Ordinanza cautelare 5 febbraio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/06/2025, n. 11494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11494 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 383 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Roberto Pascolat, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge 05/02/1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti in collegamento telematico, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato in data 4 gennaio 2022 e depositato il successivo 17 di gennaio, è insorto avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
1.1 In diritto ha dedotto i motivi così rubricati:
- I. Violazione di legge: legge n.91 dd. 05/02/1992 articoli 9 e ss; articoli 3 e 97 II comma Cost.; artt. 3 e 10 bis della legge n.241 del 1990; difetto di motivazione;
- II. Violazione di legge per difetto di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie
- III. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di forma e depositando documentazione, tra cui una relazione amministrativa sui fatti di causa del Ministero dell’interno.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 4 febbraio 202, con ordinanza n. -OMISSIS-, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del periculum in mora.
3. All’udienza smaltimento del 21 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, previo deposito di scritti difensivi e documenti il procuratore del ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Il provvedimento impugnato, sul versante motivazionale, declina sul crinale dell’essere il deducente stato destinatario di sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. emessa il -OMISSIS- 2018 dal GIP presso il Tribunale di Udine per il reato di cui all’art. 186, comma 2-bis, parte 2, lettera b) del C.D.S. e art. 186, comma 2, parte C del C.D.S (guida in stato di ebbrezza), con conseguente revoca della patente.
4.2. Parte ricorrente ha sostenuto, in buona sostanza, nei motivi di ricorso vanno scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il complessivo livello di integrazione del ricorrente, anche in relazione al nucleo familiare, né sufficientemente motivato la sua decisione in considerazione del fatto che si tratterebbe di una infrazione di lieve entità, che il deducente si «è impegnato nel porre rimedio alla situazione creatasi, sottoponendosi a tutti gli esami del caso, nel pieno ossequio della normativa vigente e delle richieste della commissione medica, ed ha quindi dimostrato come egli non abbia alcuna tendenza ad abusare di sostanze alcoliche».
4.3. Le doglianze non colgono nel segno.
4.3.1 Ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale» (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447).
L’ampia discrezionalità esercitata dalla P.A. nel provvedimento di concessione della cittadinanza «si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta» (Cons.Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4446), mentre l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo «quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile» (Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione «ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale» (Tar Lazio, I-ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
Si è poi chiarito che «il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini» (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che «l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […], atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri» (T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 3 giugno 2021, n. 6541).
In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla P.A. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che «il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole» (T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
4.4. Nel caso di specie, dal punto di vista temporale, il fatto contestato risulta posto in essere nel decennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza e costituisce indice della mancata integrazione del ricorrente nel contesto sociale nazionale. Peraltro, tale condotta delittuosa non risultano smentite nel ricorso, nel quale si è meramente prospettata la modesta rilevanza del fatto e l’assenza di ulteriori precedenti.
4.4.1. Peraltro, la predetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce precedente di significativa valenza ostativa, anche alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale. Del resto, la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7036/2020, n. 7036/2020, n. 1390/2019 e n. 3121/2019; TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). Si aggiunga, ancora, che proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi innanzi indicati e, dunque, a varare la recente legge n. 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, al fine di rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187. Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali che, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite (cfr., sul disvalore dei reati stradali in quanto incidono su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045 del 2022, nonché 8308/2022 con specifico riferimento al principio di proporzionalità; tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16221/22).
Sul punto, la Sezione ha recentemente evidenziato (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3677/2023) che “la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (in termini, T.A.R. Lazio, sez. V -bis , 2 maggio 2025, n. 8556).
In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. St., n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020, 780/2020 e 2183/2020; con orientamento consolidato dai successivi pareri nn. 670/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022; cfr. nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020).
4.5. Consegue a quanto innanzi che la decisione assunta dall’amministrazione non risulti né irragionevole, né immotivata: del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la P.A. valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dagli istanti è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento della cittadinanza, ciò che presuppone che «nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda» (in termini, Cons Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657). D’altro canto, tale particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V-bis, 13 marzo 2023, n. 4266).
4.6. Quanto all’asserita mancata valutazione complessiva del percorso di integrazione sociale e lavorativa, va osservato in senso contrario come lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenti una condizione del tutto ordinaria, costituendo solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, siasoltanto un prerequisito per la concessione della cittadinanza ( ex multis Tar Lazio, V-bis, 15 marzo 2022, n. 2944).
4.7. Neppure sussiste la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, avendo l’Amministrazione acquisito gli elementi partecipativi del deducente, resi all’esito di preavviso di rigetto ex art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990; elementi che risultano puntualmente richiamati nel provvedimento avversato, mentre non sussiste alcun obbligo di specifica disamina e confutazione, in capo all'Amministrazione procedente, delle singole osservazioni presentate dagli interessati nell'ambito della partecipazione procedimentale, bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l'intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione di tali apporti partecipativi.
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte resistente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V-bis, definitivamente pronunciando, così provvede;
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.