Decreto cautelare 23 maggio 2023
Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07858/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7858 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Minasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
delle ordinanze di sgombero ANBSC - prot. interno n.-OMISSIS- del 2/3/2023 (notificata a -OMISSIS- in data 11.3.2023), ANBSC - prot. interno n. -OMISSIS- del 2/3/2023 (notificata a -OMISSIS- in data 14.3.2023), ANBSC - prot. interno n. -OMISSIS- del 2/3/2023 (notificata a -OMISSIS- in data 14.3.2023), ANBSC - prot. interno n. -OMISSIS- del 2/3/2023 (notificata a -OMISSIS- in data 14.3.2023), ANBSC - prot. interno n. -OMISSIS- del 2/3/2023 (notificata a -OMISSIS- in data 11.3.2023) tutte notificate nell'interesse dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono state impugnate le ordinanze di sgombero adottate dall’ANBSC nei confronti dei ricorrenti il 2 marzo 2023.
I ricorrenti hanno dedotto che nei confronti di -OMISSIS- era stato emesso dal Tribunale di Modena in data 30.9.2016 decreto di “sequestro e confisca della ditta “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, e per l’effetto delle quote sociali, dei beni immobili, dei beni mobili registrati, dei conti correnti e degli altri rapporti bancari attualmente intestati alla società medesima”.
La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato tale decreto con ordinanza del 2.3.2018 e la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in appello.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.nullità dell’atto impugnato per difetto della necessaria formalità comunicatoria – violazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) e dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguenze diretta sulla conformità dell’atto notificato.
L’atto impugnato (quale copia analogica di un documento informatico), per come comunicato e notificato al ricorrente, risultava mancante della necessaria attestazione di conformità all’originale informatico e comunque delle formalità previste dalla normativa in materia per la sua validità; l’atto, inoltre, era privo di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al ricorrente.
2. Incompetenza dell’organo.
Il provvedimento di sgombero risultava emanato dal dirigente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in forza del potere di autotutela riconosciuto dall’art. 823, comma 2, c.c., e dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, su 5 immobili facenti parte del patrimonio della società -OMISSIS- in quanto oggetto di conferimento, mentre oggetto della confisca era la stessa società e non i singoli beni, sicché la stessa avrebbe dovuto essere amministrata o, in alternativa, posta in liquidazione dalla nuova proprietà statale.
3. Eccesso di potere per uso distorto quale improprio ricorso all’istituto in autotutela per come previsto dall’art. 823, comma 2, c.c., e dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Violazione del termine.
L’ordinanza di sgombro impugnata assegnava per il rilascio termine perentorio di 120 giorni dalla data della notifica del provvedimento e non menzionava né consentiva la possibilità del ricorrente di adire anche il Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Si è costituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi, quanto alla lamentata carenza di notifica del provvedimento, che la relata di notifica restituita dai Carabinieri riporta la certificazione, firmata dal Comandante, da cui risulta che il provvedimento notificato è stato ricevuto a mezzo pec; l’atto, inoltre, risulta provvisto di firma digitale del dirigente sottoscrittore, sicché la relativa censura risulta infondata.
Nel merito, non è innanzitutto in contestazione l’esistenza di un provvedimento di confisca definitiva della società proprietaria degli immobili oggetto di sgombero e, quindi, di tutti i beni intestati alla stessa.
Secondo la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, la confisca definitiva è un provvedimento ablatorio che assume carattere di definitività per il decorso del termine fissato per proporre le impugnazioni ovvero in esito delle impugnazioni previste e, ai fini del presente giudizio, vale il principio secondo cui, una volta divenuto definitivo il relativo provvedimento, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato (Cons. Stato, n. 1499/19 cit. e TAR Lazio, Sez. I, 22.3.19, n. 3890).
Tale definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari avverso la stessa, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011, che disciplina la “Revocazione della confisca” (Cons. Stato, sentenza 4.3.2019, n. 1499).
L’ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è quindi riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8.1.07, n. 57).
L’Agenzia ha, infatti, il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993; id. 16 giugno 2016, n. 2682).
In conseguenza di quanto sopra, il fatto che la confisca abbia colpito la società e non direttamente gli immobili dalla stessa posseduti non assume alcun rilievo rispetto agli interessi dei ricorrenti, posto che comunque il patrimonio sociale e tutti i beni in esso compresi sono stati oggetto del provvedimento ablatorio divenuto definitivo; la censura al riguardo articolata è quindi inammissibile oltre che infondata.
Quanto all’eccepita incompetenza del dirigente della sede locale dell’ANBSC, deve osservarsi che l’art. 112 comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 riserva alla competenza del Direttore, che assume la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, l’adozione dei decreti di destinazione dei beni confiscati in via definitiva, ai sensi dell’art. 48 dello stesso decreto, mentre deve ritenersi compresa nelle attribuzioni dei dirigenti, secondo i principi generali, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o da altro atto normativo tra le funzioni attribuite agli organi (Tar Lazio, sez. I, sentenza 5817/2021; Consiglio di Stato, sentenza n. 822/2022).
Venendo all’esame delle ulteriori censure, si osserva che l’Amministrazione, a fronte di un provvedimento definitivo di confisca, ha il potere-dovere di ordinare il rilascio del bene, indipendentemente dalla preventiva adozione del provvedimento di destinazione d’uso dell’immobile.
Il comma 2 dell’art. 47, d.lgs. n. 159/2011 prevede, infatti, espressamente che “Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’art. 823 del codice civile”, a mente del quale “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso”.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa chiarisce, peraltro, che “tale potere-dovere non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso (Cons. St., sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169); infatti il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art. 2-nonies, comma 1, primo periodo, l. 31 maggio 1965, n. 575) invia di autotutela (c.d. autotutela esecutiva) prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art. 2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 1965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni” (Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6387).
Quanto, infine, all’indicazione della possibilità di fare ricorso al Capo dello Stato avverso il provvedimento di sgombero si rileva che tale omissione costituisce mera irregolarità, non idonea a inficiare la legittimità dell’atto.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.