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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/10/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. BONAFFINI Parte_1 C.F._1
ALDO
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la convenuta Parte_1 CP_1 per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2023, emesso dal Tribunale di Enna il
[...]
23 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G.
89/2023 R.G, chiedendone la revoca.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio l'opposta la quale, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione di un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con ordinanza del 16.10.2024, il Tribunale rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la presente controversia verte su materia per la quale la mediazione è obbligatoria, ha assegnato espressamente a parte opposta il termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo verbale, per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1° bis del D.lgs. n. 28/2010.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.04.2025, dato atto della mancata attivazione da parte dell'opposta del procedimento di mediazione obbligatoria, parte opponente ha chiesto di dichiararsi l'improcedibilità del procedimento.
Con ordinanza dell'11.06.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma solamente da parte opposta la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Si rileva che parte opposta ha omesso di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, a seguito dell'assegnazione da parte del Tribunale del termine di quindici giorni.
La norma che rileva è l'articolo 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28 del 2010 che prevede la mediazione obbligatoria per le cause in materia contratti bancari/finanziari e che stabilisce che "L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e che il Giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti "il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Dall'applicazione di tale norma consegue la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, in ragione della mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal Giudice.
Dal momento che, per espressa disposizione del Giudice istruttore, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria incombeva su parte opposta, occorre determinare gli effetti della dichiarazione di improcedibilità nel presente giudizio di opposizione.
Orbene, si ritiene che il concetto di “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” non possa che essere riferito alla domanda sostanziale introduttiva del processo, la quale, nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo, deve necessariamente essere identificata nella domanda proposta con il ricorso per ingiunzione da parte opposta.
Tale soluzione appare coerente con la stessa struttura del procedimento di ingiunzione, quale
2 procedimento speciale a contraddittorio differito.
Si deve quindi concludere che il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta rende improcedibile la domanda giudiziale introduttiva dell'intero processo, ossia la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, l'accertamento del difetto della condizione di procedibilità, a cui consegue la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, non può che comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, la questione è stata chiarita in questo senso anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha sancito il seguente principio: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sezioni Unite n.
19596/20).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della causa iscritta al n. R.G. indicato in epigrafe e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 72/2023, emesso dal Tribunale di Enna il 23 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G. 89/2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 3.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. BONAFFINI Parte_1 C.F._1
ALDO
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la convenuta Parte_1 CP_1 per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2023, emesso dal Tribunale di Enna il
[...]
23 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G.
89/2023 R.G, chiedendone la revoca.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio l'opposta la quale, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione di un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con ordinanza del 16.10.2024, il Tribunale rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la presente controversia verte su materia per la quale la mediazione è obbligatoria, ha assegnato espressamente a parte opposta il termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo verbale, per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1° bis del D.lgs. n. 28/2010.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.04.2025, dato atto della mancata attivazione da parte dell'opposta del procedimento di mediazione obbligatoria, parte opponente ha chiesto di dichiararsi l'improcedibilità del procedimento.
Con ordinanza dell'11.06.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma solamente da parte opposta la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Si rileva che parte opposta ha omesso di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, a seguito dell'assegnazione da parte del Tribunale del termine di quindici giorni.
La norma che rileva è l'articolo 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28 del 2010 che prevede la mediazione obbligatoria per le cause in materia contratti bancari/finanziari e che stabilisce che "L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e che il Giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti "il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Dall'applicazione di tale norma consegue la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, in ragione della mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal Giudice.
Dal momento che, per espressa disposizione del Giudice istruttore, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria incombeva su parte opposta, occorre determinare gli effetti della dichiarazione di improcedibilità nel presente giudizio di opposizione.
Orbene, si ritiene che il concetto di “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” non possa che essere riferito alla domanda sostanziale introduttiva del processo, la quale, nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo, deve necessariamente essere identificata nella domanda proposta con il ricorso per ingiunzione da parte opposta.
Tale soluzione appare coerente con la stessa struttura del procedimento di ingiunzione, quale
2 procedimento speciale a contraddittorio differito.
Si deve quindi concludere che il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta rende improcedibile la domanda giudiziale introduttiva dell'intero processo, ossia la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, l'accertamento del difetto della condizione di procedibilità, a cui consegue la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, non può che comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, la questione è stata chiarita in questo senso anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha sancito il seguente principio: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sezioni Unite n.
19596/20).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della causa iscritta al n. R.G. indicato in epigrafe e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 72/2023, emesso dal Tribunale di Enna il 23 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G. 89/2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 3.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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