Articolo 800 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 819Articolo 801
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Art. 800. Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri 1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.537 unita'.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di ((30.975 unita')) .
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.701 unita'.
4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di ((60.959 unita')) .
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023