TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12157 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.01.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
M. Kerbaker n. 61, presso lo studio dell'avv. Olimpia Bolognini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 20.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 26.01.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21.11.2022 la sig.ra deduceva che: - in data 13.10.2007 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Napoli (Na) con il sig. e che dalla loro unione CP_1
erano nato il figlio il 06.05.2011; - con sentenza nr. 5557/2016, pubblicata il 03.05.2016, Per_1
corretta con decreto del 22.07.2016 e passata in giudicato – in atti - il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi e a far data dalla separazione i coniugi non si erano riconciliati, e che erano decorsi i termini di legge;
- il resistente dalla separazione non versava il mantenimento relativo al minore e si disinteressava dello stesso.
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido esclusivo alla madre del minore con residenza previlegiata Per_1 del medesimo presso la stessa;
- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del minore versando la somma mensile non inferiore ad euro 350,00, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.05.2023, il Presidente f.f., preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e dell'impedimento a comparire della ricorrente, rinviava la causa all'udienza del
26.10.2023 per la comparizione delle parti.
Quivi, il sig. compariva personalmente, sebbene non ritualmente costituito in CP_1
giudizio, e i coniugi raggiungevano il seguente accordo: 1) Il figlio minore sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre alla quale sarà rimesso
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione e relative all'istruzione; 2) Il padre potrà tenere con sé il figlio previo accordo con la madre ed in caso di mancato accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, scolastici e ludici del minore e nel rispetto dei desiderata dello stesso: - a settimane alterne il sabato e la domenica dalle 15:00 fino a dopo cena;
- durante le vacanze natalizie secondo la regola dell'alternanza il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
durante le vacanze estive per una settimana da concordare entro il 15 giugno;
3) Il padre verserà per il mantenimento del figlio
la somma mensile di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo Per_1
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN purchè preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale;
4) L'assegno unico per il minore sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) La ricorrente rinuncia all'assegno per il suo mantenimento.
Quindi, il Presidente f.f., disponeva la trasformazione del rito rimettendo all'esito la causa al
Collegio per la decisione. Con ordinanza del 31.10.2023 il Collegio, ritenuta la necessità che il resistente si costituisse in giudizio tramite difesa tecnica, rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza del 23.11.2023, poi rinviata all'udienza del 08.02.2024 in ragione dell'istanza di remissione in termini depositata da parte ricorrente in data 10.11.2023.
All'esito dell'udienza dell'08.02.2024 il Presidente f.f., con provvedimento del 10.02.2024 - sciolta la riserva – e rilevata la mancata costituzione del resistente, disponeva la revoca del mutamento di rito disposto con provvedimento del 26.10.2023 ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo le condizioni di cui all'accordo raggiunto personalmente dai coniugi e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore fissando l'udienza cartolare del 18.09.2024.
Quivi, parte ricorrente reiterava tutto quanto domandato e formulato chiedendo, altresì, la conferma delle statuizioni presidenziali.
All'udienza cartolare del 18.09.2024 il G.I., rilevato che in atti non risultava la notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, rinviava la causa all'udienza del 20.01.2025 onerando parte ricorrente di dare prova del perfezionamento della predetta notifica. Quivi, il G.I., dichiarava la contumacia del sig. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo il termine di CP_1
giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza nr. 5557/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.05.2016 e passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (27.09.2013), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 10.02.2024 con la quale, peraltro, il Presidente f.f. recepiva l'accordo comunque intercorso tra i coniugi all'udienza presidenziale, in quanto ritenuto conforme all'interesse della prole e non contrario a norme imperative, tenuto conto che non sono sopravvenute circostanze nuove e che parte ricorrente ne ha chiesto la conferma.
Invero, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba essere confermato l'affido condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori, non Per_1
essendo emersi elementi ostativi a detto regime.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse del minore confermare la collocazione prevalente dello stesso presso la madre con la quale vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio, ritiene il Tribunale di confermare, pertanto, la regolamentazione di cui all'ordinanza presidenziale.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al figlio attraverso il proprio diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età del minore, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione Per_1
annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.10.2007 in Napoli (Na), tra , nata a [...] il Parte_1 09.02.1984, e , nato Napoli il 06.02.1983, (Atto n. 36, parte I, S. /, CP_1
Sez. R, Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
B) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano come in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 10 di ogni mese, con Per_1
rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle CP_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12157 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.01.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
M. Kerbaker n. 61, presso lo studio dell'avv. Olimpia Bolognini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 20.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 26.01.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21.11.2022 la sig.ra deduceva che: - in data 13.10.2007 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Napoli (Na) con il sig. e che dalla loro unione CP_1
erano nato il figlio il 06.05.2011; - con sentenza nr. 5557/2016, pubblicata il 03.05.2016, Per_1
corretta con decreto del 22.07.2016 e passata in giudicato – in atti - il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi e a far data dalla separazione i coniugi non si erano riconciliati, e che erano decorsi i termini di legge;
- il resistente dalla separazione non versava il mantenimento relativo al minore e si disinteressava dello stesso.
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido esclusivo alla madre del minore con residenza previlegiata Per_1 del medesimo presso la stessa;
- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del minore versando la somma mensile non inferiore ad euro 350,00, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.05.2023, il Presidente f.f., preso atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e dell'impedimento a comparire della ricorrente, rinviava la causa all'udienza del
26.10.2023 per la comparizione delle parti.
Quivi, il sig. compariva personalmente, sebbene non ritualmente costituito in CP_1
giudizio, e i coniugi raggiungevano il seguente accordo: 1) Il figlio minore sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre alla quale sarà rimesso
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione e relative all'istruzione; 2) Il padre potrà tenere con sé il figlio previo accordo con la madre ed in caso di mancato accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, scolastici e ludici del minore e nel rispetto dei desiderata dello stesso: - a settimane alterne il sabato e la domenica dalle 15:00 fino a dopo cena;
- durante le vacanze natalizie secondo la regola dell'alternanza il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
durante le vacanze estive per una settimana da concordare entro il 15 giugno;
3) Il padre verserà per il mantenimento del figlio
la somma mensile di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo Per_1
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN purchè preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale;
4) L'assegno unico per il minore sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) La ricorrente rinuncia all'assegno per il suo mantenimento.
Quindi, il Presidente f.f., disponeva la trasformazione del rito rimettendo all'esito la causa al
Collegio per la decisione. Con ordinanza del 31.10.2023 il Collegio, ritenuta la necessità che il resistente si costituisse in giudizio tramite difesa tecnica, rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza del 23.11.2023, poi rinviata all'udienza del 08.02.2024 in ragione dell'istanza di remissione in termini depositata da parte ricorrente in data 10.11.2023.
All'esito dell'udienza dell'08.02.2024 il Presidente f.f., con provvedimento del 10.02.2024 - sciolta la riserva – e rilevata la mancata costituzione del resistente, disponeva la revoca del mutamento di rito disposto con provvedimento del 26.10.2023 ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo le condizioni di cui all'accordo raggiunto personalmente dai coniugi e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore fissando l'udienza cartolare del 18.09.2024.
Quivi, parte ricorrente reiterava tutto quanto domandato e formulato chiedendo, altresì, la conferma delle statuizioni presidenziali.
All'udienza cartolare del 18.09.2024 il G.I., rilevato che in atti non risultava la notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, rinviava la causa all'udienza del 20.01.2025 onerando parte ricorrente di dare prova del perfezionamento della predetta notifica. Quivi, il G.I., dichiarava la contumacia del sig. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo il termine di CP_1
giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza nr. 5557/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.05.2016 e passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (27.09.2013), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 10.02.2024 con la quale, peraltro, il Presidente f.f. recepiva l'accordo comunque intercorso tra i coniugi all'udienza presidenziale, in quanto ritenuto conforme all'interesse della prole e non contrario a norme imperative, tenuto conto che non sono sopravvenute circostanze nuove e che parte ricorrente ne ha chiesto la conferma.
Invero, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba essere confermato l'affido condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori, non Per_1
essendo emersi elementi ostativi a detto regime.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse del minore confermare la collocazione prevalente dello stesso presso la madre con la quale vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio, ritiene il Tribunale di confermare, pertanto, la regolamentazione di cui all'ordinanza presidenziale.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al figlio attraverso il proprio diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età del minore, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione Per_1
annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.10.2007 in Napoli (Na), tra , nata a [...] il Parte_1 09.02.1984, e , nato Napoli il 06.02.1983, (Atto n. 36, parte I, S. /, CP_1
Sez. R, Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
B) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano come in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 10 di ogni mese, con Per_1
rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle CP_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro