Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1261/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] uni, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Borra (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente in [...]13, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Mariagrazia Gammarota (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 16/04/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi si concedono sin d'ora il diritto reciproco di vivere separati, nel mutuo rispetto;
2. I figli, minorenni, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
3. La casa coniugale sita in Genova, Via Domenico Chiodo 29 uni, di proprietà dei genitori della sig.ra viene assegnata, con tutti i mobili e gli arredi che la corredano, alla Pt_1
sig.ra edesima che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 4. I coniugi si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché quest'ultimi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano ed (ad. es.: Per_1 Per_2
orientamento religioso, indirizzo scolastico, attività sportive, etc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
5. I coniugi si impegnano ad osservare gradualità ed attenzione nel coinvolgimento dei figli nelle loro eventuali relazioni con altre persone, garantendo in ogni caso l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli;
6. Il regime di frequentazione con i figli sarà improntato alla massima flessibilità e collaborazione tra i genitori ed adeguato, per quanto possibile, ai loro impegni lavorativi, nell'interesse prioritario di e . La frequentazione sarà regolata come segue Per_1 Per_2
sulla base di una consolidata consuetudine già in atto, rispondente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, salvi diversi accordi:
• A fine settimana alternati. Nei week end di spettanza paterna il padre trascorrerà con i figli dal giovedì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena quando li riaccompagnerà a casa per il pernottamento. Nelle settimane che terminano con il week end materno i figli trascorreranno presso la casa paterna dal giovedì all'uscita da scuola sino al sabato mattina;
• durante l'estate ciascuno genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, fermo nel restante periodo l'ordinario regime di visita;
• le festività natalizie saranno divise in due periodi 25.12/30.12 pomeriggio e
30.12/6.1, in alternanza tra i genitori;
il genitore che non terrà con sé i figli il giorno di
Natale avrà diritto a trascorrere con i figli il giorno della vigilia dalle ore 14 sino alla mattina successiva alle ore 10 (con accompagnamento al domicilio dell'altro genitore);
• durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
• la eventuale settimana bianca sarà trascorsa, alternativamente, un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 • i compleanni dei figli saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvi diversi accordi;
• tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, avendo cura, se la festa cadrà in un giorno di spettanza dell'altro genitore, di concordare l'eventuale cambio ed il correlativo recupero della giornata e/o del fine settimana;
7. ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con i figli contattandoli telefonicamente;
8. entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita dei figli, visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini;
9. il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 corrispondendo alla sig.ra l'importo mensile di € 450,00 per entrambi (225,00 Pt_1
per ciascun figlio), cifra rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione a febbraio 2026, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, fino a che gli stessi non saranno divenuti economicamente autosufficienti, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori che saranno ripartite tra i genitori sulla base del protocollo del 15.09.2016 redatto dal Tribunale di
Genova;
10. ciascun coniuge percepirà il 50% dell'assegno unico universale;
11. A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, causa familiae, gli stessi si impegnano ed obbligano ad effettuare i seguenti trasferimenti mobiliari ed in particolare: la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al sig. il Parte_1 Controparte_1
quale si impegna ed obbliga ad accettare, la proprietà dell'automobile veicolo Ford UM
Targato GJ254DW e inoltre il sig. si impegna ed obbliga a trasferire Controparte_1
alla sig.ra la quale si impegna ed obbliga ad accettare, la proprietà Parte_1 dell'automobile Fiat 500 targato GD683DC. Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1
la somma di euro 6.000//00 a compensazione della differenza di valore tra la Ford UM e la Fiat 500 al momento del passaggio di proprietà che dovrà avvenire, per entrambi i veicoli, entro un mese dall'omologa della separazione;
12. I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio/rinnovo dei
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio/rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse dei figli minori.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2005, Numero 53, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5