Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2025, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07383/2025REG.PROV.COLL.
N. 09533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9533 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 01173/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato innanzi al Tar l’esito negativo della prova orale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro svoltasi il 29.1.2024.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame, in quanto:
““6. I n relazione alla prima censura, riguardante la pubblicità della sessione orale dell’esame, l’Amministrazione ha eccepito e documentato che il 23 novembre 2023 l’Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il calendario delle prove orali, corredato da un avviso sulle modalità di svolgimento delle stesse…Ritiene al riguardo il Tribunale che le modalità adottate dalla Commissione per lo svolgimento della prova orale siano state rispettose dell’obbligo di pubblicità previsto dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487…..
7. Non è fondata nemmeno la seconda censura… dal verbale d’esame risulta che, nella materia “diritto tributario ed elementi di ragioneria” la ricorrente ha estratto la domanda n. 22 alla quale, come risulta dalla comunicazione e-mail del 17 gennaio 2024 inviata dal segretario della Commissione e depositata agli atti del giudizio, corrispondeva il quesito “Gli organi delle società di capitali e loro funzioni”, effettivamente sottoposto alla candidata.
Rispetto ai quesiti posti nelle altre materie, il motivo di ricorso resta generico… con la conseguenza che non è possibile verificare se il numero corrispondente a ciascuna di esse, indicato nel verbale, trovi o non trovi rispondenza nell’elenco numerato dei quaranta quesiti che la Commissione, prima dello svolgimento delle prove orali, aveva predisposto per ognuna delle materie d’esame…
8. Il terzo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il tema degli organi delle società di capitali e delle loro funzioni è trasversale… inerisce anche alla materia “Elementi di ragioneria”, invece espressamente indicata tra le materie d’esame, rispetto alla quale la Commissione ha formulato il quesito di che trattasi per sondare la preparazione della candidata...
9. Passando al quarto motivo, osserva il Collegio che l’art. 6 (“Valutazione dei candidati”) del bando così prevedeva: “1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale. 2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.”
Ritiene il Collegio che la Commissione abbia correttamente applicato tale norma. Infatti, il punteggio finale di 5,20 conseguito dalla candidata corrisponde al risultato, arrotondato per eccesso, della divisione tra il punteggio complessivo di 31 punti e il numero dei Commissari (6.)
Inoltre, la norma non impediva alla Commissione di stabilire che ciascuno dei suoi componenti attribuisse un voto sino a dieci punti per ogni materia o gruppo di materie, né impediva di determinare il voto finale calcolandolo facendo la media dei voti così espressi….
Vale a dire che, sotto il profilo dell’onere motivazionale, il metodo impiegato dalla Commissione ha offerto più garanzie di quello che la candidata sostiene essere l’unico legittimo ”.
3. Con l’atto di appello l’interessata reitera sostanzialmente le stesse doglianze, concernenti la forma di pubblicità dell’esame orale, la mancanza della prova che le domande sottopostele fossero corrispondenti ai numeri estratti, la mancata domanda in materia di diritto tributario ed elementi di ragioneria, il sistema di attribuzione dei voti adottato dalla Commissione.
3.1. In particolare, l’appellante ribadisce:
- che “ la prova orale sostenuta dalla ricorrente è irrimediabilmente viziata e deve essere ripetuta. Ciò, in quanto, come già anticipato, con riferimento alla prova orale il bando della procedura concorsuale esigeva espressamente che i candidati rispondessero ad una domanda per ciascuna materia. Così non è stato, poiché alla ricorrente non è stata sottoposta alcun quesito concernente il diritto tributario. La Commissione esaminatrice, quindi, ha omesso del tutto l’accertamento della conoscenza del “diritto tributario” espressamente richiesto dal bando ”;
- che “ ciascun Commissario avrebbe dovuto dare un voto per la prova orale e non singoli voti per ciascuna materia o gruppo di materie. Le difformità appena riscontrate hanno comportato l’erronea attribuzione del punteggio alla prova orale sostenuta dall'appellante e l’illegittimità del giudizio di inidoneità che ne è derivato, non potendo dubitarsi della prevalenza delle norme del bando su quello deciso dalla Commissione in via del tutto arbitraria. Parte appellante assume, infatti, che i diversi criteri di calcolo dei punteggi previsti dal bando e adottati dalla commissione in maniera difforme avrebbero comportato l’illegittimità della prova orale della appellante di cui chiede, pertanto, che sia disposto il rifacimento ”.
4. La controparte si è costituita, controdeducendo.
5. Con ord. n. 110/2025, in esito alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Considerato che, ad una valutazione propria della presente fase, sotto il profilo del fumus le censure dedotte dalla ricorrente meritano un’adeguata analisi nella sede di merito, la cui udienza viene fissata con il presente provvedimento;
Valutato, quanto al dedotto periculum in mora, che non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata sospensione degli atti impugnati ”.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Infatti, dall’esame degli atti di causa emerge l’infondatezza dei motivi di doglianza riprodotti in sede d’appello dall’interessata.
2.1. Più precisamente:
- in ordine al primo motivo: le modalità di svolgimento delle prove orali adottate dall’Amministrazione hanno assicurato le esigenze di pubblicità della sessione;
- in ordine al secondo motivo: indipendentemente dalla genericità della censura, pure evidenziata nella sentenza impugnata, vi è prova, nella materia “diritto tributario ed elementi di ragioneria”, della corrispondenza della domanda con il numero estratto;
- in ordine al terzo motivo: la domanda formulata rientra tra le materie d’esame;
- in ordine al quarto motivo: l’iter seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei voti della prova orale non presenta difetti motivazionali o vizi di legittimità.
3. Per quanto esposto, appaiono pienamente condivisibili ed in linea con il paradigma normativo le statuizioni del Giudice di prime cure.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO