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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 170/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. BULZOMÌ C.F._1
CRISTINA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. VERRANDO C.F._2
LEANDRO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a RO (IM) in data 06/09/1998; Per_
• hanno avuto minorenne e maggiorenne. Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
RO (IM) il 06/09/1998, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 1998, parte 2, serie A, atto n. 14), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ove crede.
Per_ 2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno mantenimento, salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, attitudini ed aspirazioni e resterà collocata presso l'abitazione della madre.
Il padre vedrà la figlia quando vorrà previo avviso telefonico con la stessa e compatibilmente con gli impegni di studio ed extrascolastici della minore.
Per_ Il padre potrà stare con la figlia almeno due pomeriggi alla settimana - sempre compatibilmente e tenuto conto degli impegni di studio ed extrascolastici della minore - che vengono indicativamente fissati nelle giornate di martedì e giovedì con almeno un
2 pernottamento e possibilità di cena presso il padre nell'altro giorno con rientro presso la casa materna entro le ore 21:00.
Il padre terrà con sé la figlia un week end ogni due, dalle ore 15.00 del sabato alla domenica sera, con pernottamento nella notte del sabato presso il genitore.
Fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'esclusivo interesse della minore.
In ordine alle principali festività, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, stabilendo che la minore trascorra con uno di essi la vigilia di Natale e con l'altro il Natale e stesso dirsi
Per_ per Pasqua e Pasquetta. Per quanto possibile, festeggerà il compleanno con entrambi i genitori.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere periodi più lunghi con la figlia che pernotterà presso lo stesso, tempi da definire tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il 5 di Pt_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...], la somma di € 250,00 mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente, a far data da novembre 2025 in base agli indici ISTAT, là dove positivi.
Concorrerà inoltre alle seguenti spese non considerate ricomprese nel mantenimento nella misura del 50%:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche, protesiche, terapeutiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero presso strutture private allorché i tempi di attesa del servizio pubblico siano incompatibili con la patologia da accertarsi o dichiarata;
b) cure dentistiche purché per finalità non meramente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali prescritti dallo specialista.
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche ed ortodontiche per finalità puramente estetiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente allorché i tempi di attesa siano compatibili con la patologia dichiarata o da accertare;
d) farmaci alternativi, omeopatici o fitoterapici.
3 • spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, divise richieste dalla scuola nonché abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) buoni pasto;
f) assicurazione scolastica.
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco);
d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout);
e) spese di custodia (baby sitter)
f) viaggi e vacanze;
g) spese per conseguimento patente, acquisto di un mezzo di trasporto e suo mantenimento;
h) spese per acquisto cellulare, tablet o computer;
i) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario;
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno sempre essere sostenute senza preventivo accordo. Il conguaglio
4 avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota sostenuta da ciascun genitore. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli assegni familiari ed il successivo assegno unico per figli a carico saranno di competenza della sig.ra Pt_2
4) Circa invece il figlio maggiorenne studente universitario, non economicamente Per_3 autosufficiente, i genitori concordano che ciascuno versi la somma di € 350,00 mensili, per il suo mantenimento, sul conto corrente già acceso a nome del ragazzo, IBAN
[...], affinché lo stesso possa far fronte alle proprie esigenze, in autonomia. I genitori inoltre suddivideranno fra di loro nella misura del 50% ciascuno, le spese universitarie per l'iscrizione, le tasse ed i libri.
5) Quale accordo patrimoniale da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono che la casa di abitazione coniugale sita in Camporosso Via Aurelia n.27 meglio contraddistinta a catasto al Foglio 16 mappale 202 sub 6 (piano 2, cat. A/4, Cl. 2, ,5, rendita € 91.67) in comproprietà tra i coniugi, venga Per_4
assegnata in esclusiva proprietà alla moglie, per cui il marito si impegna a comparire nanti notaio prescelto dalla sig.ra previo preavviso di giorni 15 gg., per le formalità di rito, Pt_2
tasse e costi notarili a carico della moglie.
Sull'immobile grava un mutuo ipotecario contratto in data 19/11/2009 (atto notaio Per_5
i Ventimiglia;
Rep n. 5483 Racc. n. 4063) con la banca (ora
[...] Controparte_1 [...]
). A far data da oggi, la sig.ra si farà carico di pagare anche la quota di CP_2 Pt_2
mutuo fino ad ora pertoccata al sig. Pt_1
5) I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Pt_1 Pt_2
rinunciare pertanto a reciproche pretese di mantenimento.
6) Danno atto di aver diviso quanto oggetto di comunione familiare e più genericamente tutti i loro beni in comune salvo quanto stabilito nel presente ricorso e di non avere ulteriori reciproche pretese.
7) Spese del presente giudizio integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di RO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 27/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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