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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 278/2020
Dott. RE TI Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. LE ST Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 278/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: C.F. , con sede in Venezia Mestre (VE) Controparte_1 P.IVA_1
Cessione dei crediti
- via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CODICE: rappresentata e difesa dagli Avv.ti CONTI LEOPOLDO del Foro di Genova
140001 e DR VA del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_2
(C.F. , con sede in Bergamo (BG) - piazza OMS n. 1,
[...] P.IVA_2
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti RASOLI NIVES e ACERBONI CRISTINA del Foro di Bergamo, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA 1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1944/2019, pubblicata il 14 settembre 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Previamente accertata e dichiarata l'opponibilità della cessione dei crediti per cui è causa alla per effetto Controparte_3
della rituale notifica della stessa, trattandosi di crediti relativi a contratti non più in corso al momento della notifica degli atti di cessione,
Condannare l'appellata al pagamento, in favore della , degli CP_1
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, quantificati in € 551.464,42, ovvero, nella diversa misura che risulterà di giustizia, per tutte le causali per cui è giudizio.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2020
l'inammissibilità dell'appello stante l'intervenuta acquiescenza ex art. 329
c.p.c. da parte di – con comportamento concludente – alla Controparte_1 sentenza di primo grado oltre che l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente carenza di interesse all'impugnazione oltre che la carenza di legittimazione attiva in capo a con ogni Controparte_1
conseguente statuizione di legge.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data
14.12.2020, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello stante
l'intervenuta rinuncia ex art. 346 c.p.c. da parte di alle Controparte_1
domande di pagamento della sorte capitale formulate in primo grado e
2 conseguente intervenuta rinuncia alla domanda accessoria di pagamento degli interessi moratori.
NEL MERITO: rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Controparte_1
1944/2019 pronunciata in data 12.09.2019 e pubblicata in data 14.09.2019 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Daniela Quartarone.
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfettario spese generali 15% e oltre oneri riflessi, essendo l' difesa dai legali interni Pt_1
della SC Avvocatura.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8116/2017, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di in qualità di cessionaria dei crediti di alcuni Controparte_1 fornitori dell' , della somma di € 1.867.172,78, oltre Controparte_2
interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese di procedura.
Deduceva, in primo luogo, di non aver mai aderito alle cessioni notificatele ma, anzi, di essersi formalmente e tempestivamente opposta a ciascuna di esse e richiamava l'art. 9 della L. 2248/1895.
Evidenziava, inoltre, che gran parte delle fatture azionate in via monitoria era stata già pagata dall'attrice direttamente ai fornitori.
Richiamando l'ordine esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo e poi ripreso nella ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza che, per comodità, si trascrive, esponeva:
- quanto al contratto di cessione stipulato dalla Banca con Controparte_4
che l'opposizione alla cessione risaliva al 10.08.2015 ed il relativo contratto di fornitura n. 277/2015 aveva validità dal 19.02.2015 al 19.02.2016;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che Controparte_5
l'opposizione alla cessione del credito portato dalla fattura indicata al punto b1 del ricorso risaliva al 31.10.2013 ed il relativo contratto di fornitura n. 3 267/2013 aveva validità dal 05.04.2013 al 30.10.2017. In ogni caso, la fattura n. 33034809 era stata in parte pagata e in parte stornata dalla stessa CP_5
quindi nulla sarebbe stato dovuto;
che anche tutte le altre fatture
[...]
indicate al punto b2 erano state integralmente onorate, giusti mandati di pagamento versati in atti;
- che le fatture elencate al punto b3 non erano mai pervenute all'attrice e, comunque, il relativo atto di cessione era stata opposto in data 17.07.2014 e, con comunicazione dell'08.09.2016, la cedente aveva confermato di non avere sospesi con l' - quanto alle fatture elencate Pt_1
sub b4, b5, b6 del ricorso, l'opponente richiamava le opposizioni alle cessioni del 28.07.2016, dell'11.02.2015 e del 24.04.2015; - riguardo alle fatture indicate sub b7, rimandava all'opposizione alla cessione del 10.08.2015 e precisava che la fattura n. 35019940 era stata pagata, mentre la n. 3519438 non era mai stata ricevuta;
- per le fatture di cui al punto b8, l'attrice si riportava all'atto di opposizione alla cessione del 26.10.2015 e precisava che la n. 35067610 si riferiva a prestazioni eseguite in adempimento di contratti di durata ancora in corso al momento della citata opposizione, atteso che il contratto aveva validità dal 15.05.2012 al 31.03.2018. Inoltre, la fattura n.
35067160 era stata pagata, come anche quelle nn. 9R35072022,
9R35071054, 9R35071055, 9R35071526, 9R35072400, 9R35072702,
9R35072589, 9R35072257;
- quanto al contratto di cessione stipulato con Glaxosmithkline S.p.A., che le opposizioni alla cessione risalivano al 17.04.2015, al 10.08.2015 ed al
24.02.2016. Eccepiva, poi, il pagamento delle fatture indicate al punto c1, c2
e c3 del ricorso;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che la Controparte_6
relativa opposizione era stata formulata in data 10.08.2015 e, all'epoca, i contratti di fornitura erano ancora in corso. Eccepiva il pagamento di 58 fatture tra quelle elencate al punto d) del ricorso monitorio;
- quanto al contratto di cessione stipulato con Roche Diagnostic S.p.A., che la relativa opposizione risaliva al 04.08.2014, quando i contratti erano ancora in corso di esecuzione. Inoltre, le fatture di cui al punto e) del ricorso non
4 erano mai pervenute all' Pt_1
- quanto al contratto di cessione stipulato con Roche S.p.A., che erano state inoltrate le relative opposizioni in data 21.10.2014, 23.01.2015 e 24.02.2015; che all'epoca le forniture erano ancora in essere e che la fattura n.
6744340124 era stata già pagata, come anche quelle indicate al punto f3 del ricorso monitorio;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che era Controparte_7
stata inoltrata la relativa opposizione in data 11.07.2013; che i contratti di fornitura erano ancora in essere e che le fatture di cui al punto g1 del ricorso erano state pagate, mentre per quelle di cui al punto g2 era stata emessa una nota di credito di € 7.615,04 e la cessione era stata opposta in data
10.08.2015.
L'opponente contestava, inoltre, la debenza degli interessi moratori con riferimento a tutte le fatture azionate in via monitoria che non le erano state inviate dai fornitori cedenti, lamentando che, se per l'Amministrazione il termine di pagamento era di 60 giorni dal ricevimento della fattura, il suo omesso invio aveva impedito il decorso degli interessi moratori.
L' concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
con accertamento che nulla era dovuto a in ragione della non CP_1 opponibilità delle cessioni e, in subordine, per l'accertamento dell'ammontare dell'eventuale residuo credito da quest'ultima vantato nei suoi confronti.
Si costituiva ritualmente in giudizio riducendo la propria Controparte_1
domanda ad € 949.069,62.
Anche in questo caso, per comodità di esposizione, si richiama la sintesi operata dal Tribunale.
Ciò posto, l'opposta rinunciava, in particolare, a pretendere il pagamento dei crediti di cui alle cessioni stipulate con le società Glaxosmithkline S.p.A.,
Roche S.p.A. e e determinava Controparte_8 Controparte_7
in € 705.766,62 il credito residuo derivante dalla cessione conclusa con
[...]
in € 241.263,00 quello cedutole da Alcon Italia S.r.l. ed in € 2.040,00 CP_9
5 il credito scaturente dalla cessione stipulata con Controparte_4
Quanto alle opposizioni alle cessioni, inoltrate dall' rilevava che la Pt_1 disciplina generale dell'adesione espressa dell'amministrazione debitrice ceduta, opera solo con riferimento ai rapporti di durata, rispetto ai quali il legislatore aveva ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione dei lavori, evitando che l'appaltatore, quando ancora non ha completato i lavori, si privi, senza il consenso della PA, dei mezzi finanziari necessari per realizzare l'opera e per soddisfare l'interesse pubblico sotteso.
Nel caso in esame, sosteneva, per contro, che la fornitura dei beni era stata completamente eseguita alla data della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (24.11.2017) e, pertanto, la cessione del credito era immediatamente opponibile alla PA per effetto della sola notificazione del debitore, indipendentemente dalla preventiva accettazione.
Evidenziava, inoltre, che le opposizioni alle cessioni risultavano prive di ogni motivazione e che, per la fattura di emissione successiva al 31.03.2015 (i.e., per € 2.040,00 di , era già vigente la fatturazione elettronica Controparte_4
e l'attrice aveva, pertanto, ricevuto le fatture mediante il Sistema di
Interscambio. Relativamente alle fatture emesse in data precedente al 31 marzo 2015, l'opposta ammetteva di non poter fornire prova documentale dell'effettiva ricezione delle stesse da parte dell' in quanto inviate a Pt_1
mezzo posta ordinaria.
Precisava, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n.231/2002, il periodo di pagamento della fattura non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la Banca opposta instava per il pagamento degli interessi moratori anche sulla quota capitale rinunciata
(€ 918.102,86), in quanto pagata in ritardo dall'attrice.
La causa veniva istruita documentalmente.
6 Con la sentenza n. 1944/2019, pubblicata il 14 settembre 2019, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. opposto, per l'effetto revocandolo, e condannava alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 117, comma 3, d. lgs. n. 163/2006 (abrogato dal d. lgs. n. 50/2016 ma applicabile ratione temporis - ex art. 216 d. lgs. n. 50/16 - per essere tutte le cessioni in contestazione anteriori al 2016), laddove prevede che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazione pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalle notifica della cessione.”
Reputava, inoltre, che il richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006, a differenza della normativa contabile, non effettui alcuna distinzione fra fornitura eseguita ed in corso di esecuzione, con la conseguenza che la disciplina prevista per la cessione del credito si applichi indistintamente ad entrambe le fattispecie, potendo così la pubblica amministrazione, nei termini di legge, rifiutare la cessione anche in relazione ad un contratto concluso;
- tanto premesso, pacifica la tempestività dell'opposizione dell' a Pt_1
ciascuna delle cessioni notificatele, accertava che non si era perfezionato alcun silenzio - assenso alle stesse e, pertanto, queste risultavano inefficaci e inopponibili all Pt_1
- riteneva, inoltre, che l'opposizione non necessitasse di alcuna specifica motivazione, non potendo le opposizioni alle cessioni integrare un abuso del diritto, in quanto espressamente previste dal dettato normativo;
- riteneva provato che, all'atto delle cessioni dei crediti, i relativi contratti di fornitura fossero ancora in essere. Nello specifico:
“- quanto alle prestazioni rese da , in comparsa di risposta l'opposta CP_5
ha limitato le proprie pretese alle fatture emesse a decorrere dal 6.4.2014 e sino al 30.3.2015 (oltre che alla fattura n. 33034809 che però è stata in parte
7 pagata e in parte stornata dalla stessa e quindi relativamente ad CP_5
essa nulla è dovuto) come si evince dal prospetto di cui ai fogli 7 -13.
Il contratto con era stato stipulato in data 28.3.2014 e copriva il CP_5
periodo 1.4.2014 - 31.3.2018 (cfr. doc. 7 e doc. 63 che richiama delibera
442/2014 del 20.3.2014 sub doc.62). Le cessioni aventi ad oggetto i crediti portati dalle fatture di cui al citato prospetto sono state notificate all'attrice in data 16.7.2014, 21.10.2014, 5.2.2015, 17.4.2015, 21.7.2015 tutte rispettivamente opposte in data 17.7.2014, 31.10.2014, 11.2.2015,
24.4.2015, 21.7.2015;
Contr
- quanto alle prestazioni rese da , ha ridotto la propria CP_1
pretesa ai crediti portati dalle fatture emesse dal 2.1.2015 al 3.3.2015, giusto prospetto ff.
6-7 comparsa.
Con tale fornitore la aveva stipulato un contratto di CP_10
fornitura per adesione alla convenzione Arca Farmaci in data 6.5.2014
[... avente validità 6.5.2014 – 14.8.2015 (cfr. doc. 38, 39 e doc. 69 Ordinativo
che inviato con la piattaforma Arca e sottoscritto telematicamente CP_11
dal fornitore costituisce contratto di fornitura. Esso nell'ultimo foglio riporta la data di decorrenza dell'ordinativo di fornitura, 6.5.2014, e quello di scadenza, 14.8.2015. Il diverso periodo indicato al foglio 3 del doc. 69 è invece quello di adesione alla convenzione). La cessione dei crediti elencati ai fogli 6-7 della comparsa risale al 24.7.2015 ed è stata opposta in data
10.8.2015;
- quanto al credito portato dall'unica fattura di 3M azionata da CP_1
va rilevato che esso attiene al contratto di fornitura n. 277/2015 avente validità dal 19.2.2015 al 19.2.2016 (cfr. doc. 5).”;
- riteneva che, ai fini dell'efficacia dell'opposizione, dovesse farsi riferimento al momento della cessione del credito e non a quello della opposizione alla pretesa monitoria del cessionario, ritenendo, comunque, che l' (come avvalorato dall'ottimo indicatore di tempestività dei Pt_1
pagamenti delle transazioni commerciali della stessa) avesse esercitato il proprio diritto di opposizione nel pieno rispetto dei presupposti legali e del
8 canone di buona fede, avendo interesse a ricevere le fatture e pagarle al più presto al fornitore/cedente, limitando così al massimo l'applicazione di interessi moratori;
- precisava, infine, che le forniture in oggetto costituivano, per l'appunto, esecuzione di un contratto di fornitura, e non singole e scollegate compravendite, perché, pur fermo che l' può ricorrere a Controparte_2
strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, “l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nell'ipotesi di fornitura di medicinali, rientra nella disciplina dei contratti di fornitura prevista dal codice dei contratti pubblici, avendo l'ente agito come
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile).”.
premesso che, a seguito dell'emissione della suddetta Controparte_1 sentenza, l aveva spontaneamente provveduto al pagamento della Pt_1
sorte capitale residua, direttamente nei confronti dei fornitori CP_6
e i quali, non essendo più titolari del
[...] Controparte_5 Controparte_4
credito, avevano prontamente provveduto a restituire le somme ricevute alla
Banca cessionaria e che, pertanto, il suo interesse era limitato a vedere accertato il proprio diritto alla corresponsione degli interessi moratori - calcolati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, sino all'effettivo soddisfo, ammontanti ad € 551.464,42 - e alla relativa condanna a carico dell'appellata, proponeva appello, affidandosi a cinque motivi.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la Parte_2
cessazione della materia del contendere o, comunque, la carenza di interesse all'impugnazione, oltre che la carenza di legittimazione attiva alla domanda di pagamento degli interessi, per avere prestato acquiescenza alla CP_1
decisione del Tribunale laddove, col proprio comportamento concludente – concretatosi nell'accettazione del rimborso del pagamento in suo favore delle fatture oggetto del giudizio di primo grado da parte delle ditte fornitrici
[...]
e – aveva manifestato una chiara ed CP_5 CP_6 Controparte_4
9 univoca volontà di accettare l'assetto di interessi che la sentenza di primo grado aveva creato, ossia l'inopponibilità all' delle intervenute Pt_1
cessioni.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello perché, essendo intervenuta rinuncia, ex art. 346 c.p.c., da parte di alle domande di pagamento del capitale formulate in Controparte_1
primo grado, doveva conseguirne anche la rinuncia alla domanda di pagamento degli interessi moratori che, in quanto accessori, devono seguire la sorte del capitale.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 8 luglio 2020, celebratasi in modalità cartolari, il procuratore dell'appellante, preso atto della mancata costituzione della parte appellata, chiedeva termine per rinnovare la notifica in quanto, essendo stata effettuata il 13.03.2020, e tenuto conto della sospensione dei termini disposta con i DL
18/2020 e 23/2020, non era stato assicurato alla controparte il termine di difesa. La Corte, visti gli articoli 342 e 164 c.p.c., disponeva rinviarsi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 20 gennaio 2021, ordinando alla parte appellante la rinnovazione della citazione alla parte appellata non costituita, con termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione sino al 30 settembre 2020.
All'udienza del 20 gennaio 2021, la Corte, verificata la regolare costituzione delle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio 2024.
La Corte rinviava, quindi, la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 4 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
10 CP_1 Tribunale ha ritenuto che l'adesione alle cessioni fosse, da parte Pt_1
fosse necessaria, a prescindere dal fatto che le forniture fossero o meno esaurite al momento della notifica delle cessioni del credito.
Lamenta, infatti, che, in forza di una corretta esegesi dell'art. 117 del D. Lgs.
163/2006 (non modificato, sul punto, dall'introduzione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), l'eccezione al principio civilistico di libera cedibilità del credito vada applicata solo ai contratti di durata, rispetto ai quali soltanto il legislatore avrebbe ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione dei lavori, evitando così che l'appaltatore, quando non abbia ancora completato i lavori, si privi, senza il consenso della P.A., dei mezzi finanziari necessari per realizzare l'opera, come tali indispensabili per soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla sua realizzazione.
L'adesione della P.A., pertanto, sarebbe richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva. Una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarebbe più applicabile il potere di veto della Pubblica
Amministrazione, dovendosi applicare, invece, la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto n.
2440/1923 in relazione alla forma del contratto che, sul punto, si limita a prescrivere che il trasferimento del credito debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autentica e che la cessione venga notificata al debitore ceduto, requisiti pacificamente assolti nel caso di specie.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che l'art. 117 del D. Lgs.
163/2006 non sarebbe stato applicabile al caso di specie perché i contratti in questione non sarebbero contratti di durata. Infatti, nell'ambito delle forniture farmaceutiche, il contratto esaurirebbe i suoi effetti nel momento stesso in cui è resa la prestazione da parte del fornitore, che si concretizza con la consegna del bene conseguente, a sua volta, all'ordine di fornitura emesso dall'Ente.
A sostegno di tale assunto, cita la “convenzione ARCA”, relativa al fornitore
11 laddove prevede che: “La presente Convenzione non è fonte Controparte_6
di alcuna obbligazione né per né per Controparte_13
gli Enti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti Contraenti che determinano la contestuale stipula di contratti di fornitura regolati dalla presente Convenzione che ne rappresenta le condizioni generali di detti singoli contratti di fornitura.”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, anche nel caso in cui si riconoscesse ai contratti per cui è causa natura di contratti di durata, non potrebbe, comunque, applicarsi l'invocato art. 117 del D. Lgs. 163/2006, non avendo l' provato la pendenza dei contratti di fornitura al momento Pt_1
della notifica delle cessioni del credito.
Nello specifico:
- quanto alla posizione lamenta che la citata convenzione Controparte_6
ARCA prevedeva l'erogazione di farmaci dall'1.4.2014 all'11.3.2015, mentre l'atto di cessione veniva notificato alla successiva data del 24.7.2015, pertanto a contratto interamente eseguito. Quanto alla decisione del
Tribunale sul punto, per cui il periodo da prendere in considerazione per la durata della fornitura sarebbe stato quello compreso tra il 6.5.2014 e il
14.8.2015 - in forza dei documenti 38 e 39 dimessi dall'opponente a corredo dell'atto di citazione -, denuncia che tali documenti non costituirebbero contratti di durata, bensì meri elenchi contenenti le caratteristiche delle merci ordinate;
- quanto alla posizione Alcon Italia S.r.l., lamenta che i documenti nn. 7 e 63, offerti in produzione dall' per dimostrare l'esistenza di un contratto di Pt_1
durata dal 1.4.2014 al 31.3.2018, non riguarderebbero contratti di fornitura, essendo, rispettivamente, un elenco di merci con annessa descrizione delle stesse, e una comunicazione dell' , indirizzata ad , di “presa Pt_1 CP_5
d'atto esito procedura ristretta in forma aggregata per la fornitura di lenti intraoculari, espletata in qualità di capofila dall'A.O. di Desenzano del
Garda”, mancando, quindi, la prova della stipula di un contratto tra l'Ente e
12 ; CP_5
- quanto alla posizione lamenta che il doc. n. 5 Controparte_4 dell'opponente, valorizzato dal Tribunale per asserire l'esistenza di un contratto avente validità dal 19.2.2015 al 19.2.2016, sarebbe, in realtà, una mera elencazione di prodotti farmaceutici, verosimilmente oggetto di ordini inoltrati dall'Ente, cui non avrebbe fatto seguito alcuna pattuizione di natura negoziale;
- da ultimo, lamenta che non sarebbe stata dimostrata la pendenza delle forniture neppure relativamente agli altri fornitori Glaxosmithkline S.p.a.,
Roche S.p.a. e rispetto ai Controparte_8 Controparte_7
quali sarebbero stati prodotti meri elenchi contenenti la descrizione della merce.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta che, recando i dinieghi opposti dall' la dicitura “Ai sensi dell'art. 9 della L. 20/03/1865 n. 2248 Pt_1
e dell'art. 70 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, si comunica che questa
non intende aderire alla cessione di credito di cui Controparte_14
all'oggetto. Per quanto sopra, la cessione è da intendersi inefficace nei confronti di questa Azienda.”, il Tribunale avrebbe dovuto considerarli
“tamquam non esset”, perché, “in spregio ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 97 e 113 Costituzione, nonché dalla Legge 241 del 1990, sono stati levati senza alcuna motivazione, né espressa né per relationem”.
Con il quinto motivo l'appellante insiste nella richiesta di interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, lamentando:
- che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del citato D.Lgs., la denegata mancata ricezione della fattura non sarebbe impeditiva né della maturazione degli interessi moratori (che, anzi, decorrerebbero automaticamente), né del relativo diritto di credito che ne discende;
- che, comunque, dal processo di primo grado, non sarebbe emersa incontrovertibilmente la prova di mancata ricezione delle fatture;
- che, anzi, la mancata contestazione delle forniture, nonché il pagamento, dapprima parziale, e, successivamente, integrale della sorte capitale,
13 costituirebbero prova, quantomeno indiziaria, che le fatture siano state regolarmente trasmesse all' Pt_3
In particolare:
- quanto al fornitore segnala che le stesse condizioni Controparte_6
generali della Convenzione Arca prevedevano che “il pagamento delle fatture è stabilito a 60 giorni dalla data di riferimento della fattura (…) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002”;
- quanto al fornitore rimarca che la relativa fattura era Controparte_4
assoggettata al regime di fatturazione elettronica, per cui la ricezione della stessa era pacifica;
- quanto al fornitore lamenta l'inverosimiglianza della Controparte_5
mancata ricezione di alcune soltanto delle fatture, a fronte comunque del pagamento integrale di quanto dovuto, invocando, in ogni caso,
l'applicazione dell'art. 4, lett. b, D. Lgs. 231/2002, onde, se del caso, far decorrere la debenza degli interessi dal ricevimento della merce, non contestato;
- anche per le fatture relative ai fornitori Glaxosmithkline S.p.A.,
[...]
Roche S.p.A. e lamenta che, essendo Controparte_8 Controparte_7
le relative fatture state pagate nelle more del giudizio di opposizione, sarebbe inverosimile che l'Ente non le abbia regolarmente ricevute.
Vanno, innanzitutto, esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da parte appellante.
Esse sono infondate, dal momento che, sin dal ricorso monitorio, l'odierna appellante, ha chiesto il pagamento degli “interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Ne consegue che, avendo ricevuto dalle cedenti il rimborso di quanto a queste corrisposto dall'appellata a titolo di capitale in relazione alle fatture dedotte in giudizio, l'appellante non ha in alcun modo prestato acquiescenza alla sentenza appellata, dal momento che, come si è visto, la sua domanda era estesa anche agli interessi moratori che costituiscono, appunto, l'oggetto di
14 questo giudizio.
Così delimitato l'ambito dello scrutinio di questa Corte, è necessario esaminare il quinto motivo di impugnazione ed evidenziare, al contempo, che l'appellata, fin dall'opposizione in primo grado, aveva dedotto che “le fatture rimaste impagate mai venivano fate pervenire dalle dite fornitrici a questa seppur sollecitate all'invio delle fatture”. Pt_1
Se così stanno le cose, l'onere della prova dell'invio delle fatture oggetto di causa incombeva sull'opposta, non vertendosi nell'ipotesi di incertezza sull'invio delle fatture.
L'appellante, peraltro, in comparsa di risposta, quanto alla questione della mancata ricezione delle fatture ha così dedotto:
“Sul punto, si noti che la convenuta non hai mai contestato la fornitura di beni, e dunque l'adempimento alle singole prestazioni da parte delle varie cedenti, e di tanto il Giudice dovrà tener conto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Neppure risponde al vero che l' convenuta non abbia Pt_1
ricevuto le fatture in parola: molte delle fatture azionate in sede monitoria recano una data di emissione successiva al 31.3.2015, allorquando è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione, mediante Sistema di Interscambio che ha permesso di semplificare i flussi di comunicazione in ottica di trasparenza ed efficienza. Pertanto, l' ha senza dubbio ricevuto le fatture successive Pt_1
a detta data. Quanto alla fatturazione pregressa al marzo 2015, va detto che, data la mole delle forniture rese alla convenuta, l'invio a quest'ultima Pt_1
dei documenti fiscali avveniva esclusivamente a mezzo posta ordinaria
(circostanza, questa, ben nota a controparte, che, quindi, ha strumentalmente sollevato l'eccezione di mancata ricezione), per il che non
è possibile fornire la prova documentale dell'effettiva ricezione;
parrebbe, tuttavia, assai strano, e contrario a principi di buona amministrazione della cosa pubblica, che la abbia ricevuto, immagazzinato ed utilizzato Pt_1
medicinali e presidi medico-sanitari senza aver ricevuto la corrispondente documentazione giustificativa. Si tornerà sul punto in prosieguo di giudizio.
15 Contr Ciò nondimeno, quantomeno in relazione alla cedente , si dimettono in questa sede n. 2 e-mails del 19.1.2017, con le quali Controparte_6 trasmetteva all'Ente le fatture in discorso, pregandolo di provvedere al pagamento (cfr. e-mails del 19.1.2017, doc. 7)”. CP_15
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'odierna appellante, rappresentava, tra l'altro, che “come già sostenuto in sede di costituzione……., tranne che per l'unica fattura emessa da , tutte le CP_4 altre oggetto dell'azione monitoria recano data di emissione antecedente all'obbligo di fatturazione elettronica del 31.3.2015: il che vuol dire che le Contr fatture, emesse in formato cartaceo dalle società ed , venivano CP_5 trasmesse all'Ente a mezzo posta ordinaria”.
Va peraltro detto che, anche in relazione a tale fattura, successiva al
31.3.2015, l'appellante non ha documentato la prova del suo invio nella piattaforma telematica.
Da ciò discende che a fronte della contestazione dell'appellata circa il mancato invio di tutte le fatture non pagate, l'appellante non ha documentato il relativo invio.
Va, quindi preliminarmente esaminata la questione dell'operatività dell'art. 4 Dlvo 231/02.
Tale disposizione, rubricata termini di pagamento, stabilisce che
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
16 c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2.
Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti
17 e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo
7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Va, a questo punto, osservato che la disposizione appena trascritta, contempla al comma 2, lett. a) –b differenti riferimenti cronologici, collocati secondo una relazione di subordinazione condizionata, che prevedono il decorso degli interessi dal trentesimo giorno successivo: a) alla data di ricezione della fattura o di altra richiesta di pagamento analoga, o, in mancanza, b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, trovando applicazione quest'ultima soluzione in tutti i casi in cui la fattura o la analoga richiesta di pagamento siano state trasmesse e ricevute anteriormente alla esecuzione della prestazione.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020 (Rv. 658624 - 01).
Ora, nel nostro caso, ciò che è stato contestato dall'appellata è proprio la ricezione delle fatture e, come si è visto, parte appellante non ha provato né
l'invio né a maggior ragione la loro ricezione.
Non si verte quindi nell'ipotesi che le fatture siano state emesse ed inviate prima della ricezione della merce, ma nell'ipotesi in cui, almeno alla luce delle prove raccolte in questo giudizio, la merce sia stata consegnata senza l'invio delle fatture.
Per questi motivi
, anche senza considerare il fatto che l'appellante non ha nemmeno allegato la data di ricezione delle merci, non si verte nell'ipotesi di cui alle lettere b (“trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento”), in quanto la norma presuppone che la fattura o la richiesta di pagamento sia stata inviata e poi ricevuta ma vi sia incertezza sulla relativa data. Nel nostro caso manca
18 la prova dell'invio e, quindi, non si può affermare che vi sia incertezza sulla data del ricevimento.
Il fatto che alcune fatture, quelle già pagate dall'appellata, fossero state ricevute, non prova in alcun modo che quelle non pagate lo siano state.
Analogamente, il fatto che l'appellata, all'esito del giudizio di primo grado, abbia pagato anche quelle che, inizialmente, non aveva ricevuto, non prova la loro ricezione anteriormente al giudizio. Ed infatti, una volta emesso il decreto ingiuntivo opposto, l'appellante è senz'altro venuta a conoscenza delle fatture in questione provvedendo, quindi, a pagarle.
In ogni caso, come si è detto, l'appellante non ha provato la data di ricezione delle merci, sicché, comunque, anche sotto questo profilo, non potrebbe operare l'invocata decorrenza degli interessi ai sensi della lettera b).
L'appello va, quindi, rigettato, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza impugnata va, conseguentemente, rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellante va condannata a rifondere a parte appellata le spese del grado liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione
520.001- 1.000.000), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria, in ragione dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1944/2019, pubblicata il 14.9.2019.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida, per la fase di studio in euro 5.706,00, per la fase introduttiva in euro 3.318,00, per la fase istruttoria in euro 3.882,00, per la fase decisionale in euro 9.487,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
19 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
LE ST
IL PRESIDENTE
RE TI
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 278/2020
Dott. RE TI Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. LE ST Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 278/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: C.F. , con sede in Venezia Mestre (VE) Controparte_1 P.IVA_1
Cessione dei crediti
- via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CODICE: rappresentata e difesa dagli Avv.ti CONTI LEOPOLDO del Foro di Genova
140001 e DR VA del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_2
(C.F. , con sede in Bergamo (BG) - piazza OMS n. 1,
[...] P.IVA_2
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti RASOLI NIVES e ACERBONI CRISTINA del Foro di Bergamo, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA 1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1944/2019, pubblicata il 14 settembre 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Previamente accertata e dichiarata l'opponibilità della cessione dei crediti per cui è causa alla per effetto Controparte_3
della rituale notifica della stessa, trattandosi di crediti relativi a contratti non più in corso al momento della notifica degli atti di cessione,
Condannare l'appellata al pagamento, in favore della , degli CP_1
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, quantificati in € 551.464,42, ovvero, nella diversa misura che risulterà di giustizia, per tutte le causali per cui è giudizio.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2020
l'inammissibilità dell'appello stante l'intervenuta acquiescenza ex art. 329
c.p.c. da parte di – con comportamento concludente – alla Controparte_1 sentenza di primo grado oltre che l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente carenza di interesse all'impugnazione oltre che la carenza di legittimazione attiva in capo a con ogni Controparte_1
conseguente statuizione di legge.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data
14.12.2020, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello stante
l'intervenuta rinuncia ex art. 346 c.p.c. da parte di alle Controparte_1
domande di pagamento della sorte capitale formulate in primo grado e
2 conseguente intervenuta rinuncia alla domanda accessoria di pagamento degli interessi moratori.
NEL MERITO: rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Controparte_1
1944/2019 pronunciata in data 12.09.2019 e pubblicata in data 14.09.2019 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Daniela Quartarone.
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfettario spese generali 15% e oltre oneri riflessi, essendo l' difesa dai legali interni Pt_1
della SC Avvocatura.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8116/2017, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di in qualità di cessionaria dei crediti di alcuni Controparte_1 fornitori dell' , della somma di € 1.867.172,78, oltre Controparte_2
interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese di procedura.
Deduceva, in primo luogo, di non aver mai aderito alle cessioni notificatele ma, anzi, di essersi formalmente e tempestivamente opposta a ciascuna di esse e richiamava l'art. 9 della L. 2248/1895.
Evidenziava, inoltre, che gran parte delle fatture azionate in via monitoria era stata già pagata dall'attrice direttamente ai fornitori.
Richiamando l'ordine esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo e poi ripreso nella ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza che, per comodità, si trascrive, esponeva:
- quanto al contratto di cessione stipulato dalla Banca con Controparte_4
che l'opposizione alla cessione risaliva al 10.08.2015 ed il relativo contratto di fornitura n. 277/2015 aveva validità dal 19.02.2015 al 19.02.2016;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che Controparte_5
l'opposizione alla cessione del credito portato dalla fattura indicata al punto b1 del ricorso risaliva al 31.10.2013 ed il relativo contratto di fornitura n. 3 267/2013 aveva validità dal 05.04.2013 al 30.10.2017. In ogni caso, la fattura n. 33034809 era stata in parte pagata e in parte stornata dalla stessa CP_5
quindi nulla sarebbe stato dovuto;
che anche tutte le altre fatture
[...]
indicate al punto b2 erano state integralmente onorate, giusti mandati di pagamento versati in atti;
- che le fatture elencate al punto b3 non erano mai pervenute all'attrice e, comunque, il relativo atto di cessione era stata opposto in data 17.07.2014 e, con comunicazione dell'08.09.2016, la cedente aveva confermato di non avere sospesi con l' - quanto alle fatture elencate Pt_1
sub b4, b5, b6 del ricorso, l'opponente richiamava le opposizioni alle cessioni del 28.07.2016, dell'11.02.2015 e del 24.04.2015; - riguardo alle fatture indicate sub b7, rimandava all'opposizione alla cessione del 10.08.2015 e precisava che la fattura n. 35019940 era stata pagata, mentre la n. 3519438 non era mai stata ricevuta;
- per le fatture di cui al punto b8, l'attrice si riportava all'atto di opposizione alla cessione del 26.10.2015 e precisava che la n. 35067610 si riferiva a prestazioni eseguite in adempimento di contratti di durata ancora in corso al momento della citata opposizione, atteso che il contratto aveva validità dal 15.05.2012 al 31.03.2018. Inoltre, la fattura n.
35067160 era stata pagata, come anche quelle nn. 9R35072022,
9R35071054, 9R35071055, 9R35071526, 9R35072400, 9R35072702,
9R35072589, 9R35072257;
- quanto al contratto di cessione stipulato con Glaxosmithkline S.p.A., che le opposizioni alla cessione risalivano al 17.04.2015, al 10.08.2015 ed al
24.02.2016. Eccepiva, poi, il pagamento delle fatture indicate al punto c1, c2
e c3 del ricorso;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che la Controparte_6
relativa opposizione era stata formulata in data 10.08.2015 e, all'epoca, i contratti di fornitura erano ancora in corso. Eccepiva il pagamento di 58 fatture tra quelle elencate al punto d) del ricorso monitorio;
- quanto al contratto di cessione stipulato con Roche Diagnostic S.p.A., che la relativa opposizione risaliva al 04.08.2014, quando i contratti erano ancora in corso di esecuzione. Inoltre, le fatture di cui al punto e) del ricorso non
4 erano mai pervenute all' Pt_1
- quanto al contratto di cessione stipulato con Roche S.p.A., che erano state inoltrate le relative opposizioni in data 21.10.2014, 23.01.2015 e 24.02.2015; che all'epoca le forniture erano ancora in essere e che la fattura n.
6744340124 era stata già pagata, come anche quelle indicate al punto f3 del ricorso monitorio;
- quanto al contratto di cessione stipulato con che era Controparte_7
stata inoltrata la relativa opposizione in data 11.07.2013; che i contratti di fornitura erano ancora in essere e che le fatture di cui al punto g1 del ricorso erano state pagate, mentre per quelle di cui al punto g2 era stata emessa una nota di credito di € 7.615,04 e la cessione era stata opposta in data
10.08.2015.
L'opponente contestava, inoltre, la debenza degli interessi moratori con riferimento a tutte le fatture azionate in via monitoria che non le erano state inviate dai fornitori cedenti, lamentando che, se per l'Amministrazione il termine di pagamento era di 60 giorni dal ricevimento della fattura, il suo omesso invio aveva impedito il decorso degli interessi moratori.
L' concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
con accertamento che nulla era dovuto a in ragione della non CP_1 opponibilità delle cessioni e, in subordine, per l'accertamento dell'ammontare dell'eventuale residuo credito da quest'ultima vantato nei suoi confronti.
Si costituiva ritualmente in giudizio riducendo la propria Controparte_1
domanda ad € 949.069,62.
Anche in questo caso, per comodità di esposizione, si richiama la sintesi operata dal Tribunale.
Ciò posto, l'opposta rinunciava, in particolare, a pretendere il pagamento dei crediti di cui alle cessioni stipulate con le società Glaxosmithkline S.p.A.,
Roche S.p.A. e e determinava Controparte_8 Controparte_7
in € 705.766,62 il credito residuo derivante dalla cessione conclusa con
[...]
in € 241.263,00 quello cedutole da Alcon Italia S.r.l. ed in € 2.040,00 CP_9
5 il credito scaturente dalla cessione stipulata con Controparte_4
Quanto alle opposizioni alle cessioni, inoltrate dall' rilevava che la Pt_1 disciplina generale dell'adesione espressa dell'amministrazione debitrice ceduta, opera solo con riferimento ai rapporti di durata, rispetto ai quali il legislatore aveva ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione dei lavori, evitando che l'appaltatore, quando ancora non ha completato i lavori, si privi, senza il consenso della PA, dei mezzi finanziari necessari per realizzare l'opera e per soddisfare l'interesse pubblico sotteso.
Nel caso in esame, sosteneva, per contro, che la fornitura dei beni era stata completamente eseguita alla data della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (24.11.2017) e, pertanto, la cessione del credito era immediatamente opponibile alla PA per effetto della sola notificazione del debitore, indipendentemente dalla preventiva accettazione.
Evidenziava, inoltre, che le opposizioni alle cessioni risultavano prive di ogni motivazione e che, per la fattura di emissione successiva al 31.03.2015 (i.e., per € 2.040,00 di , era già vigente la fatturazione elettronica Controparte_4
e l'attrice aveva, pertanto, ricevuto le fatture mediante il Sistema di
Interscambio. Relativamente alle fatture emesse in data precedente al 31 marzo 2015, l'opposta ammetteva di non poter fornire prova documentale dell'effettiva ricezione delle stesse da parte dell' in quanto inviate a Pt_1
mezzo posta ordinaria.
Precisava, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n.231/2002, il periodo di pagamento della fattura non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la Banca opposta instava per il pagamento degli interessi moratori anche sulla quota capitale rinunciata
(€ 918.102,86), in quanto pagata in ritardo dall'attrice.
La causa veniva istruita documentalmente.
6 Con la sentenza n. 1944/2019, pubblicata il 14 settembre 2019, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. opposto, per l'effetto revocandolo, e condannava alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 117, comma 3, d. lgs. n. 163/2006 (abrogato dal d. lgs. n. 50/2016 ma applicabile ratione temporis - ex art. 216 d. lgs. n. 50/16 - per essere tutte le cessioni in contestazione anteriori al 2016), laddove prevede che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazione pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalle notifica della cessione.”
Reputava, inoltre, che il richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006, a differenza della normativa contabile, non effettui alcuna distinzione fra fornitura eseguita ed in corso di esecuzione, con la conseguenza che la disciplina prevista per la cessione del credito si applichi indistintamente ad entrambe le fattispecie, potendo così la pubblica amministrazione, nei termini di legge, rifiutare la cessione anche in relazione ad un contratto concluso;
- tanto premesso, pacifica la tempestività dell'opposizione dell' a Pt_1
ciascuna delle cessioni notificatele, accertava che non si era perfezionato alcun silenzio - assenso alle stesse e, pertanto, queste risultavano inefficaci e inopponibili all Pt_1
- riteneva, inoltre, che l'opposizione non necessitasse di alcuna specifica motivazione, non potendo le opposizioni alle cessioni integrare un abuso del diritto, in quanto espressamente previste dal dettato normativo;
- riteneva provato che, all'atto delle cessioni dei crediti, i relativi contratti di fornitura fossero ancora in essere. Nello specifico:
“- quanto alle prestazioni rese da , in comparsa di risposta l'opposta CP_5
ha limitato le proprie pretese alle fatture emesse a decorrere dal 6.4.2014 e sino al 30.3.2015 (oltre che alla fattura n. 33034809 che però è stata in parte
7 pagata e in parte stornata dalla stessa e quindi relativamente ad CP_5
essa nulla è dovuto) come si evince dal prospetto di cui ai fogli 7 -13.
Il contratto con era stato stipulato in data 28.3.2014 e copriva il CP_5
periodo 1.4.2014 - 31.3.2018 (cfr. doc. 7 e doc. 63 che richiama delibera
442/2014 del 20.3.2014 sub doc.62). Le cessioni aventi ad oggetto i crediti portati dalle fatture di cui al citato prospetto sono state notificate all'attrice in data 16.7.2014, 21.10.2014, 5.2.2015, 17.4.2015, 21.7.2015 tutte rispettivamente opposte in data 17.7.2014, 31.10.2014, 11.2.2015,
24.4.2015, 21.7.2015;
Contr
- quanto alle prestazioni rese da , ha ridotto la propria CP_1
pretesa ai crediti portati dalle fatture emesse dal 2.1.2015 al 3.3.2015, giusto prospetto ff.
6-7 comparsa.
Con tale fornitore la aveva stipulato un contratto di CP_10
fornitura per adesione alla convenzione Arca Farmaci in data 6.5.2014
[... avente validità 6.5.2014 – 14.8.2015 (cfr. doc. 38, 39 e doc. 69 Ordinativo
che inviato con la piattaforma Arca e sottoscritto telematicamente CP_11
dal fornitore costituisce contratto di fornitura. Esso nell'ultimo foglio riporta la data di decorrenza dell'ordinativo di fornitura, 6.5.2014, e quello di scadenza, 14.8.2015. Il diverso periodo indicato al foglio 3 del doc. 69 è invece quello di adesione alla convenzione). La cessione dei crediti elencati ai fogli 6-7 della comparsa risale al 24.7.2015 ed è stata opposta in data
10.8.2015;
- quanto al credito portato dall'unica fattura di 3M azionata da CP_1
va rilevato che esso attiene al contratto di fornitura n. 277/2015 avente validità dal 19.2.2015 al 19.2.2016 (cfr. doc. 5).”;
- riteneva che, ai fini dell'efficacia dell'opposizione, dovesse farsi riferimento al momento della cessione del credito e non a quello della opposizione alla pretesa monitoria del cessionario, ritenendo, comunque, che l' (come avvalorato dall'ottimo indicatore di tempestività dei Pt_1
pagamenti delle transazioni commerciali della stessa) avesse esercitato il proprio diritto di opposizione nel pieno rispetto dei presupposti legali e del
8 canone di buona fede, avendo interesse a ricevere le fatture e pagarle al più presto al fornitore/cedente, limitando così al massimo l'applicazione di interessi moratori;
- precisava, infine, che le forniture in oggetto costituivano, per l'appunto, esecuzione di un contratto di fornitura, e non singole e scollegate compravendite, perché, pur fermo che l' può ricorrere a Controparte_2
strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, “l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nell'ipotesi di fornitura di medicinali, rientra nella disciplina dei contratti di fornitura prevista dal codice dei contratti pubblici, avendo l'ente agito come
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile).”.
premesso che, a seguito dell'emissione della suddetta Controparte_1 sentenza, l aveva spontaneamente provveduto al pagamento della Pt_1
sorte capitale residua, direttamente nei confronti dei fornitori CP_6
e i quali, non essendo più titolari del
[...] Controparte_5 Controparte_4
credito, avevano prontamente provveduto a restituire le somme ricevute alla
Banca cessionaria e che, pertanto, il suo interesse era limitato a vedere accertato il proprio diritto alla corresponsione degli interessi moratori - calcolati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, sino all'effettivo soddisfo, ammontanti ad € 551.464,42 - e alla relativa condanna a carico dell'appellata, proponeva appello, affidandosi a cinque motivi.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la Parte_2
cessazione della materia del contendere o, comunque, la carenza di interesse all'impugnazione, oltre che la carenza di legittimazione attiva alla domanda di pagamento degli interessi, per avere prestato acquiescenza alla CP_1
decisione del Tribunale laddove, col proprio comportamento concludente – concretatosi nell'accettazione del rimborso del pagamento in suo favore delle fatture oggetto del giudizio di primo grado da parte delle ditte fornitrici
[...]
e – aveva manifestato una chiara ed CP_5 CP_6 Controparte_4
9 univoca volontà di accettare l'assetto di interessi che la sentenza di primo grado aveva creato, ossia l'inopponibilità all' delle intervenute Pt_1
cessioni.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello perché, essendo intervenuta rinuncia, ex art. 346 c.p.c., da parte di alle domande di pagamento del capitale formulate in Controparte_1
primo grado, doveva conseguirne anche la rinuncia alla domanda di pagamento degli interessi moratori che, in quanto accessori, devono seguire la sorte del capitale.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 8 luglio 2020, celebratasi in modalità cartolari, il procuratore dell'appellante, preso atto della mancata costituzione della parte appellata, chiedeva termine per rinnovare la notifica in quanto, essendo stata effettuata il 13.03.2020, e tenuto conto della sospensione dei termini disposta con i DL
18/2020 e 23/2020, non era stato assicurato alla controparte il termine di difesa. La Corte, visti gli articoli 342 e 164 c.p.c., disponeva rinviarsi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 20 gennaio 2021, ordinando alla parte appellante la rinnovazione della citazione alla parte appellata non costituita, con termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione sino al 30 settembre 2020.
All'udienza del 20 gennaio 2021, la Corte, verificata la regolare costituzione delle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio 2024.
La Corte rinviava, quindi, la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 4 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
10 CP_1 Tribunale ha ritenuto che l'adesione alle cessioni fosse, da parte Pt_1
fosse necessaria, a prescindere dal fatto che le forniture fossero o meno esaurite al momento della notifica delle cessioni del credito.
Lamenta, infatti, che, in forza di una corretta esegesi dell'art. 117 del D. Lgs.
163/2006 (non modificato, sul punto, dall'introduzione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), l'eccezione al principio civilistico di libera cedibilità del credito vada applicata solo ai contratti di durata, rispetto ai quali soltanto il legislatore avrebbe ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione dei lavori, evitando così che l'appaltatore, quando non abbia ancora completato i lavori, si privi, senza il consenso della P.A., dei mezzi finanziari necessari per realizzare l'opera, come tali indispensabili per soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla sua realizzazione.
L'adesione della P.A., pertanto, sarebbe richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva. Una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarebbe più applicabile il potere di veto della Pubblica
Amministrazione, dovendosi applicare, invece, la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto n.
2440/1923 in relazione alla forma del contratto che, sul punto, si limita a prescrivere che il trasferimento del credito debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autentica e che la cessione venga notificata al debitore ceduto, requisiti pacificamente assolti nel caso di specie.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che l'art. 117 del D. Lgs.
163/2006 non sarebbe stato applicabile al caso di specie perché i contratti in questione non sarebbero contratti di durata. Infatti, nell'ambito delle forniture farmaceutiche, il contratto esaurirebbe i suoi effetti nel momento stesso in cui è resa la prestazione da parte del fornitore, che si concretizza con la consegna del bene conseguente, a sua volta, all'ordine di fornitura emesso dall'Ente.
A sostegno di tale assunto, cita la “convenzione ARCA”, relativa al fornitore
11 laddove prevede che: “La presente Convenzione non è fonte Controparte_6
di alcuna obbligazione né per né per Controparte_13
gli Enti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti Contraenti che determinano la contestuale stipula di contratti di fornitura regolati dalla presente Convenzione che ne rappresenta le condizioni generali di detti singoli contratti di fornitura.”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, anche nel caso in cui si riconoscesse ai contratti per cui è causa natura di contratti di durata, non potrebbe, comunque, applicarsi l'invocato art. 117 del D. Lgs. 163/2006, non avendo l' provato la pendenza dei contratti di fornitura al momento Pt_1
della notifica delle cessioni del credito.
Nello specifico:
- quanto alla posizione lamenta che la citata convenzione Controparte_6
ARCA prevedeva l'erogazione di farmaci dall'1.4.2014 all'11.3.2015, mentre l'atto di cessione veniva notificato alla successiva data del 24.7.2015, pertanto a contratto interamente eseguito. Quanto alla decisione del
Tribunale sul punto, per cui il periodo da prendere in considerazione per la durata della fornitura sarebbe stato quello compreso tra il 6.5.2014 e il
14.8.2015 - in forza dei documenti 38 e 39 dimessi dall'opponente a corredo dell'atto di citazione -, denuncia che tali documenti non costituirebbero contratti di durata, bensì meri elenchi contenenti le caratteristiche delle merci ordinate;
- quanto alla posizione Alcon Italia S.r.l., lamenta che i documenti nn. 7 e 63, offerti in produzione dall' per dimostrare l'esistenza di un contratto di Pt_1
durata dal 1.4.2014 al 31.3.2018, non riguarderebbero contratti di fornitura, essendo, rispettivamente, un elenco di merci con annessa descrizione delle stesse, e una comunicazione dell' , indirizzata ad , di “presa Pt_1 CP_5
d'atto esito procedura ristretta in forma aggregata per la fornitura di lenti intraoculari, espletata in qualità di capofila dall'A.O. di Desenzano del
Garda”, mancando, quindi, la prova della stipula di un contratto tra l'Ente e
12 ; CP_5
- quanto alla posizione lamenta che il doc. n. 5 Controparte_4 dell'opponente, valorizzato dal Tribunale per asserire l'esistenza di un contratto avente validità dal 19.2.2015 al 19.2.2016, sarebbe, in realtà, una mera elencazione di prodotti farmaceutici, verosimilmente oggetto di ordini inoltrati dall'Ente, cui non avrebbe fatto seguito alcuna pattuizione di natura negoziale;
- da ultimo, lamenta che non sarebbe stata dimostrata la pendenza delle forniture neppure relativamente agli altri fornitori Glaxosmithkline S.p.a.,
Roche S.p.a. e rispetto ai Controparte_8 Controparte_7
quali sarebbero stati prodotti meri elenchi contenenti la descrizione della merce.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta che, recando i dinieghi opposti dall' la dicitura “Ai sensi dell'art. 9 della L. 20/03/1865 n. 2248 Pt_1
e dell'art. 70 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, si comunica che questa
non intende aderire alla cessione di credito di cui Controparte_14
all'oggetto. Per quanto sopra, la cessione è da intendersi inefficace nei confronti di questa Azienda.”, il Tribunale avrebbe dovuto considerarli
“tamquam non esset”, perché, “in spregio ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 97 e 113 Costituzione, nonché dalla Legge 241 del 1990, sono stati levati senza alcuna motivazione, né espressa né per relationem”.
Con il quinto motivo l'appellante insiste nella richiesta di interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, lamentando:
- che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del citato D.Lgs., la denegata mancata ricezione della fattura non sarebbe impeditiva né della maturazione degli interessi moratori (che, anzi, decorrerebbero automaticamente), né del relativo diritto di credito che ne discende;
- che, comunque, dal processo di primo grado, non sarebbe emersa incontrovertibilmente la prova di mancata ricezione delle fatture;
- che, anzi, la mancata contestazione delle forniture, nonché il pagamento, dapprima parziale, e, successivamente, integrale della sorte capitale,
13 costituirebbero prova, quantomeno indiziaria, che le fatture siano state regolarmente trasmesse all' Pt_3
In particolare:
- quanto al fornitore segnala che le stesse condizioni Controparte_6
generali della Convenzione Arca prevedevano che “il pagamento delle fatture è stabilito a 60 giorni dalla data di riferimento della fattura (…) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002”;
- quanto al fornitore rimarca che la relativa fattura era Controparte_4
assoggettata al regime di fatturazione elettronica, per cui la ricezione della stessa era pacifica;
- quanto al fornitore lamenta l'inverosimiglianza della Controparte_5
mancata ricezione di alcune soltanto delle fatture, a fronte comunque del pagamento integrale di quanto dovuto, invocando, in ogni caso,
l'applicazione dell'art. 4, lett. b, D. Lgs. 231/2002, onde, se del caso, far decorrere la debenza degli interessi dal ricevimento della merce, non contestato;
- anche per le fatture relative ai fornitori Glaxosmithkline S.p.A.,
[...]
