Ordinanza cautelare 8 giugno 2021
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/08/2025, n. 15741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15741 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05298/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5298 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via in Arcione, n. 71;
contro
Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui Roma capitale – Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro ha disposto, nei confronti della ricorrente, «la sospensione, entro 3 (tre) giorni dalla notifica del presente provvedimento, per la durata di 144 (centoquarantaquattro) giorni o fino all’estinzione del dovuto, della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. -OMISSIS-» per l’esercizio dell’attività ricettiva di residence ivi indicata;
- diffida al pagamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno e non riversate a Roma Capitale prot. n.-OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- da Roma capitale – Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro;
- sollecito al pagamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno e non riversate a Roma capitale prot. n. -OMISSIS- emesso da Roma capitale;
- deliberazione dell’Assemblea capitolina n. -OMISSIS-;
- determinazione dirigenziale di Roma capitale n. -OMISSIS- avente a oggetto la «Predeterminazione ed approvazione dei parametri di misurazione della durata della sanzione della sospensione delle attività ricettive entro il termine massimo di sei mesi ex art. 8, comma 4 del vigente Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, di richiamo dell’art. 27, comma 1 della L. R. n. 13/2007 ss.mm.ii»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS- :
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- (rep. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui Roma Capitale – Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro ha disposto, nei confronti del legale rappresentante di -OMISSIS- «la sospensione, entro 3 (tre) giorni dalla notifica del presente provvedimento, per la durata di 144 (centoquarantaquattro) giorni o fino all’estinzione del dovuto, della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività ricettiva di residence, denominato -OMISSIS- residence, sito a Roma, in via Aurelia, n. -OMISSIS-, con capacità ricettiva pari a 37 unità abitative, per complessivi 198 posti letto»;
- per quanto occorrer possa, della diffida al pagamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno e non riversate a Roma capitale prot. n.-OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- da Roma capitale – Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro, valevole come comunicazione di avvio del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ricettiva;
- per quanto occorrer possa, del sollecito al pagamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno e non riversate a Roma capitale prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale Roma capitale – Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro ha sollecitato il legale rappresentante di -OMISSIS- e titolare dell’esercizio di residence -OMISSIS- residence, a trasmettere tutti i documenti utili a comprovare il pagamento effettuato dell’importo dovuto a titolo di omesso/incompleto riversamento del contributo di soggiorno entro e non oltre il 16 novembre 2020, comunicando che «decorso tale termine senza aver ricevuto la documentazione richiesta e/o in caso di riscontro inadeguato, questo Dipartimento procederà a concludere il procedimento avviato con la diffida prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- adottando la determinazione dirigenziale di sospensione del titolo abilitativo all’esercizio della sopra citata attività»;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. -OMISSIS-, del regolamento contributo di soggiorno nel territorio di Roma capitale, nonché della determinazione dirigenziale di Roma capitale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, avente a oggetto la «Predeterminazione ed approvazione dei parametri di misurazione della durata della sanzione della sospensione delle attività ricettive entro il termine massimo di sei mesi ex art. 8, comma 4 del vigente regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma capitale, di richiamo dell’art. 27, comma 1 della l.r. 13/2007»;
- di ogni altro atto allo stesso connesso, presupposto o consequenziale, ancorché allo stato eventualmente non noto;
- della determinazione dirigenziale di Roma capitale, Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro - direzione turismo – U.O. S.U.A.R., prot. n. -OMISSIS- (rep. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, comunicata in data -OMISSIS-, che ha disposto l’integrazione della determinazione dirigenziale di sospensione n. Rep. -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. N -OMISSIS-, specificando che l’attività ricettiva di residence, denominato -OMISSIS- residence, sito a Roma, in via Aurelia. n. 480 presenta la capacità ricettiva pari a 108 unità abitative (n. 37 monolocali da 1 posto letto, n. 22 monolocali da 2 posti letto, n. 16 monolocali da 3 posti letto, n. 30 appartamenti da 2 posti letto e n. 3 appartamenti da 3 posti letto) per complessivi 198 posti letto, nonché della relativa nota di trasmissione;
- per quanto occorrer possa, del verbale del -OMISSIS- relativo al sopralluogo eseguito in data 7 luglio 2021, del rapporto informativo redatto dalla polizia locale di Roma capitale – U.O. XIII Gruppo Aurelio, prot. n. -OMISSIS-, acquisito dal Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro – direzione turismo – U.O. sportello unico attività ricettive con nota prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del rapporto informativo redatto dalla polizia locale di Roma capitale – U-O- GSSU – prot. n. -OMISSIS-, acquisito dal Dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro – direzione turismo – U.O. sportello unico attività ricettive in data 26 luglio 2021, con prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto allo stesso connesso, presupposto o consequenziale, ancorché allo stato eventualmente non noto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava la determina dirigenziale con cui Roma capitale ordinava la sospensione dell’attività turistico alberghiera per la durata di 144 (centoquarantaquattro) giorni in ragione del mancato pagamento del contributo di soggiorno per l’anno 2019.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione capitolina.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che veniva respinta con ordinanza dopo lo scrutinio alla camera di consiglio dell’8 giugno 2021 (il successivo appello cautelare veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse).
4. Con successivo atto di motivi aggiunti veniva gravata un’ulteriore determinazione che integrava la precedente decisione di sospensione, specificando analiticamente la capacità ricettiva della struttura.
5. Il difensore di parte ricorrente rinunciava al mandato con atto depositato il 20 settembre 2024, ma ciò non comporta la perdita dello ius postulandi e della rappresentanza del cliente per tutti gli atti del processo, in virtú del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio del difensore ai sensi dell’art. 85 c.p.c. (v. Tar Lazio, sez. III- bis , 16 maggio 2025, n. 9381).
6. Roma capitale depositava ulteriori documenti e memorie in vista dell’udienza dell’11 luglio 2025 all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
7. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare ad elencare le censure sollevate col ricorso: si procederà con un’unica illustrazione, atteso che il contenuto testuale dell’atto di motivi aggiunti è sovrapponibile al ricorso introduttivo sicché verranno scrutinati congiuntamente.
8. Con il primo motivo viene lamentata la violazione del principio di legalità ( sub specie di divieto di irretroattività) atteso che il provvedimento avrebbe sanzionato condotte poste in essere in tutto l’anno 2018: nondimeno, il potere sanzionatorio troverebbe la sua legittimazione nella delibera dell’Assemblea capitolina, entrata in vigore il 21 aprile 2018, quindi dopo la commissione del fatto illecito.
9. Tramite la seconda censura si descrive l’errore di calcolo nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione capitolina che avrebbe indicato un numero di ospiti ben superiore a quello effettivo.
10. A mezzo della terza doglianza si precisa che l’errore di calcolo sopra indicato avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a non sospendere l’attività ricettiva almeno sino alla definizione del giudizio civile sull’ingiunzione di pagamento.
11. Il quarto mezzo di impugnazione evidenzia come al momento dell’adozione della precedente sospensione, l’amministrazione avrebbe già posseduto tutte le informazioni relative all’anno 2018, sicché avrebbe dovuto adottare un unico atto e non frazionare le sospensioni, cagionando cosí un danno ulteriore e non necessario al privato.
12. Infine, con l’ultimo motivo si lamenta la sproporzione della sospensione comminata, frutto di un errore di calcolo.
13. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono tutti infondati.
14. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare come il Tribunale di Roma abbia rigettato l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per l’omesso versamento del contributo di soggiorno per l’anno 2018 (Trib. Roma, sez. II, 10 febbraio 2022, n. 2266): tale pronunciamento non è stato appellato e, dunque, è passato in giudicato (peraltro, la società ha poi saldato il dovuto).
15. Tale circostanza consente di superare tutte le doglianze di illegittimità derivata formulate nel ricorso: in aggiunta, è chiara la correttezza dell’operato dell’amministrazione nel comminare la sospensione scindendola in base alle annualità di riferimento, in base al naturale ordine cronologico di lavorazione delle pratiche.
16. Inoltre, sugli errori di calcolo, va rilevato come questi vengono effettuati sulla base dei dati e delle informazioni dichiarati dai responsabili delle strutture ricettive. In altre parole, non è mai possibile che vi sia un errore di calcolo dell’amministrazione, essendo al piú ipotizzabile un errore del privato: d’altro canto, a sostegno della propria argomentazione, il ricorrente nell’atto di impugnazione procedere a dei calcoli sulla base di una stima, segno evidente della fallacità della sua tesi.
17. Quanto alla denunciata violazione del principio di irretroattività, va precisato come l’art. 27 l.r. Lazio 6 agosto 2007, n. 13 consenta all’amministrazione competente di sospendere l’attività ricettiva, allorquando si sia « dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva ». Orbene, quanto al contributo di soggiorno, esso è stato introdotto dall’art. 14, comma 16 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e, per il territorio di Roma capitale, con deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2010, n. 67, e regolato con la deliberazione dell’Assemblea capitolina 22/23 dicembre 2010, n. 38. La successiva deliberazione dell’Assemblea capitolina 30 marzo 2018, n. 32, ha semplicemente modificato alcune prescrizioni del precedente regolamento.
18. Quanto esposto determina che il precetto è posto unicamente dall’art. 27 l.r. Lazio 13/2007, mentre il regolamento circa il contributo di soggiorno costituisce unicamente un elemento normativo del fatto tipico: conseguentemente, essendovi continuità tra i due regolamenti – nelle parti inerenti alla condotta illecita – non risulta in alcun modo violato il principio di legalità.
19. Pertanto, appura la legittimità della decisione di sospensione, il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati.
20. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Maria Tropiano, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Filippo Maria Tropiano |
IL SEGRETARIO