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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 24/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) E (P.I. ), in C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 domiciliati in Catanzaro, alla Via Burza n. 41, presso lo studio dell'Avv. SAnna Amendola, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(PI ), in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del , alla via Jannoni CP_2 CP_2
Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Saverio Molica e Santa Durante, in virtù di delibera n. 110 del 22 marzo 2022 e giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c. ed ex art. 18 D.M. 44/2011;
APPELLATO nonché
C.F. ), (C.F. CP_3 CodiceFiscale_3 CP_4 [...]
), (C.F. ), elettivamente C.F._4 _5 CodiceFiscale_5
1 domiciliati in Catanzaro, alla Via F. Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco
Marcello, il quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, CP_6 C.F._6 alla Via Amalfi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Chiaravalloti, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per , e “Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, per Parte_1 Parte_4 Parte_3
le esposte ragioni, contrariis reiectis: 1) in via principale, accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del , in persona del p.t., per tutti i danni subiti e Controparte_2 CP_7
subendi dagli odierni appellanti;
2) sempre in via principale, condannare il , Controparte_2
in persona del Sindaco p.t. a risarcire gli appellanti, per i danni meglio specificati nella parte motiva, nella misura di seguito specificata o nella misura maggiore o minore che si riterrà dovuta:
a) nei confronti del IG. , quanto al danno emergente, la somma di € 62.400,00; Parte_1
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
b) nei confronti della IG.ra , quanto al danno emergente, la somma di € 72.000,00; Parte_2
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
c) nei confronti della , in Parte_5
persona del Leg.le rapp.te p.t., quanto al danno emergente, la somma di € 281.420,00; quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
3)in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi accoglibile la richiesta risarcitoria per come in precedenza formulata, si chiede di liquidare in via equitativa il danno in favore degli appellanti, sia in ordine al lucro cessante che al danno emergente, nonché di liquidare i danni non patrimoniali (intesi come danni morali) subiti per l'intera vicenda, condannando il al pagamento delle somme in favore degli stessi. CP_2
4)in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario”.
2 Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza eccezione, deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni in narrativa;
nel merito rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni di cui al giudizio di primo grado, rigettare la domanda perché irrituale, inammissibile, ed infondata, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese
e competenze del giudizio, confermando la sentenza n 897/2021 del Tribunale di Catanzaro.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_3 CP_4 _5
contrariis reiectis:
1) accertare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nei Controparte_2
confronti di e , per le ragioni tutte esposte in CP_3 CP_4 _5
narrativa;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
risarcire tutti i danni ingiusti patiti e patiendi dai sigg.ri e CP_3 CP_4 _5
, in una misura pari;
[...]
2.a) Quanto al danno emergente, alle somme corrisposte da ognuno per l'acquisto delle rispettive unità immobiliari ricomprese nel parco commerciale direzionale, e così corrispondendo:
Euro 127.970,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo a favore del sig. CP_3
Euro 154.817,13, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo in favore della sig.ra _5
;
[...]
Euro 244.800,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo in favore del sig.
[...]
CP_4
ovvero quella maggiore o minor somma, per ognuno, che verrà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa.
2.b) Quanto al lucro cessante, al mancato guadagno che ognuno degli Attori ha dovuto patire in ragione della mancata ultimazione del parco commerciale direzionale, ove sono ricomprese le rispettive unità immobiliari acquistate, da quantificarsi, per ognuno, in corso di causa, se del caso anche in via equitativa e, disponendo, ove occorra, apposita CTU”.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio dei due gradi di giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito procuratore”.
Per : “Piaccia all'IIL.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: CP_6
1) accertare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nei Controparte_2
confronti di per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_6
3 2) per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
risarcire tutti i danni ingiusti patiti e patiendi dal sig. ; CP_6
3) quanto al danno emergente, alle somme corrisposte al sig. per l'acquisto delle ripettive CP_6
unità immobiliari ricomprese nel parco commerciale direzionale, e così corrispondendo: Euro
213.000.00 ovvero quella maggiore o minor somma, per ognuno, che verrà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;
4) quanto al lucro cessante, al mancato guadagno che ognuno dell'attore che ha dovuto patire in ragione della mancata ultimazione del parco commerciale direzionale, ove sono ricomprese le rispettive unità immobiliari acquistate, da quantificarsi, per ognuno, in corso di causa se del caso anche in via equitativa e disponendo, ove occorra, apposita CTU.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 6.08.2013, , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore unitamente ad
[...] Controparte_1
altri 34 attori hanno convenuto in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, dinanzi al Tribunale di Catanzaro per sentire, in via preliminare accertare la responsabilità extracontrattuale del per tutti i danni subiti e subendi dagli Controparte_2
attori e sempre in via preliminare condannare il a risarcirli nella misura diversamente CP_2
indicata per ciascuno degli attori, di seguito così quantificata:
1) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 62.400,00 pari Parte_1 alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del tribunale
2) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 72.000,00 pari alla Parte_4 somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del tribunale
3) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 281.420,00 pari Parte_3 alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del Tribunale.
4 In via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere accoglibile la richiesta risarcitoria, hanno chiesto di liquidarsi il danno in via equitativa sia in ordine al lucro cessante che al danno emergente, nonché di liquidare i danni non patrimoniali intesi come danno morale subiti per l'intera vicenda. Infine, hanno chiesto altresì che il venisse Controparte_2
condannato alle spese di giudizio.
Nella fattispecie, gli attori hanno agito per il riconoscimento di tutti i danni asseritamente subiti in ragione dell'affidamento che gli stessi hanno riposto sull'operato del e sul Controparte_2
doveroso controllo circa la regolarità urbanistica attinente alla realizzazione del Centro
Commerciale.
In particolare, gli attori hanno lamentato la violazione del legittimo affidamento, in ragione della condotta dell'ente comunale, in ordine alla sicura ultimazione del parco commerciale e alla sua apertura, nonché, quindi, alla consegna a loro favore dei locali acquistati in virtù di contratti preliminari.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ con delibera della Giunta Regionale n. 6048 dell'11.11.1998, è stato approvato l'Avviso
Pubblico per la realizzazione dei programmi di recupero urbano (P.R.U.);
➢ con delibera n. 40 del 18.06.1999, il ha approvato il piano di Controparte_2
prefattibilità del P.R.U., prevedendo degli interventi pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione di aree degradate della città;
➢ con delibera n. 610 del 27.09.2000, la Giunta Regionale calabrese ha approvato la selezione del P.R.U. e ha individuato il quale soggetto attuatore del programma Controparte_2
proposto, attribuendogli un finanziamento di lire 20.000.000.000 per l'attuazione del suddetto piano;
➢ in data 24.09.2002, il comune di Catanzaro ha indetto una conferenza di servizi per l'esame di progetti privati compresi nel P.R.U.;
➢ tra i soggetti privati interessati vi è stata anche la ditta OM SA che, trovandosi nella disponibilità di un'area di proprietà nella zona di Catanzaro Sala in Viale Brutium, ha proposto la realizzazione di un parco commerciale e direzionale previa demolizione delle opere esistenti;
➢ il suddetto intervento avrebbe dovuto garantire il recupero dell'area di Catanzaro Sala e il sicuro rilancio del comparto commerciale cittadino, soprattutto in considerazione del fatto che nei primi anni 2000 il Parco Commerciale e Direzionale OM sarebbe stato il primo parco a essere edificato;
5 ➢ la ditta OM ha partecipato al bando per l'ammissione di interventi privati nel P.R.U.;
➢ sul terreno sopra citato e di proprietà di padre della titolare della ditta Persona_1
OM (SA OM), insistevano delle baracche in legno e dei manufatti abusivi realizzati su una superficie complessiva di circa 1.355 mq;
➢ la suddetta ditta, in qualità di soggetto proponente, ha trasmesso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 31.07.2002 con il quale si impegnava nei confronti del comune all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere in esso indicate, da realizzarsi nello ambito di intervento proposto e contestualmente gli enti preposti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni al suindicato progetto;
➢ con delibera del Consiglio comunale di Catanzaro n. 99 del 2.12.2003 è stato approvato il progetto esecutivo;
contemporaneamente, però:
➢ con ordinanza n. 523 del 14.12.1998, il dirigente del settore urbanistica di Catanzaro ha ordinato alla ditta OM, dopo aver preso atto dell'abuso edilizio commesso da OM, di demolire entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi;
➢ con successiva ordinanza n. 120 dell'1.4.1999, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione succitata, sono state acquisite al patrimonio comunale le opere abusive e l'area di sedime su cui le stesse insistevano, “nonché dell'area accessoria nella consistenza
e ai sensi dell'art. 7 L. 47/85, che si fa riserva di specificare con provvedimento a parte…”.
➢ nonostante l'acquisizione delle predette aree al patrimonio comunale, poco più di due mesi dopo, in data 18.6.1999 con delibera n. 40 l'Amministrazione Comunale di Catanzaro ha approvato il piano di prefattibilità del P.R.U. che includeva l'intervento privato della ditta
OM SA di realizzazione del parco commerciale sul terreno di Viale Brutium –
Catanzaro Sala con conseguente mutamento della destinazione d'uso del terreno – da agricolo a edificabile;
➢ tuttavia, l'ordinanza di acquisizione non è stata trascritta, né tantomeno è stata integrata con l'emanazione del successivo provvedimento per la determinazione dell'area accessoria ai sensi dell'art. 7 L. 47/85, mentre però venivano emessi tutti i successivi provvedimenti autorizzativi che hanno legittimato la ditta OM SA ad avviare i lavori di edificazione sull'area interessata;
➢ in siffatto contesto, si è dato comunque inizio alla realizzazione del centro commerciale , una iniziativa accolta con molto entusiasmo dagli operatori commerciali che mano mano
6 hanno cominciato a stipulare con la ditta costruttrice contratti preliminari d'acquisto di unità immobiliari all'interno della struttura;
➢ considerato che non è avvenuta alcuna trascrizione dell'ordinanza di acquisizione e che il ha comunque rilasciato le necessarie autorizzazioni per procedere Controparte_2 all'edificazione dell'opera, gli operatori economici coinvolti che hanno iniziato a stipulare contratti preliminari d'acquisto con la ditta OM, non hanno potuto avere alcuna contezza del rischio in cui si stavano imbattendo.
Solo dopo circa 5 anni dall'emissione dell'ordinanza di acquisizione e dopo che l'intervento edilizio era giunto ad un avanzato livello di edificazione:
➢ il dirigente del settore urbanistica del , Arch. , con Controparte_2 Persona_2
raccomandata del 7.6.2004 reg. n. 43029 (cfr. doc. all. al fascicolo di parte attrice) comunicava al settore patrimonio ed alla ditta OM SA che: “Solo di recente, nel corso della procedura giudiziaria relativa al cantiere OM in Catanzaro Sala, questo settore ha preso conoscenza dell'esistenza di un pregresso procedimento per abusivismo edilizio avviato da quest'Amministrazione a carico della ditta Detto Persona_1
procedimento comprende anche la verifica di inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione con efficacia costitutiva dell'acquisizione, a favore di questo Comune, delle opere abusivamente realizzate e dell'area di sedime, nonché dell'area accessoria nella consistenza ed ai sensi dell'art. 7 della legge 47/85 con riserva di successiva specificazione. Si è pertanto avuto modo di constatare che l'area di che trattasi risulta essere parte di quella interessante l'intervento PRU per la realizzazione di un Parco commerciale e direzionale della ditta OM SA. Sebbene tale circostanza non sia emersa nel corso dell'esame della pratica, né avrebbe potuto in quanto non riscontrabile nei titoli di proprietà, dal momento che il procedimento di acquisizione a favore del non si è perfezionato con la trascrizione nei registri immobiliari, tuttavia oggi CP_2 occorre prendere atto che l'acquisizione al patrimonio si è di fatto verificata. Infatti, i provvedimenti a suo tempo emanati, e cioè a dire l'ordinanza del 14.12.98 di demolizione
e l'ordinanza n. 120 del 1.04.99 di accertamento dell'ingiunzione di demolizione sono tutt'ora efficaci… Alla luce di quanto sopra detto, considerato che l'area in parola risulta inserita nel programma PRU, la ditta OM SA si trova a dover eseguire un intervento che investe parte di proprietà comunale. Atteso che l'intervento su area pubblica proposto da altri operatori privati i cui progetti si estendono su parti di aree comunali è stato già positivamente valutato ed inserito nel Programma, si ritiene opportuno segnalare che per
7 il perfezionamento dell'iter del PRU anche tale ditta, per analogia, debba acquisire il preventivo nulla-osta di quest'Amministrazione alla disponibilità dell'area a titolo oneroso. Pertanto, stante l'urgenza connessa alla fase conclusiva del PRU, al fine di consentire a codesto Settore le valutazioni di competenza ed il calcolo dell'entità dell'onerosità, ed alla ditta OM che legge per conoscenza le proprie determinazioni, si specifica che ai sensi dell'art. 31, co. 3 del DPR 380/2001, l'area acquisita al patrimonio comunale è pari a dieci volte la complessiva superficie utile indicata nella citata ordinanza di inottemperanza n. 120 dell'1.4.1999 che, ad ogni buon fine, si allega in copia unitamente alla certificazione della destinazione urbanistica riferita sia al momento dell'abuso che all'attualità.”
➢ Seguiva, poi, una comunicazione del settore patrimonio firmata dal dirigente di settore,
Arch. con la quale è stato evidenziato che: “…per una corretta applicazione dei CP_8 disposti di cui all'art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01, necessita che codesto settore individui planimetricamente e quantifichi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
l'area effettivamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive a suo tempo accertate. Quanto disposto all'ultimo capoverso del comma in parola, è bene precisare, individua un limite massimo che può essere eventualmente applicato e, comunque, planimetricamente individuato da codesto settore, solo dopo aver preliminarmente eseguito la quantificazione di cui sopra…”;
➢ con nota del 16.6.2004 reg. 45359 trasmessa al settore patrimonio, il settore urbanistica ha evidenziato che: “In riscontro alla nota di codesto settore n. 34199 del 10.6.2004 si comunica quanto segue: - premesso che, l'ordinanza di inottemperanza n. 120 dell'1.4.1999 avente efficacia costitutiva dell'acquisizione, riservava a successiva specificazione la consistenza dell'area accessoria oggetto di acquisizione, con nota n.
43029 del 7.6.2004 questo settore provvedeva ad individuare tale consistenza nella misura massima stabilita dall'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01. La valutazione è stata effettuata in corretta applicazione del dettato normativo sopracitato, che individua il limite massimo di superficie acquisibile. Infatti, la superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, secondo le prescrizioni urbanistiche all'epoca vigenti, risulta essere pari a mq. 225.830 e quindi superiore a 10 volte la superficie utile delle opere abusive…”;
➢ con nota n. 46035 del 21.6.2004, il settore patrimonio ha determinato la superficie acquisita al demanio comunale in mq. 13.550 e ha quantificato il prezzo che la ditta OM avrebbe
8 dovuto corrispondere, in € 212,16 (???) a mq., per un totale complessivo da versare di €
2.874.768,00 e successivamente in data 27.1.2005 è stata trascritta l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
➢ in data 5.08.2004 è stato siglato un “Accordo di Programma” tra la Regione Calabria e il di Catanzaro per la “realizzazione degli interventi di cui al P.R.U., localizzato nel CP_2
comune di Catanzaro con deliberazione della giunta regionale n. 610 del 27.09.2000 – soggetto attuatore ”; Controparte_2
➢ in virtù del suddetto accordo, l'ente comunale, confermato come soggetto attuatore del
P.R.U., si è impegnato “- alla cessione a titolo oneroso dell'area acquisita al patrimonio comunale ai sensi della legge 47/85, interessata dal PRU per la quale, la TT OM
SA, ha dichiarato la piena disponibilità per pervenire a soluzione onerosa della problematica, giusta nota dell'11.6.2004, acquisita al protocollo comunale con il n. 34923 in data 16.06.2004; - ad attivare, in caso di inadempimento della ditta OM SA relativamente agli impegni assunti dalla medesima ditta in ordine alle demolizioni da eseguire in base all'ordinanza di dissequestro n. 827/03 del 5.7.2004, la elativa procedura coatta”;
➢ in data 27.01.2005 è stato trascritto l'atto di acquisizione in favore del comune di Catanzaro di cui all'ordinanza n. 120 dell'1.04.1999, avente a oggetto le aree interessate dal procedimento di abusivismo edilizio, ricomprese nel terreno ove la TT OM SA avrebbe dovuto edificare il parco commerciale direzionale;
➢ in data 9.3.2005 con atto del notaio Rep. 71128 – Racc. 9205, il comune di Per_3
Catanzaro ha stipulato con la ditta OM SA una “convenzione” in virtù della quale, tra l'altro, la ditta “si obbligava irrevocabilmente ad acquistare il terreno oggetto di atto di acquisizione pagando al entro un anno dalla stipula della presente CP_2
convenzione anche mediante pagamenti rateali comprensivi degli interessi legali,
l'importo di € 2.874.768,00 così come stimato dal settore patrimonio con nota reg. 46035 del 21.6.2004. La ditta, a garanzia dell'obbligo assunto, s'impegna a non procedere alla riduzione delle polizze fidejussorie per le opere realizzate e da consegnare a scomputo all'Amministrazione, finché non ha provveduto al pagamento complessivo dell'area. In caso di mancato pagamento dell'area e di incapienza delle polizze fidejussorie, le aree oggetto di acquisizione resteranno definitivamente annesse al patrimonio comunale, unitamente alla porzione di fabbricato realizzato su di esse, ai sensi e per gli effetti dell'art.
934 c.c.”(art. 3 bis);
9 ➢ pertanto, in data 23 marzo 2005 il Settore Urbanistica del comune di Catanzaro, “preso atto che la ditta richiedente ha titolo ad ottenere il permesso di costruire in forza della suddetta convenzione;
considerato che
le opere già realizzate in assenza di titolo formale si devono intendere assentite in quanto inserite nella progettazione esecutiva parte integrante dell'accordo di programma”, ha rilasciato alla ditta OM SA il permesso di costruire utile a edificare il parco commerciale direzionale anche sulle aree di proprietà comunale;
➢ nonostante tutto, il termine per il pagamento delle somme dovute al Controparte_2
per l'acquisto dell'area non è stato rispettato e con successive istanze nn. 45671 del 26 maggio 2008 e 55595 del 25.6.2008 la ditta OM ha chiesto all'ente comunale di poter permutare parte degli immobili dell'erigendo parco commerciale e direzionale con la somma da versare di € 2.874.768,00 per il trasferimento dell'area: la proposta, in presenza del parere sfavorevole del settore finanziario, è stata rigettata dal consiglio comunale;
➢ con delibera del 28.11.2008 n. 74, il consiglio comunale ha approvato nuove modalità di pagamento delle somme dovute dalla ditta OM, da effettuarsi entro il 31.12.2008 ma anche tale soluzione non è andata a buon fine;
con atto del 9.07.2009 prot. n. 60838, notificato alla TT SA OM, “attesa la palese
e più volte accertata impossibilità di incassare la somma”, il ha Controparte_2
avviato il procedimento di acquisizione delle parti immobiliari insistenti sulle aree de quibus ai sensi dell'art. 934 c.c., nonché dell'art. 3bis della Convenzione;
➢ la ditta OM ha predisposto un piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. D) della
Legge Fallimentare, che avrebbe dovuto consentirle “risanare” il proprio deficit finanziario e di pagare le somme dovute al comune che si snodava attraverso una complessa vicenda negoziale e finanziaria e che aveva come finalità ultima la riacquisizione della disponibilità delle aree acquisite al patrimonio comunale;
➢ il 29.06.2010 è intervenuta l'attestazione del piano di risanamento, con conseguente riacquisto nella sua interezza da parte della TT OM SA dell'area: porzione di terreno sito in Catanzaro al Viale Brutium n. 1, destinata alla realizzazione di un parco commerciale – direzionale e urbano;
➢ nonostante il riacquisto della titolarità del terreno su cui sorge il parco commerciale e direzionale, non è stato possibile in alcun modo superare lo stallo determinato dalla annosa vicenda con il comune durata oltre cinque anni, di conseguenza nonostante numerosi sono stati i tentativi di risollevare le sorti della ditta OM SA prima e della società
[...]
[...] poi, quest'ultima nel 2015 è stata dichiarata fallita dal Tribunale Parte_6
di Catanzaro e la speranza di una ripresa dei lavori per l'ultimazione del parco commerciale
è inesorabilmente svanita;
➢ la ditta OM SA non ha mai più riavviato l'attività in cantiere;
A margine di tali vicende amministrative e per quello che qui ancora interessa si pongono le seguenti vicende negoziali
• con contratto preliminare sottoscritto in data 18.11.2005 . Parte_1 prometteva di acquistare dalla ditta OM SA l'immobile n. 5/A sito al primo piano di mq. 30,00 destinato a negozio commerciale (uso investimento) versando un totale complessivo di € 62.400,00;
• con contratto preliminare sottoscritto in data 6.3.2003 la IG.ra , Parte_4 prometteva di acquistare dalla ditta OM SA l'immobile n. 26/B sito al piano terra di mq. 43,22 destinato a negozio commerciale (articoli da pesca – acquari – prodotti per la zootecnia – articoli sportivi – modellismo) versando un totale complessivo di € 72.000,00;
• con contratti preliminari sottoscritti in data 28.12.2002 e 4.6.2004 poi confluiti nell'atto di compravendita a rogito del notaio del 19.6.2009 Persona_4
P la società ora Liquidazione), Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra con sede Controparte_1
in Catanzaro Via Eugenia n. 2, acquistava dalla ditta OM SA l'unità immobiliare posta al piano terra, da adibire a negozio, della consistenza catastale di mq. 119 meglio identificato in NCEU del Comune di Catanzaro al
Fg. 60 part. 1049 sub. 53, versando la somma complessiva di € 281.420,00.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, dunque, gli attori hanno ritenuto che sia stato il comportamento colposo del a ledere il loro legittimo affidamento e a causare Controparte_2
tutti i danni dagli stessi lamentati.
