Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3229/2022 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo BONALUME, Parte_1 P.IVA_1
Giovanni GOMEZ PALOMA, Giuseppe CARDONA e Michele DEL BENE;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Annarita GILI;
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: cessione dei crediti;
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 9.541,18 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: pagina 1 di 11
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 9.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 63.424,06 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1
l' al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta CP_1 Parte_1
a per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 11 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
PARTE CONVENUTA:
“Nel merito:
− dichiarare l'assenza della titolarità, in capo all'attrice, dei diritti fatti valere in giudizio sia per quanto riguarda la sorte capitale sia relativamente le note di debito per interessi moratori;
− in ogni caso, respingere le domandi attrici e assolvere, comunque, l' Controparte_2
da ogni pretesa avversaria;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.02.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
l chiedendone la condanna al pagamento dei Controparte_1 seguenti crediti:
a) € 1.181.343,35 per sorte capitale, oggetto di una serie di fatture riportate in apposito elenco Parte Part (doc. 2 parte attrice), emesse da aziende fornitrici dell' e da queste cedute a (doc. 5 parte attrice);
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, calcolati al tasso ex artt.
2 e 5 del D.Lgs n. 231/02 dalle singole scadenze sino al saldo;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori predetti, e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 9.440 come somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02, corrispondenti a € 40 per ogni fattura costituente la sorte capitale;
e) € 63.424,06 a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli di cui al punto a), le Parte cui fatture sono state già pagate dall' ma tardivamente, ed oggetto di apposite note di debito e prospetti (docc. 3A, 4A, 3B e 4B);
f) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora predetti e scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
g) in subordine, le stesse somme di cui ai punti precedenti a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della domanda, osserva che:
• il suddetto importo per sorte capitale di € 1.181.343,35 è oggetto di una serie di fatture ancora Parte insolute all'atto del deposito della domanda, emesse da società fornitrici dell' a titolo di Parte corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture, per crediti successivamente ceduti a mediante contratti di cessione aventi ad oggetto i crediti esistenti e futuri e i relativi interessi;
• il credito per interessi di cui al punto e) discende dal ritardato pagamento di altre fatture, diverse da quelle che concorrono a formare il primo importo, anch'esse aventi ad oggetto crediti ceduti Parte dalle aziende fornitrici dell'
pagina 3 di 11 2) si è costituita deducendo in sintesi che: Controparte_3
• manca la prova dell'esistenza dei crediti azionati da controparte per sorte capitale, non essendo prodotta in giudizio alcuna documentazione comprovante i suddetti crediti o le relative fatture, ma solo degli elenchi formati unilateralmente;
Parte
• manca in capo all'attrice la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, avendo l' opposto il proprio diniego alle cessioni dei crediti per cui è causa ai sensi dell'art. 106 d.lgs.
50/2016;
• alcune delle fatture azionate da parte attrice non sono comprese negli atti di cessione;
• in ogni caso nessuna delle somme richieste per sorte capitale è dovuta in quanto le fatture sono Parte state dalla tutte – alternativamente - pagate, contestate o rifiutate, oppure stornate dalle aziende fornitrici con apposite note di credito (docc. 23 – 45 parte convenuta);
• conseguentemente non sono dovuti neanche gli interessi richiesti da parte attrice sulla predetta sorte capitale;
• non è dovuto nemmeno l'importo di € 9.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02, corrispondenti a € 40 per ogni fattura costituente la sorte capitale in quanto la norma è stata erroneamente interpretata da parte attrice;
Part
• l'ulteriore importo richiesto da pari ad € 63.424,06 a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli per sorte capitale, comprende interessi maturati su crediti che non sono mai stati oggetto di cessione alla parte attrice, ed in ogni è frutto di un erroneo calcolo degli Parte interessi, a cui l' contrappone diverso calcolo (doc. 91 parte convenuta).
3) Esperito senza successo il tentativo di trovare una soluzione conciliativa, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Part 4) Con le proprie memorie istruttorie, senza esplicitarne le ragioni ma evidentemente tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla convenuta nei confronti delle originarie società cedenti, ha ridotto enormemente la propria domanda per la parte relativa alla sorte capitale, individuandola nell'importo €
15.284,18, risultante dalla somma delle fatture elencate al doc. 10.
Ha invece confermato tutte le altre domande, comprese quelle relative al pagamento degli interessi sulla maggior sorte capitale originariamente azionata.
Inoltre, ha prodotto:
• ai docc. 11 e 12, i contratti di cessione che non erano stati prodotti con la citazione, relativi a parte delle note di debito per interessi;
• ai docc. 16 e 19, le fatture di cui alla minor sorte capitale di € 15.284,18, i contratti intercorsi tra Parte la e le società fornitrici e la documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni;
• ai docc. 17 e 20, le fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione da parte di
[...]
Note di Debito di cui all'elenco prodotto sub doc. 4°, all'origine della richiesta di Pt_3 pagamento della somma di € 63.424,06;
• al doc. 18 i solleciti di pagamento.
pagina 4 di 11 Parte 5) A sua volta l' convenuta, con le proprie memorie ex art. 183 c.p.c., ha ribadito che anche il minor importo di € 15.284,18 non sarebbe dovuto, per i motivi già dedotti, ossia che le fatture azionate sono state tutte alternativamente pagate, contestate, rifiutate o stornate con note di credito.
Reitera inoltre tutte le contestazioni relative all'opponibilità delle cessioni dei crediti, alla completezza della documentazione prodotta da controparte e alla correttezza dei calcoli da essa effettuati.
6) All'esito delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stato assegnato alle parti termine ex art. 127ter per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice, in quella sede, ha ridotto ulteriormente la pretesa azionata per sorte capitale, quantificandola definitivamente in € 9.541,18, quale somma degli importi indicati nelle fatture riepilogate nel documento prodotto come allegato A alla memoria del 2.4.2024, ferme restando tutte le altre domande, compresa quella relativa al pagamento degli interessi sull'intera somma di €
1.181.343,35 originariamente richiesta per sorte capitale.
In sede di decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di CTU sull'importo degli interessi dovuti dalla convenuta sulle fatture già pagate, di cui al punto 1) lett. e).
All'esito, è stata fissata discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per l'udienza del 6.3.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte 7) Analizzando le eccezioni sollevate dall' convenuta, prima di tutto può osservarsi che le eccezioni relative in senso lato all'esistenza dei crediti azionati appaiono del tutto generiche, e come tali non possono essere accolte. Part Parte A fronte della produzione, da parte di dei contratti stipulati dalle fornitrici con l' e delle fatture, la convenuta avrebbe dovuto sollevare delle contestazioni più specifiche, individuando i contratti che non ritiene esistenti o le prestazioni non eseguite. Questo, tenuto conto che per gran parte Parte delle fatture l' per sua stessa ammissione ha effettuato i pagamenti del corrispettivo, oppure, quando ha contestato le fatture, lo ha fatto adducendo vizi della documentazione relativa agli ordini, prezzi errati o quantità in eccesso, non certo la mancata esecuzione della prestazione.
Pertanto, non pare seriamente contestabile che i contratti con le aziende fornitrici siano stati stipulati e che le prestazioni siano state eseguite, con la conseguenza che potranno prendersi in considerazione solo le contestazioni che attengono nello specifico a singoli crediti riportati in una determinata fattura.
8) Per il resto, appare opportuno esaminare prima di tutto la questione, pregiudiziale rispetto ad altre, Parte dell'opponibilità o meno all' dei crediti in esame.
Infatti, parte convenuta la contesta ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 106 D.lgs. 50/2016 (già art. 117 D.lgs. 163/2006, secondo cui “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni pagina 5 di 11 caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”) e producendo tutte le comunicazioni con cui ha manifestato la sua opposizione. Al riguardo, però è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, prevalente anche nei precedenti di questo Tribunale, per il quale la disposizione in esame trova applicazione con riferimento ai contratti di pubblico appalto che siano in corso di esecuzione, come indicato dalla stessa rubrica della norma, intitolata “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”. In questo stesso senso, d'altronde, la giurisprudenza della Suprema Corte, rispetto ad analoga Parte previsione contenuta nel regolamento di contabilità pubblica (non applicabile alle ma solo alle amministrazioni statali), ha osservato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza
l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr. Cass. 15.9.2021 n. 24758). Il principio di diritto si adatta perfettamente anche alla previsione del d.lgs. 50/2016, posto che, esaurita la fase di efficacia dei contratti, resta indifferente per l'amministrazione pagare il fornitore o il cessionario, e non sono più ravvisabili ragioni per derogare alla disciplina civilistica ordinaria cui il rapporto è generalmente soggetto.
Inoltre, deve aggiungersi che, trattandosi di eccezione formulata dall'amministrazione convenuta diretta ad impedire l'efficacia della cessione, l'onere di provare che i crediti afferiscano a contratti in Parte corso gravava sull' Essa, invece, non ha fornito tale prova, e non ha neanche contestato seriamente il fatto che si tratti di crediti tutti relativi a forniture già da tempo eseguite.
Quindi, si deve ritenere che i crediti azionati si riferiscano a rapporti già esauriti, con la conseguenza Parte che le cessioni ad oggi sono pienamente opponibili all' convenuta.
9) Ciò chiarito, occorre ora analizzare la fondatezza della pretesa di parte attrice per sorte capitale, pari adesso ad € 9.541,18 di cui alle fatture riepilogate sub all. A allegato alla nota di precisazione delle conclusioni del 2.4.2024.
Per la verità, c'è da osservare che, in sede di consulenza tecnica, il CT di parte attrice ha dichiarato che ad oggi “la sorte capitale residua, a fronte dei pagamenti medio tempore intervenuti, è pari ad € 1.359,68”, con il che sembrerebbe che il credito di € 9.541,18 sia ancora ridotto, ma questa prospettazione non è stata poi ripresa in alcun modo all'udienza di discussione del 6.3.2025, quando sono state ribadite le conclusioni già formulate con le suddette note del 2.4.2024.
Pertanto, procedendo all'analisi dei crediti che ne sono oggetto, dalle allegazioni prodotte da entrambe le parti per le suddette fatture, riportate nell'all. A, emerge che:
- la fattura ZIMMER n. 1621200587 (cfr. doc. 16 parte attrice) è stata emessa in data 8.01.2021 ed è Parte scaduta in data 10.03.2021, l sostiene di averla contestata ma la contestazione prodotta (doc. 25 parte convenuta) si riferisce ad altra fattura, e pertanto l'importo indicato, pari ad € 520, può essere riconosciuto all'attrice;
pagina 6 di 11 - la fattura ZIMMER n. 1621225801 (doc. 16 parte attrice) è stata emessa in data 31.03.2021 ed è Parte scaduta in data 2.06.2021, l sostiene di averla rifiutata per ““tripletta di identificazione dell'ordine” non conforme al D.M. 27.12.2019” ma il relativo rifiuto non è stato prodotto, e pertanto l'importo indicato, pari ad € 1.109,68, può essere riconosciuto all'attrice;
- la fattura DIASORIN n. 2020305133 (doc. 16 parte attrice) è stata emessa in data 05.05.2020, è Parte scaduta in data 31.08.2020, l sostiene di averla contestata e produce la relativa comunicazione Part (doc. 96 parte attrice), mentre a fronte della contestazione, non offre alcuna prova dell'esistenza del credito, e pertanto la somma di € 250 non è dovuta;
- le fatture BAXTER n. 21003322 e n. 21003321 (doc. 16 parte attrice) sono state entrambe emesse in Parte data 11.01.2021 e sono entrambe scadute in data 12.03.2021, l sostiene di averle rifiutate per
““tripletta di identificazione dell'ordine” non conforme al D.M. 27.12.2019” ma il relativo rifiuto non
è stato prodotto, e pertanto all'attrice devono essere riconosciuti gli importi indicati, rispettivamente pari ad € 1.525,50 ed € 1.582,00;
- la fattura BAXTER n. 20154036 (doc. 16 parte attrice) è stata emessa in data 01.12.2020, è scaduta in Parte data 30.01.2021 ed è stata contestata dalla in data 22.01.2021 (doc. 30quater parte convenuta) in quanto un prodotto indicato in fattura (e corrispondente al residuo ancora da saldare come da ALL. A di parte attrice) non era stato ordinato, e pertanto, stante la tempestiva contestazione, il relativo importo di € 54 non è dovuto;
- la fattura MENARINI n. 0914495 (doc. 16 parte attrice) è stata emessa in data 16.10.2020, è scaduta Parte in data 16.12.2020 ma è stata successivamente stornata con nota di credito, prodotta da (doc. 36 parte convenuta), e pertanto il relativo importo pari ad € 4.500 non è dovuto. Part Parte Di conseguenza, per quanto appena osservato, l'importo dovuto a dall' per crediti insoluti ammonta complessivamente ad € 4.747,18.
10) Su tale somma, sono dovuti gli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, nella misura prevista ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 co. 4 c.p.c.
11) Pur riducendo la domanda di pagamento del debito per fatture insolute da € 1.181.343,35 (doc. 2 parte attrice) dapprima ad € 15.284,18 (doc. 10 parte attrice) ed infine ad € 9.541,18 (ALL. A alla Part memoria 2.4.2024 di parte attrice), insiste nella domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori maturati sull'intera sorte capitale azionata con la citazione.
Sul punto, è vero che in atto di citazione parte attrice si è limitata a produrre un prospetto (doc. 2 di parte attrice) contenente gli estremi di ciascuna fattura e la scadenza, nonché le fatture (doc. 16 di parte attrice), seppure in modo significativamente incompleto, perché, ad esempio, non si rinvengono le 37 fatture in origine emesse dal creditore cedente Biotronik e le 13 fatture in origine emesse dal creditore Parte cedente Hikma, oltre ad altre. In seguito, dopo che l' in comparsa di costituzione ha rappresentato di aver già pagato ai creditori originari la gran parte delle fatture azionate, producendo i relativi ordini Part di pagamento, e di aver contestato la restante parte, si è limitata a ridurre la pretesa per il debito in sorte capitale, senza specificarne le ragioni. Si può di conseguenza ragionevolmente ritenere che le fatture in conto capitale o siano state regolarmente pagate o si riferiscano a crediti contestati. A questo punto, sarebbe stato onere della parte attrice, per le prime, quantomeno di allegare quando siano stati Parte effettuati i pagamenti e il ritardo maturato dall' per le seconde, di fornire la prova dell'esistenza del credito. pagina 7 di 11 Part Però, è certo anche che la rinuncia alla domanda, da parte di almeno per i crediti non contestati e che siano stati già pagati al titolare originario, non pone in discussione l'esistenza dei crediti, ed è stata effettuata senza riconoscere nulla in punto opponibilità della cessione dei crediti stessi. Pertanto, la rinuncia alla sorte capitale non comporta di per sé rinuncia al diritto al pagamento degli oneri accessori Parte maturati prima del pagamento effettuato dall' in favore dei creditori originari.
Di conseguenza, tra i crediti indicati nell'elenco di cui all'allegato 2 all'atto di citazione occorre distinguere:
a) per i crediti oggetto della domanda originaria e poi di rinuncia, mai pagati perché contestati Parte Part dall' o per qualsiasi altro motivo, avrebbe dovuto fornire la prova della loro esistenza,
e non avendolo fatto non può pretendere il pagamento di alcun interesse sugli stessi;
b) per i crediti oggetto della domanda originaria e poi di rinuncia, pagati in favore del creditore originario, essendo pacifica la loro esistenza, non vi sono ostacoli ad emettere pronuncia di condanna in forma generica, salvo l'accertamento in separata sede di quali fatture nello specifico siano state davvero pagate in ritardo, dei termini di pagamento, dei giorni, del tasso di interesse applicabile secondo contratto, e del conseguente ammontare degli interessi maturati.
12) Non può riconoscersi a parte attrice l'importo di € 9.440, richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2
d.lgs. 231/02, e corrispondente ad € 40 per ogni fattura della maggior sorte capitale inizialmente richiesta, a titolo di risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Per quanto sin qui illustrato, infatti, non è noto quante di esse siano state pagate con ritardo.
L'importo liquidato a parte attrice, quindi, deve essere calcolato solo sulla minor sorte capitale che si è accertato essere dovuta, e corrispondente alle quattro fatture ancora insolute (come accertato al paragrafo 9), per un totale di € 160 oltre interessi dalla scadenza dei pagamenti al saldo.
13) Per quanto riguarda la domanda di pagamento della somma di € 63.424,06, a titolo di ulteriori interessi di mora maturati su fatture già pagate ma in ritardo, tale somma si compone di:
- € 47.262,28, maturati su crediti ceduti da una serie di società fornitrici, ed oggetto delle note di debito Part emesse da riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. B alla nota di precisazione delle conclusioni
(già docc. 3A e 4A allegati all'atto di citazione);
- € 6.100,30 maturati su crediti ceduti dalla società ed oggetto di note di debito Controparte_4 Part emesse da riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C alla nota di precisazione delle conclusioni
(già docc. 3A e 4B allegati all'atto di citazione);
- € 10.061,48 maturati su crediti ceduti da varie società, già oggetto di note di debito emesse dalla società e da questa cedute all'attuale attrice, riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. CP_5
C alla nota di precisazione delle conclusioni (già doc. 3B e 4B allegati all'atto di citazione). Parte L convenuta contesta la domanda sostenendo che: Part Parte
- non ha assolto all'onere della prova su di lei incombente, non producendo i contratti tra l e le cedenti;
- numerose fatture poste alla base delle note di debito non sarebbero state oggetto di cessione e non sono state prodotte;
- sarebbero errati i calcoli degli interessi effettuati da parte attrice e posti alla base delle relative note di debito, in relazione ai quali produce a sua volta dei differenti prospetti di calcolo (docc. 83-90, 91, 102-
200, 201). pagina 8 di 11 13.1) Per quanto riguarda la correttezza dei calcoli dell' ammontare degli interessi, come anticipato sul punto è stata espletata CTU, che però non ha saputo fornire risposta perché, come chiarito dal consulente anche in udienza, non sono stati reperiti in atti “ né le fatture in conto capitale su cui decorrerebbero gli interessi richiesti, che sarebbero necessarie per verificare i termini di pagamento e quindi la decorrenza degli interessi, né i mandati di pagamento e le distinte bancarie, che sarebbero necessarie per individuare la data in cui sono state pagate le fatture ed è cessata la maturazione di interessi”.
In realtà, tale osservazione è parzialmente errata, perché, come si evidenzierà in seguito, le fatture sono state prodotte, almeno per la gran parte. Invece, è corretta per la parte restante, essendo pacifico che non siano state prodotti da alcuna delle parti i documenti contabili da cui ricavare la data in cui sono stati effettuati i pagamenti.
13.2) A prescindere da questo, però, a ben vedere la prospettazione di parte attrice è davvero troppo generica per consentire l'accoglimento della domanda. Part Con l'atto di citazione, produce le note di debito che ha emesso per gli interessi in esame, ciascuna con allegato un prospetto delle fatture che avrebbero dato origine ad essi, contenente l'indicazione della società emittente, il numero della fattura, la data di emissione, la data di registrazione, la data del pagamento, i giorni di decorrenza degli interessi e l'ammontare degli stessi (all. 3A, 3B, 4A e 4B).
In seguito, con le memorie ex art. 183 c.p.c., produce le fatture già indicate nei suddetti prospetti (docc.
17 e 20). Parte L come già visto, contesta tali dati sotto molteplici profili, non solo attinenti all'esistenza del credito, ma anche alla correttezza dei calcoli effettuati.
Effettivamente, non solo manca ogni prova della data del pagamento, che in verità probabilmente sarebbe stata a carico della convenuta (cfr. Cass. 8242/2012), ma ancora prima mancano una serie di elementi che costituiscono fatti costitutivi del credito per interessi, e che come tali avrebbero dovuto essere allegati e/o provati dalla creditrice. Part In altri termini, avrebbe dovuto prima di tutto allegare e provare, per ciascun rapporto in cui è subentrata, quale fosse per ciascuna fattura il termine di pagamento ed il tasso applicabile, tramite la Parte produzione dei contratti tra le e le società cedenti. Parte Inoltre, avrebbe dovuto anche produrre la prova del regolare invio delle fatture all' perché ovviamente il termine di pagamento decorre non dalla data riportata sulla fattura ma dal momento in cui questa è stata ricevuta dalla debitrice. Part Invece, l'esame delle produzioni di (peraltro, reso estremamente difficoltosa dall'assenza di un indice analitico) rivela che per il primo aspetto la prova è del tutto assente, non essendo prodotti i Parte contratti tra le aziende fornitrici e l mentre per il secondo aspetto è carente, perché la data dell'invio delle fatture emerge solo per quelle che sono prodotte in formato .xml o di cui è prodotto lo screenshot del portale Agenzia delle Entrate, ma manca per quelle che sono prodotte solo in formato
.pdf. In mancanza di questi elementi, peraltro, non pare utile neppure un supplemento di CTU, perché il perito non avrebbe alcun elemento certo per individuare i termini di pagamento di ciascuna fattura e del tasso di interesse applicabile.
In conclusione, allora, la domanda non può essere accolta, perché mancano elementi di prova essenziali, e l'accoglimento non potrebbe che fondarsi essenzialmente sui prospetti già citati, che però costituiscono documenti provenienti dalla stessa parte creditrice inidonei a fornire la prova del suo credito. pagina 9 di 11 13.3) La conseguenza è che la domanda in esame può essere accolta solo per il minore importo di € Parte 8.971,11, corrispondente al ricalcolo degli interessi che la stessa ammette essere maturati per il ritardo nel pagamento delle fatture in esame.
14) In definitiva, per tutto quanto sin qui esposto, le conclusioni possono essere così sintetizzate:
a) la domanda relativa al pagamento del debito capitale residuo può essere accolta solo per l'importo di
€ 4.747,18, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, nella misura prevista dai singoli contratti con le aziende fornitrici o – in mancanza – individuata ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, oltre interessi anatocistici dalla domanda giudiziale;
b) deve essere respinta la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori crediti in conto capitale indicati al punto 9);
c) per i crediti in conto capitale oggetto di domanda e di successiva rinuncia, deve essere pronunciata condanna generica al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sui soli crediti ad oggi Parte Parte già pagati in ritardo dall' esclusi quelli non pagati perché contestati dall' con applicazione del tasso nella misura prevista dai singoli contratti con le aziende fornitrici o – in mancanza – individuata ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
d) la domanda di condanna al pagamento di € 40 per ogni fattura pagata in ritardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02, può essere accolta solo per le 4 fatture di cui al medesimo punto 9) per le quali si è accertato non essere ancora stato eseguito il pagamento;
e) la domanda relativa al pagamento degli interessi sulle fatture già saldate prima dell'inizio del giudizio può essere accolta solo limitatamente all'importo di € 8.971,11, oltre interessi anatocistici sugli importi scaduti da almeno 6 mesi, a decorrere dalla domanda giudiziale e al tasso contrattuale o in mancanza previsto dall'art 1284 co. 4° c.p.c.
Tutte le altre domande devono essere respinte.
15) Le spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, devono essere compensate per la parte relativa alla domanda originaria poi rinunciata, e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sono applicati parametri prossimi a quelli medi per lo scaglione di valore, individuato sulla base dell'importo oggetto di condanna (fino ad € 25.200).
Le spese di CTU, liquidate a carico solidale delle parti, restano definitivamente a carico di ciascuna di esse per la metà, tenuto conto dell'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] di: Parte_1
• la somma di € 4.747,18, a titolo di parte residua dei crediti in conto capitale azionati con l'atto di citazione;
• sulla predetta somma, gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza fino al saldo, al tasso contrattuale o in mancanza nella misura prevista ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
pagina 10 di 11 • gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data della domanda, dalla domanda giudiziale fino al saldo, al tasso contrattuale o in mancanza nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.;
• € 160, oltre interessi dal giorno successivo alla scadenza al saldo, a titolo di penale, ex art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02, per il ritardo nel pagamento della predetta parte residua dei crediti in conto capitale;
• € 8.971,11, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi, a decorrere dalla domanda giudiziale e al tasso previsto dal contratto o in mancanza dall'art 1284 co. 4° c.p.c., a titolo di interessi maturati su fatture già pagate ed oggetto delle note di debito di cui agli allegati
3A e 3B all'atto di citazione.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza fino al saldo, nella misura prevista dal contratto o in mancanza ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, e degli interessi anatocistici sugli importi scaduti da almeno 6 mesi, sui soli crediti, tra quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato 2 all'atto di Parte citazione e oggetto di successiva rinuncia, che ad oggi risultino già pagati in ritardo dall' in favore dei creditori cedenti o della stessa attrice, esclusi quelli di cui allo stesso elenco non pagati perché contestati o per altri motivi.
Respinge tutte le altre domande di parte attrice.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.000, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura
[...] del 15%.
Pone definitivamente il compenso di CTU a carico di ciascuna delle parti per la metà.
Torino, 15.3.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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