Roche S.p.A. e lamenta che, essendo Controparte_8 Controparte_7
le relative fatture state pagate nelle more del giudizio di opposizione, sarebbe inverosimile che l'Ente non le abbia regolarmente ricevute.
Vanno, innanzitutto, esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da parte appellante.
Esse sono infondate, dal momento che, sin dal ricorso monitorio, l'odierna appellante, ha chiesto il pagamento degli “interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Ne consegue che, avendo ricevuto dalle cedenti il rimborso di quanto a queste corrisposto dall'appellata a titolo di capitale in relazione alle fatture dedotte in giudizio, l'appellante non ha in alcun modo prestato acquiescenza alla sentenza appellata, dal momento che, come si è visto, la sua domanda era estesa anche agli interessi moratori che costituiscono, appunto, l'oggetto di
14 questo giudizio.
Così delimitato l'ambito dello scrutinio di questa Corte, è necessario esaminare il quinto motivo di impugnazione ed evidenziare, al contempo, che l'appellata, fin dall'opposizione in primo grado, aveva dedotto che “le fatture rimaste impagate mai venivano fate pervenire dalle dite fornitrici a questa seppur sollecitate all'invio delle fatture”. Pt_1
Se così stanno le cose, l'onere della prova dell'invio delle fatture oggetto di causa incombeva sull'opposta, non vertendosi nell'ipotesi di incertezza sull'invio delle fatture.
L'appellante, peraltro, in comparsa di risposta, quanto alla questione della mancata ricezione delle fatture ha così dedotto:
“Sul punto, si noti che la convenuta non hai mai contestato la fornitura di beni, e dunque l'adempimento alle singole prestazioni da parte delle varie cedenti, e di tanto il Giudice dovrà tener conto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Neppure risponde al vero che l' convenuta non abbia Pt_1
ricevuto le fatture in parola: molte delle fatture azionate in sede monitoria recano una data di emissione successiva al 31.3.2015, allorquando è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione, mediante Sistema di Interscambio che ha permesso di semplificare i flussi di comunicazione in ottica di trasparenza ed efficienza. Pertanto, l' ha senza dubbio ricevuto le fatture successive Pt_1
a detta data. Quanto alla fatturazione pregressa al marzo 2015, va detto che, data la mole delle forniture rese alla convenuta, l'invio a quest'ultima Pt_1
dei documenti fiscali avveniva esclusivamente a mezzo posta ordinaria
(circostanza, questa, ben nota a controparte, che, quindi, ha strumentalmente sollevato l'eccezione di mancata ricezione), per il che non
è possibile fornire la prova documentale dell'effettiva ricezione;
parrebbe, tuttavia, assai strano, e contrario a principi di buona amministrazione della cosa pubblica, che la abbia ricevuto, immagazzinato ed utilizzato Pt_1
medicinali e presidi medico-sanitari senza aver ricevuto la corrispondente documentazione giustificativa. Si tornerà sul punto in prosieguo di giudizio.
15 Contr Ciò nondimeno, quantomeno in relazione alla cedente , si dimettono in questa sede n. 2 e-mails del 19.1.2017, con le quali Controparte_6 trasmetteva all'Ente le fatture in discorso, pregandolo di provvedere al pagamento (cfr. e-mails del 19.1.2017, doc. 7)”. CP_15
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'odierna appellante, rappresentava, tra l'altro, che “come già sostenuto in sede di costituzione……., tranne che per l'unica fattura emessa da , tutte le CP_4 altre oggetto dell'azione monitoria recano data di emissione antecedente all'obbligo di fatturazione elettronica del 31.3.2015: il che vuol dire che le Contr fatture, emesse in formato cartaceo dalle società ed , venivano CP_5 trasmesse all'Ente a mezzo posta ordinaria”.
Va peraltro detto che, anche in relazione a tale fattura, successiva al
31.3.2015, l'appellante non ha documentato la prova del suo invio nella piattaforma telematica.
Da ciò discende che a fronte della contestazione dell'appellata circa il mancato invio di tutte le fatture non pagate, l'appellante non ha documentato il relativo invio.
Va, quindi preliminarmente esaminata la questione dell'operatività dell'art. 4 Dlvo 231/02.
Tale disposizione, rubricata termini di pagamento, stabilisce che
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
16 c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2.
Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti
17 e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo
7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Va, a questo punto, osservato che la disposizione appena trascritta, contempla al comma 2, lett. a) –b differenti riferimenti cronologici, collocati secondo una relazione di subordinazione condizionata, che prevedono il decorso degli interessi dal trentesimo giorno successivo: a) alla data di ricezione della fattura o di altra richiesta di pagamento analoga, o, in mancanza, b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, trovando applicazione quest'ultima soluzione in tutti i casi in cui la fattura o la analoga richiesta di pagamento siano state trasmesse e ricevute anteriormente alla esecuzione della prestazione.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020 (Rv. 658624 - 01).
Ora, nel nostro caso, ciò che è stato contestato dall'appellata è proprio la ricezione delle fatture e, come si è visto, parte appellante non ha provato né
l'invio né a maggior ragione la loro ricezione.
Non si verte quindi nell'ipotesi che le fatture siano state emesse ed inviate prima della ricezione della merce, ma nell'ipotesi in cui, almeno alla luce delle prove raccolte in questo giudizio, la merce sia stata consegnata senza l'invio delle fatture.
Per questi motivi
, anche senza considerare il fatto che l'appellante non ha nemmeno allegato la data di ricezione delle merci, non si verte nell'ipotesi di cui alle lettere b (“trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento”), in quanto la norma presuppone che la fattura o la richiesta di pagamento sia stata inviata e poi ricevuta ma vi sia incertezza sulla relativa data. Nel nostro caso manca
18 la prova dell'invio e, quindi, non si può affermare che vi sia incertezza sulla data del ricevimento.
Il fatto che alcune fatture, quelle già pagate dall'appellata, fossero state ricevute, non prova in alcun modo che quelle non pagate lo siano state.
Analogamente, il fatto che l'appellata, all'esito del giudizio di primo grado, abbia pagato anche quelle che, inizialmente, non aveva ricevuto, non prova la loro ricezione anteriormente al giudizio. Ed infatti, una volta emesso il decreto ingiuntivo opposto, l'appellante è senz'altro venuta a conoscenza delle fatture in questione provvedendo, quindi, a pagarle.
In ogni caso, come si è detto, l'appellante non ha provato la data di ricezione delle merci, sicché, comunque, anche sotto questo profilo, non potrebbe operare l'invocata decorrenza degli interessi ai sensi della lettera b).
L'appello va, quindi, rigettato, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza impugnata va, conseguentemente, rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellante va condannata a rifondere a parte appellata le spese del grado liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione
520.001- 1.000.000), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria, in ragione dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1944/2019, pubblicata il 14.9.2019.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida, per la fase di studio in euro 5.706,00, per la fase introduttiva in euro 3.318,00, per la fase istruttoria in euro 3.882,00, per la fase decisionale in euro 9.487,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
19 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
LE ST
IL PRESIDENTE
RE TI
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