In particolare, gli attori hanno ulteriormente rappresentato che il comune di Catanzaro ha sottoscritto con la ditta OM la Convenzione del 9 marzo 2005 e in ragione di tale accordo ha rilasciato in data 23 marzo 2005 il permesso di costruire n. 5407/99 – pratica n. 017 alla suddetta
TT. Inoltre, nella prospettazione degli attori se la ditta OM non si fosse obbligata ad acquistare il terreno del comune e non avesse ottenuto il permesso di costruire, nessun atto di acquisto dei locali da edificare si sarebbe potuto perfezionare e, dunque, gli attori non avrebbero corrisposto alla ditta OM alcuna somma.
11 In conclusione, essi hanno sostenuto che tre sono le condotte colpose tenute dal comune e fonte dei loro pregiudizi: 1) mancata tempestiva trascrizione dell'ordinanza di acquisizione al
Patrimonio Comunale di parte del terreno su cui si sarebbe dovuto edificare il centro commerciale;
2) ingiusta e immotivata determinazione dell'ulteriore area di sedime da acquistare al patrimonio comunale nonostante il mutamento di destinazione d'uso del terreno a seguito dell'inserimento nel
P.R.U.; 3) abnormità della determinazione del valore del terreno acquisito al patrimonio comunale;
4) violazione del ruolo del soggetto attuatore del P.R.U.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che in via Controparte_2
preliminare ha rappresentato al Tribunale di Catanzaro che innanzi a esso erano pendenti altri giudizi aventi a oggetto le medesime richieste risarcitorie e, pertanto, ha chiesto la riunione di tutti questi procedimenti. Inoltre, ha eccepito: il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione delle parti attrici, la prescrizione e la decadenza di ogni azione risarcitoria anche in relazione alla previsione di cui all'art. 30 c.p.a.
Nel merito, ha contestato genericamente i fatti di causa per come rappresentati dalle parti coinvolte, assumendo che nessun comportamento colposo o doloso potesse imputarsi al CP_2 in quanto, al contrario, ha sempre agito favorendo l'iniziativa del In Parte_6
realtà, ha sostenuto il che quanto verificatosi è da attribuire a vicende della Controparte_2
ditta privata e riconducibili nell'ambito della relativa iniziativa privata. Infatti, anche se siffatta iniziativa sia stata agevolata con l'inserimento nel P.R.U., essa resta comunque un'operazione di favore per l'impresa ma senza alcuna relazione tutelabile a favore dei terzi contraenti direttamente con l'impresa medesima. Inoltre, il terzo privato ha avuto una relazione solo con la predetta impresa e non con il comune convenuto, ha stipulato dei contratti (assumendosi i rischi connessi) nella piena consapevolezza di tutte le difficoltà in cui versava la ditta OM e di tutte le vicende a essa correlate. Pertanto, il ha concluso ritenendo che nella vicenda in esame non CP_2
sussistono i presupposti per addebitargli alcuna responsabilità.
Con provvedimento del 7.10.2014, sono stati riuniti al procedimento principale con n. 151/2013
R.G.A.C. (incardinato da , CP_3 Parte_7 CP_4 Parte_8
, , ,
[...] _5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e ) i procedimenti n. 420/2013 Parte_12 Parte_13 Parte_14
R.G.A.C., n. 2323/2013 R.G.A.C., n. 2414/2013 R.G.A.C., n 2527/2013 R.G.A.C., n 2914/2013
R.G.A.C., n. 3256/2013 R.G.A.C. e n. 521/2014 R.G.A.C.
12 In data 10.07.2017, l'attore ha depositato istanza di rinuncia all'azione Parte_15 promossa nei confronti del nell'ambito del procedimento n. 151/2013 Controparte_2
R.G.A.C.
Con sentenza n. 897/2021, pubblicata in data 1.06.2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato ogni domanda attorea e ha condannato gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal , in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in euro 13.430,00, Controparte_2
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
In sintesi, il Tribunale dopo avere disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione invocando a sostegno il consolidato orientamento della cassazione che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento incolpevole del privato nell'azione della pubblica amministrazione. Ha quindi escluso che l'omessa tempestiva trascrizione dell'atto di acquisizione delle aree al comune di Catanzaro avesse comportato un danno agli attori e tanto sul duplice rilievo che la maggior parte degli atti di acquisto erano stati stipulati in data successiva a quella trascrizione e che, in ogni caso, gli attori non avevano provato che nel caso in cui avessero avuto conoscenza della trascrizione non avrebbero stipulato. Quanto ai rimanenti atti indicati dagli attori come fonte di responsabilità risarcitoria il Tribunale ha evidenziato in primo luogo che nessuno di essi era stato impugnato davanti al giudice amministrativo e, in ogni caso, tutti gli atti di cui si discute avevano la funzione di consentire e non di impedire la realizzazione del complesso edilizio da parte della ditta OM quindi, in ogni caso, non potevano ritenersi fonte di danno per gli attori.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e Parte_1 Parte_4 Parte_3
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. hanno
[...] Controparte_1
proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.12.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 25.03.2022 si è costituito in giudizio il , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 30.03.2022, si sono costituiti in giudizio CP_3 [...]
e e in data 11/04/2022, si è costituito in giudizio . Essi CP_4 _5 CP_6
hanno chiesto, senza proporre alcun appello incidentale, di accertare la responsabilità del CP_2
13 di Catanzaro e di condannarlo al risarcimento dei danni ingiusti dagli stessi sofferti in ragione della lesione al loro legittimo affidamento.
Con istanza depositata in data 26.07.2022, (difeso dall'avv. Gianfranco Marcello) CP_3
ha rinunciato alla sua domanda di intervento promossa nei confronti del , Controparte_2
con compensazione integrale delle spese.
L'udienza dell'11.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 13.12.2024 depositato il
16.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
, , CP_4 _5 Parte_1 Parte_4 Parte_3
e hanno depositato la comparsa conclusionale.
[...] Controparte_2
Solo , , e il Parte_1 Parte_4 Parte_3 CP_2
hanno depositato la memoria di replica.
[...]
Deve preliminarmente darsi atto del fatto che le difese svolte da CP_4 _5
e , in quanto tutte tendenti ad ottenere la riforma della sentenza e CP_3 CP_6
una pronuncia a ciascuno di essi favorevoli, vanno qualificate come appelli incidentali e come tali dichiarati inammissibili attesa la tardiva costituzione degli appellati rispetto alla data di udienza indicata nella citazione in giudizio.
2.3. Con un primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità della sentenza impugnata – omesso esame della documentazione prodotta in giudizio”.
In particolare, essi sostengono che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha escluso la sussistenza di un loro legittimo affidamento così motivando: “tutti gli attori hanno acquistato gli immobili in data successiva all'avvenuta trascrizione dell'ordinanza acquisitiva (27.01.2005), fatta eccezione per la sola posizione relativa a deriva, pertanto, che alcun Parte_16
pregiudizio può essere loro derivato dalla tardiva trascrizione, dal momento che gli attori hanno contrattato e hanno liberamente deciso di stipulare i preliminari o gli atti di acquisto nella piena consapevolezza della proprietà del comune di parte dell'area sulla quale la TT SA OM avrebbe dovuto realizzare il Parco Commerciale”.
In realtà, però, dalla copiosa documentazione versata in atti si poteva facilmente evincere che molti degli attori hanno stipulato i preliminari di acquisto con la ditta OM SA sin dal 2002 e, comunque, prima che venisse portata all'attenzione pubblica la circostanza per cui parte del terreno su cui si sarebbe dovuto edificare il era stato acquisito al demanio Parte_6
comunale.Sul punto, essi evidenziano che emerge dagli atti di causa che ha stipulato Parte_4
14 il contratto preliminare in data 6.03.2003 e ha stipulato i Parte_3
propri contratti preliminari in data 28.12.2002 e 4.06.2004.
Inoltre, nonostante i contratti definitivi siano intervenuti in epoca successiva al 2005, molti acconti sul prezzo finale sono stati, però, versati dagli acquirenti anteriormente al 2005. Infatti, a titolo esemplificativo, hanno sottolineato che aveva già versato 1/3 del prezzo dovuto per Parte_4
l'acquisto dell'immobile, quando l'area dell'intervento è stata Pt_6 Parte_6
acquisita al demanio comunale.
Con un secondo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non è stata tenuta in considerazione la “condotta dell'amministrazione comunale difforme dai canoni di correttezza e buona fede”.
Nello specifico, sostengono che il loro legittimo affidamento sia stato violato dalla condotta colposa dell'ente comunale e, in particolare, da:
1) mancata tempestiva trascrizione dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di parte del terreno su cui si sarebbe dovuto realizzare il parco commerciale (l'ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 523 del 14.12.1998 non è stata adempiuta e a essa ha fatto seguito l'ordinanza di acquisizione n. 120 dell'1.4.1999 trascritta solo dopo oltre cinque anni dalla sua emissione, nello specifico in data 27.01.2005);
2) ingiusta e immotivata determinazione dell'ulteriore area di sedime da acquisire al patrimonio comunale nonostante il mutamento di destinazione d'uso del terreno a seguito dell'inserimento nel
P.R.U.
In relazione alla condotta di cui al punto 2), gli appellanti rappresentano che nonostante l'emissione dell'ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, in cui si specifica che il bene e l'area di sedime fino a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, la successiva ordinanza di acquisizione si è limitata a richiamare solo ed esclusivamente i beni abusivi e la superficie su cui gli stessi insistevano mentre per la determinazione dell'area accessoria ci si “riservava di specificarla con provvedimento a parte”. Per completezza di esposizione, essi rammentano che l'ordinanza di acquisizione è stata emessa in data 1.4.1999, due mesi prima dell'emissione della delibera comunale n. 40 del 18.06.1999 con cui è stato approvato il piano di prefattibilità del P.R.U. ricomprendente anche l'intervento privato della ditta OM SA. Inoltre, alle pagine 1-2 della
“CONVENZIONE” si è previsto espressamente che si sarebbe dovuto procedere con “la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un parco commerciale e di un parco urbano…”.
15 Pertanto, se in forza della suddetta delibera è stata mutata la destinazione del terreno da agricola a edificatoria al fine di consentire la realizzazione di un parco commerciale e se la finalità della sanzione accessoria contenuta nella ordinanza di acquisizione in esame, ai sensi dell'art. 7 L.
47/85, è stata quella di recuperare un' area interessata da un abuso edilizio mediante l'acquisizione di un'area ulteriore rispetto a quella di sedime su cui insistono gli immobili abusivi per poter realizzare manufatti della stessa tipologia di quelli dell'abuso, allora con l'inserimento dell'area di proprietà OM nel P.R.U. è venuta meno la necessità di applicare la sanzione accessoria consistente nell'acquisizione dell'area fino a 10 volte la complessiva area di sedime su cui insistono gli immobili abusivi. Parimenti ingiustificata e abnorme è la determinazione del corrispettivo richiesto alla ditta OM per riottenere la disponibilità dell'area.
Con un terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento in capo al di “una responsabilità per i danni patrimoniali subiti dagli attori”. Controparte_2
Secondo , e sussistono Parte_4 Parte_1 Parte_3
nella vicenda in esame tutti i presupposti per imputare all'ente comunale una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni appellanti. Sussistono, infatti, : 1) la condotta anti-giuridica posta in essere dai funzionari con atti omissivi, quali la mancata trascrizione tempestiva dell'acquisizione e con la pretesa di somme erroneamente determinate;
2) il danno ingiusto, rappresentato dalla riduzione patrimoniale subita dagli appellanti per aver investito nella struttura ingenti somme senza ottenere la disponibilità degli immobili compravenduti, o promessi in vendita;
3) il requisito psicologico della colpa o dolo, consistente nell'aver i dirigenti dei settori urbanistica e patrimonio omesso di trascrivere il provvedimento acquisitivo e di aver altresì esteso l'acquisizione all'area accessoria protesa al recupero di un area urbana già recuperata;
4) l'evento dannoso, consistente nel fallimento dell'iniziativa a causa di una persistente crisi economica ingenerata dall'indebito arricchimento del Comune;
5) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, consistente nel fatto che la condotta colposa (omissiva e commissiva) del è risultata decisiva nella Controparte_2
scelta operata dagli odierni appellanti di addivenire alla stipula dei rispettivi contratti preliminari
(e poi definitivi) con la ditta OM SA e che ciò ha comportato l'investimento di ingenti capitali oramai irrecuperabili per il definitivo fallimento dell'operazione.
Gli odierni appellanti hanno chiesto che venga riconosciuto in loro favore sia il risarcimento dei danni non patrimoniali, per i quali hanno chiesto la liquidazione in via equitativa, in considerazione dello stress che sono stati costretti a subire durante l'avvicendarsi delle circostanze che hanno
16 caratterizzato l'intera vicenda e, sia, quello attinente al danno patrimoniale da lucro cessante e da danno emergente.
In relazione a quest'ultima tipologia di danni, gli appellanti hanno avanzato le seguenti pretese risarcitorie:
1) per quanto al danno emergente, la somma di € 62.400,00 pari alla somma Parte_1 investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa;
2) per , quanto al danno emergente, la somma di € 72.000,00 pari alla somma Parte_4 investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa;
3) per la società in persona del Parte_5
Liquidatore e legale rappresentante p.t., quanto al danno emergente, la somma di € 281.420,00 pari alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa.
Il ha dedotto l'inammissibilità dei motivi di censura per non avere gli Controparte_2
appellanti specificamente impugnato non solo le parti della sentenza di cui hanno chiesto la riforma ma anche quelle che ne costituiscono il necessario antecedente logico giuridico.
Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nell'avere fatto riferimento alle date dei contratti stipulati da soggetti diversi dagli appellanti che, peraltro, hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Nel merito hanno dedotto l'infondatezza dell'appello evidenziando anche l'anomalia della scelta processuale di indirizzare le richieste risarcitorie nei confronti del proprio contraete unico responsabilità dei danni eventualmente patiti, tanto più che SA OM è la figlia dell'autore dell'abuso edilizio da cui è sorta l'intera vicenda e, pertanto, aveva sicura cognizione della condizione giuridica del bene di cui si discute.
Le eccezioni sollevate dal non sono idonee a determinare una pronuncia di Controparte_2 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sebbene ricorrano alcuni specifici profili di inammissibilità che saranno considerati nell'esame delle singole censure.
Ciò premesso i motivi di impugnazione possono essere esaminati insieme perché tra loro connessi.
17 In primo luogo deve rilevarsi che il motivo afferente alla mancata trascrizione dell'atto di acquisizione da parte del può essere valutato solo in relazione alle posizioni degli CP_2
appellanti, posto che rispetto agli altri contraenti, per come eccepito dal , il Controparte_2
motivo sconta un evidente profilo di inammissibilità, non potendo gli appellanti far valere diritti di cui non siano titolari.
Con specifico riferimento alle posizioni di , e Parte_4 Parte_1 Parte_17
deve quindi osservarsi che stipulò il proprio preliminare di acquisto in data
[...] Parte_1 successiva alla trascrizione dell'atto di acquisizione del comune di Catanzaro, onde nei suoi confronti la lesione del legittimo affidamento non è neanche astrattamente ipotizzabile.
In relazione alla posizione degli altri due appellanti va rilevato che per entrambi l'anteriorità sussiste solo in relazione alla stipulazione dei contratti preliminari, perché entrambi stipularono i rispettivi atti definitivi e che nella motivazione della sentenza viene fatto rifermento, per escludere la configurabilità di un affidamento tutelabile, alla circostanze che negli atti definitivi di compravendita si fa espresso riferimento alla parziale altruità del terreno su cui sono in corso di realizzazione gli immobili ed è altresì previsto l'impegno dell'alienante a perfezionare la procedura di acquisizione nei confronti del . Controparte_2
Con questa parte della motivazione gli appellanti non si confrontano affatto, limitandosi a dedurre che il pregiudizio si sarebbe verificato già solo con la stipula del preliminare per effetto dei versamenti degli anticipi effettuati in quel momento e a censurare la decisione del Tribunale per avere loro addossato la prova, definita diabolica, del fatto che essi non avrebbero stipulato i contratti se avessero conosciuto per tempo l'atto di acquisizione del comune.
Il motivo, inammissibile nella parte in cui non si confronta integralmente con la motivazione della sentenza, è in ogni caso infondato.
Deve qui brevemente ricordarsi che l'impostazione difensiva degli attori di primo grado, odierni appellanti, si fonda essenzialmente sull'esistenza di un'obbligazione risarcitoria del CP_2
per lesione del loro legittimo affidamento nella possibilità di conseguire la proprietà
[...]
degli immobili oggetto di cessione con SA OM. Va altresì evidenziato che la tutela risarcitoria del privato per lesione del suo affidamento nella legittimità dell'azione amministrativa
è stata dogmaticamente ricostruita in relazione alle ipotesi in cui il privato sia stato pregiudicato dall'annullamento di un atto amministrativo nella cui legittimità e validità il privato avesse appunto fatto affidamento. Tale ricostruzione vale altresì a spiegare l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, posto che la tutela risarcitoria giunge a valle di una attività demolitoria ( che può anche essere posta in essere dall'amministrazione in via di autotutela ) del
18 provvedimento la cui legittimità, quindi, non deve essere oggetto di scrutinio da parte del giudice ordinario. Nel caso in esame, invece, la tutela viene invocata in relazione ad una omissione e in ragione dell'affidamento che i privati hanno fatto non nella legittimità dell'azione amministrativa me nella validità ed efficacia di un contratto stipulato con un privato. Ciò vale già di per sé a rendere dubbia la configurabilità di un danno risarcibile, tanto più che, per come esattamente evidenziato dal Tribunale con motivazione anche sul punto non specificamente censurata, la trascrizione dell'atto di acquisto è atto volto a dirimere attraverso il meccanismo della pubblicità
e dell'opponibilità i conflitti tra i successivi acquirenti ed è quindi funzionale alla tutela dello stesso acquirente e non dei terzi che abbiano acquisito successivamente diritti sul medesimo bene.
Nel caso in esame peraltro l'acquisizione del bene ( di cui si lamenta la mancata tempestiva trascrizione ) è avvenuta in danno del dante causa di SA OM ovvero del soggetto che ha promesso in vendita e venduto i beni agli appellanti: è chiaro allora che l'esistenza di tale atto pregiudizievole era ben nota all'alienante cui sola spettava di garantire i diritte delle proprie controparti contrattuali, non potendosi evidentemente sostituire alla responsabilità contrattuale di diretta dell'alienante una non meglio responsabilità indiretta per fatto dell'amministrazione.
Rimane in ogni caso dirimente la circostanza che gli atti definitivi furono stipulati dagli acquirenti nella piena consapevolezza dell'esistenza di quella trascrizione pregiudizievole e sul presupposto dell'impegno di parte alienante a procurarsi la piena proprietà del bene. E' quindi evidente che nella formazione del consenso definitivo degli acquirenti quella mancata trascrizione non ha avuto alcun rilievo causale e che se lo avesse avuto in relazione alla stipula del preliminare essi ben avrebbero potuto richiedere la risoluzione dello stesso e la restituzione degli anticipi versati e tanto in applicazione degli ordinari principio della tutela contrattuale. Sotto altro profilo e in relazione al rilievo mosso dagli appellanti in ordine alla natura diabolica dell'onere probatorio loro addossato dal Tribunale va evidenziato che proprio la stipula del definitivo nonostante la conoscenza della parziale altruità del bene vale a fondare la ragionevole presunzione di irrilevanza della circostanza nella formazione della volontà contrattuale degli appellanti.
In definitiva rispetto alla mancata trascrizione dell'atto di acquisizione del bene da parte del sono carenti tutti gli elementi dell'illecito aquiliano posto che la condotta omessa non è CP_2
in funzione di tutela del diritto qui invocato e che difetta la prova del nesso causale tra quella condotta e il pregiudizio che le parti assumono di avere subito.
Quanto agli ulteriori profili di responsabilità individuati dagli appellanti nella eccessiva entità della superficie acquisita dal ai sensi dell'art. 7 della legge n, 47 del 195 e Controparte_2
nella determinazione del corrispettivo richiesto a SA OM per la cessione di detta area che
19 gli appellanti ritengono spropositatamente alto, va qui ribadito quanto sopra ricordato in relazione al fondamento della responsabilità qui invocata: l'atto di acquisizione della superficie e la deliberazione con la quale è stato determinato l'importo richiesto per la cessione della stessa sono atti amministrativi mai impugnati davanti al giudice amministrativo, la cui legittimità non può essere pertanto sindacata dal giudice ordinario e che a maggior ragione non possono essere considerati alla stregua di fatti illeciti. Rispetto a detti atti, peraltro, per come già evidenziato nella sentenza impugnata non è in alcun modo rintracciabile quale sia il nesso causale che li lega al pregiudizio lamentato dagli attori, posto che l'eventuale squilibrio di prestazioni determinatosi nel rapporto tra SA OM e il poteva essere fatto valere solo dalla prima, Controparte_2
la quale sola avrebbe dovuto altresì valutare la sua capacità, alle condizioni date, di fare fronte agli impegni presi con le sue controparti contrattuali.
Sotto tale profilo appare pienamente condivisibile quanto dedotto dal nella Controparte_2 propria comparsa di risposta in ordine all'irragionevolezza della iniziativa giudiziaria rivolta dagli acquirenti nei suoi confronti invece che nei confronti della propria controparte contrattuale.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento da individuarsi in quello indeterminabile di media complessità. Le spese vanno liquidate a carico di tutti i soccombenti per tali intendendosi sia gli appellanti principali che quelli definiti come incidentali, non rilevando sotto tale profilo la rinuncia di CP_3
perché non accettata dalla controparte.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e incidentali di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , e e sugli appelli Parte_1 Parte_4 Parte_3
incidentati proposti da nei CP_3 CP_4 Parte_18
confronti di avverso la sentenza n. 897/2021 resa dal Tribunale di Controparte_2
Catanzaro e pubblicata in data 1.06.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibili gli appelli incidentali
20 3. condanna , , Parte_1 Parte_4 Parte_3 CP_3 [...]
in solido al pagamento nei confronti del CP_4 _5 CP_6 CP_2
delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 12.156 per compenso di
[...]
avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e incidentali di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 22 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 24/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) E (P.I. ), in C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 domiciliati in Catanzaro, alla Via Burza n. 41, presso lo studio dell'Avv. SAnna Amendola, la quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(PI ), in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del , alla via Jannoni CP_2 CP_2
Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Saverio Molica e Santa Durante, in virtù di delibera n. 110 del 22 marzo 2022 e giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c. ed ex art. 18 D.M. 44/2011;
APPELLATO nonché
C.F. ), (C.F. CP_3 CodiceFiscale_3 CP_4 [...]
), (C.F. ), elettivamente C.F._4 _5 CodiceFiscale_5
1 domiciliati in Catanzaro, alla Via F. Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco
Marcello, il quale li rappresenta e li difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, CP_6 C.F._6 alla Via Amalfi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Chiaravalloti, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per , e “Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, per Parte_1 Parte_4 Parte_3
le esposte ragioni, contrariis reiectis: 1) in via principale, accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del , in persona del p.t., per tutti i danni subiti e Controparte_2 CP_7
subendi dagli odierni appellanti;
2) sempre in via principale, condannare il , Controparte_2
in persona del Sindaco p.t. a risarcire gli appellanti, per i danni meglio specificati nella parte motiva, nella misura di seguito specificata o nella misura maggiore o minore che si riterrà dovuta:
a) nei confronti del IG. , quanto al danno emergente, la somma di € 62.400,00; Parte_1
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
b) nei confronti della IG.ra , quanto al danno emergente, la somma di € 72.000,00; Parte_2
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
c) nei confronti della , in Parte_5
persona del Leg.le rapp.te p.t., quanto al danno emergente, la somma di € 281.420,00; quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
3)in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi accoglibile la richiesta risarcitoria per come in precedenza formulata, si chiede di liquidare in via equitativa il danno in favore degli appellanti, sia in ordine al lucro cessante che al danno emergente, nonché di liquidare i danni non patrimoniali (intesi come danni morali) subiti per l'intera vicenda, condannando il al pagamento delle somme in favore degli stessi. CP_2
4)in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario”.
2 Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza eccezione, deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni in narrativa;
nel merito rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni di cui al giudizio di primo grado, rigettare la domanda perché irrituale, inammissibile, ed infondata, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese
e competenze del giudizio, confermando la sentenza n 897/2021 del Tribunale di Catanzaro.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_3 CP_4 _5
contrariis reiectis:
1) accertare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nei Controparte_2
confronti di e , per le ragioni tutte esposte in CP_3 CP_4 _5
narrativa;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
risarcire tutti i danni ingiusti patiti e patiendi dai sigg.ri e CP_3 CP_4 _5
, in una misura pari;
[...]
2.a) Quanto al danno emergente, alle somme corrisposte da ognuno per l'acquisto delle rispettive unità immobiliari ricomprese nel parco commerciale direzionale, e così corrispondendo:
Euro 127.970,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo a favore del sig. CP_3
Euro 154.817,13, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo in favore della sig.ra _5
;
[...]
Euro 244.800,00, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo in favore del sig.
[...]
CP_4
ovvero quella maggiore o minor somma, per ognuno, che verrà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa.
2.b) Quanto al lucro cessante, al mancato guadagno che ognuno degli Attori ha dovuto patire in ragione della mancata ultimazione del parco commerciale direzionale, ove sono ricomprese le rispettive unità immobiliari acquistate, da quantificarsi, per ognuno, in corso di causa, se del caso anche in via equitativa e, disponendo, ove occorra, apposita CTU”.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio dei due gradi di giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito procuratore”.
Per : “Piaccia all'IIL.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: CP_6
1) accertare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nei Controparte_2
confronti di per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_6
3 2) per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
risarcire tutti i danni ingiusti patiti e patiendi dal sig. ; CP_6
3) quanto al danno emergente, alle somme corrisposte al sig. per l'acquisto delle ripettive CP_6
unità immobiliari ricomprese nel parco commerciale direzionale, e così corrispondendo: Euro
213.000.00 ovvero quella maggiore o minor somma, per ognuno, che verrà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;
4) quanto al lucro cessante, al mancato guadagno che ognuno dell'attore che ha dovuto patire in ragione della mancata ultimazione del parco commerciale direzionale, ove sono ricomprese le rispettive unità immobiliari acquistate, da quantificarsi, per ognuno, in corso di causa se del caso anche in via equitativa e disponendo, ove occorra, apposita CTU.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 6.08.2013, , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore unitamente ad
[...] Controparte_1
altri 34 attori hanno convenuto in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, dinanzi al Tribunale di Catanzaro per sentire, in via preliminare accertare la responsabilità extracontrattuale del per tutti i danni subiti e subendi dagli Controparte_2
attori e sempre in via preliminare condannare il a risarcirli nella misura diversamente CP_2
indicata per ciascuno degli attori, di seguito così quantificata:
1) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 62.400,00 pari Parte_1 alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del tribunale
2) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 72.000,00 pari alla Parte_4 somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del tribunale
3) nei confronti di quanto al danno emergente alla somma di € 281.420,00 pari Parte_3 alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale o nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, quanto al lucro cessante alla somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del Tribunale.
4 In via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere accoglibile la richiesta risarcitoria, hanno chiesto di liquidarsi il danno in via equitativa sia in ordine al lucro cessante che al danno emergente, nonché di liquidare i danni non patrimoniali intesi come danno morale subiti per l'intera vicenda. Infine, hanno chiesto altresì che il venisse Controparte_2
condannato alle spese di giudizio.
Nella fattispecie, gli attori hanno agito per il riconoscimento di tutti i danni asseritamente subiti in ragione dell'affidamento che gli stessi hanno riposto sull'operato del e sul Controparte_2
doveroso controllo circa la regolarità urbanistica attinente alla realizzazione del Centro
Commerciale.
In particolare, gli attori hanno lamentato la violazione del legittimo affidamento, in ragione della condotta dell'ente comunale, in ordine alla sicura ultimazione del parco commerciale e alla sua apertura, nonché, quindi, alla consegna a loro favore dei locali acquistati in virtù di contratti preliminari.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ con delibera della Giunta Regionale n. 6048 dell'11.11.1998, è stato approvato l'Avviso
Pubblico per la realizzazione dei programmi di recupero urbano (P.R.U.);
➢ con delibera n. 40 del 18.06.1999, il ha approvato il piano di Controparte_2
prefattibilità del P.R.U., prevedendo degli interventi pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione di aree degradate della città;
➢ con delibera n. 610 del 27.09.2000, la Giunta Regionale calabrese ha approvato la selezione del P.R.U. e ha individuato il quale soggetto attuatore del programma Controparte_2
proposto, attribuendogli un finanziamento di lire 20.000.000.000 per l'attuazione del suddetto piano;
➢ in data 24.09.2002, il comune di Catanzaro ha indetto una conferenza di servizi per l'esame di progetti privati compresi nel P.R.U.;
➢ tra i soggetti privati interessati vi è stata anche la ditta OM SA che, trovandosi nella disponibilità di un'area di proprietà nella zona di Catanzaro Sala in Viale Brutium, ha proposto la realizzazione di un parco commerciale e direzionale previa demolizione delle opere esistenti;
➢ il suddetto intervento avrebbe dovuto garantire il recupero dell'area di Catanzaro Sala e il sicuro rilancio del comparto commerciale cittadino, soprattutto in considerazione del fatto che nei primi anni 2000 il Parco Commerciale e Direzionale OM sarebbe stato il primo parco a essere edificato;
5 ➢ la ditta OM ha partecipato al bando per l'ammissione di interventi privati nel P.R.U.;
➢ sul terreno sopra citato e di proprietà di padre della titolare della ditta Persona_1
OM (SA OM), insistevano delle baracche in legno e dei manufatti abusivi realizzati su una superficie complessiva di circa 1.355 mq;
➢ la suddetta ditta, in qualità di soggetto proponente, ha trasmesso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 31.07.2002 con il quale si impegnava nei confronti del comune all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere in esso indicate, da realizzarsi nello ambito di intervento proposto e contestualmente gli enti preposti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni al suindicato progetto;
➢ con delibera del Consiglio comunale di Catanzaro n. 99 del 2.12.2003 è stato approvato il progetto esecutivo;
contemporaneamente, però:
➢ con ordinanza n. 523 del 14.12.1998, il dirigente del settore urbanistica di Catanzaro ha ordinato alla ditta OM, dopo aver preso atto dell'abuso edilizio commesso da OM, di demolire entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi;
➢ con successiva ordinanza n. 120 dell'1.4.1999, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione succitata, sono state acquisite al patrimonio comunale le opere abusive e l'area di sedime su cui le stesse insistevano, “nonché dell'area accessoria nella consistenza
e ai sensi dell'art. 7 L. 47/85, che si fa riserva di specificare con provvedimento a parte…”.
➢ nonostante l'acquisizione delle predette aree al patrimonio comunale, poco più di due mesi dopo, in data 18.6.1999 con delibera n. 40 l'Amministrazione Comunale di Catanzaro ha approvato il piano di prefattibilità del P.R.U. che includeva l'intervento privato della ditta
OM SA di realizzazione del parco commerciale sul terreno di Viale Brutium –
Catanzaro Sala con conseguente mutamento della destinazione d'uso del terreno – da agricolo a edificabile;
➢ tuttavia, l'ordinanza di acquisizione non è stata trascritta, né tantomeno è stata integrata con l'emanazione del successivo provvedimento per la determinazione dell'area accessoria ai sensi dell'art. 7 L. 47/85, mentre però venivano emessi tutti i successivi provvedimenti autorizzativi che hanno legittimato la ditta OM SA ad avviare i lavori di edificazione sull'area interessata;
➢ in siffatto contesto, si è dato comunque inizio alla realizzazione del centro commerciale , una iniziativa accolta con molto entusiasmo dagli operatori commerciali che mano mano
6 hanno cominciato a stipulare con la ditta costruttrice contratti preliminari d'acquisto di unità immobiliari all'interno della struttura;
➢ considerato che non è avvenuta alcuna trascrizione dell'ordinanza di acquisizione e che il ha comunque rilasciato le necessarie autorizzazioni per procedere Controparte_2 all'edificazione dell'opera, gli operatori economici coinvolti che hanno iniziato a stipulare contratti preliminari d'acquisto con la ditta OM, non hanno potuto avere alcuna contezza del rischio in cui si stavano imbattendo.
Solo dopo circa 5 anni dall'emissione dell'ordinanza di acquisizione e dopo che l'intervento edilizio era giunto ad un avanzato livello di edificazione:
➢ il dirigente del settore urbanistica del , Arch. , con Controparte_2 Persona_2
raccomandata del 7.6.2004 reg. n. 43029 (cfr. doc. all. al fascicolo di parte attrice) comunicava al settore patrimonio ed alla ditta OM SA che: “Solo di recente, nel corso della procedura giudiziaria relativa al cantiere OM in Catanzaro Sala, questo settore ha preso conoscenza dell'esistenza di un pregresso procedimento per abusivismo edilizio avviato da quest'Amministrazione a carico della ditta Detto Persona_1
procedimento comprende anche la verifica di inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione con efficacia costitutiva dell'acquisizione, a favore di questo Comune, delle opere abusivamente realizzate e dell'area di sedime, nonché dell'area accessoria nella consistenza ed ai sensi dell'art. 7 della legge 47/85 con riserva di successiva specificazione. Si è pertanto avuto modo di constatare che l'area di che trattasi risulta essere parte di quella interessante l'intervento PRU per la realizzazione di un Parco commerciale e direzionale della ditta OM SA. Sebbene tale circostanza non sia emersa nel corso dell'esame della pratica, né avrebbe potuto in quanto non riscontrabile nei titoli di proprietà, dal momento che il procedimento di acquisizione a favore del non si è perfezionato con la trascrizione nei registri immobiliari, tuttavia oggi CP_2 occorre prendere atto che l'acquisizione al patrimonio si è di fatto verificata. Infatti, i provvedimenti a suo tempo emanati, e cioè a dire l'ordinanza del 14.12.98 di demolizione
e l'ordinanza n. 120 del 1.04.99 di accertamento dell'ingiunzione di demolizione sono tutt'ora efficaci… Alla luce di quanto sopra detto, considerato che l'area in parola risulta inserita nel programma PRU, la ditta OM SA si trova a dover eseguire un intervento che investe parte di proprietà comunale. Atteso che l'intervento su area pubblica proposto da altri operatori privati i cui progetti si estendono su parti di aree comunali è stato già positivamente valutato ed inserito nel Programma, si ritiene opportuno segnalare che per
7 il perfezionamento dell'iter del PRU anche tale ditta, per analogia, debba acquisire il preventivo nulla-osta di quest'Amministrazione alla disponibilità dell'area a titolo oneroso. Pertanto, stante l'urgenza connessa alla fase conclusiva del PRU, al fine di consentire a codesto Settore le valutazioni di competenza ed il calcolo dell'entità dell'onerosità, ed alla ditta OM che legge per conoscenza le proprie determinazioni, si specifica che ai sensi dell'art. 31, co. 3 del DPR 380/2001, l'area acquisita al patrimonio comunale è pari a dieci volte la complessiva superficie utile indicata nella citata ordinanza di inottemperanza n. 120 dell'1.4.1999 che, ad ogni buon fine, si allega in copia unitamente alla certificazione della destinazione urbanistica riferita sia al momento dell'abuso che all'attualità.”
➢ Seguiva, poi, una comunicazione del settore patrimonio firmata dal dirigente di settore,
Arch. con la quale è stato evidenziato che: “…per una corretta applicazione dei CP_8 disposti di cui all'art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01, necessita che codesto settore individui planimetricamente e quantifichi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
l'area effettivamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive a suo tempo accertate. Quanto disposto all'ultimo capoverso del comma in parola, è bene precisare, individua un limite massimo che può essere eventualmente applicato e, comunque, planimetricamente individuato da codesto settore, solo dopo aver preliminarmente eseguito la quantificazione di cui sopra…”;
➢ con nota del 16.6.2004 reg. 45359 trasmessa al settore patrimonio, il settore urbanistica ha evidenziato che: “In riscontro alla nota di codesto settore n. 34199 del 10.6.2004 si comunica quanto segue: - premesso che, l'ordinanza di inottemperanza n. 120 dell'1.4.1999 avente efficacia costitutiva dell'acquisizione, riservava a successiva specificazione la consistenza dell'area accessoria oggetto di acquisizione, con nota n.
43029 del 7.6.2004 questo settore provvedeva ad individuare tale consistenza nella misura massima stabilita dall'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01. La valutazione è stata effettuata in corretta applicazione del dettato normativo sopracitato, che individua il limite massimo di superficie acquisibile. Infatti, la superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, secondo le prescrizioni urbanistiche all'epoca vigenti, risulta essere pari a mq. 225.830 e quindi superiore a 10 volte la superficie utile delle opere abusive…”;
➢ con nota n. 46035 del 21.6.2004, il settore patrimonio ha determinato la superficie acquisita al demanio comunale in mq. 13.550 e ha quantificato il prezzo che la ditta OM avrebbe
8 dovuto corrispondere, in € 212,16 (???) a mq., per un totale complessivo da versare di €
2.874.768,00 e successivamente in data 27.1.2005 è stata trascritta l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
➢ in data 5.08.2004 è stato siglato un “Accordo di Programma” tra la Regione Calabria e il di Catanzaro per la “realizzazione degli interventi di cui al P.R.U., localizzato nel CP_2
comune di Catanzaro con deliberazione della giunta regionale n. 610 del 27.09.2000 – soggetto attuatore ”; Controparte_2
➢ in virtù del suddetto accordo, l'ente comunale, confermato come soggetto attuatore del
P.R.U., si è impegnato “- alla cessione a titolo oneroso dell'area acquisita al patrimonio comunale ai sensi della legge 47/85, interessata dal PRU per la quale, la TT OM
SA, ha dichiarato la piena disponibilità per pervenire a soluzione onerosa della problematica, giusta nota dell'11.6.2004, acquisita al protocollo comunale con il n. 34923 in data 16.06.2004; - ad attivare, in caso di inadempimento della ditta OM SA relativamente agli impegni assunti dalla medesima ditta in ordine alle demolizioni da eseguire in base all'ordinanza di dissequestro n. 827/03 del 5.7.2004, la elativa procedura coatta”;
➢ in data 27.01.2005 è stato trascritto l'atto di acquisizione in favore del comune di Catanzaro di cui all'ordinanza n. 120 dell'1.04.1999, avente a oggetto le aree interessate dal procedimento di abusivismo edilizio, ricomprese nel terreno ove la TT OM SA avrebbe dovuto edificare il parco commerciale direzionale;
➢ in data 9.3.2005 con atto del notaio Rep. 71128 – Racc. 9205, il comune di Per_3
Catanzaro ha stipulato con la ditta OM SA una “convenzione” in virtù della quale, tra l'altro, la ditta “si obbligava irrevocabilmente ad acquistare il terreno oggetto di atto di acquisizione pagando al entro un anno dalla stipula della presente CP_2
convenzione anche mediante pagamenti rateali comprensivi degli interessi legali,
l'importo di € 2.874.768,00 così come stimato dal settore patrimonio con nota reg. 46035 del 21.6.2004. La ditta, a garanzia dell'obbligo assunto, s'impegna a non procedere alla riduzione delle polizze fidejussorie per le opere realizzate e da consegnare a scomputo all'Amministrazione, finché non ha provveduto al pagamento complessivo dell'area. In caso di mancato pagamento dell'area e di incapienza delle polizze fidejussorie, le aree oggetto di acquisizione resteranno definitivamente annesse al patrimonio comunale, unitamente alla porzione di fabbricato realizzato su di esse, ai sensi e per gli effetti dell'art.
934 c.c.”(art. 3 bis);
9 ➢ pertanto, in data 23 marzo 2005 il Settore Urbanistica del comune di Catanzaro, “preso atto che la ditta richiedente ha titolo ad ottenere il permesso di costruire in forza della suddetta convenzione;
considerato che
le opere già realizzate in assenza di titolo formale si devono intendere assentite in quanto inserite nella progettazione esecutiva parte integrante dell'accordo di programma”, ha rilasciato alla ditta OM SA il permesso di costruire utile a edificare il parco commerciale direzionale anche sulle aree di proprietà comunale;
➢ nonostante tutto, il termine per il pagamento delle somme dovute al Controparte_2
per l'acquisto dell'area non è stato rispettato e con successive istanze nn. 45671 del 26 maggio 2008 e 55595 del 25.6.2008 la ditta OM ha chiesto all'ente comunale di poter permutare parte degli immobili dell'erigendo parco commerciale e direzionale con la somma da versare di € 2.874.768,00 per il trasferimento dell'area: la proposta, in presenza del parere sfavorevole del settore finanziario, è stata rigettata dal consiglio comunale;
➢ con delibera del 28.11.2008 n. 74, il consiglio comunale ha approvato nuove modalità di pagamento delle somme dovute dalla ditta OM, da effettuarsi entro il 31.12.2008 ma anche tale soluzione non è andata a buon fine;
con atto del 9.07.2009 prot. n. 60838, notificato alla TT SA OM, “attesa la palese
e più volte accertata impossibilità di incassare la somma”, il ha Controparte_2
avviato il procedimento di acquisizione delle parti immobiliari insistenti sulle aree de quibus ai sensi dell'art. 934 c.c., nonché dell'art. 3bis della Convenzione;
➢ la ditta OM ha predisposto un piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. D) della
Legge Fallimentare, che avrebbe dovuto consentirle “risanare” il proprio deficit finanziario e di pagare le somme dovute al comune che si snodava attraverso una complessa vicenda negoziale e finanziaria e che aveva come finalità ultima la riacquisizione della disponibilità delle aree acquisite al patrimonio comunale;
➢ il 29.06.2010 è intervenuta l'attestazione del piano di risanamento, con conseguente riacquisto nella sua interezza da parte della TT OM SA dell'area: porzione di terreno sito in Catanzaro al Viale Brutium n. 1, destinata alla realizzazione di un parco commerciale – direzionale e urbano;
➢ nonostante il riacquisto della titolarità del terreno su cui sorge il parco commerciale e direzionale, non è stato possibile in alcun modo superare lo stallo determinato dalla annosa vicenda con il comune durata oltre cinque anni, di conseguenza nonostante numerosi sono stati i tentativi di risollevare le sorti della ditta OM SA prima e della società
[...]
[...] poi, quest'ultima nel 2015 è stata dichiarata fallita dal Tribunale Parte_6
di Catanzaro e la speranza di una ripresa dei lavori per l'ultimazione del parco commerciale
è inesorabilmente svanita;
➢ la ditta OM SA non ha mai più riavviato l'attività in cantiere;
A margine di tali vicende amministrative e per quello che qui ancora interessa si pongono le seguenti vicende negoziali
• con contratto preliminare sottoscritto in data 18.11.2005 . Parte_1 prometteva di acquistare dalla ditta OM SA l'immobile n. 5/A sito al primo piano di mq. 30,00 destinato a negozio commerciale (uso investimento) versando un totale complessivo di € 62.400,00;
• con contratto preliminare sottoscritto in data 6.3.2003 la IG.ra , Parte_4 prometteva di acquistare dalla ditta OM SA l'immobile n. 26/B sito al piano terra di mq. 43,22 destinato a negozio commerciale (articoli da pesca – acquari – prodotti per la zootecnia – articoli sportivi – modellismo) versando un totale complessivo di € 72.000,00;
• con contratti preliminari sottoscritti in data 28.12.2002 e 4.6.2004 poi confluiti nell'atto di compravendita a rogito del notaio del 19.6.2009 Persona_4
P la società ora Liquidazione), Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra con sede Controparte_1
in Catanzaro Via Eugenia n. 2, acquistava dalla ditta OM SA l'unità immobiliare posta al piano terra, da adibire a negozio, della consistenza catastale di mq. 119 meglio identificato in NCEU del Comune di Catanzaro al
Fg. 60 part. 1049 sub. 53, versando la somma complessiva di € 281.420,00.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, dunque, gli attori hanno ritenuto che sia stato il comportamento colposo del a ledere il loro legittimo affidamento e a causare Controparte_2
tutti i danni dagli stessi lamentati.
In particolare, gli attori hanno ulteriormente rappresentato che il comune di Catanzaro ha sottoscritto con la ditta OM la Convenzione del 9 marzo 2005 e in ragione di tale accordo ha rilasciato in data 23 marzo 2005 il permesso di costruire n. 5407/99 – pratica n. 017 alla suddetta
TT. Inoltre, nella prospettazione degli attori se la ditta OM non si fosse obbligata ad acquistare il terreno del comune e non avesse ottenuto il permesso di costruire, nessun atto di acquisto dei locali da edificare si sarebbe potuto perfezionare e, dunque, gli attori non avrebbero corrisposto alla ditta OM alcuna somma.
11 In conclusione, essi hanno sostenuto che tre sono le condotte colpose tenute dal comune e fonte dei loro pregiudizi: 1) mancata tempestiva trascrizione dell'ordinanza di acquisizione al
Patrimonio Comunale di parte del terreno su cui si sarebbe dovuto edificare il centro commerciale;
2) ingiusta e immotivata determinazione dell'ulteriore area di sedime da acquistare al patrimonio comunale nonostante il mutamento di destinazione d'uso del terreno a seguito dell'inserimento nel
P.R.U.; 3) abnormità della determinazione del valore del terreno acquisito al patrimonio comunale;
4) violazione del ruolo del soggetto attuatore del P.R.U.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che in via Controparte_2
preliminare ha rappresentato al Tribunale di Catanzaro che innanzi a esso erano pendenti altri giudizi aventi a oggetto le medesime richieste risarcitorie e, pertanto, ha chiesto la riunione di tutti questi procedimenti. Inoltre, ha eccepito: il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione delle parti attrici, la prescrizione e la decadenza di ogni azione risarcitoria anche in relazione alla previsione di cui all'art. 30 c.p.a.
Nel merito, ha contestato genericamente i fatti di causa per come rappresentati dalle parti coinvolte, assumendo che nessun comportamento colposo o doloso potesse imputarsi al CP_2 in quanto, al contrario, ha sempre agito favorendo l'iniziativa del In Parte_6
realtà, ha sostenuto il che quanto verificatosi è da attribuire a vicende della Controparte_2
ditta privata e riconducibili nell'ambito della relativa iniziativa privata. Infatti, anche se siffatta iniziativa sia stata agevolata con l'inserimento nel P.R.U., essa resta comunque un'operazione di favore per l'impresa ma senza alcuna relazione tutelabile a favore dei terzi contraenti direttamente con l'impresa medesima. Inoltre, il terzo privato ha avuto una relazione solo con la predetta impresa e non con il comune convenuto, ha stipulato dei contratti (assumendosi i rischi connessi) nella piena consapevolezza di tutte le difficoltà in cui versava la ditta OM e di tutte le vicende a essa correlate. Pertanto, il ha concluso ritenendo che nella vicenda in esame non CP_2
sussistono i presupposti per addebitargli alcuna responsabilità.
Con provvedimento del 7.10.2014, sono stati riuniti al procedimento principale con n. 151/2013
R.G.A.C. (incardinato da , CP_3 Parte_7 CP_4 Parte_8
, , ,
[...] _5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e ) i procedimenti n. 420/2013 Parte_12 Parte_13 Parte_14
R.G.A.C., n. 2323/2013 R.G.A.C., n. 2414/2013 R.G.A.C., n 2527/2013 R.G.A.C., n 2914/2013
R.G.A.C., n. 3256/2013 R.G.A.C. e n. 521/2014 R.G.A.C.
12 In data 10.07.2017, l'attore ha depositato istanza di rinuncia all'azione Parte_15 promossa nei confronti del nell'ambito del procedimento n. 151/2013 Controparte_2
R.G.A.C.
Con sentenza n. 897/2021, pubblicata in data 1.06.2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato ogni domanda attorea e ha condannato gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal , in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in euro 13.430,00, Controparte_2
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
In sintesi, il Tribunale dopo avere disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione invocando a sostegno il consolidato orientamento della cassazione che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento incolpevole del privato nell'azione della pubblica amministrazione. Ha quindi escluso che l'omessa tempestiva trascrizione dell'atto di acquisizione delle aree al comune di Catanzaro avesse comportato un danno agli attori e tanto sul duplice rilievo che la maggior parte degli atti di acquisto erano stati stipulati in data successiva a quella trascrizione e che, in ogni caso, gli attori non avevano provato che nel caso in cui avessero avuto conoscenza della trascrizione non avrebbero stipulato. Quanto ai rimanenti atti indicati dagli attori come fonte di responsabilità risarcitoria il Tribunale ha evidenziato in primo luogo che nessuno di essi era stato impugnato davanti al giudice amministrativo e, in ogni caso, tutti gli atti di cui si discute avevano la funzione di consentire e non di impedire la realizzazione del complesso edilizio da parte della ditta OM quindi, in ogni caso, non potevano ritenersi fonte di danno per gli attori.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e Parte_1 Parte_4 Parte_3
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. hanno
[...] Controparte_1
proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.12.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 25.03.2022 si è costituito in giudizio il , Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 30.03.2022, si sono costituiti in giudizio CP_3 [...]
e e in data 11/04/2022, si è costituito in giudizio . Essi CP_4 _5 CP_6
hanno chiesto, senza proporre alcun appello incidentale, di accertare la responsabilità del CP_2
13 di Catanzaro e di condannarlo al risarcimento dei danni ingiusti dagli stessi sofferti in ragione della lesione al loro legittimo affidamento.
Con istanza depositata in data 26.07.2022, (difeso dall'avv. Gianfranco Marcello) CP_3
ha rinunciato alla sua domanda di intervento promossa nei confronti del , Controparte_2
con compensazione integrale delle spese.
L'udienza dell'11.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 13.12.2024 depositato il
16.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
, , CP_4 _5 Parte_1 Parte_4 Parte_3
e hanno depositato la comparsa conclusionale.
[...] Controparte_2
Solo , , e il Parte_1 Parte_4 Parte_3 CP_2
hanno depositato la memoria di replica.
[...]
Deve preliminarmente darsi atto del fatto che le difese svolte da CP_4 _5
e , in quanto tutte tendenti ad ottenere la riforma della sentenza e CP_3 CP_6
una pronuncia a ciascuno di essi favorevoli, vanno qualificate come appelli incidentali e come tali dichiarati inammissibili attesa la tardiva costituzione degli appellati rispetto alla data di udienza indicata nella citazione in giudizio.
2.3. Con un primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità della sentenza impugnata – omesso esame della documentazione prodotta in giudizio”.
In particolare, essi sostengono che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha escluso la sussistenza di un loro legittimo affidamento così motivando: “tutti gli attori hanno acquistato gli immobili in data successiva all'avvenuta trascrizione dell'ordinanza acquisitiva (27.01.2005), fatta eccezione per la sola posizione relativa a deriva, pertanto, che alcun Parte_16
pregiudizio può essere loro derivato dalla tardiva trascrizione, dal momento che gli attori hanno contrattato e hanno liberamente deciso di stipulare i preliminari o gli atti di acquisto nella piena consapevolezza della proprietà del comune di parte dell'area sulla quale la TT SA OM avrebbe dovuto realizzare il Parco Commerciale”.
In realtà, però, dalla copiosa documentazione versata in atti si poteva facilmente evincere che molti degli attori hanno stipulato i preliminari di acquisto con la ditta OM SA sin dal 2002 e, comunque, prima che venisse portata all'attenzione pubblica la circostanza per cui parte del terreno su cui si sarebbe dovuto edificare il era stato acquisito al demanio Parte_6
comunale.Sul punto, essi evidenziano che emerge dagli atti di causa che ha stipulato Parte_4
14 il contratto preliminare in data 6.03.2003 e ha stipulato i Parte_3
propri contratti preliminari in data 28.12.2002 e 4.06.2004.
Inoltre, nonostante i contratti definitivi siano intervenuti in epoca successiva al 2005, molti acconti sul prezzo finale sono stati, però, versati dagli acquirenti anteriormente al 2005. Infatti, a titolo esemplificativo, hanno sottolineato che aveva già versato 1/3 del prezzo dovuto per Parte_4
l'acquisto dell'immobile, quando l'area dell'intervento è stata Pt_6 Parte_6
acquisita al demanio comunale.
Con un secondo motivo di gravame, gli odierni appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non è stata tenuta in considerazione la “condotta dell'amministrazione comunale difforme dai canoni di correttezza e buona fede”.
Nello specifico, sostengono che il loro legittimo affidamento sia stato violato dalla condotta colposa dell'ente comunale e, in particolare, da:
1) mancata tempestiva trascrizione dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di parte del terreno su cui si sarebbe dovuto realizzare il parco commerciale (l'ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 523 del 14.12.1998 non è stata adempiuta e a essa ha fatto seguito l'ordinanza di acquisizione n. 120 dell'1.4.1999 trascritta solo dopo oltre cinque anni dalla sua emissione, nello specifico in data 27.01.2005);
2) ingiusta e immotivata determinazione dell'ulteriore area di sedime da acquisire al patrimonio comunale nonostante il mutamento di destinazione d'uso del terreno a seguito dell'inserimento nel
P.R.U.
In relazione alla condotta di cui al punto 2), gli appellanti rappresentano che nonostante l'emissione dell'ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, in cui si specifica che il bene e l'area di sedime fino a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, la successiva ordinanza di acquisizione si è limitata a richiamare solo ed esclusivamente i beni abusivi e la superficie su cui gli stessi insistevano mentre per la determinazione dell'area accessoria ci si “riservava di specificarla con provvedimento a parte”. Per completezza di esposizione, essi rammentano che l'ordinanza di acquisizione è stata emessa in data 1.4.1999, due mesi prima dell'emissione della delibera comunale n. 40 del 18.06.1999 con cui è stato approvato il piano di prefattibilità del P.R.U. ricomprendente anche l'intervento privato della ditta OM SA. Inoltre, alle pagine 1-2 della
“CONVENZIONE” si è previsto espressamente che si sarebbe dovuto procedere con “la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un parco commerciale e di un parco urbano…”.
15 Pertanto, se in forza della suddetta delibera è stata mutata la destinazione del terreno da agricola a edificatoria al fine di consentire la realizzazione di un parco commerciale e se la finalità della sanzione accessoria contenuta nella ordinanza di acquisizione in esame, ai sensi dell'art. 7 L.
47/85, è stata quella di recuperare un' area interessata da un abuso edilizio mediante l'acquisizione di un'area ulteriore rispetto a quella di sedime su cui insistono gli immobili abusivi per poter realizzare manufatti della stessa tipologia di quelli dell'abuso, allora con l'inserimento dell'area di proprietà OM nel P.R.U. è venuta meno la necessità di applicare la sanzione accessoria consistente nell'acquisizione dell'area fino a 10 volte la complessiva area di sedime su cui insistono gli immobili abusivi. Parimenti ingiustificata e abnorme è la determinazione del corrispettivo richiesto alla ditta OM per riottenere la disponibilità dell'area.
