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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 831/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alvaro Di Paola del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F./P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ursula Raniolo
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze Parte_1 retributive (sulla paga base ricevuta, gratifica natalizia, indennità ferie non godute, lavoro straordinario, TFR e indennità di mancato preavviso), dalla stessa quantificate € 21.399,17 (come da prospetto allegato ed inserito in ricorso), per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della
(con sede in Augusta viale Italia n. 168) dal Controparte_1
12.04.2018 al 16.09.2019 (cessazione per licenziamento) in qualità di apprendista parrucchiera, assunta con contratto individuale part-time al 50%, per 4 ore giornaliere, di “apprendistato professionalizzante” della durata di mesi 60 per il raggiungimento della qualifica di parrucchiera di livello 3° del osservando un orario lavorativo dal lunedì al Organizzazione_1 venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 20.00, senza intervallo, con il giovedì di riposo settimanale, e nei periodi pre festivi dalle 8.30 alle 20.00.
La ricorrente deduceva in particolare di aver lavorato per 40 ore settimanali, in luogo delle 20 ore previste dal contratto, di aver ricevuto una retribuzione mensile netta pari a € 641,70 e di aver svolto, oltre alle mansioni tipiche dell'apprendista parrucchiera, anche mansioni differenti, tra cui fissazione appuntamenti, ricezione e pagamento clientela, nonché pulizie del salone;
di aver ricevuto una retribuzione insufficiente ed inadeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato, inquadrabile a quello di apprendista acconciatrice di 3° livello, di non aver percepito la gratifica
1 natalizia per gli anni 208 e 2019, di non aver goduto di tutte le ferie maturate e di non aver percepito le relative indennità sostitutive spettanti, di aver svolto lavoro straordinario non retribuito per 28 ore mensili, di non aver percepito la retribuzione del mese di settembre 2019 e di essere stata licenziata in tronco con comunicazione a mani del 16.09.2019 e di non aver ricevuto il pagamento del TFR.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso sia nell'an
[...] che nel quantum e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
deduceva, in particolare: - che la società gestiva una piccola sala di Controparte_1 parrucchiere che, al momento dell'assunzione della ricorrente, era gestita da , ex Persona_1 marito della attuale amministratrice , che, fino al 09 ottobre 2019, ne era anche Controparte_2 socio al 50%, insieme alla oltre che l'Amministratore; - che, a seguito della CP_2 separazione dei coniugi del 25.09.2019, la quota societaria del era stata trasferita alla ex Per_1 moglie, attuale amministratrice;
- che la ricorrente è l'attuale convivente del e che la loro Per_1 relazione era iniziata già nell'anno 2018; - che all'epoca dei fatti reclamati l'amministratore era il socio al 50% e che nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti dell'attuale Per_1 amministratrice;
- che la ricorrente era stata correttamente inquadrata come apprendista, non avendo la stessa alcuna esperienza lavorativa né qualifica professionale di parrucchiera;
- che la ricorrente si recava nella sala di parrucchiera per n. 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, ad eccezione del giorno di chiusura dell'esercizio che era il giovedì, svolgendo mansioni elementari, finalizzate unicamente alla sua formazione professionale, senza alcuna prestazione di lavoro straordinaria;
- che le mansioni di parrucchiere erano svolte da e da Controparte_2 CP_3
mentre la sala era gestita dallo stesso - che nessun inquadramento superiore era
[...] Per_1 attribuibile alla ricorrente in quanto il tratto distintivo della classificazione del personale nel settore è l'esecuzione del taglio, mai eseguito dalla e mai menzionato nelle mansioni Pt_1 indicate in ricorso.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice
2 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, nel merito va evidenziato che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive, anche per mansioni superiori, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato, nonchè ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr., ex multis, Cass n. 8025 del 21.05.2003).
In tali fattispecie, il giudice deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., tra le tante, Cass. Civ.. Sez. L, sent. n. 28284 del 31.12.2009; Cass. Civ. n. 26234/08).
Nella fattispecie, l'esistenza del rapporto di lavoro non è contestato, essendo provato dal contratto di lavoro, così come non è contestata la causa della cessazione anticipata del rapporto per licenziamento;
le pretese economiche della ricorrente afferiscono alla sfera del corretto inquadramento contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'apprendista parrucchiere oltre che all'orario di lavoro osservato, asseritamente maggiore rispetto a quello contrattualizzato.
Ciò posto, giova precisare che il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista con finalità formative e non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.
Orbene, nella fattispecie in esame, si ritiene che la ricorrente non abbia fornito elementi idonei a provare l'esistenza tra le parti in giudizio di un rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni e gli orari dalla stessa indicati in ricorso;
infatti, i testi di parte ricorrente, pur avendo confermato l'esistenza del rapporto lavorativo (che non è oggetto di contestazione), non sono stati in grado di fornire la specifica prova sullo svolgimento di mansioni superiori, anzi hanno riferito lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla mansione contrattualmente prevista, escludendo lo svolgimento delle mansioni superiori e differenti dedotte dalla inoltre i testi di parte Pt_1 ricorrente non hanno fornito elementi univoci in ordine all'orario di lavoro della ricorrente, in quanto le circostanze riportate sono frutto di una conoscenza parziale, per aver frequentato solo saltuariamente il salone.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato di aver “visto Testimone_1 la ricorrente che lavorava con l'asciugacapelli con le clienti del salone” in occasione delle volte in cui si era trovato ad accompagnare i figli e la ex moglie al salone, precisando che “Io sono andato nel salone della resistente circa ogni due mesi. Quindi 5 o 6 volte l'anno”. Ha, inoltre, riferito che “Non so se la fosse regolarmente assunta né che tipo di contratto avesse” e Pt_1
3 che “non so riferire esattamente quale fosse l'orario di apertura del salone e l'orario lavorativo della ricorrente. Posso dire che il salone era sempre aperto. Io prendevo mia moglie e i miei figli dopo che finivo di lavorare, verso le 18.00 – 18.30”, aggiungendo che “Il sabato pomeriggio per alcune settimane mi sono recato al salone per andare a incontrare il marito della signora
per prendere insieme il caffè. In tali occasioni la era sempre dentro il salone CP_2 Pt_1 intenta a lavorare. Non so riferire se l'orario di lavoro nella giornata di sabato forse più lungo rispetto agli altri giorni. Non conosco il giorno dura del salone. Certamente la domenica era chiuso”. In merito alle mansioni della ha riferito che “Io ho visto la signora fare la Pt_1 Pt_1 piega e la tintura alle clienti. Non so riferire degli altri trattamenti perché non sono un esperto in materia. Non ho mai visto la a ricevere il pagamento e fare le pulizie. Ricordo che le Pt_1 clienti pagavano o alla o al marito, che era spesso in salone la sera”, precisando a CP_2 chiarimento che “Quando prendevo i miei parenti nel salone ho sempre visto lavorare la
e la e a volte ho visto anche altre ragazze lavorare o pulire il salone”. CP_2 Pt_1
Anche il secondo teste di parte ricorrente , amica di lunga data della pur Testimone_2 Pt_1 avendo confermato l'articolato a) del ricorso, ha tuttavia, dichiarato che “Non so se la Pt_1 fosse regolarmente assunta né che tipo di contratto avesse. Faceva di tutto” e che “Quando lavoravo il pomeriggio ed ero libera al mattino, accompagnavo alle 8.30 la a lavorare nel Pt_1 salone, perché la non ha la macchina (…) sarà accaduto almeno 3 volte. Quando io ero Pt_1 libera nel pomeriggio sempre andavo a prendere all'uscita dal lavoro dal salone. Parte_1
Ciò accadeva quasi sempre, quasi tutte le sere, tranne quando io ero al lavoro per turno. Ricordo che finiva alle 18.00 – 18.30 e il sabato anche più tardi, alle 19.30 /20.00. (…) a volte è accaduto che nell'orario di pranzo andassi a trovare la mia amica al salone. Ciò è successo almeno tre volte. Anche in quelle occasioni non smetteva di lavorare ma continuava senza fare Pt_1 pausa pranzo”. In merito alle mansioni svolte dalla ricorrente ha riferito che “Ho visto personalmente fare le pieghe, le tinture lavare i capelli ma non fare le pulizie del salone. Pt_1
Non ricordo di averla vista prendere denaro dalle clienti nè prendere gli appuntamenti. Sono certa che non facesse il taglio dei capelli”. A chiarimento ha precisato che “Io lasciavo
Pt_1 fuori dal salone quando la accompagnavo alle 08:30 e aspettavo fuori dal salone quando la prendevo all'uscita. Quindi non entravo nel salone. Alcune volte sono entrata nel salone. Ciò è accaduto almeno quattro volte. Comunque da fuori vedevo chiaramente lavorare perché
Pt_1 il salone alle vetrate trasparenti che consentono di vedere le poltroncine e l'entrata del salone. Io solitamente ho l'accompagnavo la mattina o la prendevo l'uscita la sera, perché lavoravo a turno al mattino al pomeriggio o alla notte. Quindi solo in una occasione è capitato che essendo libera tutto il giorno ho accompagnato il salone al mattino e la ripresa la sera stessa dal
Pt_1 salone. Io ho lavorato nella struttura per anziani, con turni di lavoro, per tutto il 2018. Nel 2019 avevo altri impegni e accompagnavo e prendevo in base ai miei impegni” e ancora che
Pt_1
“Io dalle vetrate vedevo dentro il salone e non ho mai visto lavorare come parrucchiera altre persone oltre la e la mia amica anzi non ricordo di avere mai visto nessuno CP_4 Pt_1 dentro il salone oltre la mia amica e la signora . Pt_1 CP_4
Di contro, la teste escussa di parte resistente, , ha confermato la prospettazione Testimone_3 difensiva della società datrice, confermando il rapporto lavorativo esistente tra le parti in giudizio
4 e precisando che “..ricordo che la si occupava con le clienti di cose più semplici cioè lo Pt_1 shampoo e l'applicazione della tintura, mentre per le attività più complesse osservava la
e riproduceva le attività sul manichino” e, in merito all'orario di lavoro della CP_2 Pt_1 ha riferito che “ … la lavorava o al mattino o al pomeriggio, il salone, invece, nei giorni
Pt_1 di apertura lavorava dalle 08:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18 circa. So che la lavorava
Pt_1 alternativamente o al mattino al pomeriggio perché io frequento quotidianamente la zona dove il salone si trova e mi ritrovo a passarci ogni giorno. Io frequento il locale sia al mattino che al pomeriggio e mi è capitato che recandomi al mattino la vi fosse mentre a volte non vi
Pt_1 fosse. Lo stesso accadeva nel pomeriggio. Infatti a volte trovavo la a volte lei non c'era a
Pt_1 lavorare”, “Io mi servo come cliente del locale almeno due volte a settimana”.
Tutto ciò posto, non avendo la ricorrente fornito la prova di aver svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle caratterizzanti il contratto di apprendistato posseduto, né di aver osservato per tutto il periodo di lavoro un orario maggiore rispetto a quello previsto da contratto, né ancora avendo fornito la prova puntuale, piena e rigorosa del numero di ore per le quali si sarebbe protratta la prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, oltre l'indicazione dettagliata dei giorni delle ferie non godute (il cui onere grava interamente sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi), la domanda per il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori e maggior orario lavorativo deve essere rigettata.
Tuttavia, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento degli emolumenti non ancora corrisposti maturati in ragione dell'attività lavorativa svolta e non specificamente contestati dalla resistente, con condanna della resistente al pagamento dei relativi importi;
sul punto, va osservato che la circostanza evidenziata dalla società datrice – e cioè che all'epoca del rapporto lavorativo l'amministratore fosse – non manleva la società come oggi Per_1 rappresentata dal pagamento delle spettanze della in quanto in detto periodo i soci erano Pt_1 al 50% sia che l'attuale Amministratrice , salvo eventuale Persona_1 Controparte_2 diritto di rivalsa nei confronti del precedente Amministratore e socio.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere Controparte_5 condannata al pagamento in favore di della mensilità del mese di settembre 2019 Parte_1 pari a € 246,80 (paga giornaliera part time pari a € 24,68 x 10 giorni lavorativi) e del TFR maturato nel periodo dal 12.04.2018 al 16.09.2019, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento del 16.09.2019, come ivi espressamente indicato: “ai sensi e per gli effetti del
CCNL vigente è previsto un periodo di preavviso di licenziamento pari a giorni 15, Le verrà erogata con la busta paga finale l'indennità relativa” e pari a € 370,20 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso (in misura nettamente inferiore a quanto richiesto) e la reciproca soccombenza costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_5
(in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della retribuzione del mese di settembre 2019 pari a € 246,80 e del TFR maturato nel
[...] periodo dal 12.04.2018 al 16.09.2019 (secondo busta paga di chiusura del rapporto), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento del 16.09.2019 pari a € 370,20, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 18.1.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
6
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 831/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alvaro Di Paola del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F./P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ursula Raniolo
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze Parte_1 retributive (sulla paga base ricevuta, gratifica natalizia, indennità ferie non godute, lavoro straordinario, TFR e indennità di mancato preavviso), dalla stessa quantificate € 21.399,17 (come da prospetto allegato ed inserito in ricorso), per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della
(con sede in Augusta viale Italia n. 168) dal Controparte_1
12.04.2018 al 16.09.2019 (cessazione per licenziamento) in qualità di apprendista parrucchiera, assunta con contratto individuale part-time al 50%, per 4 ore giornaliere, di “apprendistato professionalizzante” della durata di mesi 60 per il raggiungimento della qualifica di parrucchiera di livello 3° del osservando un orario lavorativo dal lunedì al Organizzazione_1 venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 20.00, senza intervallo, con il giovedì di riposo settimanale, e nei periodi pre festivi dalle 8.30 alle 20.00.
La ricorrente deduceva in particolare di aver lavorato per 40 ore settimanali, in luogo delle 20 ore previste dal contratto, di aver ricevuto una retribuzione mensile netta pari a € 641,70 e di aver svolto, oltre alle mansioni tipiche dell'apprendista parrucchiera, anche mansioni differenti, tra cui fissazione appuntamenti, ricezione e pagamento clientela, nonché pulizie del salone;
di aver ricevuto una retribuzione insufficiente ed inadeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato, inquadrabile a quello di apprendista acconciatrice di 3° livello, di non aver percepito la gratifica
1 natalizia per gli anni 208 e 2019, di non aver goduto di tutte le ferie maturate e di non aver percepito le relative indennità sostitutive spettanti, di aver svolto lavoro straordinario non retribuito per 28 ore mensili, di non aver percepito la retribuzione del mese di settembre 2019 e di essere stata licenziata in tronco con comunicazione a mani del 16.09.2019 e di non aver ricevuto il pagamento del TFR.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso sia nell'an
[...] che nel quantum e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
deduceva, in particolare: - che la società gestiva una piccola sala di Controparte_1 parrucchiere che, al momento dell'assunzione della ricorrente, era gestita da , ex Persona_1 marito della attuale amministratrice , che, fino al 09 ottobre 2019, ne era anche Controparte_2 socio al 50%, insieme alla oltre che l'Amministratore; - che, a seguito della CP_2 separazione dei coniugi del 25.09.2019, la quota societaria del era stata trasferita alla ex Per_1 moglie, attuale amministratrice;
- che la ricorrente è l'attuale convivente del e che la loro Per_1 relazione era iniziata già nell'anno 2018; - che all'epoca dei fatti reclamati l'amministratore era il socio al 50% e che nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti dell'attuale Per_1 amministratrice;
- che la ricorrente era stata correttamente inquadrata come apprendista, non avendo la stessa alcuna esperienza lavorativa né qualifica professionale di parrucchiera;
- che la ricorrente si recava nella sala di parrucchiera per n. 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, ad eccezione del giorno di chiusura dell'esercizio che era il giovedì, svolgendo mansioni elementari, finalizzate unicamente alla sua formazione professionale, senza alcuna prestazione di lavoro straordinaria;
- che le mansioni di parrucchiere erano svolte da e da Controparte_2 CP_3
mentre la sala era gestita dallo stesso - che nessun inquadramento superiore era
[...] Per_1 attribuibile alla ricorrente in quanto il tratto distintivo della classificazione del personale nel settore è l'esecuzione del taglio, mai eseguito dalla e mai menzionato nelle mansioni Pt_1 indicate in ricorso.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice
2 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, nel merito va evidenziato che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive, anche per mansioni superiori, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato, nonchè ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr., ex multis, Cass n. 8025 del 21.05.2003).
In tali fattispecie, il giudice deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., tra le tante, Cass. Civ.. Sez. L, sent. n. 28284 del 31.12.2009; Cass. Civ. n. 26234/08).
Nella fattispecie, l'esistenza del rapporto di lavoro non è contestato, essendo provato dal contratto di lavoro, così come non è contestata la causa della cessazione anticipata del rapporto per licenziamento;
le pretese economiche della ricorrente afferiscono alla sfera del corretto inquadramento contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'apprendista parrucchiere oltre che all'orario di lavoro osservato, asseritamente maggiore rispetto a quello contrattualizzato.
Ciò posto, giova precisare che il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista con finalità formative e non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.
Orbene, nella fattispecie in esame, si ritiene che la ricorrente non abbia fornito elementi idonei a provare l'esistenza tra le parti in giudizio di un rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni e gli orari dalla stessa indicati in ricorso;
infatti, i testi di parte ricorrente, pur avendo confermato l'esistenza del rapporto lavorativo (che non è oggetto di contestazione), non sono stati in grado di fornire la specifica prova sullo svolgimento di mansioni superiori, anzi hanno riferito lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla mansione contrattualmente prevista, escludendo lo svolgimento delle mansioni superiori e differenti dedotte dalla inoltre i testi di parte Pt_1 ricorrente non hanno fornito elementi univoci in ordine all'orario di lavoro della ricorrente, in quanto le circostanze riportate sono frutto di una conoscenza parziale, per aver frequentato solo saltuariamente il salone.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato di aver “visto Testimone_1 la ricorrente che lavorava con l'asciugacapelli con le clienti del salone” in occasione delle volte in cui si era trovato ad accompagnare i figli e la ex moglie al salone, precisando che “Io sono andato nel salone della resistente circa ogni due mesi. Quindi 5 o 6 volte l'anno”. Ha, inoltre, riferito che “Non so se la fosse regolarmente assunta né che tipo di contratto avesse” e Pt_1
3 che “non so riferire esattamente quale fosse l'orario di apertura del salone e l'orario lavorativo della ricorrente. Posso dire che il salone era sempre aperto. Io prendevo mia moglie e i miei figli dopo che finivo di lavorare, verso le 18.00 – 18.30”, aggiungendo che “Il sabato pomeriggio per alcune settimane mi sono recato al salone per andare a incontrare il marito della signora
per prendere insieme il caffè. In tali occasioni la era sempre dentro il salone CP_2 Pt_1 intenta a lavorare. Non so riferire se l'orario di lavoro nella giornata di sabato forse più lungo rispetto agli altri giorni. Non conosco il giorno dura del salone. Certamente la domenica era chiuso”. In merito alle mansioni della ha riferito che “Io ho visto la signora fare la Pt_1 Pt_1 piega e la tintura alle clienti. Non so riferire degli altri trattamenti perché non sono un esperto in materia. Non ho mai visto la a ricevere il pagamento e fare le pulizie. Ricordo che le Pt_1 clienti pagavano o alla o al marito, che era spesso in salone la sera”, precisando a CP_2 chiarimento che “Quando prendevo i miei parenti nel salone ho sempre visto lavorare la
e la e a volte ho visto anche altre ragazze lavorare o pulire il salone”. CP_2 Pt_1
Anche il secondo teste di parte ricorrente , amica di lunga data della pur Testimone_2 Pt_1 avendo confermato l'articolato a) del ricorso, ha tuttavia, dichiarato che “Non so se la Pt_1 fosse regolarmente assunta né che tipo di contratto avesse. Faceva di tutto” e che “Quando lavoravo il pomeriggio ed ero libera al mattino, accompagnavo alle 8.30 la a lavorare nel Pt_1 salone, perché la non ha la macchina (…) sarà accaduto almeno 3 volte. Quando io ero Pt_1 libera nel pomeriggio sempre andavo a prendere all'uscita dal lavoro dal salone. Parte_1
Ciò accadeva quasi sempre, quasi tutte le sere, tranne quando io ero al lavoro per turno. Ricordo che finiva alle 18.00 – 18.30 e il sabato anche più tardi, alle 19.30 /20.00. (…) a volte è accaduto che nell'orario di pranzo andassi a trovare la mia amica al salone. Ciò è successo almeno tre volte. Anche in quelle occasioni non smetteva di lavorare ma continuava senza fare Pt_1 pausa pranzo”. In merito alle mansioni svolte dalla ricorrente ha riferito che “Ho visto personalmente fare le pieghe, le tinture lavare i capelli ma non fare le pulizie del salone. Pt_1
Non ricordo di averla vista prendere denaro dalle clienti nè prendere gli appuntamenti. Sono certa che non facesse il taglio dei capelli”. A chiarimento ha precisato che “Io lasciavo
Pt_1 fuori dal salone quando la accompagnavo alle 08:30 e aspettavo fuori dal salone quando la prendevo all'uscita. Quindi non entravo nel salone. Alcune volte sono entrata nel salone. Ciò è accaduto almeno quattro volte. Comunque da fuori vedevo chiaramente lavorare perché
Pt_1 il salone alle vetrate trasparenti che consentono di vedere le poltroncine e l'entrata del salone. Io solitamente ho l'accompagnavo la mattina o la prendevo l'uscita la sera, perché lavoravo a turno al mattino al pomeriggio o alla notte. Quindi solo in una occasione è capitato che essendo libera tutto il giorno ho accompagnato il salone al mattino e la ripresa la sera stessa dal
