Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1584
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa notifica invito al contraddittorio

    La Corte rileva che, a differenza dell'anno precedente, per l'anno 2016 l'invito al contraddittorio è stato correttamente notificato e la data di convocazione è successiva alla notifica. La società non ha riscontrato l'invito, chiudendosi al dialogo. Inoltre, l'instaurazione del contraddittorio era facoltativa ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 218/97, essendo stato notificato il PVC.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento analitico-induttivo

    La Corte ritiene che l'accertamento sia fondato su più elementi: la percentuale di ricarico applicata dalla società (24,88%) è ritenuta abnorme rispetto a quella del settore (circa 100%) e a quella ricalcolata dall'Ufficio (88,52%). Sono stati riscontrati altri indizi come la presenza di lavoratori in nero e discrasie tra incassi annotati e riportati nelle schede clienti. La percentuale di ricarico è stata ricalcolata considerando l'intero periodo di verifica e non solo un campione, correggendo anche un errore di calcolo a vantaggio della società. La Corte di Cassazione ha affermato la validità dell'utilizzo di percentuali di ricarico di un anno per altri anni e la possibilità di fondare l'accertamento su un unico elemento grave e preciso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1584
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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