Con un terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento in capo al di “una responsabilità per i danni patrimoniali subiti dagli attori”. Controparte_2
Secondo , e sussistono Parte_4 Parte_1 Parte_3
nella vicenda in esame tutti i presupposti per imputare all'ente comunale una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni appellanti. Sussistono, infatti, : 1) la condotta anti-giuridica posta in essere dai funzionari con atti omissivi, quali la mancata trascrizione tempestiva dell'acquisizione e con la pretesa di somme erroneamente determinate;
2) il danno ingiusto, rappresentato dalla riduzione patrimoniale subita dagli appellanti per aver investito nella struttura ingenti somme senza ottenere la disponibilità degli immobili compravenduti, o promessi in vendita;
3) il requisito psicologico della colpa o dolo, consistente nell'aver i dirigenti dei settori urbanistica e patrimonio omesso di trascrivere il provvedimento acquisitivo e di aver altresì esteso l'acquisizione all'area accessoria protesa al recupero di un area urbana già recuperata;
4) l'evento dannoso, consistente nel fallimento dell'iniziativa a causa di una persistente crisi economica ingenerata dall'indebito arricchimento del Comune;
5) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, consistente nel fatto che la condotta colposa (omissiva e commissiva) del è risultata decisiva nella Controparte_2
scelta operata dagli odierni appellanti di addivenire alla stipula dei rispettivi contratti preliminari
(e poi definitivi) con la ditta OM SA e che ciò ha comportato l'investimento di ingenti capitali oramai irrecuperabili per il definitivo fallimento dell'operazione.
Gli odierni appellanti hanno chiesto che venga riconosciuto in loro favore sia il risarcimento dei danni non patrimoniali, per i quali hanno chiesto la liquidazione in via equitativa, in considerazione dello stress che sono stati costretti a subire durante l'avvicendarsi delle circostanze che hanno
16 caratterizzato l'intera vicenda e, sia, quello attinente al danno patrimoniale da lucro cessante e da danno emergente.
In relazione a quest'ultima tipologia di danni, gli appellanti hanno avanzato le seguenti pretese risarcitorie:
1) per quanto al danno emergente, la somma di € 62.400,00 pari alla somma Parte_1 investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa;
2) per , quanto al danno emergente, la somma di € 72.000,00 pari alla somma Parte_4 investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa;
3) per la società in persona del Parte_5
Liquidatore e legale rappresentante p.t., quanto al danno emergente, la somma di € 281.420,00 pari alla somma investita per l'acquisto di immobili compresi nel parco commerciale, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
quanto al lucro cessante, la somma per la quale si chiede la liquidazione in via equitativa.
Il ha dedotto l'inammissibilità dei motivi di censura per non avere gli Controparte_2
appellanti specificamente impugnato non solo le parti della sentenza di cui hanno chiesto la riforma ma anche quelle che ne costituiscono il necessario antecedente logico giuridico.
Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nell'avere fatto riferimento alle date dei contratti stipulati da soggetti diversi dagli appellanti che, peraltro, hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Nel merito hanno dedotto l'infondatezza dell'appello evidenziando anche l'anomalia della scelta processuale di indirizzare le richieste risarcitorie nei confronti del proprio contraete unico responsabilità dei danni eventualmente patiti, tanto più che SA OM è la figlia dell'autore dell'abuso edilizio da cui è sorta l'intera vicenda e, pertanto, aveva sicura cognizione della condizione giuridica del bene di cui si discute.
Le eccezioni sollevate dal non sono idonee a determinare una pronuncia di Controparte_2 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sebbene ricorrano alcuni specifici profili di inammissibilità che saranno considerati nell'esame delle singole censure.
Ciò premesso i motivi di impugnazione possono essere esaminati insieme perché tra loro connessi.
17 In primo luogo deve rilevarsi che il motivo afferente alla mancata trascrizione dell'atto di acquisizione da parte del può essere valutato solo in relazione alle posizioni degli CP_2
appellanti, posto che rispetto agli altri contraenti, per come eccepito dal , il Controparte_2
motivo sconta un evidente profilo di inammissibilità, non potendo gli appellanti far valere diritti di cui non siano titolari.
Con specifico riferimento alle posizioni di , e Parte_4 Parte_1 Parte_17
deve quindi osservarsi che stipulò il proprio preliminare di acquisto in data
[...] Parte_1 successiva alla trascrizione dell'atto di acquisizione del comune di Catanzaro, onde nei suoi confronti la lesione del legittimo affidamento non è neanche astrattamente ipotizzabile.
In relazione alla posizione degli altri due appellanti va rilevato che per entrambi l'anteriorità sussiste solo in relazione alla stipulazione dei contratti preliminari, perché entrambi stipularono i rispettivi atti definitivi e che nella motivazione della sentenza viene fatto rifermento, per escludere la configurabilità di un affidamento tutelabile, alla circostanze che negli atti definitivi di compravendita si fa espresso riferimento alla parziale altruità del terreno su cui sono in corso di realizzazione gli immobili ed è altresì previsto l'impegno dell'alienante a perfezionare la procedura di acquisizione nei confronti del . Controparte_2
Con questa parte della motivazione gli appellanti non si confrontano affatto, limitandosi a dedurre che il pregiudizio si sarebbe verificato già solo con la stipula del preliminare per effetto dei versamenti degli anticipi effettuati in quel momento e a censurare la decisione del Tribunale per avere loro addossato la prova, definita diabolica, del fatto che essi non avrebbero stipulato i contratti se avessero conosciuto per tempo l'atto di acquisizione del comune.
Il motivo, inammissibile nella parte in cui non si confronta integralmente con la motivazione della sentenza, è in ogni caso infondato.
Deve qui brevemente ricordarsi che l'impostazione difensiva degli attori di primo grado, odierni appellanti, si fonda essenzialmente sull'esistenza di un'obbligazione risarcitoria del CP_2
per lesione del loro legittimo affidamento nella possibilità di conseguire la proprietà
[...]
degli immobili oggetto di cessione con SA OM. Va altresì evidenziato che la tutela risarcitoria del privato per lesione del suo affidamento nella legittimità dell'azione amministrativa
è stata dogmaticamente ricostruita in relazione alle ipotesi in cui il privato sia stato pregiudicato dall'annullamento di un atto amministrativo nella cui legittimità e validità il privato avesse appunto fatto affidamento. Tale ricostruzione vale altresì a spiegare l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, posto che la tutela risarcitoria giunge a valle di una attività demolitoria ( che può anche essere posta in essere dall'amministrazione in via di autotutela ) del
18 provvedimento la cui legittimità, quindi, non deve essere oggetto di scrutinio da parte del giudice ordinario. Nel caso in esame, invece, la tutela viene invocata in relazione ad una omissione e in ragione dell'affidamento che i privati hanno fatto non nella legittimità dell'azione amministrativa me nella validità ed efficacia di un contratto stipulato con un privato. Ciò vale già di per sé a rendere dubbia la configurabilità di un danno risarcibile, tanto più che, per come esattamente evidenziato dal Tribunale con motivazione anche sul punto non specificamente censurata, la trascrizione dell'atto di acquisto è atto volto a dirimere attraverso il meccanismo della pubblicità
e dell'opponibilità i conflitti tra i successivi acquirenti ed è quindi funzionale alla tutela dello stesso acquirente e non dei terzi che abbiano acquisito successivamente diritti sul medesimo bene.
Nel caso in esame peraltro l'acquisizione del bene ( di cui si lamenta la mancata tempestiva trascrizione ) è avvenuta in danno del dante causa di SA OM ovvero del soggetto che ha promesso in vendita e venduto i beni agli appellanti: è chiaro allora che l'esistenza di tale atto pregiudizievole era ben nota all'alienante cui sola spettava di garantire i diritte delle proprie controparti contrattuali, non potendosi evidentemente sostituire alla responsabilità contrattuale di diretta dell'alienante una non meglio responsabilità indiretta per fatto dell'amministrazione.
Rimane in ogni caso dirimente la circostanza che gli atti definitivi furono stipulati dagli acquirenti nella piena consapevolezza dell'esistenza di quella trascrizione pregiudizievole e sul presupposto dell'impegno di parte alienante a procurarsi la piena proprietà del bene. E' quindi evidente che nella formazione del consenso definitivo degli acquirenti quella mancata trascrizione non ha avuto alcun rilievo causale e che se lo avesse avuto in relazione alla stipula del preliminare essi ben avrebbero potuto richiedere la risoluzione dello stesso e la restituzione degli anticipi versati e tanto in applicazione degli ordinari principio della tutela contrattuale. Sotto altro profilo e in relazione al rilievo mosso dagli appellanti in ordine alla natura diabolica dell'onere probatorio loro addossato dal Tribunale va evidenziato che proprio la stipula del definitivo nonostante la conoscenza della parziale altruità del bene vale a fondare la ragionevole presunzione di irrilevanza della circostanza nella formazione della volontà contrattuale degli appellanti.
In definitiva rispetto alla mancata trascrizione dell'atto di acquisizione del bene da parte del sono carenti tutti gli elementi dell'illecito aquiliano posto che la condotta omessa non è CP_2
in funzione di tutela del diritto qui invocato e che difetta la prova del nesso causale tra quella condotta e il pregiudizio che le parti assumono di avere subito.
Quanto agli ulteriori profili di responsabilità individuati dagli appellanti nella eccessiva entità della superficie acquisita dal ai sensi dell'art. 7 della legge n, 47 del 195 e Controparte_2
nella determinazione del corrispettivo richiesto a SA OM per la cessione di detta area che
19 gli appellanti ritengono spropositatamente alto, va qui ribadito quanto sopra ricordato in relazione al fondamento della responsabilità qui invocata: l'atto di acquisizione della superficie e la deliberazione con la quale è stato determinato l'importo richiesto per la cessione della stessa sono atti amministrativi mai impugnati davanti al giudice amministrativo, la cui legittimità non può essere pertanto sindacata dal giudice ordinario e che a maggior ragione non possono essere considerati alla stregua di fatti illeciti. Rispetto a detti atti, peraltro, per come già evidenziato nella sentenza impugnata non è in alcun modo rintracciabile quale sia il nesso causale che li lega al pregiudizio lamentato dagli attori, posto che l'eventuale squilibrio di prestazioni determinatosi nel rapporto tra SA OM e il poteva essere fatto valere solo dalla prima, Controparte_2
la quale sola avrebbe dovuto altresì valutare la sua capacità, alle condizioni date, di fare fronte agli impegni presi con le sue controparti contrattuali.
Sotto tale profilo appare pienamente condivisibile quanto dedotto dal nella Controparte_2 propria comparsa di risposta in ordine all'irragionevolezza della iniziativa giudiziaria rivolta dagli acquirenti nei suoi confronti invece che nei confronti della propria controparte contrattuale.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento da individuarsi in quello indeterminabile di media complessità. Le spese vanno liquidate a carico di tutti i soccombenti per tali intendendosi sia gli appellanti principali che quelli definiti come incidentali, non rilevando sotto tale profilo la rinuncia di CP_3
perché non accettata dalla controparte.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e incidentali di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , e e sugli appelli Parte_1 Parte_4 Parte_3
incidentati proposti da nei CP_3 CP_4 Parte_18
confronti di avverso la sentenza n. 897/2021 resa dal Tribunale di Controparte_2
Catanzaro e pubblicata in data 1.06.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibili gli appelli incidentali
20 3. condanna , , Parte_1 Parte_4 Parte_3 CP_3 [...]
in solido al pagamento nei confronti del CP_4 _5 CP_6 CP_2
delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 12.156 per compenso di
[...]
avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e incidentali di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 22 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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