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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA oggi sostituito dall'avv. Francesco Parte_1
Chiappetta Per l'avv. GRAZZINI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Maurizio Milana e Controparte_1 la dott.ssa Francesca Ruscica
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate,
insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Milana, sull'eccezione di prescrizione, richiama Tribunale di Salerno sent. n. 2331/2024.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA
ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE UC JO AE, dell'avv. GRAZZINI ANDREA, dell'avv. DE FAZIO GIACOMO e dell'avv. MORIGGI VALERIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO
VENETO 1 FIRENZE, presso il difensore avv. GRAZZINI ANDREA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere dipendente di dal 1.06.1999, con contratto di apprendistato Controparte_1
professionalizzante, con inquadramento nel livello IV CCNL Commercio Terziario e con orario di lavoro full time; rapporto trasformato, nel 2002, in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento, dal gennaio 2005, nel III livello CCNL
Commercio Terziario (v. doc. n. 1, 2, 7);
b) di essere addetta al punto vendita di Empoli;
c) che, il 13.07.2022, il direttore del punto vendita di Empoli affiggeva in bacheca la seguente comunicazione: “Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del
CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo
2 scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro retributivo” (v. doc. n. 3);
d) di avere, pertanto, diritto al riconoscimento del primo scatto di anzianità dopo 3 anni dalla data di assunzione come apprendista ed alla corresponsione delle relative differenze retributive
(quantificate detraendo gli importi di cui alle lett. a) e b) del predetto comunicato aziendale), per complessivi euro 2.702,87 (v. doc. n. 9);
e) di avere invano rivendicato la regolarizzazione delle proprie buste paga e il pagamento delle suindicate differenze retributive con lettera ricevuta dal datore di lavoro in data 8.11.2023 (v. doc. n. 8).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità a decorrere dal mese di giugno 2002 e per l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione delle buste paga della stessa per i motivi esposti;
- condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.702,87 (o il diverso importo ritenuto di giustizia) per i motivi dedotti. Con riserva di agire in separato giudizio per tutto quanto successivamente maturato e maturando. Con vittoria di spese. Oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle rivendicate differenze retributive e, in ogni caso, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, avendo la lavoratrice sempre percepito somme superiori rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, nonché il superminimo ex apprendisti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 112 CCNL Commercio Terziario 1999 (previsione confermata nei successivi CCNL;
v. doc. n. 5
e 6 del fascicolo di parte ricorrente) prevede che: “Scatti di anzianità. Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (…) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo
1987 (…). Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: (…) Gli scatti di anzianità non possono essere
3 assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare”.
Nella comunicazione datata 13.07.2022 di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente si legge che:
“A tutti i collaboratori assunti con contratto di apprendistato. Oggetto: Scatti di anzianità periodo di apprendistato. Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro retributivo”.
In effetti, dalle buste paga di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente emerge che la società resistente, con la busta paga di luglio 2022, ha riconosciuto alla ricorrente l'anzianità convenzionale dal
1.06.1999, n. 8 scatti di anzianità, con data del prossimo scatto al giugno 2025.
Quindi, conformemente alla previsione della soprariportata norma contrattuale collettiva (che prevede che: “Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”, senza operare alcuna distinzione tra le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione del personale dipendente, considerato, altresì, che, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ed al contenuto della comunicazione datata
13.07.2022, la società datrice di lavoro ha riconosciuto alla ricorrente la decorrenza della anzianità di servizio, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (1.06.1999).
Non vi è, dunque, una seria contestazione tra le parti in ordine alla decorrenza della anzianità di servizio della ricorrente, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (1.06.1999).
Per quanto attiene alle rivendicate differenze retributive, si osserva, in primo luogo, che alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. si applica l'art. 2113 c.c., non essendo, al contrario, pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla previsione dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente).
4 A tal proposito, si evidenzia che, nel caso in esame, non è intervenuta alcuna conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto le differenze retributive oggetto di causa (rivendicate dalla ricorrente con la diffida ricevuta dalla resistente in data 8.11.2023).
In secondo luogo, l'art. 112 CCNL applicato (con previsione confermata nei successivi contratti collettivi) prevede espressamente che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare.
È, conseguentemente, infondata l'eccezione di assorbimento genericamente formulata da parte resistente con riferimento a superminimi/premi in godimento alla ricorrente (nemmeno specificati nel loro ammontare, essendosi, peraltro, parte resistente espressamente opposta all'ammissione di CTU contabile).
Al contrario, emerge dai conteggi di parte ricorrente che la stessa ha detratto, a titolo di percepito, quanto corrisposto dal datore di lavoro a seguito della comunicazione del 13.07.2022, lett. a) (“un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili”) e b) (“Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive”).
Ancora, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, in adesione al condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito di questo Tribunale e della
Corte di Appello di Firenze e di legittimità (v. Cass. Sez. L -, sent. n. 26246/2022, secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, avvenuta il 18.07.2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro), dovendo, quindi, le rivendicate differenze retributive essere calcolate per il periodo dal luglio 2007 (ovvero i 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L.
92/2012) al dicembre 2023.
Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente), detratti gli importi prescritti, dal quale emerge, quale totale delle differenze retributive maturate per il titolo suindicato, la somma complessiva lorda di € 1.493,92 (non potendo essere emessa una pronuncia di condanna con riferimento alla incidenza della predetta somma sul TFR, in quanto non esigibile, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere).
