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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2025
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
Convalida ai sensi della legge n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato, letti gli atti e la documentazione allegata;
sentito il richiedente, il difensore e il funzionario della questura competente;
all'esito della camera di consiglio,
Pt_1 premesso che:
-con richiesta pervenuta il 25.03.2025 alle ore 11,05, il Questore di Bari ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, la convalida del trattenimento del cittadino straniero Parte_2
, nato in [...] il 05//06/1996, presso il CPR di Bari-Palese, disposto il 24.03.2025, per un
[...] periodo di 60 giorni, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale dello stesso, già trattenuto ex art. 14 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (TUI), sul presupposto che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione (decreto di trattenimento notificato il 24.3.2025 ore 10:25);
- con provvedimento del 20.2.2024, notificato in pari data, il Prefetto della Provincia di Milano ha emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale di;
Parte_2
- con provvedimento del Questore di Firenze del 19.3.2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 14 co. 1 TUI;
-il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, all'udienza del 21.3.2025, nel corso della quale il trattenuto ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale;
considerato che:
- ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI , sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3, D. lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass.
29.12.2023 n. 36522);
-in questa sede, va solo verificata la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione": il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione (arg. da Cass.
18128/2022); rilevato che:
-la richiesta di convalida è stata tempestivamente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell'art. 6 co.
5 D. Lgs. 142/2015;
-non sussistono profili di manifesta illegittimità (che può consistere anche nella inespellibilità dello straniero) del provvedimento espulsivo o di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura (in conformità a Cass. I, 31.10.2023 n. 30166; Cass. I 28.8.2023
n. 18404; Cass.
6.6.2022 n. 18128; Cass. 24415/2015; Cass. 5750/2017);
ritenuto che:
-il trattenimento deve essere convalidato atteso che è emerso che il cittadino straniero, pur essendo presente nel territorio dello Stato già dal 2023 (1.11.2023), ha presentato solo in occasione del trattenimento la domanda di protezione internazionale che, quindi, viene in rilievo come meramente strumentale perché funzionale allo scopo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione;
- invero, in sede di audizione, il richiedente ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2023 per motivi di lavoro, di aver vissuto prima a Milano, poi a Napoli ed infine a Firenze, e di aver lavorato;
di aver chiesto la protezione internazionale per avere i documenti al fine di stare legalmente in Italia ed ivi portare la propria famiglia, che attualmente trovasi in Slovenia;
ha dichiarato altresì di avere un documento sloveno, un equivalente di un permesso di soggiorno in quel Paese. Ha ammesso di avere precedenti penali per furto, per il quale ha subito un procedimento penale, pur non essendo mai stato in carcere. Ha infine dichiarato di non avere un passaporto o altri documenti validi per l'espatrio;
- invero, avuto riguardo alla durata della permanenza sul territorio nazionale (2023), deve ritenersi che il cittadino straniero abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data antecedente all'espulsione;
-invero, avendo il richiedente precedenti penali ed essendo stato sottoposto a procedimento penale, non v'è dubbio che abbia avuto possibilità di interlocuzione con le più varie istituzioni: forze dell'ordine, magistrati, difensori, , sicchè è ben possibile che il richiedente asilo possa aver avuto, sia pur frammentariamente, informazioni sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
- inoltre il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di aver lavorato in Italia, di avere un fratello e uno zio materno che vivono in Italia, oltre ad avere amici in Italia , sicché la rete sociale e familiare rende poco plausibile una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;
- che, pertanto, deve ritenersi che egli abbia avuto diverse volte cognizione della possibilità di fare istanza di protezione internazionale, senza che soccorrano elementi di segno contrario, per cui la domanda appare pretestuosa e spiegata al solo fine di ritardare il provvedimento di espulsione;
- quanto alle argomentazioni della difesa, deve osservarsi innanzitutto che lo straniero ha dichiarato in sede di audizione di vivere in Italia dal 2023 e, in ogni caso, che il permesso temporaneo ottenuto in Slovenia risulta scaduto il 7.3.2025, né è dato conoscere l'esito della domanda di protezione internazionale che il richiedente ha dichiarato di aver presentato in
Slovenia, in difetto, peraltro, di alcuna documentazione al riguardo;
-non risultano applicabili le misure alternative, meno afflittive, di cui all'art. 14 co. 1 bis TUI, pure perché il cittadino straniero è risultato privo di passaporto o altri documenti in corso di validità;
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, co. 5, D. lgs. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 24/03/2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il C.P.R. di Bari – Palese, di
, nato in [...] il 05//06/1996. Pt_2 Parte_2
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa Maristella Sardone
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
Convalida ai sensi della legge n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato, letti gli atti e la documentazione allegata;
sentito il richiedente, il difensore e il funzionario della questura competente;
all'esito della camera di consiglio,
Pt_1 premesso che:
-con richiesta pervenuta il 25.03.2025 alle ore 11,05, il Questore di Bari ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015, la convalida del trattenimento del cittadino straniero Parte_2
, nato in [...] il 05//06/1996, presso il CPR di Bari-Palese, disposto il 24.03.2025, per un
[...] periodo di 60 giorni, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale dello stesso, già trattenuto ex art. 14 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (TUI), sul presupposto che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione (decreto di trattenimento notificato il 24.3.2025 ore 10:25);
- con provvedimento del 20.2.2024, notificato in pari data, il Prefetto della Provincia di Milano ha emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale di;
Parte_2
- con provvedimento del Questore di Firenze del 19.3.2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 14 co. 1 TUI;
-il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, all'udienza del 21.3.2025, nel corso della quale il trattenuto ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale;
considerato che:
- ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI , sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3, D. lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass.
29.12.2023 n. 36522);
-in questa sede, va solo verificata la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione": il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione (arg. da Cass.
18128/2022); rilevato che:
-la richiesta di convalida è stata tempestivamente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell'art. 6 co.
5 D. Lgs. 142/2015;
-non sussistono profili di manifesta illegittimità (che può consistere anche nella inespellibilità dello straniero) del provvedimento espulsivo o di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura (in conformità a Cass. I, 31.10.2023 n. 30166; Cass. I 28.8.2023
n. 18404; Cass.
6.6.2022 n. 18128; Cass. 24415/2015; Cass. 5750/2017);
ritenuto che:
-il trattenimento deve essere convalidato atteso che è emerso che il cittadino straniero, pur essendo presente nel territorio dello Stato già dal 2023 (1.11.2023), ha presentato solo in occasione del trattenimento la domanda di protezione internazionale che, quindi, viene in rilievo come meramente strumentale perché funzionale allo scopo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione;
- invero, in sede di audizione, il richiedente ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2023 per motivi di lavoro, di aver vissuto prima a Milano, poi a Napoli ed infine a Firenze, e di aver lavorato;
di aver chiesto la protezione internazionale per avere i documenti al fine di stare legalmente in Italia ed ivi portare la propria famiglia, che attualmente trovasi in Slovenia;
ha dichiarato altresì di avere un documento sloveno, un equivalente di un permesso di soggiorno in quel Paese. Ha ammesso di avere precedenti penali per furto, per il quale ha subito un procedimento penale, pur non essendo mai stato in carcere. Ha infine dichiarato di non avere un passaporto o altri documenti validi per l'espatrio;
- invero, avuto riguardo alla durata della permanenza sul territorio nazionale (2023), deve ritenersi che il cittadino straniero abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data antecedente all'espulsione;
-invero, avendo il richiedente precedenti penali ed essendo stato sottoposto a procedimento penale, non v'è dubbio che abbia avuto possibilità di interlocuzione con le più varie istituzioni: forze dell'ordine, magistrati, difensori, , sicchè è ben possibile che il richiedente asilo possa aver avuto, sia pur frammentariamente, informazioni sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
- inoltre il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di aver lavorato in Italia, di avere un fratello e uno zio materno che vivono in Italia, oltre ad avere amici in Italia , sicché la rete sociale e familiare rende poco plausibile una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;
- che, pertanto, deve ritenersi che egli abbia avuto diverse volte cognizione della possibilità di fare istanza di protezione internazionale, senza che soccorrano elementi di segno contrario, per cui la domanda appare pretestuosa e spiegata al solo fine di ritardare il provvedimento di espulsione;
- quanto alle argomentazioni della difesa, deve osservarsi innanzitutto che lo straniero ha dichiarato in sede di audizione di vivere in Italia dal 2023 e, in ogni caso, che il permesso temporaneo ottenuto in Slovenia risulta scaduto il 7.3.2025, né è dato conoscere l'esito della domanda di protezione internazionale che il richiedente ha dichiarato di aver presentato in
Slovenia, in difetto, peraltro, di alcuna documentazione al riguardo;
-non risultano applicabili le misure alternative, meno afflittive, di cui all'art. 14 co. 1 bis TUI, pure perché il cittadino straniero è risultato privo di passaporto o altri documenti in corso di validità;
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, co. 5, D. lgs. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 24/03/2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il C.P.R. di Bari – Palese, di
, nato in [...] il 05//06/1996. Pt_2 Parte_2
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa Maristella Sardone