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19 marzo 1981
19 marzo 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975:
A) 8 marzo 1971:
protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
B) 25 settembre 1975:
protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;
protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;
protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975:
A) 8 marzo 1971:
protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
B) 25 settembre 1975:
protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;
protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;
protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2011, n. 5267Provvedimento: […] Per la Regione Friuli Venezia Giulia l'art. 1 della legge regionale n. 43 del 1981 ha previsto che tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica siano attribuite ai comuni che le esercitano attraverso settori, presidi e servizi delle usl da considerare alla stregua di meri organi amministrativi dell'ente locale.Leggi di più...
- vigilanza igienica·
- art. 14 legge n. 833 del 1978·
- competenza in materia di derattizzazione·
- competenza residuale dei comuni·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 7 e 9 l.r. n. 43/81·
- art. 7 bis e 7 ter d.lgs. n. 502 del 1992·
- DPCM 29.11.2002·
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione·
- personalità giuridica pubblica delle aziende sanitarie locali·
- igiene e sanità pubblica·
- trasferimento di competenze