5 Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €
1.493,92, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni di cui in motivazione.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 1.493,92 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA oggi sostituito dall'avv. Francesco Parte_1
Chiappetta Per l'avv. GRAZZINI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Maurizio Milana e Controparte_1 la dott.ssa Francesca Ruscica
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate,
insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Milana, sull'eccezione di prescrizione, richiama Tribunale di Salerno sent. n. 2331/2024.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA
ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE UC JO AE, dell'avv. GRAZZINI ANDREA, dell'avv. DE FAZIO GIACOMO e dell'avv. MORIGGI VALERIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO
VENETO 1 FIRENZE, presso il difensore avv. GRAZZINI ANDREA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere dipendente di dal 1.06.1999, con contratto di apprendistato Controparte_1
professionalizzante, con inquadramento nel livello IV CCNL Commercio Terziario e con orario di lavoro full time; rapporto trasformato, nel 2002, in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento, dal gennaio 2005, nel III livello CCNL
Commercio Terziario (v. doc. n. 1, 2, 7);
b) di essere addetta al punto vendita di Empoli;
c) che, il 13.07.2022, il direttore del punto vendita di Empoli affiggeva in bacheca la seguente comunicazione: “Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del
CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo
2 scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro retributivo” (v. doc. n. 3);
d) di avere, pertanto, diritto al riconoscimento del primo scatto di anzianità dopo 3 anni dalla data di assunzione come apprendista ed alla corresponsione delle relative differenze retributive
(quantificate detraendo gli importi di cui alle lett. a) e b) del predetto comunicato aziendale), per complessivi euro 2.702,87 (v. doc. n. 9);
e) di avere invano rivendicato la regolarizzazione delle proprie buste paga e il pagamento delle suindicate differenze retributive con lettera ricevuta dal datore di lavoro in data 8.11.2023 (v. doc. n. 8).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità a decorrere dal mese di giugno 2002 e per l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione delle buste paga della stessa per i motivi esposti;
- condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.702,87 (o il diverso importo ritenuto di giustizia) per i motivi dedotti. Con riserva di agire in separato giudizio per tutto quanto successivamente maturato e maturando. Con vittoria di spese. Oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle rivendicate differenze retributive e, in ogni caso, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, avendo la lavoratrice sempre percepito somme superiori rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, nonché il superminimo ex apprendisti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 112 CCNL Commercio Terziario 1999 (previsione confermata nei successivi CCNL;
v. doc. n. 5
e 6 del fascicolo di parte ricorrente) prevede che: “Scatti di anzianità. Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (…) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo
1987 (…). Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: (…) Gli scatti di anzianità non possono essere
3 assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare”.
Nella comunicazione datata 13.07.2022 di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente si legge che:
“A tutti i collaboratori assunti con contratto di apprendistato. Oggetto: Scatti di anzianità periodo di apprendistato. Care colleghe e cari colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi, vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) A decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo riconosciuto ed un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili;
b) Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro retributivo”.
In effetti, dalle buste paga di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente emerge che la società resistente, con la busta paga di luglio 2022, ha riconosciuto alla ricorrente l'anzianità convenzionale dal
1.06.1999, n. 8 scatti di anzianità, con data del prossimo scatto al giugno 2025.
Quindi, conformemente alla previsione della soprariportata norma contrattuale collettiva (che prevede che: “Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”, senza operare alcuna distinzione tra le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione del personale dipendente, considerato, altresì, che, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ed al contenuto della comunicazione datata
13.07.2022, la società datrice di lavoro ha riconosciuto alla ricorrente la decorrenza della anzianità di servizio, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (1.06.1999).
Non vi è, dunque, una seria contestazione tra le parti in ordine alla decorrenza della anzianità di servizio della ricorrente, ai fini della maturazione dei 10 scatti di anzianità triennali, dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (1.06.1999).
Per quanto attiene alle rivendicate differenze retributive, si osserva, in primo luogo, che alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. si applica l'art. 2113 c.c., non essendo, al contrario, pertinente il richiamo, operato da parte resistente, alla previsione dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente).
4 A tal proposito, si evidenzia che, nel caso in esame, non è intervenuta alcuna conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto le differenze retributive oggetto di causa (rivendicate dalla ricorrente con la diffida ricevuta dalla resistente in data 8.11.2023).
In secondo luogo, l'art. 112 CCNL applicato (con previsione confermata nei successivi contratti collettivi) prevede espressamente che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare.
È, conseguentemente, infondata l'eccezione di assorbimento genericamente formulata da parte resistente con riferimento a superminimi/premi in godimento alla ricorrente (nemmeno specificati nel loro ammontare, essendosi, peraltro, parte resistente espressamente opposta all'ammissione di CTU contabile).
Al contrario, emerge dai conteggi di parte ricorrente che la stessa ha detratto, a titolo di percepito, quanto corrisposto dal datore di lavoro a seguito della comunicazione del 13.07.2022, lett. a) (“un superminimo assorbibile di euro 20,00 lordi mensili”) e b) (“Nel cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di euro 700 lordi come differenze retributive”).
Ancora, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, in adesione al condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito di questo Tribunale e della
Corte di Appello di Firenze e di legittimità (v. Cass. Sez. L -, sent. n. 26246/2022, secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, avvenuta il 18.07.2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro), dovendo, quindi, le rivendicate differenze retributive essere calcolate per il periodo dal luglio 2007 (ovvero i 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L.
92/2012) al dicembre 2023.
Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento al conteggio allegato al ricorso (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della società resistente), detratti gli importi prescritti, dal quale emerge, quale totale delle differenze retributive maturate per il titolo suindicato, la somma complessiva lorda di € 1.493,92 (non potendo essere emessa una pronuncia di condanna con riferimento alla incidenza della predetta somma sul TFR, in quanto non esigibile, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere).
5 Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €
1.493,92, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni di cui in motivazione.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 1.493,92 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6