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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8560/2023
promossa da: pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BERTELLI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLA ROSA, 48 FERRARA,
presso il difensore avv. BERTELLI STEFANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. BARGELLINI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'INDIPENDENZA 10 50129
FIRENZE, presso il difensore avv. BARGELLINI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 9
GENNAIO 2025.. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Decreto ingiuntivo, cui seguiva opposizione di Parte_1
[...]
rilevava come vi fosse incompetenza Parte_1
territoriale.
Inoltre, contestava alcune lavorazioni.
Si costituiva la la quale confermava di avere Controparte_1
effettuato lavori e di non essere stata pagata.
La causa transitava a decisione, senza ulteriori attività
istruttorie.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Pertanto, potrebbe anche essere omesso, in base all'articolo 132 del codice di procedura civile. A
maggior ragione, lo svolgimento del processo può limitarsi a quanto precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa non è matura per la decisione.
Infatti, come sopra narrato, non vi è alcuna attività istruttoria.
Pertanto, occorre rimettere la causa in ruolo, per la dovuta pagina 3 di 6 attività istruttoria. Le spese vanno riservate al definitivo, come da punto 4 del dispositivo. Una separata ordinanza regolerà la istruzione.
Occorre, nel frattempo, dichiarare con efficacia di giudicato la competenza del Tribunale di Bologna. Si tratta di questione che, fin da subito, può essere decisa con efficacia di giudicato.
In tale modo, nella successiva fase istruttoria, tale questione non potrà più essere trattata, così anche agevolando il lavoro istruttorio e delle stesse difese.
La competenza felsinea si determina sulla base dell'articolo 20
c.p.c.
La domanda iniziale, su cui si individua la competenza, è una domanda ad un pagamento di somma di danaro liquida ed esigibile, effigiata in decreto ingiuntivo. Dunque, essa è
portable; dunque, vi è competenza in Bologna quale luogo del pagamento, uno dei criteri di cui all'articolo 20 c.p.c.
pagina 4 di 6 Non è contestato, infatti, che la società opposta abbia sede in
Bologna e qui dovrebbe essere effettuato il pagamento, qualora la pretesa della isulterà fondata. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8560/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la competenza del Tribunale di Bologna, per
questa controversia.
2. DICHIARA che la causa non è matura per la decisione.
3. ISTRUZIONE COME DA SEPARATA ORDINANZA.
4. SPESE AL DEFINITIVO
5. SI PUBBLICHI.
pagina 5 di 6 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 17 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8560/2023
promossa da: pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BERTELLI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLA ROSA, 48 FERRARA,
presso il difensore avv. BERTELLI STEFANO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. BARGELLINI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'INDIPENDENZA 10 50129
FIRENZE, presso il difensore avv. BARGELLINI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 9
GENNAIO 2025.. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Decreto ingiuntivo, cui seguiva opposizione di Parte_1
[...]
rilevava come vi fosse incompetenza Parte_1
territoriale.
Inoltre, contestava alcune lavorazioni.
Si costituiva la la quale confermava di avere Controparte_1
effettuato lavori e di non essere stata pagata.
La causa transitava a decisione, senza ulteriori attività
istruttorie.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Pertanto, potrebbe anche essere omesso, in base all'articolo 132 del codice di procedura civile. A
maggior ragione, lo svolgimento del processo può limitarsi a quanto precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa non è matura per la decisione.
Infatti, come sopra narrato, non vi è alcuna attività istruttoria.
Pertanto, occorre rimettere la causa in ruolo, per la dovuta pagina 3 di 6 attività istruttoria. Le spese vanno riservate al definitivo, come da punto 4 del dispositivo. Una separata ordinanza regolerà la istruzione.
Occorre, nel frattempo, dichiarare con efficacia di giudicato la competenza del Tribunale di Bologna. Si tratta di questione che, fin da subito, può essere decisa con efficacia di giudicato.
In tale modo, nella successiva fase istruttoria, tale questione non potrà più essere trattata, così anche agevolando il lavoro istruttorio e delle stesse difese.
La competenza felsinea si determina sulla base dell'articolo 20
c.p.c.
La domanda iniziale, su cui si individua la competenza, è una domanda ad un pagamento di somma di danaro liquida ed esigibile, effigiata in decreto ingiuntivo. Dunque, essa è
portable; dunque, vi è competenza in Bologna quale luogo del pagamento, uno dei criteri di cui all'articolo 20 c.p.c.
pagina 4 di 6 Non è contestato, infatti, che la società opposta abbia sede in
Bologna e qui dovrebbe essere effettuato il pagamento, qualora la pretesa della isulterà fondata. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8560/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la competenza del Tribunale di Bologna, per
questa controversia.
2. DICHIARA che la causa non è matura per la decisione.
3. ISTRUZIONE COME DA SEPARATA ORDINANZA.
4. SPESE AL DEFINITIVO
5. SI PUBBLICHI.
pagina 5 di 6 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 17 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 6 di 6