Articolo 5 della Legge 6 agosto 2013, n. 96
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4 settembre 2013
Art. 5. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722 , e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95 , relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;
c) definire meccanismi affinche' i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di salute, le disabilita', anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 5:
- La direttiva 2011/85/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' art. 81, sesto comma, della Costituzione ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 4 settembre 2013
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