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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/08/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.
Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132 del
R.G. 2023, avente ad oggetto “azione di simulazione e
riduzione ereditaria”,
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Matteo Parte_1
Calabrese, per procura allegata alla citazione,
ATTRICE
E
, CONVENUTA CONTUMACE CP_1
All'udienza del 2.7.25 l'attrice precisava le conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, premesso di essere l'unica figlia di Per_1
deceduta in Martina Franca (TA) il 18.02.2022, ha
[...]
1 dedotto che in data 18.5.2015 la de cuius aveva trasferito in favore della sig.ra con riserva CP_1
dell'usufrutto per sé e per suo marito , Controparte_2
l'abitazione sita in Avetrana alla via Monte Cervino s.n.c.,
ottenendo dalla cessionaria a titolo di corrispettivo,
presuntivamente quantificato in euro 42.000,00, l'assistenza morale e materiale “già prestata e da prestare in futuro”
per tutta la vita sua e di suo marito, con obbligo di provvedere “soprattutto in caso di eventuale malattia, a
tutto quanto di cui essi dovessero avere bisogno, per una
decorosa esistenza e segnatamente accudirli, in tutti i loro
bisogni, sia di giorno che di notte sino all'epoca della
loro morte , cucinare e preparare i pasti, tenere cura del
loro stato fisico, pulire i panni, stirare i vestiti, curarli
nella persona ed insomma provvedere a tutto quanto necessario
ai loro bisogni fisici e morali e in caso di malattia
provvedere all'assistenza sanitaria”.
Lamentando il mancato assolvimento da parte della cessionaria di tale obbligazione assistenziale assunta nei confronti della nonché la violazione dei suoi Per_1
diritti quale erede legittimaria integralmente pretermessa,
ha convenuto in giudizio la per sentir dichiarare CP_1
simulato tale atto di cessione in quanto dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtu cum
2 donatione.
Notificata ritualmente la citazione, la convenuta è rimasta contumace.
Espletata prova per testi, all'udienza del 2.7.25 la causa
è stata riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito della controversia, occorre evidenziare che l'attrice ha chiesto dichiararsi simulato e/o nullo il contratto di
“cessione di nuda proprietà di immobile mediante
corrispettivo di obblighi di assistenza e di mantenimento”
stipulato da con con atto per Persona_1 CP_1
notar del 18.5.2015, deducendo, a sostegno della Per_2
azione, l'esiguità del valore attribuito nell'atto di trasferimento al bene ceduto (pari ad euro 42,00,00, anziché
euro 150.000,00, suo valore effettivo) nonché
l'inadempimento da parte della cessionaria delle obbligazioni di assistenza assunte in favore della cedente e di suo marito.
Occorre quindi evidenziare che la causa, di competenza monocratica a seguito della riforma “Cartabia”, richiede necessariamente la preventiva ricognizione, da operarsi secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, del reale assetto di interessi voluto dai contraenti, in vista della identificazione della
3 natura e della corretta qualificazione giuridica del rapporto, essendo necessario in via preliminare valutarsene,
come sollecitato dalla attrice, la eventuale riconducibilità
alla categoria degli atti di liberalità (diretta o indiretta).
Va a tal proposito evidenziato che con il citato rogito,
, riservando l'usufrutto a sé ed al coniuge, Persona_1
ha trasferito in favore della Controparte_2
convenuta, , l'abitazione sita in Avetrana alla CP_1
via Monte Cervino s.n.c., ottenendo, testualmente, quale controprestazione, l'obbligo della cessionaria di provvedere in favore suo e del marito “soprattutto in caso
di eventuale malattia, a tutto quanto di cui essi dovessero
avere bisogno, per una decorosa esistenza e segnatamente
accudirli, in tutti i loro bisogni, sia di giorno che di
notte sino all'epoca della loro morte , cucinare e preparare
i pasti, tenere cura del loro stato fisico, pulire i panni,
stirare i vestiti, curarli nella persona ed insomma
provvedere a tutto quanto necessario ai loro bisogni fisici
e morali e in caso di malattia provvedere all'assistenza
sanitaria”.
Alla luce della denominazione attribuita al negozio
(contratto di cessione di nuda proprietà con obblighi), del tenore delle espressioni letterali usate e, soprattutto,
4 della comune intenzione dei contraenti quale si evince dalla esplicita enunciazione degli scopi dell'atto e degli interessi sottesi oltre che dalla chiara trama delle contrapposte prestazioni, non sussiste alcun dubbio, a parere di questo giudice, circa la natura onerosa del contratto, mediante il quale le parti hanno inteso realizzare una finalità di scambio (che per ciò stesso ne rappresenta la causa) attraverso l'assunzione di reciproche obbligazioni legate da un inscindibile nesso di interdipendenza funzionale, ciascuna di esse giustificandosi in ragione dell'altra e costituendone in ugual tempo il corrispettivo.
Si è cioè in presenza del cosiddetto contratto atipico di
mantenimento o vitalizio alimentare, da tempo enucleato a livello giurisprudenziale da costanti e conformi pronunciamenti del Supremo Collegio, mediante il quale taluno si obbliga, dietro corrispettivo della cessione di un bene mobile o immobile, a prestare all'altra parte per tutta la durata della vita, in correlazione ai suoi bisogni,
una completa assistenza materiale e morale, provvedendo a soddisfarne ogni esigenza personale.
Esaminando le clausole contrattuali, difetta completamente nel regolamento di interessi voluto dalle parti, in assenza del benché minimo elemento da cui desumere una loro differente volontà, ogni intento di arricchire gratuitamente
5 la cessionaria dell'attribuzione patrimoniale ed è pertanto da escludere la configurabilità della donazione modale,
nella quale la disposizione con cui viene posto a carico del donatario l'obbligo, giuridicamente coercibile, di effettuare determinate prestazioni in favore del donante o di terzi per tutta la durata della vita costituisce un elemento accessorio che mira ad attuare un fine ulteriore rispetto a quello principale del negozio a titolo gratuito ed assolve pertanto la diversa funzione di limitare quantitativamente il vantaggio che deriva dal compimento dell'atto, senza peraltro modificare la sua struttura causale.
Non vale, poi, a determinarne l'attrazione nella sfera degli atti caratterizzati da intento liberale, nemmeno la teorica deduzione di parte attrice secondo cui nel trasferimento contenuto nel rogito sarebbe ravvisabile una sproporzione
(comunque da escludersi nella fattispecie, come si dirà in seguito) tra la prestazione assunta dalla cessionaria ed il valore dell'immobile a lei trasferito.
Infatti è noto che nel negotium mixtum cum donatione lo schema commutativo concretamente adottato, pur avendo una causa onerosa, viene posto in essere per raggiungere indirettamente una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio (consistente nell'arricchimento, per puro
6 spirito di liberalità, di quello fra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore), per cui è evidente che la vendita per un corrispettivo minore di quello effettivo non realizza, di per se stessa, l'effetto della donazione indiretta in cui si concretizza il negotium mixtum, in quanto al (teorico) dato obiettivo del diverso valore delle prestazioni deve fare riscontro la consapevolezza nell'alienante della insufficienza del corrispettivo pattuito e, soprattutto, deve risultare che egli abbia voluto il trasferimento della proprietà allo specifico scopo di arricchire l'altro contraente della differenza fra il detto valore e quanto effettivamente prestato dall'acquirente:
elementi che, alla stregua di quanto si è detto in precedenza, non risultano in alcun modo riscontrabili nella fattispecie in esame.
Ciò premesso quanto alla interpretazione del contenuto del contratto, occorre aggiungere poi che la previsione della riserva di usufrutto in favore del cedente e del suo coniuge appare assolutamente in linea con il suo interesse a garantirsi una vecchiaia priva di difficoltà logistiche ed economiche.
Ove la parte ricorrente, nel lamentare anche la nullità del contratto dovuta alla riferita sproporzione tra le prestazioni pattuite tra le parti, avesse inoltre inteso
7 dedurne il difetto di aleatorietà, è opportuno osservare che secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio
“il contratto atipico cosiddetto di mantenimento (o di
vitalizio alimentare o assistenziale) è essenzialmente
caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione
postula effettivamente la comparazione delle prestazioni
sulla base di dati omogenei, ovvero la capitalizzazione delle
rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso al
vitaliziante, secondo un giudizio di presumibile equivalenza
o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al
momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti
di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine
alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del
vitaliziato; l'alea deve, comunque, escludersi e il
contratto va dichiarato nullo se, al momento della
conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da
malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente
probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti
provocato la morte, dopo breve tempo, o se questi avesse
un'età talmente avanzata da non poter certamente
sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche,
oltre un arco di tempo determinabile” (Cass. 23895/2016).
Ed inoltre, ancora a proposito della aleatorietà, secondo la
Suprema Corte, “nel contratto atipico di vitalizio
8 alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, costituente
elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con
riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo
in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita
contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine
al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni
dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla
sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue
condizioni di salute, il cui peggioramento implica un
aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale
ceduto in corrispettivo del vitalizio” (Cass. 14796/2009;
Cass. 1694/1971; Cass. 9998/1992).
Alla luce di tali chiarissimi e condivisibili principi di diritto, va evidenziata la piena validità del contratto oggetto del giudizio.
Vi è infatti prova agli atti, per averlo sostenuto proprio la parte attrice, che la , appena settantunenne al Per_1
momento della stipula, ed il , non avessero alcun tipo CP_2
di problema di salute al momento della stipula, potendo quindi contare entrambi su di un'ottima aspettativa di vita,
pari in particolare per la secondo i dati Istat, Per_1
a ben 84,7 anni.
Escluso quindi del tutto che il cedente avesse nella fattispecie una “età talmente avanzata da non poter
9 certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più
ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”, può
pertanto ragionevolmente ritenersi che l'impegno assunto dalla cessionaria al momento della stipula avesse significativi margini di incertezza in ragione dell'età e dello stato di saluto della cedente e di suo marito.
Al contenuto della obbligazione posta a carico della convenuta si contrappone poi il valore dell'immobile trasferito, il quale, quand'anche fosse pari a quello individuato dall'attrice nell'atto di citazione, una volta decurtato dell'usufrutto (pari al 40% del suo valore), non appare affatto sproporzionato rispetto alla potenziale durata ed ampiezza degli obblighi di assistenza morale e materiale assunti dalla cessionaria.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene il collegio che al momento della stipula sussistesse il requisito dell'aleatorietà necessariamente connesso al regolamento pattizio liberamente prescelto dalle parti, e ciò in ragione dell'età della cedente e del suo coniuge,
delle loro condizioni di salute e del valore dei beni oggetto di cessione.
Ciò premesso, non può infine non rilevarsi la assoluta estraneità al presente giudizio, avente ad oggetto la dichiarazione della simulazione ovvero della nullità del
10 contratto di cessione con obblighi stipulato da Per_1
e di ogni riferimento effettuato dalla
[...] CP_1
difesa attrice alle gravi mancanze di cui si sarebbe resa responsabile la cessionaria in epoca successiva alla stipula, trattandosi di inosservanze non riconducibili alla genesi del contratto, ma alla differente (e non pertinente)
problematica del suo inadempimento.
Accertata la piena validità del contratto, deve ritenersi conseguenzialmente infondata l'azione di riduzione spiegata dalla attrice.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese.
Taranto 25.7.25
Il Giudice
dott. Martino Casavola
11
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.
Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132 del
R.G. 2023, avente ad oggetto “azione di simulazione e
riduzione ereditaria”,
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Matteo Parte_1
Calabrese, per procura allegata alla citazione,
ATTRICE
E
, CONVENUTA CONTUMACE CP_1
All'udienza del 2.7.25 l'attrice precisava le conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, premesso di essere l'unica figlia di Per_1
deceduta in Martina Franca (TA) il 18.02.2022, ha
[...]
1 dedotto che in data 18.5.2015 la de cuius aveva trasferito in favore della sig.ra con riserva CP_1
dell'usufrutto per sé e per suo marito , Controparte_2
l'abitazione sita in Avetrana alla via Monte Cervino s.n.c.,
ottenendo dalla cessionaria a titolo di corrispettivo,
presuntivamente quantificato in euro 42.000,00, l'assistenza morale e materiale “già prestata e da prestare in futuro”
per tutta la vita sua e di suo marito, con obbligo di provvedere “soprattutto in caso di eventuale malattia, a
tutto quanto di cui essi dovessero avere bisogno, per una
decorosa esistenza e segnatamente accudirli, in tutti i loro
bisogni, sia di giorno che di notte sino all'epoca della
loro morte , cucinare e preparare i pasti, tenere cura del
loro stato fisico, pulire i panni, stirare i vestiti, curarli
nella persona ed insomma provvedere a tutto quanto necessario
ai loro bisogni fisici e morali e in caso di malattia
provvedere all'assistenza sanitaria”.
Lamentando il mancato assolvimento da parte della cessionaria di tale obbligazione assistenziale assunta nei confronti della nonché la violazione dei suoi Per_1
diritti quale erede legittimaria integralmente pretermessa,
ha convenuto in giudizio la per sentir dichiarare CP_1
simulato tale atto di cessione in quanto dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtu cum
2 donatione.
Notificata ritualmente la citazione, la convenuta è rimasta contumace.
Espletata prova per testi, all'udienza del 2.7.25 la causa
è stata riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito della controversia, occorre evidenziare che l'attrice ha chiesto dichiararsi simulato e/o nullo il contratto di
“cessione di nuda proprietà di immobile mediante
corrispettivo di obblighi di assistenza e di mantenimento”
stipulato da con con atto per Persona_1 CP_1
notar del 18.5.2015, deducendo, a sostegno della Per_2
azione, l'esiguità del valore attribuito nell'atto di trasferimento al bene ceduto (pari ad euro 42,00,00, anziché
euro 150.000,00, suo valore effettivo) nonché
l'inadempimento da parte della cessionaria delle obbligazioni di assistenza assunte in favore della cedente e di suo marito.
Occorre quindi evidenziare che la causa, di competenza monocratica a seguito della riforma “Cartabia”, richiede necessariamente la preventiva ricognizione, da operarsi secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, del reale assetto di interessi voluto dai contraenti, in vista della identificazione della
3 natura e della corretta qualificazione giuridica del rapporto, essendo necessario in via preliminare valutarsene,
come sollecitato dalla attrice, la eventuale riconducibilità
alla categoria degli atti di liberalità (diretta o indiretta).
Va a tal proposito evidenziato che con il citato rogito,
, riservando l'usufrutto a sé ed al coniuge, Persona_1
ha trasferito in favore della Controparte_2
convenuta, , l'abitazione sita in Avetrana alla CP_1
via Monte Cervino s.n.c., ottenendo, testualmente, quale controprestazione, l'obbligo della cessionaria di provvedere in favore suo e del marito “soprattutto in caso
di eventuale malattia, a tutto quanto di cui essi dovessero
avere bisogno, per una decorosa esistenza e segnatamente
accudirli, in tutti i loro bisogni, sia di giorno che di
notte sino all'epoca della loro morte , cucinare e preparare
i pasti, tenere cura del loro stato fisico, pulire i panni,
stirare i vestiti, curarli nella persona ed insomma
provvedere a tutto quanto necessario ai loro bisogni fisici
e morali e in caso di malattia provvedere all'assistenza
sanitaria”.
Alla luce della denominazione attribuita al negozio
(contratto di cessione di nuda proprietà con obblighi), del tenore delle espressioni letterali usate e, soprattutto,
4 della comune intenzione dei contraenti quale si evince dalla esplicita enunciazione degli scopi dell'atto e degli interessi sottesi oltre che dalla chiara trama delle contrapposte prestazioni, non sussiste alcun dubbio, a parere di questo giudice, circa la natura onerosa del contratto, mediante il quale le parti hanno inteso realizzare una finalità di scambio (che per ciò stesso ne rappresenta la causa) attraverso l'assunzione di reciproche obbligazioni legate da un inscindibile nesso di interdipendenza funzionale, ciascuna di esse giustificandosi in ragione dell'altra e costituendone in ugual tempo il corrispettivo.
Si è cioè in presenza del cosiddetto contratto atipico di
mantenimento o vitalizio alimentare, da tempo enucleato a livello giurisprudenziale da costanti e conformi pronunciamenti del Supremo Collegio, mediante il quale taluno si obbliga, dietro corrispettivo della cessione di un bene mobile o immobile, a prestare all'altra parte per tutta la durata della vita, in correlazione ai suoi bisogni,
una completa assistenza materiale e morale, provvedendo a soddisfarne ogni esigenza personale.
Esaminando le clausole contrattuali, difetta completamente nel regolamento di interessi voluto dalle parti, in assenza del benché minimo elemento da cui desumere una loro differente volontà, ogni intento di arricchire gratuitamente
5 la cessionaria dell'attribuzione patrimoniale ed è pertanto da escludere la configurabilità della donazione modale,
nella quale la disposizione con cui viene posto a carico del donatario l'obbligo, giuridicamente coercibile, di effettuare determinate prestazioni in favore del donante o di terzi per tutta la durata della vita costituisce un elemento accessorio che mira ad attuare un fine ulteriore rispetto a quello principale del negozio a titolo gratuito ed assolve pertanto la diversa funzione di limitare quantitativamente il vantaggio che deriva dal compimento dell'atto, senza peraltro modificare la sua struttura causale.
Non vale, poi, a determinarne l'attrazione nella sfera degli atti caratterizzati da intento liberale, nemmeno la teorica deduzione di parte attrice secondo cui nel trasferimento contenuto nel rogito sarebbe ravvisabile una sproporzione
(comunque da escludersi nella fattispecie, come si dirà in seguito) tra la prestazione assunta dalla cessionaria ed il valore dell'immobile a lei trasferito.
Infatti è noto che nel negotium mixtum cum donatione lo schema commutativo concretamente adottato, pur avendo una causa onerosa, viene posto in essere per raggiungere indirettamente una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio (consistente nell'arricchimento, per puro
6 spirito di liberalità, di quello fra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore), per cui è evidente che la vendita per un corrispettivo minore di quello effettivo non realizza, di per se stessa, l'effetto della donazione indiretta in cui si concretizza il negotium mixtum, in quanto al (teorico) dato obiettivo del diverso valore delle prestazioni deve fare riscontro la consapevolezza nell'alienante della insufficienza del corrispettivo pattuito e, soprattutto, deve risultare che egli abbia voluto il trasferimento della proprietà allo specifico scopo di arricchire l'altro contraente della differenza fra il detto valore e quanto effettivamente prestato dall'acquirente:
elementi che, alla stregua di quanto si è detto in precedenza, non risultano in alcun modo riscontrabili nella fattispecie in esame.
Ciò premesso quanto alla interpretazione del contenuto del contratto, occorre aggiungere poi che la previsione della riserva di usufrutto in favore del cedente e del suo coniuge appare assolutamente in linea con il suo interesse a garantirsi una vecchiaia priva di difficoltà logistiche ed economiche.
Ove la parte ricorrente, nel lamentare anche la nullità del contratto dovuta alla riferita sproporzione tra le prestazioni pattuite tra le parti, avesse inoltre inteso
7 dedurne il difetto di aleatorietà, è opportuno osservare che secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio
“il contratto atipico cosiddetto di mantenimento (o di
vitalizio alimentare o assistenziale) è essenzialmente
caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione
postula effettivamente la comparazione delle prestazioni
sulla base di dati omogenei, ovvero la capitalizzazione delle
rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso al
vitaliziante, secondo un giudizio di presumibile equivalenza
o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al
momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti
di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine
alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del
vitaliziato; l'alea deve, comunque, escludersi e il
contratto va dichiarato nullo se, al momento della
conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da
malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente
probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti
provocato la morte, dopo breve tempo, o se questi avesse
un'età talmente avanzata da non poter certamente
sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche,
oltre un arco di tempo determinabile” (Cass. 23895/2016).
Ed inoltre, ancora a proposito della aleatorietà, secondo la
Suprema Corte, “nel contratto atipico di vitalizio
8 alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, costituente
elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con
riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo
in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita
contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine
al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni
dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla
sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue
condizioni di salute, il cui peggioramento implica un
aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale
ceduto in corrispettivo del vitalizio” (Cass. 14796/2009;
Cass. 1694/1971; Cass. 9998/1992).
Alla luce di tali chiarissimi e condivisibili principi di diritto, va evidenziata la piena validità del contratto oggetto del giudizio.
Vi è infatti prova agli atti, per averlo sostenuto proprio la parte attrice, che la , appena settantunenne al Per_1
momento della stipula, ed il , non avessero alcun tipo CP_2
di problema di salute al momento della stipula, potendo quindi contare entrambi su di un'ottima aspettativa di vita,
pari in particolare per la secondo i dati Istat, Per_1
a ben 84,7 anni.
Escluso quindi del tutto che il cedente avesse nella fattispecie una “età talmente avanzata da non poter
9 certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più
ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”, può
pertanto ragionevolmente ritenersi che l'impegno assunto dalla cessionaria al momento della stipula avesse significativi margini di incertezza in ragione dell'età e dello stato di saluto della cedente e di suo marito.
Al contenuto della obbligazione posta a carico della convenuta si contrappone poi il valore dell'immobile trasferito, il quale, quand'anche fosse pari a quello individuato dall'attrice nell'atto di citazione, una volta decurtato dell'usufrutto (pari al 40% del suo valore), non appare affatto sproporzionato rispetto alla potenziale durata ed ampiezza degli obblighi di assistenza morale e materiale assunti dalla cessionaria.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene il collegio che al momento della stipula sussistesse il requisito dell'aleatorietà necessariamente connesso al regolamento pattizio liberamente prescelto dalle parti, e ciò in ragione dell'età della cedente e del suo coniuge,
delle loro condizioni di salute e del valore dei beni oggetto di cessione.
Ciò premesso, non può infine non rilevarsi la assoluta estraneità al presente giudizio, avente ad oggetto la dichiarazione della simulazione ovvero della nullità del
10 contratto di cessione con obblighi stipulato da Per_1
e di ogni riferimento effettuato dalla
[...] CP_1
difesa attrice alle gravi mancanze di cui si sarebbe resa responsabile la cessionaria in epoca successiva alla stipula, trattandosi di inosservanze non riconducibili alla genesi del contratto, ma alla differente (e non pertinente)
problematica del suo inadempimento.
Accertata la piena validità del contratto, deve ritenersi conseguenzialmente infondata l'azione di riduzione spiegata dalla attrice.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese.
Taranto 25.7.25
Il Giudice
dott. Martino Casavola
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