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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1337/2023 introdotto con ricorso depositato in data 25.09.2023 da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
15.10.1983 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario Mariani e dall'Avv. Catia Marinelli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03.10.2023 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il ricorso principale e per allegata proposta di piano genitoriale e nello specifico, previo ammonimento del genitore convenuto al puntuale rispetto delle condizioni medesime, accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di esercizio della genitorialità in punto di: conferma di affido condiviso;
collocamento della figlia minore con la madre ricorrente a Roma;
regolamentazione dei diritti di visita e permanenza come da allegato piano genitoriale;
assegno di mantenimento in capo al padre convenuto per euro 500.00 mensili con rivalutazione ISTAT come per legge e spese straordinarie come per legge.”
PER IL RESISTENTE: “L'On.le Tribunale di Ascoli Piceno Voglia: rigettare la richiesta di collocamento della minore presso la madre in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare collocamento prevalente della minore, e la sua residenza in Ascoli Piceno, presso il padre;
disciplinare il diritto di visita della madre con cadenza quindicinale, sempre tenuto conto delle primarie esigenze scolastiche, extrascolastiche e personali della minore nonché dell'orario lavorativo di entrambi i genitori, previo preavviso al padre di almeno 48 ore e con onere della madre di prelevare la minore e riaccompagnarla a casa;
prevedere a carico della GN
, a parziale modifica dei provvedimenti in essere, in funzione del collocamento Pt_1
prevalente presso il padre, delle crescenti esigenze della minore, della dichiarata stabilità economica della madre e della mancata partecipazione alle spese straordinarie, di un contributo per il mantenimento della figlia minore per € 250,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al OR (IBAN: Controparte_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio condanna di controparte per lite temeraria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 sulla premessa che: Parte_1
- dal 2013 a settembre 2018 intratteneva una convivenza di fatto con CP_1
[...]
- in data 12.06.2015 nasceva, da tale relazione, la figlia minore;
Persona_1
- in data 17.05.2019 i genitori e depositavano Controparte_1 Persona_2
ricorso congiunto con il quale procedevano concordemente alla regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia minore, le cui condizioni venivano omologate dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del'11.06.2019;
- in data 10.08.2021 conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno la sig.ra chiedendo la modifica delle condizioni di Parte_1
regolamentazione della genitorialità sulla figlia minore Per_1
- in data 07.12.2021, nel proc. iscritto al RG. 1487/2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, la ricorrente e sottoscrivevano un accordo Parte_2 Controparte_1
sulle condizioni di affidamento e sui correlati diritti di mantenimento della figlia minore;
Persona_1
- medio tempore le circostanze di fatto cambiavano in quanto il non rispettava CP_1
le condizioni formalizzate dal Tribunale di Ascoli Piceno, adottando condotte che negavano il diritto alla bigenitorialità della figlia.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di esercizio della genitorialità in punto di: conferma di affido condiviso;
collocamento della figlia minore presso la madre ricorrente;
regolamentazione dei diritti di visita e permanenza come da allegato piano genitoriale;
assegno di mantenimento in capo al padre convenuto per € 500,00 mensili con rivalutazione
ISTAT come per legge e spese straordinarie come per legge.
Con decreto del 03.10.2023, il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 15.02.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 15.01.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, Controparte_1
chiedendo il rigetto della richiesta di collocamento della minore presso la madre e proponendo domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico della GN Parte_1
In data 15.02.2024 il G.I., sentite le parti, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “dispone che il Consultorio Asl Roma 1 o comunque altra ASL competente per la zona Casal del Marmo, via Pessinetto n. 63, faccia pervenire una relazione sul profilo psicologico di e che analoga relazione sia richiesta su Parte_1 CP_1
al consultorio Ast di Ascoli Piceno; dispone che il Servizio Sociale di Roma
[...]
Municipio XIV o altro competente faccia pervenire una relazione sulle condizioni di vita di;
dispone provvisoriamente che possa vedere e Parte_1 Parte_1
tenere con sé la figlia minore dalle ore 16.00 del venerdì prelevandola all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica a settimane alterne, con decorrenza da venerdì 23.02.2024; dispone che versi al padre della minore, entro i Parte_1
primi cinque giorni di ciascun mese, la somma di € 180,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della minore”.
Da ultimo, rinviava il processo all'udienza del 18.04.2024 per l'audizione della minore
. Persona_1
In occasione di tale udienza, il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore, affidava quest'ultima ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre ad Ascoli Piceno;
confermava il precedente provvedimento sotto il profilo economico;
invitava i genitori ad individuare delle modalità di incontro quindicinale tra la minore e la madre;
non ammetteva le prove proposte in quanto superate dall'audizione della minore e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024.
All'udienza di cui sopra, il G.I. fissava, ex art. 473 bis.28 c.p.c., l'udienza del
06.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente non merita accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte. ha chiesto al Tribunale adito la modifica delle condizioni di Parte_1
regolamentazione della genitorialità con collocamento della figlia minore con sé in
Roma (peraltro senza fornire alcuna specifica sul luogo) sostenendo, al punto H) del proprio ricorso, che la minore reclamava molto la vicinanza affettiva materna e chiedeva di andare a vivere con la ricorrente “anche perchè spesso lasciata da sola in casa ed abbandonata di fatto ai propri bisogni”. Tali circostanze rappresentate dalla non hanno trovato alcun tipo di riscontro nell'audizione della minore la quale, Pt_1
di contro, in udienza del 18.04.2024 ha dichiarato specificamente: “anche se a Roma mi diverto con mamma, non voglio trasferirmi a Roma, perché qui ho i miei amici e sto bene.” La ricorrente ha insistito nella richiesta di collocamento della minore presso di sé asserendo, nella propria comparsa conclusionale del 05.02.2025, che la bimba ha riferito al Giudice che “un giorno sarebbe voluta andare a vivere dalla madre a Roma”; di tale presunta dichiarazione della minore, però, non vi è traccia nel verbale di udienza in occasione della quale la piccola è stata ascoltata. Quindi, pur avendo la Per_1
minore espresso, sia al Giudice che all'Assistente Sociale del Comune di Palestrina
Dott.ssa Corinaldesi, un forte entusiasmo nel poter trascorrere il proprio tempo con la madre, appare di tutta evidenza che la piccola non ha mai, in nessuna occasione, chiesto di essere trasferita presso la , avendo, anzi, manifestato al G.I. una volontà del Pt_1
tutto opposta.
Le istanze istruttorie della resistente, tardivamente proposte nella propria memoria di replica, appaiono peraltro del tutto superflue stante, da un lato, l'incontestabilmente chiara volontà già palesata dalla minore di non voler essere trasferita a Roma e, dall'altro, l'assenza di ragioni che potessero precludere l'adeguata rappresentanza processuale della minore in giudizio e che potessero, perciò, giustificare la nomina del curatore speciale.
In tema di collocamento dei figli minori, che in questa sede parte ricorrente chiede venga pronunciato in suo favore, la Suprema Corte ha chiarito che “l'individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell'unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817).
Alla luce del vaglio di cui sopra, il Collegio rileva che nel corso del presente giudizio
è emersa la non piena stabilità della situazione nella quale riversa la , ostativa al Pt_1
collocamento della figlia presso di sé. Al momento della proposizione del ricorso in data 25.09.2023, infatti, la ricorrente rappresentava di essersi trasferita vicino alla sua famiglia di origine a Castelli Pavona di Albano Laziale, pur mantenendo la sua residenza in Folignano (AP). Successivamente, dalla relazione dell'Assistente Sociale del Comune di Palestrina, è emerso che la dal 28.08.2024 ha spostato la propria Pt_1
residenza presso l'abitazione del proprio compagno, Sig. , sita in Testimone_1
Palestrina in Via Colle Silvano n.
1. Anche sotto il profilo relazionale si è resa evidente una certa volubilità della ricorrente avendo questa, nel proprio atto introduttivo, dichiarato di aver contratto matrimonio con il compagno Sig. NE LO ad agosto 2023 ed avendo poi, nelle more del presente procedimento, instaurato con il medesimo un giudizio di separazione ed una successiva nuova relazione;
circostanze, quest'ultime, emerse in corso di causa, ma non per opera della , la quale ha Pt_1
omesso di rappresentarle sia nei propri scritti difensivi che in udienza. Da ultimo, anche per quanto concerne l'ambito lavorativo, si fa presente che negli anni la ricorrente ha cambiato numerose volte occupazione, stante la temporaneità dei contratti lei somministrati.