Pt_1 salone. Io ho lavorato nella struttura per anziani, con turni di lavoro, per tutto il 2018. Nel 2019 avevo altri impegni e accompagnavo e prendevo in base ai miei impegni” e ancora che
Pt_1
“Io dalle vetrate vedevo dentro il salone e non ho mai visto lavorare come parrucchiera altre persone oltre la e la mia amica anzi non ricordo di avere mai visto nessuno CP_4 Pt_1 dentro il salone oltre la mia amica e la signora . Pt_1 CP_4
Di contro, la teste escussa di parte resistente, , ha confermato la prospettazione Testimone_3 difensiva della società datrice, confermando il rapporto lavorativo esistente tra le parti in giudizio
4 e precisando che “..ricordo che la si occupava con le clienti di cose più semplici cioè lo Pt_1 shampoo e l'applicazione della tintura, mentre per le attività più complesse osservava la
e riproduceva le attività sul manichino” e, in merito all'orario di lavoro della CP_2 Pt_1 ha riferito che “ … la lavorava o al mattino o al pomeriggio, il salone, invece, nei giorni
Pt_1 di apertura lavorava dalle 08:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18 circa. So che la lavorava
Pt_1 alternativamente o al mattino al pomeriggio perché io frequento quotidianamente la zona dove il salone si trova e mi ritrovo a passarci ogni giorno. Io frequento il locale sia al mattino che al pomeriggio e mi è capitato che recandomi al mattino la vi fosse mentre a volte non vi
Pt_1 fosse. Lo stesso accadeva nel pomeriggio. Infatti a volte trovavo la a volte lei non c'era a
Pt_1 lavorare”, “Io mi servo come cliente del locale almeno due volte a settimana”.
Tutto ciò posto, non avendo la ricorrente fornito la prova di aver svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle caratterizzanti il contratto di apprendistato posseduto, né di aver osservato per tutto il periodo di lavoro un orario maggiore rispetto a quello previsto da contratto, né ancora avendo fornito la prova puntuale, piena e rigorosa del numero di ore per le quali si sarebbe protratta la prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, oltre l'indicazione dettagliata dei giorni delle ferie non godute (il cui onere grava interamente sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi), la domanda per il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori e maggior orario lavorativo deve essere rigettata.
Tuttavia, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento degli emolumenti non ancora corrisposti maturati in ragione dell'attività lavorativa svolta e non specificamente contestati dalla resistente, con condanna della resistente al pagamento dei relativi importi;
sul punto, va osservato che la circostanza evidenziata dalla società datrice – e cioè che all'epoca del rapporto lavorativo l'amministratore fosse – non manleva la società come oggi Per_1 rappresentata dal pagamento delle spettanze della in quanto in detto periodo i soci erano Pt_1 al 50% sia che l'attuale Amministratrice , salvo eventuale Persona_1 Controparte_2 diritto di rivalsa nei confronti del precedente Amministratore e socio.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere Controparte_5 condannata al pagamento in favore di della mensilità del mese di settembre 2019 Parte_1 pari a € 246,80 (paga giornaliera part time pari a € 24,68 x 10 giorni lavorativi) e del TFR maturato nel periodo dal 12.04.2018 al 16.09.2019, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento del 16.09.2019, come ivi espressamente indicato: “ai sensi e per gli effetti del
CCNL vigente è previsto un periodo di preavviso di licenziamento pari a giorni 15, Le verrà erogata con la busta paga finale l'indennità relativa” e pari a € 370,20 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso (in misura nettamente inferiore a quanto richiesto) e la reciproca soccombenza costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.01.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_5
(in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della retribuzione del mese di settembre 2019 pari a € 246,80 e del TFR maturato nel
[...] periodo dal 12.04.2018 al 16.09.2019 (secondo busta paga di chiusura del rapporto), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento del 16.09.2019 pari a € 370,20, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 18.1.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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