass
pagina 5 di 13 Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1,
Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644
c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti. Tale principio non comporta, tuttavia, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (Cass. 22 dicembre 2011, n.
28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi
(Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).
Si veda, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26286: "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati". La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma,
c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzino tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi, la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi. Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di pagina 6 di 13 mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000. Con specifico riferimento all'anatocismo, in particolare, in relazione al piano di ammortamento c.d. alla francese, devono operarsi le seguenti considerazioni. In primis, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194
c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo
(Trib. Roma sez. XVII, 19/02/2020, n.3659) (Cass. civ. Sez. III, sent. 17447 del 28.6.2019). La doglianza sollevata dall'attrice si spiega in realtà con la natura variabile del tasso di interesse concordato, non determinando alcun profilo di illegittimità del contratto di mutuo o del relativo ammortamento. Con riferimento, invece, agli interessi moratori, per i finanziamenti, l'art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000 prevede che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata pagina 7 di 13 può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento" e "quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione". “Pertanto, se il contratto di mutuo concluso dopo il 22 aprile 2000 prevede che il tasso moratorio si calcoli sull'intera rata scaduta non sembra possibile sostenere che il capitale, cui rapportare gli interessi calcolati (sull'intera rata), sia solo quello originario presente nella rata (l'intera rata decurtata degli interessi corrispettivi). Al contrario,
l'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza e il mutuante, quando applica sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi il tasso di mora, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente capitale, con conseguente rilievo anche per l'usura, nel senso che il tasso calcolato anche sugli interessi capitalizzati è un interesse che si calcola sul solo capitale” (Trib. Parma, 06/02/2020, n.85). Riguardo all'eventuale non corretta corrispondenza tra l'ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente, va considerato che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell'applicabilità, in detti casi, del 117 TUB. Infatti, nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non si pone un profilo di indeterminatezza delle clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario (regolarmente e specificamente riportate in contratto), bensì l'ISC/TAEG che, come già precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa (Trib. Roma sez. XVII, 30/01/2020, n.2042). Parte attrice sostiene l'usurarietà del tasso corrispettivo pattuito, inserendo nel conteggio, oltre alla maggiorazione per l'interesse di mora, la commissione per estinzione anticipata. L'orientamento del Tribunale adito e della giurisprudenza prevalente è pacifico nell'escludere la legittimità di tale operazione, stante la pacifica inconciliabilità ontologica dell'interesse di mora con la commissione di estinzione anticipata. La pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista in caso di recesso anticipato del cliente, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare il mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il cliente intenda esercitare tale sua facoltà (Trib. Roma, sez. XVII, 27/09/2018, n.18278). La previsione di una pagina 8 di 13 commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di finanziamento, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo (Tribunale
Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino
28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib.
Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Treviso
11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015). Tale commissione non può farsi rientrare nel calcolo del tasso soglia, in quanto esborso conseguente all'esercizio del diritto potestativo del mutuatario (come tale rimesso al solo suo discrezionale esercizio) di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza, e che pertanto non costituisce un costo “collegato alla erogazione del credito”, ai sensi dell'art. 644 c.p.
e della legge 108/96. Secondo la stessa tesi attorea, escludendo la predetta commissione dal conteggio del tasso effettivo, quest'ultimo risulterebbe inferiore al tasso soglia (8,014% rispetto all'8,415%), con conseguente irrilevanza della consulenza tecnico-contabile reiteratamente invocata da parte attrice. Il contratto di mutuo indica in modo chiaro e preciso il tasso corrispettivo, il tasso di mora, tutti gli elementi di costo e le condizioni economiche praticate, l'ammontare del prestito e le modalità di rimborso, nonché l'ammontare della rata di rimborso;
pertanto, rispetta le prescrizioni di cui all'art. 117 TUB.
Il piano di ammortamento è stato specificamente sottoscritto ed accettato dal mutuatario al momento della stipula del contratto;
trattasi di un piano di ammortamento alla francese che rispecchia pienamente le prescrizioni tipiche di tale ammortamento, indicando una rata costante composta in parte da capitale ed in parte da interessi, con accrescimento progressivo del capitale e decremento progressivo della parte di interessi. Deve, infine, ricordarsi che oramai la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti" (Cass. SS.UU. 19597/2020), con conseguente infondatezza della domanda proposta anche in relazione alle eventuali conseguenze restitutorie.
Pertanto, la domanda è rigettata e le spese legali seguono la soccombenza, applicato lo scaglione corrispondente al valore della controversia, con riduzione ai minimi delle fasi istruttoria e decisoria in considerazione dell'andamento del giudizio. Insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.”
***
Con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'impugnata decisione:
1) per aver, in assenza di una specifica domanda di nullità formulata da parte attrice - dichiarato pagina 9 di 13 l'irrilevanza dell'errata indicazione dell' ed escludendo, conseguentemente, l'applicabilità Pt_2 dell'art. 117 TUB,;
2) per non aver considerato la penale per l'estinzione anticipata – prevista non solo per l'ipotesi di autonoma scelta della parte mutuataria di recedere anticipatamente dal contratto (art. 7), ma anche nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine (art. 9) - tra i costi rilevanti ai fini dell'usurarietà;
3) per aver erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 1815 c.c. al contratto di mutuo in parola;
4) per non aver rilevato l'effetto anatocistico “celato” nel piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento in contestazione;
5) per non aver ammesso la CTU tecnico contabile necessaria all'accertamento della denunciata usurarietà.
Ad avviso della Corte, l'appello può essere deciso - in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, peraltro avente carattere logicamente prioritario, senza che sia necessario esaminare tutte le altre doglianze secondo l'ordine indicato dalla società appellante.
