Art. 1. Articolo unico.
Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.