Per tutto quanto finora rappresentato, osserva il Collegio che la soluzione del collocamento prevalente della minore presso il padre in Ascoli Piceno, com'è stato finora, appare la più idonea a tutelare il suo, assolutamente preminente, interesse materiale, psicologico e morale ai fini di una crescita stabile ed equilibrata;
infatti, nel corso degli anni, il Sig. ha dato buona prova circa le proprie capacità di crescere CP_1
ed educare la figlia nella nuova situazione determinata dal disgregamento dell'unione familiare provvedendo a costruire, intorno alla medesima, una consolidata e serena routine di vita, di impegni e di relazioni sociali, che verrebbe inevitabilmente vanificata dal suo trasferimento a Roma. Disporre il collocamento della piccola presso Per_1
la madre comporterebbe un ingiustificato allontanamento della stessa dalla città dove
è cresciuta e in cui ha ormai radicato tutte le sue abitudini e tessuto la propria rete amicale, per essere trasferita in un contesto sociale completamente nuovo con conseguenti ed inevitabili ripercussioni sul suo benessere psicologico.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene di dover confermare, a carico della , l'importo di € 180,00 già Pt_1
provvisoriamente disposto dal G.I. in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. L'incremento dell'importo rispetto a quanto concordemente deciso dalle parti (€ 150,00 mensili) nel 2021 è giustificato anzitutto dalla crescita della minore con conseguente e progressivo aumento delle esigenze della stessa, e quindi dei costi per farvi fronte, ma anche da una, quantomeno dichiarata, maggiore stabilità economica della la ricorrente, infatti, ha riferito ai Servizi Sociali del Comune di Palestrina Pt_1
che, alla scadenza del proprio contratto a tempo determinato, avrebbe acquistato in qualità di socio lavoratore le quote societarie di una delle aziende del suo compagno.
Per le ragioni finora esposte, la domanda proposta da parte ricorrente deve essere rigettata e, in ossequio al principio della soccombenza, la Sig.ra viene Parte_1
condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1337/2023 come sopra promossa, così provvede:
- affida la minore ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre ad Ascoli Piceno;
- stabilisce che potrà tenere con sé la figlia minore , Parte_1 Persona_1
dalle ore 16.00 del venerdì prelevandola all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della minore , entro i primi cinque giorni di ciascun Persona_1
mese, la somma di € 180,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- condanna la Sig.ra alla refusione in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1337/2023 introdotto con ricorso depositato in data 25.09.2023 da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
15.10.1983 ed ivi residente in [...]n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario Mariani e dall'Avv. Catia Marinelli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03.10.2023 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il ricorso principale e per allegata proposta di piano genitoriale e nello specifico, previo ammonimento del genitore convenuto al puntuale rispetto delle condizioni medesime, accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di esercizio della genitorialità in punto di: conferma di affido condiviso;
collocamento della figlia minore con la madre ricorrente a Roma;
regolamentazione dei diritti di visita e permanenza come da allegato piano genitoriale;
assegno di mantenimento in capo al padre convenuto per euro 500.00 mensili con rivalutazione ISTAT come per legge e spese straordinarie come per legge.”
PER IL RESISTENTE: “L'On.le Tribunale di Ascoli Piceno Voglia: rigettare la richiesta di collocamento della minore presso la madre in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare collocamento prevalente della minore, e la sua residenza in Ascoli Piceno, presso il padre;
disciplinare il diritto di visita della madre con cadenza quindicinale, sempre tenuto conto delle primarie esigenze scolastiche, extrascolastiche e personali della minore nonché dell'orario lavorativo di entrambi i genitori, previo preavviso al padre di almeno 48 ore e con onere della madre di prelevare la minore e riaccompagnarla a casa;
prevedere a carico della GN
, a parziale modifica dei provvedimenti in essere, in funzione del collocamento Pt_1
prevalente presso il padre, delle crescenti esigenze della minore, della dichiarata stabilità economica della madre e della mancata partecipazione alle spese straordinarie, di un contributo per il mantenimento della figlia minore per € 250,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al OR (IBAN: Controparte_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio condanna di controparte per lite temeraria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 sulla premessa che: Parte_1
- dal 2013 a settembre 2018 intratteneva una convivenza di fatto con CP_1
[...]
- in data 12.06.2015 nasceva, da tale relazione, la figlia minore;
Persona_1
- in data 17.05.2019 i genitori e depositavano Controparte_1 Persona_2
ricorso congiunto con il quale procedevano concordemente alla regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia minore, le cui condizioni venivano omologate dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del'11.06.2019;
- in data 10.08.2021 conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno la sig.ra chiedendo la modifica delle condizioni di Parte_1
regolamentazione della genitorialità sulla figlia minore Per_1
- in data 07.12.2021, nel proc. iscritto al RG. 1487/2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, la ricorrente e sottoscrivevano un accordo Parte_2 Controparte_1
sulle condizioni di affidamento e sui correlati diritti di mantenimento della figlia minore;
Persona_1
- medio tempore le circostanze di fatto cambiavano in quanto il non rispettava CP_1
le condizioni formalizzate dal Tribunale di Ascoli Piceno, adottando condotte che negavano il diritto alla bigenitorialità della figlia.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di esercizio della genitorialità in punto di: conferma di affido condiviso;
collocamento della figlia minore presso la madre ricorrente;
regolamentazione dei diritti di visita e permanenza come da allegato piano genitoriale;
assegno di mantenimento in capo al padre convenuto per € 500,00 mensili con rivalutazione
ISTAT come per legge e spese straordinarie come per legge.
Con decreto del 03.10.2023, il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 15.02.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 15.01.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, Controparte_1
chiedendo il rigetto della richiesta di collocamento della minore presso la madre e proponendo domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico della GN Parte_1
In data 15.02.2024 il G.I., sentite le parti, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “dispone che il Consultorio Asl Roma 1 o comunque altra ASL competente per la zona Casal del Marmo, via Pessinetto n. 63, faccia pervenire una relazione sul profilo psicologico di e che analoga relazione sia richiesta su Parte_1 CP_1
al consultorio Ast di Ascoli Piceno; dispone che il Servizio Sociale di Roma
[...]
Municipio XIV o altro competente faccia pervenire una relazione sulle condizioni di vita di;
dispone provvisoriamente che possa vedere e Parte_1 Parte_1
tenere con sé la figlia minore dalle ore 16.00 del venerdì prelevandola all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica a settimane alterne, con decorrenza da venerdì 23.02.2024; dispone che versi al padre della minore, entro i Parte_1
primi cinque giorni di ciascun mese, la somma di € 180,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della minore”.
Da ultimo, rinviava il processo all'udienza del 18.04.2024 per l'audizione della minore
. Persona_1
In occasione di tale udienza, il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore, affidava quest'ultima ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre ad Ascoli Piceno;
confermava il precedente provvedimento sotto il profilo economico;
invitava i genitori ad individuare delle modalità di incontro quindicinale tra la minore e la madre;
non ammetteva le prove proposte in quanto superate dall'audizione della minore e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024.
All'udienza di cui sopra, il G.I. fissava, ex art. 473 bis.28 c.p.c., l'udienza del
06.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente non merita accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte. ha chiesto al Tribunale adito la modifica delle condizioni di Parte_1
regolamentazione della genitorialità con collocamento della figlia minore con sé in
Roma (peraltro senza fornire alcuna specifica sul luogo) sostenendo, al punto H) del proprio ricorso, che la minore reclamava molto la vicinanza affettiva materna e chiedeva di andare a vivere con la ricorrente “anche perchè spesso lasciata da sola in casa ed abbandonata di fatto ai propri bisogni”. Tali circostanze rappresentate dalla non hanno trovato alcun tipo di riscontro nell'audizione della minore la quale, Pt_1
di contro, in udienza del 18.04.2024 ha dichiarato specificamente: “anche se a Roma mi diverto con mamma, non voglio trasferirmi a Roma, perché qui ho i miei amici e sto bene.” La ricorrente ha insistito nella richiesta di collocamento della minore presso di sé asserendo, nella propria comparsa conclusionale del 05.02.2025, che la bimba ha riferito al Giudice che “un giorno sarebbe voluta andare a vivere dalla madre a Roma”; di tale presunta dichiarazione della minore, però, non vi è traccia nel verbale di udienza in occasione della quale la piccola è stata ascoltata. Quindi, pur avendo la Per_1
minore espresso, sia al Giudice che all'Assistente Sociale del Comune di Palestrina
Dott.ssa Corinaldesi, un forte entusiasmo nel poter trascorrere il proprio tempo con la madre, appare di tutta evidenza che la piccola non ha mai, in nessuna occasione, chiesto di essere trasferita presso la , avendo, anzi, manifestato al G.I. una volontà del Pt_1
tutto opposta.