L'appellante ha infatti contestato – in ordine all'esclusione della clausola per l'estinzione anticipata del contratto tra i costi rilevanti ai fini dell'usura - l'omessa valutazione da parte del primo giudice della previsione contenuta all'art. 9 del contratto di mutuo, rubricato “decadenza” che espressamente prevedeva che “fermi restando i casi di risoluzione previsti dall'art. 9 del Capitolato precitato – capitolato di patti e condizioni generali - il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. che comporta la decadenza dal beneficio del termine e la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all'art. 5 del contratto e accessori tutti – ivi compresa la commissione di decadenza e risoluzione di cui all'art. 9 del contratto
– nella misura prevista dal Foglio Informativo Analitico allegato al contratto di finanziamento (3%), nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti della parte finanziata che del garante”.
Sostiene pertanto l'appellante che primo giudice, laddove aveva rilevato che tale clausola – prevista all'art.
7 - costituiva un esborso conseguente all'esercizio del diritto potestativo del mutuatario (come tale rimesso al suo discrezionale esercizio) di estinguere il debito prima della naturale scadenza, e come tale non poteva rientrare tra i costi collegati all'erogazione del credito, aveva palesemente omesso di considerare il contenuto del successivo articolo 9 che, invero, prevedeva l'applicazione di tale commissione anche alle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine – con conseguente estinzione pagina 10 di 13 anticipata del credito - a seguito dell'inadempimento della parta mutuataria.
Ad avviso della in tale ipotesi (decadenza del beneficio del termine) la suddetta clausola, Parte_1 subordinata al verificarsi delle condizioni che consentivano alla Banca di chiedere l'immediato rimborso del credito per l'inadempimento che, rivestiva la natura di “penale” al pari dell'interesse moratorio, e come tale ricompreso tra i costi collegati all'erogazione del credito.
La censura non è fondata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la commissione per l'estinzione anticipata non concorre alla determinazione del tasso usurario, non trattandosi di costo collegato all'erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644, 5 comma, c.p. ma di un elemento incerto ed eventuale del negozio, rivestendo la funzione di remunerare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire.
Al riguardo ha precisato la Suprema Corte che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
“tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022).
Nel caso di specie, tale clausola contestata trovava applicazione sia in caso di risoluzione anticipata per volontà del mutuatario sia in caso di decadenza del beneficio del termine per le ipotesi indicate nel citato articolo art. 9.
Trattasi all'evidenza di una clausola destinata a diventare operativa solo in determinati casi, che si riferiscono ad un momento successivo a quello genetico del contratto e che importano l'applicazione dell'interesse di mora ritenuto usurario dagli appellati.
Senonchè, non di poco conto la circostanza che nel caso di specie non si è verificata alcuna delle ipotesi citate di risoluzione anticipata poiché gli appellanti – come dagli stessi allegato nell'atto di citazione – hanno regolarmente estinto il mutuo a scadenza, non versando, quindi, alcuna commissione per l'estinzione anticipata del contratto.
Ne può ravvisarsi nella fattispecie un interesse degli originari attori ad un accertamento in prevenzione pagina 11 di 13 della usurarietà di detta clausola per l'ipotesi in cui la stessa potesse essere applicata dalla banca nella sopravvenienza di una causa di risoluzione contrattuale ex art. 9 del capitolato, trattandosi di ipotesi di impossibile realizzazione, tenuto conto che al momento della proposizione della domanda introduttiva in prime cure (gennaio 2019) il mutuo era stato estinto da oltre un anno.
La fondatezza di tale doglianza esime, per il suo carattere assorbente, dall'esame del merito delle altre contestazioni sub 1,3 e 4, tra le quali peraltro si segnala quella relativa alla ritenuta gratuità del mutuo per usurarietà della clausola riguardante la risoluzione anticipata, alla luce del principio affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui “la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (moratori e/o corrispettivi) ma non quelli non considerati dalla clausola nulla, che rimangono interamente dovuti se lecitamente pattuiti” (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597), con la conseguenza che - anche in ipotesi di nullità della clausola contestata - il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda ripetitoria perché riguardante la restituzione, non degli interessi previsti da detta clausola, ma di interessi, di natura corrispettiva, lecitamente convenuti e pagati nel corso del rapporto di mutuo.
Col quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice, quanto al denunciato regime di capitalizzazione composta, ha rilevato che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo “perché non vi è nulla nella sua struttura matematica – finanziaria che determina la generazione di interessi composti”.
Sostiene invero l'appellante che il regime di capitalizzazione composta adottato per l'ammortamento alla francese produceva un aggravio di interessi equivalenti all'anatocismo, c.d. “occulto”
La censura non può trovare accoglimento alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, mediante cui, prima di delibare le questioni poste dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, evidenzia come debba escludersi che l'ammortamento «alla francese» produca un effetto anatocistico, rilevando, nel solco delle osservazioni proposte dalla Procura Generale, che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile”, ma allo stesso tempo prevede che “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo” (in termini
Cass. civ. n. 13144/2023).
Sotto altro profilo la Corte – nello scrutinare la validità dell'ammortamento «alla francese» sotto il pagina 12 di 13 profilo della meritevolezza dell'interesse ex art. 1322, co. 2, c.c. – conclude che è legittimo “che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Da tali prospettazioni di carattere generale discende l'infondatezza anche del quarto motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata in parte qua.
Assorbito ogni altro profilo
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società committente appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, meglio Parte_1
identificata in epigrafe, nei confronti della (già CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 142/2022 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
[...]
depositata il 11.1.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 1641/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata
2) Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1 all'appellata (già le spese giudiziali di questo Controparte_1 Controparte_2
grado di giudizio, liquidate in €10.060,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228).
Così deciso il 24 gennaio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 13 di 13