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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1584/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3244/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 886/2025 depositato il
26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, impugna la sentenza n. 14/02/24 – pubblicata in data 02.01.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani, ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento impugnato e compensato le spese di lite, proposto dalla società Resistente_1 Srl”, rappresentata e difesa come in atti, avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, per IRES, IRAP ed IVA anno 2016, avendone contrastato la legittimità ed il merito, nonché la mancanza di prove sulla percentuale dei ricavi.
2.- Si è costituita la società originaria ricorrente che, replicando alle argomentazioni dell'Agenzia appellante, ha concluso per il rigetto dell'appello di quest'ultima, con conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- All'udienza pubblica del 22 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
5.- L'Agenzia appellante ha chiesto la riforma della sopra ricordata decisione per:
1) OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI TEMI OGGETTO D'INDAGINI RILEVANTI AI
FINI DELLA CONTROVERSIA;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
5-TER DEL D.LGS.
218/97;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DEL D.P.R. 600/73.
6.- Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio rileva che, per giungere alla conclusione di annullare l'atto per cui è causa, i Giudici di primo grado hanno trasfuso nel giudizio riguardante l'anno 2016 le argomentazioni espresse con la sentenza emessa per il precedente periodo d'imposta, ancorché non pertinenti al caso di specie.
Infatti, assumendo che l'Ufficio avrebbe reiterato, anche nel 2016, il mero errore materiale di indicazione di una data di avvio del contraddittorio incompatibile con la data di notifica del medesimo invito occorso nel
2015, i primi Giudici affermano in sentenza che “Deve accogliersi, per motivo di legittimità, l'eccezione di nullità dell'avviso per omessa notificazione dell'invito al contraddittorio”, in quanto “… l'invito al contraddittorio
è un atto unilaterale recettizio ed al contribuente non possono imputarsi obblighi non previsti dalla legge.
Pertanto, l'invito al contraddittorio errato equivale al mancato invio e determina la nullità conseguente dell'avviso di accertamento”.
In realtà, contrariamente a quanto occorso nel periodo d'imposta 2015, per l'anno 2016 (interessato nell'odierna causa) nessun errore in tal senso è stato commesso dall'Ufficio nell'indicazione delle date ivi presenti.
Ed infatti, mentre il 2015 si caratterizza per la circostanza che la data di convocazione per l'instaurazione del contraddittorio contenuta nell'invito emesso (16/09/2020) risulta non compatibile (in quanto antecedente) con la data in cui è occorsa la notifica del medesimo invito (09/10/2020), il 2016 non presenta alcuna anomalia in tal senso, stante che la data di convocazione (12/05/2022) contenuta nell'ulteriore e distinto invito emesso nei riguardi dell'appellata è successiva alla notifica dell'invito stesso (04/05/2022).
Sulla scorta di quanto precede, ne deriva che per il 2016 la società ricorrente e odierna appellata è stata perfettamente messa nelle condizioni di poter instaurare il contraddittorio e fornire, eventualmente, i chiarimenti del caso, ma si tratta di una circostanza del tutto assente per via della totale chiusura al dialogo mostrata dalla medesima compagine che - in concreto - non ha dato alcun riscontro all'invito ricevuto.
L'insussistenza di qualsivoglia incongruenza nel periodo d'imposta in discussione è stata debitamente posta in risalto nelle controdeduzioni agenziali di prime cure, ancorché non sia stata in alcun modo oggetto di censura ad opera della società, ma illegittimamente la decisione resa si basa anche su tale aspetto del tutto inconferente con l'annualità in discussione.
Quanto precede, dunque, certifica in maniera evidente l'erroneità e l'illegittimità della sentenza di cui l'Agenzia chiede la riforma, stante che i Giudici di primo grado hanno palesemente omesso di valutare i reali fatti in causa occorsi per l'annualità 2016 e non hanno colto che l'invito ritualmente notificato non presenta alcuna anomalia, con l'effetto che - in realtà - è stata la società a non voler presenziare all'incontro fissato.
Va rilevato, inoltre, che la decisione di ritenere nullo l'atto impositivo in virtù dell'asserito mancato svolgimento del contraddittorio per causa imputabile all'Ufficio, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.
5-ter del
D.lgs. 218/97.
A tale proposito non è superfluo osservare che, nel caso in discussione, l'instaurazione del contraddittorio, comunque avviato dall'Ufficio, assume soltanto carattere facoltativo.
Il tenore della norma contenuta nell'art.
5-ter del D.lgs. 218/97, infatti, è estremamente chiaro al riguardo recitando che “L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art. 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento”.
In altri termini, è già la normativa sopra riportata a stabilire l'ipotesi in cui non è obbligatoria l'attivazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, individuandola proprio nel caso di notifica del PVC.
E' agevole dedurre, dunque, come l'atto impositivo oggi in discussione rientri in pieno nella fattispecie contemplata dalla legge ai fini della non obbligatorietà di quel contraddittorio affermato - invece - dal primo
Collegio, proprio perché fondato sulle risultanze del PVC consegnato alla società appellata a conclusione di una verifica fiscale.
La Circolare agenziale n. 17/E del 22.06.2020 emanata per fornire chiarimenti sul tema, al punto 3
(denominato “Esclusione dall'applicazione dell'istituto”) precisa le ragioni sottese alla scelta operata in tal senso dal Legislatore, laddove specifica come “L'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'ufficio è escluso nei < da parte degli organi di controllo>>. La disposizione va intesa nel senso che, in presenza di un processo verbale <> l'ufficio non è tenuto, obbligatoriamente, ad avviare il procedimento con adesione;
si osserva che, in tal caso, il contribuente già beneficia della specifica garanzia prevista dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)”.
Esattamente come nell'odierna fattispecie, dove la società contribuente ha avuto a disposizione 60 giorni di tempo, decorrenti dalla notifica del PVC, per presentare memorie ed osservazioni, ma - come già rilevato
- nulla ha prodotto a chiarimento della propria posizione fiscale. Vero è che al paragrafo successivo la suddetta circolare riporta che “seppur non obbligatorio per legge, è sempre opportuno che l'ufficio attivi il contraddittorio (…)”, ma rimane il fatto che l'opportunità di aprire un contraddittorio non ne costituisca l'obbligatorietà.
In definitiva, emerge nuovamente l'illegittimità del provvedimento decisionale, fermo restando che è ormai chiaro che nella fattispecie in discussione l'Ufficio ha comunque tentato di avviare il contraddittorio, ma è proprio a causa del comportamento “non collaborativo” di parte appellata che non si è instaurato alcun dialogo preventivo.
7.- Con riferimento alla seconda doglianza, nel merito della controversia il Collegio di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento analitico-induttivo sia illegittimo in quanto le presunzioni su cui si fonda sarebbero, in realtà, dei meri indizi che non integrano quel processo inferenziale che consente di desumere un fatto ignoto partendo da un fatto noto.
In questa direzione, la Corte di primo grado ha affermato che “…la difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza …” può legittimare l'accertamento presuntivo “…soltanto se raggiunge livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità”.
Sempre a detta dei primi Giudici, nel caso di specie, il predetto livello di abnormità/irragionevolezza “non sarebbe affermata, né tanto meno giustificata”, in quanto la verifica ed il conseguente accertamento sarebbero fondati sull'unico indizio della percentuale di ricarico che, sempre a loro dire, sarebbe stata determinata in maniera arbitraria e su anni successivi a quello accertato.
Pertanto, la Corte di primo grado ha ritenuto errato e lacunoso il metodo adottato per la ricostruzione dei ricavi, nella considerazione che ogni periodo d'imposta è diverso, come diverse sarebbero anche le percentuali di ricarico, giungendo anche a ritenere che la medesima percentuale sarebbe stata ricavata da una verifica a campione.
L'Agenzia appellante ha rappresentato che la verifica eseguita nei confronti della società appellata ha coinvolto un ampio periodo d'indagine intercorrente dal 2014 al 2018.
Le predette annualità si caratterizzano per le seguenti specificità:
1) anno 2014: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.034.039,00 e di 7 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 9.740,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 17.894,00;
2) anno 2015: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 849.352,00 e di 5 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 8.630,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 14.566,00;
3) anno 2016 (quello che oggi ci occupa): a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.160.162,00
e di 7 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 10.127,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 16.443,00;
4) anno 2017: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.529.615,00 e di 8 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 4.710,00 ed un reddito fiscale pari ad euro
8.471,00; 5) anno 2018: a fronte di componenti positivi di reddito conseguiti per euro 1.212.604,00 e di 6 dipendenti
(su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, parte appellata dichiara una perdita civilistica e fiscale pari ad euro 42.153,00. Ai fini IVA, invece, nulla dichiara in virtù dell'omessa presentazione della relativa dichiarazione annuale.
Ad avviso dell'Agenzia, si tratta di dati che già di per sé evidenziano in maniera sintetica ma significativa l'antieconomicità gestionale che ha caratterizzato tutti gli anni accertati e che non rende credibili i dati reddituali dichiarati dalla compagine sociale, specialmente se si considera che il rendimento offerto ai soci si attesta su dei livelli inferiori alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché se si tiene conto del fatto che le basse percentuali di ricarico desunte dalle scritture contabili tenute dalla società per tutte le annualità mal si conciliano con quelle - notoriamente più elevate - caratterizzanti il settore dell'abbigliamento.
Invero, è di comune esperienza il fatto che nel settore in cui opera la società appellata il margine di ricarico risulta attestarsi mediamente intorno a non meno del 100%, anche perché, diversamente opinando e volendo dar seguito alla percentuale dichiarata dalla società del 24,88% circa, si perverrebbe alle vendite sottocosto nei periodi dei saldi stagionali. Nella stessa direzione, del resto, depone la circostanza che, nel corso della verifica, è stata rilevata la presenza di personale dipendente in “nero”, costituendo anch'esso un fattore sintomatico di ricavi sottratti ad imposizione in corrispondenza (quantomeno) a costi sostenuti in nero.
Sul tema dell'antieconomicità la Corte di Cassazione è pressoché unanime nell'affermare fin dal 2008 (cfr. sentenza n. 23635/2008) che, una vota contestata dall'Amministrazione finanziaria l'antieconomicità del comportamento del contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul soggetto passivo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni e prove, essendo - in difetto - pienamente legittimo il recupero fiscale da parte dell'Ufficio (si veda ordinanza n. 1282 del 22 gennaio 2021, ma anche ordinanze n. 26773 del 25 novembre 2020, n. 23427 del 26 ottobre 2020 e n. 19461 del 18 settembre 2020, oltre a sentenze 25257/2017 e 26036/2015).
Infatti, l'attività produttiva è condotta con metodo economico quando è diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi investiti.
E' possibile che, per ragioni contingenti, la gestione sia in perdita o consegua utili minimi, ma è il contribuente, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, che ha l'onere di provarlo.
Dunque, il consolidato pensiero della prevalente giurisprudenza – di legittimità e merito – è chiaro sul punto:
i comportamenti “antieconomici” contrari al concetto stesso di impresa e alla sua finalità lucrativa tesa alla massimizzazione dei profitti, nonché all' id quod plerumque accidit, costituiscono elementi che richiedono all'imprenditore un onere di argomentazione, da assolvere adducendo spiegazioni credibili, attendibili e realistiche, delle apparenti discrepanze.
Oltre a ciò, l'Agenzia ha evidenziato qualche altro aspetto che ha interessato il periodo di verifica in esame.
In relazione al periodo d'imposta 2016, tenuto conto delle risultanze compendiate nel PVC, degli esiti raggiunti a seguito del contraddittorio svolto per la precedente annualità 2014, nonché della mancata partecipazione all'invito ad opera della società per come chiarito in precedenza, l'Ufficio ha proceduto ad emettere l'avviso oggi in discussione operando in termini pressoché analoghi.
Il Collegio non può non constatare come i rilievi contestati con l'atto impositivo – oggetto dell'odierna causa
- sono sostanzialmente analoghi a quelli sollevati nel 2014, con la differenza che per quest'ultimo periodo la società ha partecipato al contraddittorio instaurato a seguito di invito, mentre per l'anno oggi in discussione
(2016) la medesima ha disertato l'incontro fissato per la definizione in adesione, non esibendo in tal modo alcun prospetto/documentazione utile a consentire almeno un riesame della pretesa formulata nell'invito. Tale circostanza non è di poco conto, atteso che sconfessa la censura societaria secondo cui “La rideterminazione effettuata da AdE per l'anno 2016, trasfusa nell'atto impugnato, non può considerarsi, sic et simpliciter, integrativa del contraddittorio con Contribuente, né idonea a supplire i vizi dei quali è affetto l'atto endoprocedimentale del p.v.c.” (cfr. 4 e 5 di 15 del ricorso), oltre a rendere palesemente errate le conclusioni raggiunte dal primo Collegio e già riferite in precedenza nella parte in cui imputano all'Ufficio la colpa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Ben si comprende allora come incoerente sia la tesi di parte appellata, stante che, se da un lato lamenta che il contraddittorio svolto nell'anno 2014 (con gli esiti adesivi di cui si è già discusso) non può considerarsi integrativo della successiva pretesa avanzata per l'anno 2016, dall'altro non considera che la mancata interlocuzione con l'Ufficio per tale successivo periodo d'imposta è dipeso solo e soltanto da causa ad essa imputabili, ovvero per la scelta di non voler presenziare all'incontro fissato per il giorno 12/05/2022.
Come si evince dalle motivazioni dell'avviso di accertamento, dal PVC in questo richiamato e dall'accertamento con adesione che ha definito la precedente annualità 2014, vista l'omessa partecipazione al contraddittorio l'Ufficio ha effettuato la ricostruzione:
- utilizzando le dichiarazioni rese della parte in sede di verifica in merito agli utili sul fatturato riconosciuti;
- considerando gli sconti stagionali applicati;
- tenendo conto dei controlli incrociati effettuati nei confronti di alcuni clienti della società verificata (pag.
29 e 30 del pvc);
- operando la correzione dell'errore di calcolo effettuato dai verificatori, come già fatto per il 2014 al quale la parte ha aderito, rideterminando la percentuale di ricarico medio ponderato da accertare, riducendola dal
124,33% al 88,52%.
Rimanendo in ogni caso fondati i presupposti ed il principio generale ispiratore della ripresa fiscale, ovvero il recupero a tassazione di maggiori ricavi in virtù della constatata applicazione - ad opera della società - di un margine di ricarico sulle vendite ritenuto troppo esiguo e non congruo (24,88%), l'Agenzia ha dunque ribadito che:
1) la percentuale di ricarico è stata comunque ricalcolata in misura notevolmente superiore a quella asseritamente praticata dalla società, così come rinveniente dalla contabilità (88,52% versus 24,88%);
2) nessuna variazione è stata apportata al costo del venduto quantificato dai verbalizzanti quale base su cui è stata commisurata la percentuale di ricarico utile a determinar i ricavi sottratti a tassazione;
3) alle medesime conclusioni circa le infedeltà dichiarative commesse è pervenuta la G.d.F. prima e l'Ufficio poi.
Ne consegue, altresì, che legittimo e privo di censure risulta il richiamo del PVC contenuto nella parte motiva dell'accertamento quale parte integrante dell'atto impositivo, data la legittimità del ricorso alla “motivazione per relationem” come da consolidato orientamento giurisprudenziale (di legittimità e di merito).
Parimenti, corretta è l'ulteriore attività di valutazione degli atti effettuata dall'Ufficio in analogia a quanto effettuato nel 2014, giunta fino a rilevare l'errore di calcolo commesso dai verificatori e correggerlo anche per l'anno 2016 a tutto vantaggio della parte, così da ben porre in risalto i presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa accertata e, per converso, a rendere infondate le doglianze della società.
In ordine ai rilievi della società appellata, riguardanti: 1) è errata l'applicazione all'annualità 2016 della percentuale di ricarico determinata mediante i dati delle fatture 2017/2018, nella considerazione che ogni periodo d'imposta è diverso;
2) la circostanza per la quale risulterebbe errato fondare un accertamento di tipo analitico-induttivo basandolo sulla sola difformità della percentuale di ricarica applicata rispetto a quella praticata dal settore, consentita a parere della Corte nei soli casi di abnormità ed irragionevolezza o qualora accompagnata da altri indizi presuntivi.
3) L'asserzione in base alla quale la percentuale di ricarico è stata ricavata da una verifica a campione della merce, oltre al fatto che non è stata posta in relazione ai quantitativi acquistati, l'Agenzia ha, condivisibilmente, osservato che:
1) la circostanza che i periodi d'imposta possono essere diversi l'uno dall'altro è stata debitamente presa in considerazione dai militari in verifica per tutte le annualità verificate, atteso che hanno attentamente vagliato l'assenza di significative differenze in ordine alla tipologia di merci trattate, alla tipologia di fornitori, alle condizioni d'acquisto, ai periodi di liquidazioni o alle vendite straordinarie, all'ubicazione e al numero dei punti vendita, alle condizioni di concorrenza e al rapporto tra valore acquisti e vendite.
Come si legge al foglio 36 del PVC, infatti, si tratta di elementi per i quali i verbalizzanti non hanno rilevato particolari differenze tra gli anni 2017/2018 (presi a base per il calcolo della percentuale di ricarico) e gli anni
2014/2015/2016;
2) non si è attentamente valutato che il recupero fiscale non poggia le proprie fondamenta soltanto sulla differenza tra la percentuale di ricarico praticata dalla società (oggi pari al 24,88%) e quella accertata dall'Ufficio (oggi pari al 88,52), ancorché la stessa presenti già quel profilo di abnormità invocato dai primi
Giudici per giustificare l'utilizzo della metodologia induttiva.
Ciò in quanto già in sede di verifica i verbalizzanti avevano rilevato la presenza di altri elementi sintomatici di una maggiore redditività dell'impresa. Si fa riferimento alla presenza di lavoratori “in nero” (si veda fogli nn. 22-23 del PVC e pag. 3 dell'avviso di accertamento) e alla significativa discrasia rilevata nella riconciliazione tra gli incassi annotati in prima nota e quelli riportati nelle schede contabili dei clienti, per le quali sono emersi elementi positivi di reddito non dichiarati per l'importo di euro 506.976,22 (cfr. fogli nn.
29-30 del pvc e pag. 4 dell'atto impositivo);
3) non si è attentamente considerato che la percentuale di ricarico ponderata non è stata estrapolata da un campione, bensì è stata ricavata avuto riguardo a tutta la merce nelle disponibilità dell'appellata, così come rinveniente dall'inventario esibito da controparte (cfr. foglio 35, punto d., del PVC).
Questo Collegio, dunque, non condivide le statuizione della decisione impugnata, là dove il Giudice di primo grado ha erroneamente affermato che nel caso di specie:
i. la divergenza tra la percentuale di ricarico dichiarata ed accertata non sarebbe abnorme ed irragionevole;
ii. la medesima percentuale costituirebbe l'unico elemento preso in considerazione per la ricostruzione induttiva dei ricavi;
iii. non si sarebbe tenuto delle specificità caratterizzanti ciascun periodo d'imposta;
iv. il ricarico sarebbe stato estrapolato in maniera arbitraria in quanto ricavato sulla base di un campione e senza tener conto dei quantitativi acquistati.
Peraltro, va sottoposta a critica anche l'affermazione fatta in sentenza secondo cui in ciascun anno “…diverse possono essere le percentuali di ricarico…”, atteso che per comune esperienza le medesime non costituiscono delle variabili occasionali, come correttamente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11717 del 12 aprile 2022.
Tale arresto è interessante perché, nell'affrontare una fattispecie simile a quella in discussione, statuisce che in tema di accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, le percentuali di ricarico accertate con riferimento a un determinato anno fiscale costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi. Correttamente, quindi, l'amministrazione finanziaria ha provveduto al calcolo della percentuale media di ricarico sulla base delle fatture prodotte dalla stessa contribuente, la quale le ha ritenute rappresentative della propria attività commerciale, pur essendo relative a diverso anno di imposta rispetto a quelli oggetto di accertamento.
In merito alla presunzione di inattendibilità della contabilità, che la società ritiene che l'Amministrazione deve provare e non presumere, invece, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8690 del 29.03.2021, così ha testualmente statuito: “Peraltro, questa Corte ha ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa (…) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti- maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità dal dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture di qualsiasi attendibilità”.
La Cassazione conclude l'argomento ricordando come “gli elementi assunti a fronte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. n. 27552 del 2018)”.
Va, conclusivamente, ricordato che, in ogni caso, in sede di verifica sono state rilevate anche altre irregolarità
(ovvero le incongruenze tra la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica, nonché l'impiego di lavoratori “in nero) che, indubbiamente, costituiscono elementi che contribuiscono a rafforzare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio, situazione che, complessivamente valutata, rende del tutto legittimo l'operato agenziale, in alcun modo scalfito dalle argomentazioni della società appellata.
8.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
9.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €. 8.200,00 (ottomiladuecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
GE EL NO GA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3244/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9036D00274 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 886/2025 depositato il
26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, impugna la sentenza n. 14/02/24 – pubblicata in data 02.01.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani, ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento impugnato e compensato le spese di lite, proposto dalla società Resistente_1 Srl”, rappresentata e difesa come in atti, avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, per IRES, IRAP ed IVA anno 2016, avendone contrastato la legittimità ed il merito, nonché la mancanza di prove sulla percentuale dei ricavi.
2.- Si è costituita la società originaria ricorrente che, replicando alle argomentazioni dell'Agenzia appellante, ha concluso per il rigetto dell'appello di quest'ultima, con conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3.- All'udienza pubblica del 22 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
5.- L'Agenzia appellante ha chiesto la riforma della sopra ricordata decisione per:
1) OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI TEMI OGGETTO D'INDAGINI RILEVANTI AI
FINI DELLA CONTROVERSIA;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
5-TER DEL D.LGS.
218/97;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DEL D.P.R. 600/73.
6.- Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio rileva che, per giungere alla conclusione di annullare l'atto per cui è causa, i Giudici di primo grado hanno trasfuso nel giudizio riguardante l'anno 2016 le argomentazioni espresse con la sentenza emessa per il precedente periodo d'imposta, ancorché non pertinenti al caso di specie.
Infatti, assumendo che l'Ufficio avrebbe reiterato, anche nel 2016, il mero errore materiale di indicazione di una data di avvio del contraddittorio incompatibile con la data di notifica del medesimo invito occorso nel
2015, i primi Giudici affermano in sentenza che “Deve accogliersi, per motivo di legittimità, l'eccezione di nullità dell'avviso per omessa notificazione dell'invito al contraddittorio”, in quanto “… l'invito al contraddittorio
è un atto unilaterale recettizio ed al contribuente non possono imputarsi obblighi non previsti dalla legge.
Pertanto, l'invito al contraddittorio errato equivale al mancato invio e determina la nullità conseguente dell'avviso di accertamento”.
In realtà, contrariamente a quanto occorso nel periodo d'imposta 2015, per l'anno 2016 (interessato nell'odierna causa) nessun errore in tal senso è stato commesso dall'Ufficio nell'indicazione delle date ivi presenti.
Ed infatti, mentre il 2015 si caratterizza per la circostanza che la data di convocazione per l'instaurazione del contraddittorio contenuta nell'invito emesso (16/09/2020) risulta non compatibile (in quanto antecedente) con la data in cui è occorsa la notifica del medesimo invito (09/10/2020), il 2016 non presenta alcuna anomalia in tal senso, stante che la data di convocazione (12/05/2022) contenuta nell'ulteriore e distinto invito emesso nei riguardi dell'appellata è successiva alla notifica dell'invito stesso (04/05/2022).
Sulla scorta di quanto precede, ne deriva che per il 2016 la società ricorrente e odierna appellata è stata perfettamente messa nelle condizioni di poter instaurare il contraddittorio e fornire, eventualmente, i chiarimenti del caso, ma si tratta di una circostanza del tutto assente per via della totale chiusura al dialogo mostrata dalla medesima compagine che - in concreto - non ha dato alcun riscontro all'invito ricevuto.
L'insussistenza di qualsivoglia incongruenza nel periodo d'imposta in discussione è stata debitamente posta in risalto nelle controdeduzioni agenziali di prime cure, ancorché non sia stata in alcun modo oggetto di censura ad opera della società, ma illegittimamente la decisione resa si basa anche su tale aspetto del tutto inconferente con l'annualità in discussione.
Quanto precede, dunque, certifica in maniera evidente l'erroneità e l'illegittimità della sentenza di cui l'Agenzia chiede la riforma, stante che i Giudici di primo grado hanno palesemente omesso di valutare i reali fatti in causa occorsi per l'annualità 2016 e non hanno colto che l'invito ritualmente notificato non presenta alcuna anomalia, con l'effetto che - in realtà - è stata la società a non voler presenziare all'incontro fissato.
Va rilevato, inoltre, che la decisione di ritenere nullo l'atto impositivo in virtù dell'asserito mancato svolgimento del contraddittorio per causa imputabile all'Ufficio, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.
5-ter del
D.lgs. 218/97.
A tale proposito non è superfluo osservare che, nel caso in discussione, l'instaurazione del contraddittorio, comunque avviato dall'Ufficio, assume soltanto carattere facoltativo.
Il tenore della norma contenuta nell'art.
5-ter del D.lgs. 218/97, infatti, è estremamente chiaro al riguardo recitando che “L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art. 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento”.
In altri termini, è già la normativa sopra riportata a stabilire l'ipotesi in cui non è obbligatoria l'attivazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, individuandola proprio nel caso di notifica del PVC.
E' agevole dedurre, dunque, come l'atto impositivo oggi in discussione rientri in pieno nella fattispecie contemplata dalla legge ai fini della non obbligatorietà di quel contraddittorio affermato - invece - dal primo
Collegio, proprio perché fondato sulle risultanze del PVC consegnato alla società appellata a conclusione di una verifica fiscale.
La Circolare agenziale n. 17/E del 22.06.2020 emanata per fornire chiarimenti sul tema, al punto 3
(denominato “Esclusione dall'applicazione dell'istituto”) precisa le ragioni sottese alla scelta operata in tal senso dal Legislatore, laddove specifica come “L'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'ufficio è escluso nei < da parte degli organi di controllo>>. La disposizione va intesa nel senso che, in presenza di un processo verbale <> l'ufficio non è tenuto, obbligatoriamente, ad avviare il procedimento con adesione;
si osserva che, in tal caso, il contribuente già beneficia della specifica garanzia prevista dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)”.
Esattamente come nell'odierna fattispecie, dove la società contribuente ha avuto a disposizione 60 giorni di tempo, decorrenti dalla notifica del PVC, per presentare memorie ed osservazioni, ma - come già rilevato
- nulla ha prodotto a chiarimento della propria posizione fiscale. Vero è che al paragrafo successivo la suddetta circolare riporta che “seppur non obbligatorio per legge, è sempre opportuno che l'ufficio attivi il contraddittorio (…)”, ma rimane il fatto che l'opportunità di aprire un contraddittorio non ne costituisca l'obbligatorietà.
In definitiva, emerge nuovamente l'illegittimità del provvedimento decisionale, fermo restando che è ormai chiaro che nella fattispecie in discussione l'Ufficio ha comunque tentato di avviare il contraddittorio, ma è proprio a causa del comportamento “non collaborativo” di parte appellata che non si è instaurato alcun dialogo preventivo.
7.- Con riferimento alla seconda doglianza, nel merito della controversia il Collegio di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento analitico-induttivo sia illegittimo in quanto le presunzioni su cui si fonda sarebbero, in realtà, dei meri indizi che non integrano quel processo inferenziale che consente di desumere un fatto ignoto partendo da un fatto noto.
In questa direzione, la Corte di primo grado ha affermato che “…la difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza …” può legittimare l'accertamento presuntivo “…soltanto se raggiunge livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità”.
Sempre a detta dei primi Giudici, nel caso di specie, il predetto livello di abnormità/irragionevolezza “non sarebbe affermata, né tanto meno giustificata”, in quanto la verifica ed il conseguente accertamento sarebbero fondati sull'unico indizio della percentuale di ricarico che, sempre a loro dire, sarebbe stata determinata in maniera arbitraria e su anni successivi a quello accertato.
Pertanto, la Corte di primo grado ha ritenuto errato e lacunoso il metodo adottato per la ricostruzione dei ricavi, nella considerazione che ogni periodo d'imposta è diverso, come diverse sarebbero anche le percentuali di ricarico, giungendo anche a ritenere che la medesima percentuale sarebbe stata ricavata da una verifica a campione.
L'Agenzia appellante ha rappresentato che la verifica eseguita nei confronti della società appellata ha coinvolto un ampio periodo d'indagine intercorrente dal 2014 al 2018.
Le predette annualità si caratterizzano per le seguenti specificità:
1) anno 2014: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.034.039,00 e di 7 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 9.740,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 17.894,00;
2) anno 2015: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 849.352,00 e di 5 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 8.630,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 14.566,00;
3) anno 2016 (quello che oggi ci occupa): a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.160.162,00
e di 7 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 10.127,00 ed un reddito fiscale pari ad euro 16.443,00;
4) anno 2017: a fronte di un volume d'affari conseguito per euro 1.529.615,00 e di 8 dipendenti (su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, controparte dichiara un utile civilistico pari ad euro 4.710,00 ed un reddito fiscale pari ad euro
8.471,00; 5) anno 2018: a fronte di componenti positivi di reddito conseguiti per euro 1.212.604,00 e di 6 dipendenti
(su 11 complessivamente ricavati dalle CU inviate) impiegati per la maggior parte dell'anno, parte appellata dichiara una perdita civilistica e fiscale pari ad euro 42.153,00. Ai fini IVA, invece, nulla dichiara in virtù dell'omessa presentazione della relativa dichiarazione annuale.
Ad avviso dell'Agenzia, si tratta di dati che già di per sé evidenziano in maniera sintetica ma significativa l'antieconomicità gestionale che ha caratterizzato tutti gli anni accertati e che non rende credibili i dati reddituali dichiarati dalla compagine sociale, specialmente se si considera che il rendimento offerto ai soci si attesta su dei livelli inferiori alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché se si tiene conto del fatto che le basse percentuali di ricarico desunte dalle scritture contabili tenute dalla società per tutte le annualità mal si conciliano con quelle - notoriamente più elevate - caratterizzanti il settore dell'abbigliamento.
Invero, è di comune esperienza il fatto che nel settore in cui opera la società appellata il margine di ricarico risulta attestarsi mediamente intorno a non meno del 100%, anche perché, diversamente opinando e volendo dar seguito alla percentuale dichiarata dalla società del 24,88% circa, si perverrebbe alle vendite sottocosto nei periodi dei saldi stagionali. Nella stessa direzione, del resto, depone la circostanza che, nel corso della verifica, è stata rilevata la presenza di personale dipendente in “nero”, costituendo anch'esso un fattore sintomatico di ricavi sottratti ad imposizione in corrispondenza (quantomeno) a costi sostenuti in nero.
Sul tema dell'antieconomicità la Corte di Cassazione è pressoché unanime nell'affermare fin dal 2008 (cfr. sentenza n. 23635/2008) che, una vota contestata dall'Amministrazione finanziaria l'antieconomicità del comportamento del contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul soggetto passivo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni e prove, essendo - in difetto - pienamente legittimo il recupero fiscale da parte dell'Ufficio (si veda ordinanza n. 1282 del 22 gennaio 2021, ma anche ordinanze n. 26773 del 25 novembre 2020, n. 23427 del 26 ottobre 2020 e n. 19461 del 18 settembre 2020, oltre a sentenze 25257/2017 e 26036/2015).
Infatti, l'attività produttiva è condotta con metodo economico quando è diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi investiti.
E' possibile che, per ragioni contingenti, la gestione sia in perdita o consegua utili minimi, ma è il contribuente, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, che ha l'onere di provarlo.
Dunque, il consolidato pensiero della prevalente giurisprudenza – di legittimità e merito – è chiaro sul punto:
i comportamenti “antieconomici” contrari al concetto stesso di impresa e alla sua finalità lucrativa tesa alla massimizzazione dei profitti, nonché all' id quod plerumque accidit, costituiscono elementi che richiedono all'imprenditore un onere di argomentazione, da assolvere adducendo spiegazioni credibili, attendibili e realistiche, delle apparenti discrepanze.
Oltre a ciò, l'Agenzia ha evidenziato qualche altro aspetto che ha interessato il periodo di verifica in esame.
In relazione al periodo d'imposta 2016, tenuto conto delle risultanze compendiate nel PVC, degli esiti raggiunti a seguito del contraddittorio svolto per la precedente annualità 2014, nonché della mancata partecipazione all'invito ad opera della società per come chiarito in precedenza, l'Ufficio ha proceduto ad emettere l'avviso oggi in discussione operando in termini pressoché analoghi.
Il Collegio non può non constatare come i rilievi contestati con l'atto impositivo – oggetto dell'odierna causa
- sono sostanzialmente analoghi a quelli sollevati nel 2014, con la differenza che per quest'ultimo periodo la società ha partecipato al contraddittorio instaurato a seguito di invito, mentre per l'anno oggi in discussione
(2016) la medesima ha disertato l'incontro fissato per la definizione in adesione, non esibendo in tal modo alcun prospetto/documentazione utile a consentire almeno un riesame della pretesa formulata nell'invito. Tale circostanza non è di poco conto, atteso che sconfessa la censura societaria secondo cui “La rideterminazione effettuata da AdE per l'anno 2016, trasfusa nell'atto impugnato, non può considerarsi, sic et simpliciter, integrativa del contraddittorio con Contribuente, né idonea a supplire i vizi dei quali è affetto l'atto endoprocedimentale del p.v.c.” (cfr. 4 e 5 di 15 del ricorso), oltre a rendere palesemente errate le conclusioni raggiunte dal primo Collegio e già riferite in precedenza nella parte in cui imputano all'Ufficio la colpa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Ben si comprende allora come incoerente sia la tesi di parte appellata, stante che, se da un lato lamenta che il contraddittorio svolto nell'anno 2014 (con gli esiti adesivi di cui si è già discusso) non può considerarsi integrativo della successiva pretesa avanzata per l'anno 2016, dall'altro non considera che la mancata interlocuzione con l'Ufficio per tale successivo periodo d'imposta è dipeso solo e soltanto da causa ad essa imputabili, ovvero per la scelta di non voler presenziare all'incontro fissato per il giorno 12/05/2022.
Come si evince dalle motivazioni dell'avviso di accertamento, dal PVC in questo richiamato e dall'accertamento con adesione che ha definito la precedente annualità 2014, vista l'omessa partecipazione al contraddittorio l'Ufficio ha effettuato la ricostruzione:
- utilizzando le dichiarazioni rese della parte in sede di verifica in merito agli utili sul fatturato riconosciuti;
- considerando gli sconti stagionali applicati;
- tenendo conto dei controlli incrociati effettuati nei confronti di alcuni clienti della società verificata (pag.
29 e 30 del pvc);
- operando la correzione dell'errore di calcolo effettuato dai verificatori, come già fatto per il 2014 al quale la parte ha aderito, rideterminando la percentuale di ricarico medio ponderato da accertare, riducendola dal
124,33% al 88,52%.
Rimanendo in ogni caso fondati i presupposti ed il principio generale ispiratore della ripresa fiscale, ovvero il recupero a tassazione di maggiori ricavi in virtù della constatata applicazione - ad opera della società - di un margine di ricarico sulle vendite ritenuto troppo esiguo e non congruo (24,88%), l'Agenzia ha dunque ribadito che:
1) la percentuale di ricarico è stata comunque ricalcolata in misura notevolmente superiore a quella asseritamente praticata dalla società, così come rinveniente dalla contabilità (88,52% versus 24,88%);
2) nessuna variazione è stata apportata al costo del venduto quantificato dai verbalizzanti quale base su cui è stata commisurata la percentuale di ricarico utile a determinar i ricavi sottratti a tassazione;
3) alle medesime conclusioni circa le infedeltà dichiarative commesse è pervenuta la G.d.F. prima e l'Ufficio poi.
Ne consegue, altresì, che legittimo e privo di censure risulta il richiamo del PVC contenuto nella parte motiva dell'accertamento quale parte integrante dell'atto impositivo, data la legittimità del ricorso alla “motivazione per relationem” come da consolidato orientamento giurisprudenziale (di legittimità e di merito).
Parimenti, corretta è l'ulteriore attività di valutazione degli atti effettuata dall'Ufficio in analogia a quanto effettuato nel 2014, giunta fino a rilevare l'errore di calcolo commesso dai verificatori e correggerlo anche per l'anno 2016 a tutto vantaggio della parte, così da ben porre in risalto i presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa accertata e, per converso, a rendere infondate le doglianze della società.
In ordine ai rilievi della società appellata, riguardanti: 1) è errata l'applicazione all'annualità 2016 della percentuale di ricarico determinata mediante i dati delle fatture 2017/2018, nella considerazione che ogni periodo d'imposta è diverso;
2) la circostanza per la quale risulterebbe errato fondare un accertamento di tipo analitico-induttivo basandolo sulla sola difformità della percentuale di ricarica applicata rispetto a quella praticata dal settore, consentita a parere della Corte nei soli casi di abnormità ed irragionevolezza o qualora accompagnata da altri indizi presuntivi.
3) L'asserzione in base alla quale la percentuale di ricarico è stata ricavata da una verifica a campione della merce, oltre al fatto che non è stata posta in relazione ai quantitativi acquistati, l'Agenzia ha, condivisibilmente, osservato che:
1) la circostanza che i periodi d'imposta possono essere diversi l'uno dall'altro è stata debitamente presa in considerazione dai militari in verifica per tutte le annualità verificate, atteso che hanno attentamente vagliato l'assenza di significative differenze in ordine alla tipologia di merci trattate, alla tipologia di fornitori, alle condizioni d'acquisto, ai periodi di liquidazioni o alle vendite straordinarie, all'ubicazione e al numero dei punti vendita, alle condizioni di concorrenza e al rapporto tra valore acquisti e vendite.
Come si legge al foglio 36 del PVC, infatti, si tratta di elementi per i quali i verbalizzanti non hanno rilevato particolari differenze tra gli anni 2017/2018 (presi a base per il calcolo della percentuale di ricarico) e gli anni
2014/2015/2016;
2) non si è attentamente valutato che il recupero fiscale non poggia le proprie fondamenta soltanto sulla differenza tra la percentuale di ricarico praticata dalla società (oggi pari al 24,88%) e quella accertata dall'Ufficio (oggi pari al 88,52), ancorché la stessa presenti già quel profilo di abnormità invocato dai primi
Giudici per giustificare l'utilizzo della metodologia induttiva.
Ciò in quanto già in sede di verifica i verbalizzanti avevano rilevato la presenza di altri elementi sintomatici di una maggiore redditività dell'impresa. Si fa riferimento alla presenza di lavoratori “in nero” (si veda fogli nn. 22-23 del PVC e pag. 3 dell'avviso di accertamento) e alla significativa discrasia rilevata nella riconciliazione tra gli incassi annotati in prima nota e quelli riportati nelle schede contabili dei clienti, per le quali sono emersi elementi positivi di reddito non dichiarati per l'importo di euro 506.976,22 (cfr. fogli nn.
29-30 del pvc e pag. 4 dell'atto impositivo);
3) non si è attentamente considerato che la percentuale di ricarico ponderata non è stata estrapolata da un campione, bensì è stata ricavata avuto riguardo a tutta la merce nelle disponibilità dell'appellata, così come rinveniente dall'inventario esibito da controparte (cfr. foglio 35, punto d., del PVC).
Questo Collegio, dunque, non condivide le statuizione della decisione impugnata, là dove il Giudice di primo grado ha erroneamente affermato che nel caso di specie:
i. la divergenza tra la percentuale di ricarico dichiarata ed accertata non sarebbe abnorme ed irragionevole;
ii. la medesima percentuale costituirebbe l'unico elemento preso in considerazione per la ricostruzione induttiva dei ricavi;
iii. non si sarebbe tenuto delle specificità caratterizzanti ciascun periodo d'imposta;
iv. il ricarico sarebbe stato estrapolato in maniera arbitraria in quanto ricavato sulla base di un campione e senza tener conto dei quantitativi acquistati.
Peraltro, va sottoposta a critica anche l'affermazione fatta in sentenza secondo cui in ciascun anno “…diverse possono essere le percentuali di ricarico…”, atteso che per comune esperienza le medesime non costituiscono delle variabili occasionali, come correttamente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11717 del 12 aprile 2022.
Tale arresto è interessante perché, nell'affrontare una fattispecie simile a quella in discussione, statuisce che in tema di accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, le percentuali di ricarico accertate con riferimento a un determinato anno fiscale costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi. Correttamente, quindi, l'amministrazione finanziaria ha provveduto al calcolo della percentuale media di ricarico sulla base delle fatture prodotte dalla stessa contribuente, la quale le ha ritenute rappresentative della propria attività commerciale, pur essendo relative a diverso anno di imposta rispetto a quelli oggetto di accertamento.
In merito alla presunzione di inattendibilità della contabilità, che la società ritiene che l'Amministrazione deve provare e non presumere, invece, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8690 del 29.03.2021, così ha testualmente statuito: “Peraltro, questa Corte ha ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa (…) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti- maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità dal dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture di qualsiasi attendibilità”.
La Cassazione conclude l'argomento ricordando come “gli elementi assunti a fronte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. n. 27552 del 2018)”.
Va, conclusivamente, ricordato che, in ogni caso, in sede di verifica sono state rilevate anche altre irregolarità
(ovvero le incongruenze tra la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica, nonché l'impiego di lavoratori “in nero) che, indubbiamente, costituiscono elementi che contribuiscono a rafforzare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio, situazione che, complessivamente valutata, rende del tutto legittimo l'operato agenziale, in alcun modo scalfito dalle argomentazioni della società appellata.
8.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
9.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €. 8.200,00 (ottomiladuecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
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