Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 71/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 71/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 359/2020 pubblicata il 03/08/2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 2099/14 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
CO NG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CO NG, elettivamente domiciliato in VIA PIETRUNTO 20 C/O AVV. M. PIETRUNTI CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
IS DE ZI (C.F. 80184430587), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO ., elettivamente domiciliato in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/1/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. CO NG precisa le conclusioni riportandosi a tutte quelle rassegnate nel proprio atto di citazione in appello ed ai successivi scritti depositati, che qui abbiansi come integralmente trascritte, chiedendone il totale accoglimento;
col rigetto di quelle avverse per tutti i motivi già spiegati;
per l'appellato Ministero, l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO . nel riportarsi ai propri scritti difensivi chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 17.12.2014, il CO NG conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Campobasso il Ministero della Giustizia, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, delle indennità e/o emolumenti relativi allo svolgimento delle attività e funzioni di vice Procuratore Onorario nelle udienze penali tenute innanzi agli uffici giudiziari dal mese di maggio 2006, fino al mese di aprile 2010, per la somma complessiva di € 18.000,00 più accessori di legge. Tali emolumenti, in particolare, gli sarebbero stati dovuti per le attività svolte innanzi agli Uffici dei Giudici di Pace di NO, Termoli, Casacalenda, Guglionesi, Palata, tutti appartenenti al circondario
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contestava di aver non aver ricevuto alcuna indennità, ma solo dei piccoli contributi per le spese vive di trasferta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Ministero della Giustizia, impugnando e contestando in toto la domanda ex adverso proposta circa le predette indennità spettanti al sig. CO, siccome inammissibile, infondata e non provata;
contestava che le prestazioni effettuate dall'attore non erano state prestate nella qualità di vice procuratore onorario, ma quale delegato ai sensi del DL 27/7/05 n.144, norma che non prevedeva la corresponsione di alcun indennizzo ma solo di un rimborso spese, come peraltro chiarito dalla circolare 0101392 del 2/10/2006 del Ministero della Giustizia.
Con sentenza n. 359/2015 pubblicata in data 30.08.2020, il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda proposta dall'attore, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Il tribunale rilevava che l'attore non era mai stato nominato magistrato onorario, come tale avente titolo alle indennità previste dall'art. 4 del d.lgs. 237/1989; in tal senso disponevano sia la nota prot. n. 38972015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO, sia la nota del C.S.M. prot. n. P7071/2015 del 16.04.2015; lo stesso attore si era sempre limitato a chiedere alla delegante Procura di NO il rimborso delle spese (come del resto previsto per gli ufficiali di P.G. delegati da parte del P.M. a compiere atti giudiziari, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/2012) e non aveva mai avanzato richieste di indennità come magistrato onorario.
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.02.2021 ed iscritto a ruolo il 9/3/21 il CO proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, per vedere accolte le seguenti conclusioni:
1) ritenere la sentenza impugnata nulla e/o illegittima e/o ingiusta per tutti i motivi esposti nel proprio atto di citazione in appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza de qua, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'odierno appellante delle indennità e/o emolumenti relativi allo svolgimento delle attività e funzioni di vice Procuratore Onorario nelle udienze penali innanzi agli Uffici giudiziari, per una somma complessiva di euro 18.000,00, più accessori di legge e interessi, o la somma ritenuta di giustizia;
2) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi
Si costituiva il IS DE ZI chiedendo la conferma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la inammissibilità, ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c., dell'atto di citazione in appello proposto da controparte;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, perché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata.
Con ordinanza del 18/1/24, resa all'esito dell'udienza del 17/1/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevato che la richiesta di pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis cpc è stata superata dalla rimessione della causa in decisione;
non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, NG CO lamenta che la decisione è stata a assunta sulla base di tre elementi documentali;
due (una nota del Procuratore della Repubblica di NO ed
Pag. 2 a 4 una circolare ministeriale), di nessun valore per la causa;
un terzo documento, invece determinante per il giudizio, la nota 16.4.2015 del CSM, era stata prodotta dalla controparte in modo tutto irregolare, fuori da ogni contraddittorio processuale e senza che l'attuale appellante ne sapesse nulla, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Va premesso che il ministero convenuto sin dalla costituzione in giudizio ha contestato il mancato espletamento delle funzioni quale vice procuratore onorario, ma come delegato, motivo per cui era preciso onere probatorio dell'attore quello di dare prova dell'avvenuta attribuzione della nomina per incarico dal competente ministero previa deliberazione del CSM, requisito essenziale e ineludibile ai fini della prova dell'espletamento dell'incarico con dette funzioni.
Del resto dalla lettura del verbale di udienza del 4/12/18 risulta che l'avvocatura produceva il documento in questione alla detta udienza alla presenza dell'attore, difeso da sé stesso, motivo per cui risulta del tutto sconfessata la deduzione della produzione del documento all'insaputa della parte attrice.
In ogni caso, anche a voler ritenere tardiva la produzione documentale in questione, va rilevato che era onere della parte di dare prova del provvedimento di nomina nella funzione con provvedimento del Ministro della Giustizia previa deliberazione del CSM.
La circolare richiamata dal ministero , come già rilevato dal Tribunale : “… è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di soggetti in assenza di una espressa previsione normativa. È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza e i laureati in giurisprudenza. In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97)”.
Lo stesso attore si è sempre limitato a chiedere alla delegante Procura di NO il rimborso delle spese (come del resto previsto per gli ufficiali di P.g. delegati da parte del P.M. a compiere atti giudiziari, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/2012) e non ha dato prova di aver avanzato precedenti richieste di indennità come magistrato onorario.
4. Con il secondo motivo l'appellante contesta che aveva chiesto espressamente di svolgere le funzioni di Vice Procuratore Onorario nelle cause penali del Circondario ed il Procuratore della Repubblica, di volta in volta, sempre espressamente, lo aveva incaricato di svolgere quelle medesime funzioni;
i cancellieri – ogni volta – avevano certificato che proprio quelle stesse funzioni erano state svolte come risultava dalla documentazione prodotta con l'atto di citazione introduttiva;
tali fatti comprovavano lo svolgimento dell'attività ed il Tribunale non aveva tenuto conto di tali elementi.
Il motivo è del tutto infondato.
Dalla stessa lettura dei provvedimenti del procuratore della repubblica richiamati dall'appellante si evince il richiamo al DL n.144/05 art. 15 n. 4, che prevede tra l'altro l'espletamento della funzione nell'udienza dibattimentale da parte di laureati in giurisprudenza, come peraltro previsto dalla Circolare 2 ottobre 2006 - Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144, pure richiamata dal Ministero sin dalla sua costituzione in giudizio;
i provvedimenti del procuratore della repubblica consistono in una “delega” a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero dinanzi al Giudice di Pace per ciascuna udienza, senza alcun riferimento allo svolgimento della detta attività nella veste di vice procuratore onorario, funzione che peraltro non poteva neppure essere conferita dal Procuratore della Repubblica;
del tutto infondata è la deduzione che i cancellieri abbiano “certificato” lo svolgimento delle dette funzioni da parte dell'appellante, tenuto conto che una cosa è la rappresentanza della Procura quale delegato, altra cosa è la rappresentanza quale vice procuratore
Pag. 3 a 4 onorario;
sicuramente non spetta ai “cancellieri” il compito di attribuire poteri di vice procuratore onorario al delegato della Procura.
5. Con il terzo motivo l'appellante contesta di aver offerto la prova concreta dell'espletamento dell'attività e che la nota del CSM e la nota 19.5.2015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO, non erano norme di legge.
Il motivo è del tutto infondato.
Va premesso che la nota 19.5.2015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO, prodotta in primo grado dal Ministero, non risulta depositata né nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, né in quello telematico di primo grado (non risulta depositato il cartaceo di parte di primo grado del Ministero).
Parte appellante, che riveste la posizione di attore nel procedimento di appello, ha l'onere di ridepositare anche i documenti depositati dalla controparte e non ridepositati in appello, ove richieda l'esame dei detti documenti.
In ogni caso, va rilevato che, a prescindere dalle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica circa lo svolgimento delle funzioni di rappresentante quale delegato, era preciso onere dell'appellante quello di dare prova di essere stato nominato dalla competente autorità quale vice procuratore onorario, onere che non è stato assolto.
6. Con il quarto motivo si contesta che le stesse note e la circolare erano state pure mal interpretate, in quanto l'appellante aveva già conseguito il titolo di avvocato, oltre che il diploma di specializzazione ed aveva effettuato richiesta di svolgere le funzioni di VPO.
Il motivo è del tutto infondato;
il fatto che l'appellante abbia svolto l'attività di delegato quando era già avvocato o dopo aver effettuato domanda non comprovano il fatto che l'appellante abbia espletato l'attività di rappresentanza quale vice procuratore onorario;
va ribadito il fatto che i magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumerne le funzioni giudiziarie onorarie.
L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CO NG, avverso la sentenza n. 359/2020 pubblicata il 03/08/2020 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna CO NG al pagamento, in favore del IS DE ZI , delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 10/01/2025. Il Presidente Dr. Maria Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
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