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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2020 promossa da:
, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. TEVERONI SIMONA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
), rappresentato e difeso dall'avv. FOFFI CP_2 C.F._1
SAMUELE ( , giusta procura speciale in atti;
C.F._2
OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio la Cooperativa tra assegnatari “ ” ha proposto opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2019 emesso dall'intestato Tribunale il 12.12.2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 72.610,99 oltre CP_2 interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo per il conferimento di asparagi dal 2013 al
2018.
Parte opponente contestava l'indeterminatezza della domanda e l'infondatezza nel merito, per cui chiedeva revocarsi il decreto monitorio.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si costituiva in giudizio il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne CP_2 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, interrogatorio formale e giuramento decisorio, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 2.10.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
E' incontestato tra le parti che quale coltivatore diretto, ha commercializzato CP_2 asparagi da lui prodotto mediante la cooperativa opponente dal 2013 al 2018. Il convenuto in sede monitoria ha asserito di non aver ricevuto l'intero corrispettivo per il conferimento di asparagi effettuati negli anni e di essere ancora creditore della società cooperativa attrice dell'importo di € 72.601,99. A sostegno della domanda monitoria il ha prodotto il mastrino CP_2
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
relativo alle annualità oggetto di causa nonché pec del 12.10.2017 di riconoscimento di debito svolto dall'opponente.
A norma dell'art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
– senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2710 c.c., ossia: (i) che siano regolarmente tenuti, nonché bollati e vidimati;
(ii) che riguardino rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; (iii) che si facciano valere in una controversia con un altro imprenditore.
Nel caso di specie il credito oggetto di accertamento monitorio si fonda sul mastrino di sottoconto elaborati dall'opponente in data 2.10.2019 in cui è indicato il residuo credito a favore dell'opposto pari proprio ad € 72.601,99. Il predetto debito risulta altresì, riconosciuto (con riferimento alle annualità 2013-2017) nella pec del 12.10.2017 inviata dal legale rappresentante della società attrice al procuratore del convenuto in cui veniva riconosciuto un debito nei confronti del di 73.735,74. Detta dichiarazione, proveniente dal legale rappresentate della CP_2
assume chiara valenza confessoria stragiudiziale, per cui ai sensi Controparte_1 dell'art. 1988 c.c. spettava all'opponente dimostrare l'inesistenza del credito.
Tale prova non solo non è stata fornita ma è stata confermata all'esito dell'istruttoria orale.
Invero il legale rappresentante della società opponente ha confermato in sede di giuramento decisorio ai sensi dell'art. 233 c.p.c. le circostanze dedotte dall'opposto, ovvero che la cooperativa provvedeva a fatturare per conto del gli asparagi dal medesimo conferiti e dalla prima CP_2 venduti;
ha confermato per il periodo 2010-2015 il conferimento da parte del di asparagi CP_2 per un valore complessivo di € € 223.599,48, nonché di € 87.244,74 per il 2016 ed € 43.373,89 per il 2017, e infine ha confermato che al 2017 la cooperativa era debitrice del per l'importo di CP_2
€ 256.253,61, confermando pertanto i rapporti di dare/avere indicati nel mastrino di sottoconto, in cui sono annotati anche i bonifici del 2017 prodotti in atti dalla parte opponente, che comunque portano ai credito al 2019 di parte opposta di € 72.601,99. Si conferma pertanto il credito oggetto di ingiunzione.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Deve, invece, essere rigettata la domanda della convenuta di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021), considerato che nel caso di specie non si rinviene l'esercizio abusivo del diritto della ricorrente e che la condanna per lite temeraria non può conseguire al mero rigetto della domanda attorea, in ragione della sua sola infondatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
435/2020 R.G.A.C. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1123/2019 che diventa definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 7.052 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2020 promossa da:
, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. TEVERONI SIMONA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
), rappresentato e difeso dall'avv. FOFFI CP_2 C.F._1
SAMUELE ( , giusta procura speciale in atti;
C.F._2
OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio la Cooperativa tra assegnatari “ ” ha proposto opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2019 emesso dall'intestato Tribunale il 12.12.2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 72.610,99 oltre CP_2 interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo per il conferimento di asparagi dal 2013 al
2018.
Parte opponente contestava l'indeterminatezza della domanda e l'infondatezza nel merito, per cui chiedeva revocarsi il decreto monitorio.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si costituiva in giudizio il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne CP_2 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, interrogatorio formale e giuramento decisorio, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 2.10.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
E' incontestato tra le parti che quale coltivatore diretto, ha commercializzato CP_2 asparagi da lui prodotto mediante la cooperativa opponente dal 2013 al 2018. Il convenuto in sede monitoria ha asserito di non aver ricevuto l'intero corrispettivo per il conferimento di asparagi effettuati negli anni e di essere ancora creditore della società cooperativa attrice dell'importo di € 72.601,99. A sostegno della domanda monitoria il ha prodotto il mastrino CP_2
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
relativo alle annualità oggetto di causa nonché pec del 12.10.2017 di riconoscimento di debito svolto dall'opponente.
A norma dell'art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
– senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2710 c.c., ossia: (i) che siano regolarmente tenuti, nonché bollati e vidimati;
(ii) che riguardino rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; (iii) che si facciano valere in una controversia con un altro imprenditore.
Nel caso di specie il credito oggetto di accertamento monitorio si fonda sul mastrino di sottoconto elaborati dall'opponente in data 2.10.2019 in cui è indicato il residuo credito a favore dell'opposto pari proprio ad € 72.601,99. Il predetto debito risulta altresì, riconosciuto (con riferimento alle annualità 2013-2017) nella pec del 12.10.2017 inviata dal legale rappresentante della società attrice al procuratore del convenuto in cui veniva riconosciuto un debito nei confronti del di 73.735,74. Detta dichiarazione, proveniente dal legale rappresentate della CP_2
assume chiara valenza confessoria stragiudiziale, per cui ai sensi Controparte_1 dell'art. 1988 c.c. spettava all'opponente dimostrare l'inesistenza del credito.
Tale prova non solo non è stata fornita ma è stata confermata all'esito dell'istruttoria orale.
Invero il legale rappresentante della società opponente ha confermato in sede di giuramento decisorio ai sensi dell'art. 233 c.p.c. le circostanze dedotte dall'opposto, ovvero che la cooperativa provvedeva a fatturare per conto del gli asparagi dal medesimo conferiti e dalla prima CP_2 venduti;
ha confermato per il periodo 2010-2015 il conferimento da parte del di asparagi CP_2 per un valore complessivo di € € 223.599,48, nonché di € 87.244,74 per il 2016 ed € 43.373,89 per il 2017, e infine ha confermato che al 2017 la cooperativa era debitrice del per l'importo di CP_2
€ 256.253,61, confermando pertanto i rapporti di dare/avere indicati nel mastrino di sottoconto, in cui sono annotati anche i bonifici del 2017 prodotti in atti dalla parte opponente, che comunque portano ai credito al 2019 di parte opposta di € 72.601,99. Si conferma pertanto il credito oggetto di ingiunzione.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Deve, invece, essere rigettata la domanda della convenuta di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021), considerato che nel caso di specie non si rinviene l'esercizio abusivo del diritto della ricorrente e che la condanna per lite temeraria non può conseguire al mero rigetto della domanda attorea, in ragione della sua sola infondatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
435/2020 R.G.A.C. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1123/2019 che diventa definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 7.052 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
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