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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5941/2022 promossa da:
(cod. fisc. , con il proc. dom. avv. PRATELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE, Via A. Ponchielli n. 77 Pesaro
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PEDRAZZINI FABIO, VIA Controparte_1 P.IVA_1
CORSO CAVOUR 40 PAVIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
--- respingere l'eccezione pregiudiziale in rito di incompetenza del Tribunale di Brescia come
formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella presente
memoria;
--- accogliere l'eccezione riconvenzionale di nullità integrale della fideiussione sottoscritta dalla
sig.ra per violazione della normativa imperativa Antitrust in ragione del disposto degli Parte_1
artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e/o
revocare il decreto monitorio opposto n. 849/2022;
--- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, dichiarare
la nullità delle singole clausole della fideiussione contrastanti con la normativa Antitrust, e per
l'effetto, accertato la mancata proposizione di istanze da parte della opposta verso la debitrice
principale nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare ai sensi del detto articolo la
sig.ra liberata dagli obblighi della fideiussione, e conseguentemente dichiarare nullo Parte_1
e/o annullare e/o revocare il decreto monitorio opposto n. 849/2022;
--- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 849/2022 previa declaratoria di illegittimità delle operazioni di
addebito di emolumenti usurari per anticipata estinzione e/o Fondo di Garanzia operati
illegittimamente dall'Istituto di credito e dei pagamenti effettuati per tali titoli in costanza di
rapporto, nonché previa detrazione dell'importo risultante da tali pagamenti, pari ad euro 25.105,68
o alla minore o maggiore somma acclarata all'esito dell'istruttoria, da quanto eventualmente dovuto
alla e anche dopo aver rideterminato l'importo complessivo degli interessi dovuti all'esito CP_2
della declaratoria di illegittimità del saggio applicato dalla stessa;
CP_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte opposta: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia,
a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art.
33, co. 2, della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co.
1-ter, lett. a), del D.Lgs.
n. 168 del 2003, relativamente all'azione di nullità della fideiussione;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 849/2022 del Tribunale di Brescia, non sussistendo i gravi motivi
ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi
formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in
narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare al Parte_1
pagamento, a favore di della somma di € 19.193,94, quale debito residuo del Controparte_1
finanziamento chirografario n. 919289 del 21/11/2014, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di
quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda
istruttoria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi e nelle forme dell'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 849/22 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 19.193,94, era riferita a somme non restituite oggetto di un contratto di finanziamento erogato in favore di di cui l'opponente si era Parte_2
costituita fideiussore;
- che la fideiussione era nulla, per essere stata rilasciata sulla base di un modulo contrattuale conforme allo schema predisposto dall'ABI e giudicato lesivo della concorrenza dalla Banca
d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005;
- che, quanto meno, era nulla la clausola dio deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione della garante, per non avere la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che erano stati pattuiti interessi usurari, considerata la penale concordata per il caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come la garanzia prestata dall'opponente fosse una fideiussione specifica.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 26.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nullità della fideiussione.
Parte opponente ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_3 Parte_4
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte attrice pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Tale conclusuione, pertanto, oòera non solo rispetto alla prospettata nullità integrale della fideiussione, ma, ovviamente, anche per la auspicata nullità parziale, limitata alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assorbendo ogni considerazione in ordine alla non tempestiva reazione del creditore nei confronti del debitore principale inadempiente rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione garantita.
Usura.
Pari esito va riconosciuto alla contestazione relativa alla pattuizione illecita dei tassi di interesse,
pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè anche sotto tale profilo la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Conclusioni.
Per le ragioni esposte, in difetto di ulteriori motivi di contestazione, l'opposizione in esame va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,0, oltre c.p.a, di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 849/22 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,0, oltre c.p.a, di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025
Il giudice
AN RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5941/2022 promossa da:
(cod. fisc. , con il proc. dom. avv. PRATELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE, Via A. Ponchielli n. 77 Pesaro
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PEDRAZZINI FABIO, VIA Controparte_1 P.IVA_1
CORSO CAVOUR 40 PAVIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
--- respingere l'eccezione pregiudiziale in rito di incompetenza del Tribunale di Brescia come
formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella presente
memoria;
--- accogliere l'eccezione riconvenzionale di nullità integrale della fideiussione sottoscritta dalla
sig.ra per violazione della normativa imperativa Antitrust in ragione del disposto degli Parte_1
artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e/o
revocare il decreto monitorio opposto n. 849/2022;
--- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, dichiarare
la nullità delle singole clausole della fideiussione contrastanti con la normativa Antitrust, e per
l'effetto, accertato la mancata proposizione di istanze da parte della opposta verso la debitrice
principale nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare ai sensi del detto articolo la
sig.ra liberata dagli obblighi della fideiussione, e conseguentemente dichiarare nullo Parte_1
e/o annullare e/o revocare il decreto monitorio opposto n. 849/2022;
--- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 849/2022 previa declaratoria di illegittimità delle operazioni di
addebito di emolumenti usurari per anticipata estinzione e/o Fondo di Garanzia operati
illegittimamente dall'Istituto di credito e dei pagamenti effettuati per tali titoli in costanza di
rapporto, nonché previa detrazione dell'importo risultante da tali pagamenti, pari ad euro 25.105,68
o alla minore o maggiore somma acclarata all'esito dell'istruttoria, da quanto eventualmente dovuto
alla e anche dopo aver rideterminato l'importo complessivo degli interessi dovuti all'esito CP_2
della declaratoria di illegittimità del saggio applicato dalla stessa;
CP_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte opposta: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia,
a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art.
33, co. 2, della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co.
1-ter, lett. a), del D.Lgs.
n. 168 del 2003, relativamente all'azione di nullità della fideiussione;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 849/2022 del Tribunale di Brescia, non sussistendo i gravi motivi
ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi
formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in
narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare al Parte_1
pagamento, a favore di della somma di € 19.193,94, quale debito residuo del Controparte_1
finanziamento chirografario n. 919289 del 21/11/2014, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di
quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda
istruttoria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi e nelle forme dell'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 849/22 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 19.193,94, era riferita a somme non restituite oggetto di un contratto di finanziamento erogato in favore di di cui l'opponente si era Parte_2
costituita fideiussore;
- che la fideiussione era nulla, per essere stata rilasciata sulla base di un modulo contrattuale conforme allo schema predisposto dall'ABI e giudicato lesivo della concorrenza dalla Banca
d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005;
- che, quanto meno, era nulla la clausola dio deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione della garante, per non avere la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che erano stati pattuiti interessi usurari, considerata la penale concordata per il caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come la garanzia prestata dall'opponente fosse una fideiussione specifica.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 26.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nullità della fideiussione.
Parte opponente ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le fideiussioni rilasciate da e da contenevano Pt_3 Parte_4
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., 29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte attrice pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Tale conclusuione, pertanto, oòera non solo rispetto alla prospettata nullità integrale della fideiussione, ma, ovviamente, anche per la auspicata nullità parziale, limitata alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assorbendo ogni considerazione in ordine alla non tempestiva reazione del creditore nei confronti del debitore principale inadempiente rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione garantita.
Usura.
Pari esito va riconosciuto alla contestazione relativa alla pattuizione illecita dei tassi di interesse,
pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè anche sotto tale profilo la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Conclusioni.
Per le ragioni esposte, in difetto di ulteriori motivi di contestazione, l'opposizione in esame va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,0, oltre c.p.a, di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 849/22 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,0, oltre c.p.a, di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025
Il giudice
AN RA