Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1616 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Altri contratti atipici vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA, giusta procura in atti, attore nei confronti di
HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, CF P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO V. CORSI e , giusta Controparte_1
procura in atti, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.12.2024 fissata per la remissione della causa in decisione, entrambe le parti hanno insistito nei rispettivi atti depositati;
parte attrice ha anche chiesto “in caso di rigetto della domanda la compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha proposto formale opposizione avverso il “decreto ingiuntivo n. 336/2023, emesso in data 07/07/2023 dal Tribunale di Marsala” con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 22.370,20 oltre accessori e spese, “dovuta a fronte del contratto di prestito garantito da cessione di quote dello stipendio/salario con la soc. CP_2
stipulato dal sig. con contratto n. 570551 sottoscritto in data 02/10/2015”. Pt_1
interrompeva la cessione del quinto dello stipendio per il pagamento delle rate del finanziamento” e che “a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del debitore, la compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. versava in data 12/09/2019 alla soc. la somma di € 22.370,20 in ragione della polizza di assicurazione CP_2
rischio impiego n. 4431 stipulata in via accessoria rispetto al contratto di finanziamento originario”.
Eccepiva l'attore la “inammissibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita”; la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2952 c.c.; la “illegittimità del decreto ingiuntivo per illegittima richiesta degli interessi moratori a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo degli interessi maturati nel momento in cui è avvenuto il pagamento.”
Chiedeva pertanto “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: - dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negazione assistita e adottare i provvedimenti conseguenti;
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 2952 c.c., del diritto di rivalsa vantato dall'opposta e l'illegittima richiesta degli interessi moratori a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo degli interessi maturati nel momento in cui è avvenuto il pagamento e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva parte opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'attore e chiedeva “Piaccia al Tribunale adìto: 1) dichiarare l'infondatezza dell'avanzata eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) nel merito, rigettare
l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Instaurato il contraddittorio, le parti non hanno depositato memoria integrative ai sensi dell'art 171 ter cpc sicchè concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il processo è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Va preliminarmente rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Ed invero da una parte l'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 28/2010 espressamente prevede che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti all'obbligo del previo esperimento del tentativo di mediazione sino alla pronuncia dei provvedimenti sulla sospensione e/o provvisoria esecutorietà del titolo monitorio;
dall'altra concessa l'esecuzione provvisoria del decreto, la creditrice ha correttamente instaurato la procedura de qua conclusasi con verbale negativo del dì 8.5.2024, regolarmente versato in atti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio".
Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione -in punto di ripartizione dell'onere della prova- i principi generali di diritto affermati dal Giudice della
Legittimità secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018).
Qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento, sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Cfr. Cass. 3587/2021).
Ciò posto in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le odierne parti processuali si rileva che parte attrice non ha contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento con la
, né di aver ricevuto la somma mutata, né il contestato inadempimento nella misura CP_2
indicata nel ricorso monitorio con la conseguenza che tali circostanze devono ritenersi non contestate ai sensi dell'art 115 cpc.
Nemmeno è contestato il diritto di agire della creditrice opposta per il titolo dalla stessa indicato.
Nel merito l'opposizione è infondata.
La creditrice ha agito quale compagnia di assicurazione della società mutuante per “il rischio di insolvenza dei prestiti personali assistiti da delega di pagamento” giusta polizza n. 4331 -pure versata in atti - la quale espressamente prevede all'art.
1.16 delle condizioni generali di contratto il
“diritto di surroga ex art 1916 cc” in forza del quale “nel caso in cui la Società dovesse estinguere il debito contratto dal debitore finanziato, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata ai sensi dell'art
1916 c.c., in tutto nei diritti del Contraente/Assicurato verso il debitore finanziato. A sua volta, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato autorizza la Società, pagato l'indennizzo dovuto, a surrogarsi nei limiti dell'ammontare di esso, nei suoi diritti nei confronti del debitore finanziato inadempiente”.
Non conducente appare pertanto il richiamo al termine di prescrizione di cui all'art 2952 cc atteso che nel caso di specie, nessun contratto di assicurazione è intercorso tra convenuta ed attore la cui obbligazione restitutoria è pertanto soggetta al normale termine decennale di prescrizione e ciò anche nell'ipotesi in cui il diritto della Compagnia trovi fondamento nell'inadempimento del contratto di finanziamento in relazione al quale secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista (nel caso di specie durata del finanziamento nove anni decorrenti dal 31.12.2015) con l'ulteriore corollario che costituendo la obbligazione restitutoria un unicum che coinvolge tanto la sorte capitale quanto gli interessi, neppure opera la più breve prescrizione quinquennale prevista per questi ultimi.
Con riferimento all'ammontare del credito azionato l'opponente contesta la sola decorrenza degli interessi moratori richiesti.
Nello specifico parte attrice ritiene che la “HDI assicurazione, … avendo pagato in data
17/09/2019 (e si osservi, una cifra verosimilmente minore e non comprendente detti interessi), ha diritto di ottenere dall'odierno opponente, in via della surrogazione, al massimo, l'importo pagato, oltre interessi decorrenti proprio dalla data del pagamento”.
In realtà nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, la creditrice chiede in aggiunta alla sorte capitale, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento anche con riferimento “agli … interessi contrattuali di mora dalla data del pagamento e surroga (17.09.2019) al soddisfo”.
Ne deriva l'assenza di fondatezza nelle argomentazioni difensive dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione (€ 22.370,20) applicata in considerazione della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura solo documentale della fase istruttoria la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale si liquidano in complessivi Euro 2.538,50 (di cui € 459,50 per fase di studio;
€ 388,50 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria, € 850,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1616/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2023, Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale il 7.7.2023 nell'ambito del proc. n. 1087/2023 RG che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di HDI ASSICURAZIONI SpA, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.538,50 oltre accessori nella misura di legge se dovuti
Così deciso in Marsala, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo