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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1970 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Rossella Guccione del Foro di Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide
Distefano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale Parte_1
dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile a AN in data Controparte_1
06.10.1989 (anno 1989, numero 23, parte I); che dal matrimonio è nata la figlia il 07.06.1990 (maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente), ed il figlio , nato il [...], e successivamente deceduto il 23.05.2014; Per_2
che, con decreto del 18.07.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
05.12.2024, con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 03.11.2024, si è costituita parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente;
che, nelle more della giudizio le parti hanno depositato istanza congiunta di “trasformazione” del rito, ed il giudizio è proseguito nelle forme del procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc,
e fissata l'udienza del 05.02.2025 da tenersi in modalità cartolare, e in esito la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione;
che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito e chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati (matrimonio iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
[...]
del Comune di AN, Atti di Matrimonio, anno 1989, numero 23, Parte I);
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di AN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”;. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo i “coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento”;
pagina 2 di 3 che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personal e dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile a AN (SR) in data 06.10.1989, trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 23, parte I, dell'anno 1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.08.1970 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Rossella Guccione del Foro di Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide
Distefano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale Parte_1
dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile a AN in data Controparte_1
06.10.1989 (anno 1989, numero 23, parte I); che dal matrimonio è nata la figlia il 07.06.1990 (maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente), ed il figlio , nato il [...], e successivamente deceduto il 23.05.2014; Per_2
che, con decreto del 18.07.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
05.12.2024, con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 03.11.2024, si è costituita parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente;
che, nelle more della giudizio le parti hanno depositato istanza congiunta di “trasformazione” del rito, ed il giudizio è proseguito nelle forme del procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc,
e fissata l'udienza del 05.02.2025 da tenersi in modalità cartolare, e in esito la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione;
che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito e chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati (matrimonio iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
[...]
del Comune di AN, Atti di Matrimonio, anno 1989, numero 23, Parte I);
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di AN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”;. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo i “coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento”;
pagina 2 di 3 che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personal e dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile a AN (SR) in data 06.10.1989, trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 23, parte I, dell'anno 1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3