Articolo 1 della Legge 5 marzo 1973, n. 40
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10 aprile 1973
Art. 1. Articolo unico.

Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Entrata in vigore il 10 aprile 1973
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