Le istanze istruttorie della resistente, tardivamente proposte nella propria memoria di replica, appaiono peraltro del tutto superflue stante, da un lato, l'incontestabilmente chiara volontà già palesata dalla minore di non voler essere trasferita a Roma e, dall'altro, l'assenza di ragioni che potessero precludere l'adeguata rappresentanza processuale della minore in giudizio e che potessero, perciò, giustificare la nomina del curatore speciale.
In tema di collocamento dei figli minori, che in questa sede parte ricorrente chiede venga pronunciato in suo favore, la Suprema Corte ha chiarito che “l'individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell'unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817).
Alla luce del vaglio di cui sopra, il Collegio rileva che nel corso del presente giudizio
è emersa la non piena stabilità della situazione nella quale riversa la , ostativa al Pt_1
collocamento della figlia presso di sé. Al momento della proposizione del ricorso in data 25.09.2023, infatti, la ricorrente rappresentava di essersi trasferita vicino alla sua famiglia di origine a Castelli Pavona di Albano Laziale, pur mantenendo la sua residenza in Folignano (AP). Successivamente, dalla relazione dell'Assistente Sociale del Comune di Palestrina, è emerso che la dal 28.08.2024 ha spostato la propria Pt_1
residenza presso l'abitazione del proprio compagno, Sig. , sita in Testimone_1
Palestrina in Via Colle Silvano n.
1. Anche sotto il profilo relazionale si è resa evidente una certa volubilità della ricorrente avendo questa, nel proprio atto introduttivo, dichiarato di aver contratto matrimonio con il compagno Sig. NE LO ad agosto 2023 ed avendo poi, nelle more del presente procedimento, instaurato con il medesimo un giudizio di separazione ed una successiva nuova relazione;
circostanze, quest'ultime, emerse in corso di causa, ma non per opera della , la quale ha Pt_1
omesso di rappresentarle sia nei propri scritti difensivi che in udienza. Da ultimo, anche per quanto concerne l'ambito lavorativo, si fa presente che negli anni la ricorrente ha cambiato numerose volte occupazione, stante la temporaneità dei contratti lei somministrati.
Per tutto quanto finora rappresentato, osserva il Collegio che la soluzione del collocamento prevalente della minore presso il padre in Ascoli Piceno, com'è stato finora, appare la più idonea a tutelare il suo, assolutamente preminente, interesse materiale, psicologico e morale ai fini di una crescita stabile ed equilibrata;
infatti, nel corso degli anni, il Sig. ha dato buona prova circa le proprie capacità di crescere CP_1
ed educare la figlia nella nuova situazione determinata dal disgregamento dell'unione familiare provvedendo a costruire, intorno alla medesima, una consolidata e serena routine di vita, di impegni e di relazioni sociali, che verrebbe inevitabilmente vanificata dal suo trasferimento a Roma. Disporre il collocamento della piccola presso Per_1
la madre comporterebbe un ingiustificato allontanamento della stessa dalla città dove
è cresciuta e in cui ha ormai radicato tutte le sue abitudini e tessuto la propria rete amicale, per essere trasferita in un contesto sociale completamente nuovo con conseguenti ed inevitabili ripercussioni sul suo benessere psicologico.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene di dover confermare, a carico della , l'importo di € 180,00 già Pt_1
provvisoriamente disposto dal G.I. in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. L'incremento dell'importo rispetto a quanto concordemente deciso dalle parti (€ 150,00 mensili) nel 2021 è giustificato anzitutto dalla crescita della minore con conseguente e progressivo aumento delle esigenze della stessa, e quindi dei costi per farvi fronte, ma anche da una, quantomeno dichiarata, maggiore stabilità economica della la ricorrente, infatti, ha riferito ai Servizi Sociali del Comune di Palestrina Pt_1
che, alla scadenza del proprio contratto a tempo determinato, avrebbe acquistato in qualità di socio lavoratore le quote societarie di una delle aziende del suo compagno.
Per le ragioni finora esposte, la domanda proposta da parte ricorrente deve essere rigettata e, in ossequio al principio della soccombenza, la Sig.ra viene Parte_1
condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1337/2023 come sopra promossa, così provvede:
- affida la minore ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre ad Ascoli Piceno;
- stabilisce che potrà tenere con sé la figlia minore , Parte_1 Persona_1
dalle ore 16.00 del venerdì prelevandola all'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della minore , entro i primi cinque giorni di ciascun Persona_1
mese, la somma di € 180,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- condanna la Sig.ra alla refusione in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo