Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dagli avv. Annamaria Alfano e Bianca Caputo;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta _1 procura in atti, dagli avv. Umberto Sirica e Maria D'Ambrosi;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2020, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Conca dei Marini (SA) il 23.06.2001, dal quale è nata una figlia: _1
, il 18.05.2005. A sostegno della domanda deduceva che: a) i coniugi erano Per_1 separati giusta provvedimento di omologa del Tribunale di Nocera Inferiore del
Domandava, inoltre, a modifica del provvedimento adottato in sede di separazione, la riduzione del contributo a proprio carico per il mantenimento della figlia, in ragione del peggioramento della propria situazione economica.
Chiedeva, infine, che si ordinasse alla sig.ra il rilascio della casa _1 coniugale, in ossequio agli accordi di cui alla separazione tra le parti.
Regolarmente si costituiva in giudizio la quale, nell'aderire alla _1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva però alle domande accessorie, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza presidenziale del 13.09.2021, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava le pattuizioni di cui alla separazione tra le parti.
Incardinata la causa, in data 08.06.2023 venivano disposti accertamenti economico- patrimoniali nei confronti delle parti.
All'udienza del 05.03.2025, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale.
Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In merito alle pronunce accessorie, deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, deve darsi atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia delle parti;
pertanto alcun statuizione sarà resa in punto di affidamento, domicilio e diritto di visita. Per quanto concerne invece le statuizioni patrimoniali, deve rilevarsi che, pur essendo incontestato il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di
, il ricorrente ha chiesto una cospicua riduzione del relativo obbligo di Per_1 mantenimento, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione.
Al contrario, la resistente ha contestato la fondatezza di tale richiesta, affermando la permanenza, in capo alla controparte di un tenore di vita nettamente superiore rispetto ai redditi documentati agli atti.
Ciò premesso, tale questione risulta già affrontata e risolta in sede istruttoria. In proposito, con ordinanza del 30.10.2024, che all'uopo si richiama per relationem, il
GI rigettava l'istanza con cui parte ricorrente domandava la modifica dei provvedimenti provvisori adottati in sede presidenziale, evidenziando nello specifico che sebbene, il ricorrente abbia documentato una netta riduzione del proprio reddito annuo, quest'ultimo è incompatibile con il tenore di vita da egli goduto, esemplificativamente richiamando la prova di una vacanza alle Maldive goduta dal ricorrente insieme alla nuova compagna e risalente alla scorsa estate.
A fronte di tali puntuali allegazioni e prove nessun elemento concreto è stato offerto a prova contraria dalla controparte.
Si ricorda infatti che è costante orientamenti giurisprudenziale quello per cui le dichiarazioni reddituali fornite dalla parte in giudizio hanno valore di mera presunzione semplice quanto alla veridicità dei dati in esse riportati, ben potendo essere vinta dalla prova di elementi, anche indiziari, idonei a dimostrare il contrario.
Ne consegue pertanto la conferma dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, nella misura statuita in sede di separazione.
In merito poi alla domanda di rilascio della casa familiare, nulla deve provvedersi in questa sede, atteso che le parti avevano già stabilito all'esito del giudizio di separazione tale obbligo in capo alla resistente, che in assenza di fatti sopravvenuti va confermato e ben potendo il ricorrente porre in esecuzione il titolo contenente siffatto obbligo.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Conca dei Marini il 23.06.2001 (Atto Parte_1 _1
n. 13, Parte II Serie A, del registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 2001);
b) Pone a carico di l'assegno pari ad euro 800 mensili a titolo Parte_1 di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma da versare in favore della resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione
Istat come per legge;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire