Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 293 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Umberto Gargiulo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Iolanda Giordanelli
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Trattamento economico direttore amministrativo di azienda ospedaliera. Differenze retributive. Retribuzione di risultato.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6.10.20 esponeva di aver ricoperto il ruolo di direttore Parte_1 amministrativo dell' dal 25.1.13 al 31.12.14 e che nel relativo Controparte_1 contratto individuale del 24.1.13 gli era stato riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad euro
99.160,00.
2) Denunciava che tale compenso risultava in contrasto con l'art. 2, comma 5, Dpcm 502/95 come modificato dal Dpcm 319/01, secondo cui “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.
2013, ad euro 120.549,50 e, per il 2014, ad euro 128.395,42, per cui gli spettava il pagamento della somma di euro 56.961,18. Aggiungeva che il divieto di un trattamento inferiore per il direttore amministrativo rispetto a quello previsto per le posizioni apicali della dirigenza amministrativa imponeva anche un adeguamento dinamico del trattamento medesimo, che va rapportato, anche in corso di esecuzione del rapporto, a quello dei dirigenti in posizione funzionale apicale.
4) Denunciava inoltre che, nonostante egli avesse raggiunto gli obiettivi assegnatigli nel 2013 e 2014 dai direttori generali pro tempore, l'Azienda ospedaliera aveva omesso di pagargli la retribuzione di risultato che, secondo l'art. 4 del contratto individuale del 24.1.13, era stata pattuita nel 20% dell'indennità di posizione.
5) In particolare, sosteneva il raggiungimento degli obiettivi dal momento che le 9 unità operative complesse che egli aveva diretto nello svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo avevano ricevuto, sia nel 2013, sia nel 2014, una valutazione ampiamente positiva dal Nucleo di valutazione, come confermato anche da una relazione del direttore generale che attestava il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi affidati alla struttura amministrativa.
6) Nella prospettiva del ricorrente, era evidente che se il Direttore Amministrativo ha diretto i servizi amministrativi – compito che gli è precipuamente attribuito dalla legge – e tutti i servizi e tutti i dirigenti dei medesimi sono stati valutati positivamente dall'organismo interno di valutazione, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati per le annualità 2013 e 2014, ne discende, logicamente e giuridicamente, che anche il Direttore Amministrativo posto a capo della “macchina amministrativa” abbia, evidentemente, raggiunto gli obiettivi che gli erano stati assegnati.
7) Aggiungeva, infine, che la mancata valutazione da parte degli organismi competenti circa il raggiungimento degli obiettivi che erano stati assegnati al Direttore Amministrativo ha Pt_1 determinato, per lo stesso, un danno risarcibile quanto meno in termini di perdita di chance, la cui misura economica non può che corrispondere alle retribuzioni di risultato che non sono state erogate al ricorrente nel periodo in questione.
8) Concludeva quindi per la condanna dell' al pagamento della Controparte_1 somma di euro 56.961,18, a titolo di inderogabile trattamento economico previsto per il direttore amministrativo, e della somma di euro 49.789,08, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2013
e 2014.
9) Nella resistenza dell'Azienda ospedaliera convenuta, il tribunale di Cosenza, espletata consulenza contabile, ha integralmente respinto il ricorso.
9.1) quanto all'adeguamento retributivo rispetto a quanto dalla contrattazione collettiva previsto per i dirigenti apicali, ha dato atto che il consulente aveva concluso che il trattamento pattuito nel contratto individuale di lavoro del 24.1.13 era comunque superiore a quella che il CCNL prevedeva per la dirigenza apicale amministrativa. In particolare, a fronte di euro 99.160,00 del contratto individuale del ricorrente, il CCNL prevedeva un trattamento lordo annuo pari ad euro 93.279,84;
9.2) quanto alla retribuzione di risultato, il tribunale ha rilevato come al ricorrente fossero stati attribuiti gli obiettivi di cui all'art. 6 del contratto individuale di lavoro e all'allegato al contratto individuale medesimo. Ha quindi osservato quanto segue: Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non v'è prova della positiva verifica del raggiungimento di tali obiettivi da parte del direttore generale dell' e/o della Regione Calabria, atteso che la nota prot. n. 17032 del 2014 CP_2 della Regione Calabria (di riscontro della nota prot. n. 13379 del 2014 del direttore generale), si limita a riscontrare la relazione conclusiva redatta unilateralmente dal direttore generale (e non dal direttore amministrativo) ed attestante il raggiungimento dei propri obiettivi. La prova del raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati, non può ritenersi assolta neanche avuto riguardo alle valutazioni positive avute dalle Unità Operative Complesse dell'Area amministrativa guidata dal ricorrente e prodotte in atti, atteso che tale documentazione ha ad oggetto non già la valutazione dell'attività specifica del ricorrente (rectius: dirigente amministrativo), bensì quella delle singole unità operative. Pertanto – in considerazione della mancata dimostrazione in giudizio del raggiungimento dell'obiettivo programmato (cfr. Cass., ord., n. 16928/2022) - non può dirsi completato l'iter che conduce al pagamento della retribuzione di risultato, sicché la domanda del ricorrente volta alla corresponsione della suddetta indennità, non può trovare accoglimento. L'allegazione di parte ricorrente relativa al risarcimento dei danni da perdita di chance per la mancata valutazione degli obiettivi assegnati, non può essere oggetto di scrutinio giurisdizionale atteso che non è stata formulata alcuna domanda giudiziale in tal senso.
10) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando: Pt_1
10.1) l'erroneo richiamo da parte del tribunale all'art. 61, comma 14, DL n° 112/2008, che aveva previsto una riduzione del 20 per cento del trattamento retributivo, tra gli altri, del direttore amministrativo rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 e all'art. 65, comma 1,
Legge Regione Calabria n° 19/09, che aveva previsto che “il trattamento economico dei Direttori Generali delle è determinato nella misura massima prevista dal Parte_2
DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Si trattava di norme che, oltre a non poter avere efficacia anche negli anni 2013 e 2014, non consentivano comunque di derogare al trattamento minimo per il direttore amministrativo, che non poteva essere inferiore a quello previsto della contrattazione collettiva per il dirigente apicale amministrativo. Ad ogni modo, il tribunale non si era avveduto che il consulente di ufficio, a seguito del deposito della bozza peritale, aveva ritenuto fondate le critiche sollevate dal consulente di parte ricorrente che segnalava la necessità di tener conto della tredicesima mensilità nella determinazione delle singole voci del trattamento retributivo del dirigente apicale amministrativo, ed aveva predisposto un prospetto da cui emergeva che in effetti al ricorrente erano dovute alcune differenze retributive rispetto al trattamento previsto nel contratto individuale di lavoro. Senonché, per mero errore, il consulente di ufficio, pur avendo concluso in tal senso, aveva finito per trasmettere al tribunale la perizia definitiva che conteneva la stessa conclusione di cui alla bozza consegnata alle parti e in cui si concludeva che alcuna somma fosse dovuta al ricorrente;
10.2) che, quanto alla retribuzione di risultato, erano in primo luogo errate le deduzioni difensive dell'Azienda ospedaliera che, pur essendo contrattualmente tenuta al pagamento di tale voce retributiva, aveva sostenuto essere onere del ricorrente dimostrare la positiva valutazione dell'operato del direttore amministrativo con raggiungimento degli obiettivi fissati. Il tribunale, comunque, aveva errato nell'affermare la mancanza di prova del raggiungimento degli obiettivi, pur avendo dato atto che vi era prova del raggiungimento dei risultati attesi da parte dell'intera struttura amministrativa posta sotto il coordinamento del dott. (v. il già citato doc. 10): ché gli obiettivi assegnati allo Pt_1 stesso erano proprio quelli di guidare e coordinare sul piano amministrativo tutte le strutture che, infatti, hanno raggiunto gli obiettivi attesi. E il Tribunale neppure considera rilevante che il Direttore Generale, il quale risponde del funzionamento della quota di struttura sanitaria e di quella amministrativa, abbia “dichiarato” il raggiungimento degli obiettivi, la metà dei quali discende inevitabilmente dal conseguimento dei risultati attesi dall'area amministrativa (diretta, appunto, dall'appellante). In buona sostanza, è provato per tabulas che a valle e a monte del dott. vi Pt_1 sia stato il pieno raggiungimento degli obiettivi affidati, ma ciò nonostante il Tribunale ritiene non provata l'attività di chi collegava, appunto, la governance aziendale con le singole strutture amministrative.
10.3) l'errore del tribunale per non aver esaminato l'istanza di ordine di esibizione avanzata in ricorso volta ad acquisire agli atti di causa gli statini paga e i documenti CUD dei dirigenti amministrativi apicali dell' relativi al periodo per cui è causa, nonché degli atti di assegnazione Controparte_1 degli obiettivi del Direttore Generale per gli anni 2013 e 2014. Era evidente che gli statini paga dei dirigenti apicali erano indispensabili per la determinazione in via parametrica di quanto dovuto al ricorrente, il quale, inoltre, non poteva essere a conoscenza degli atti di assegnazione degli obiettivi al direttore generale.
10.4) l'erronea quantificazione delle spese di lite che appariva decisamente eccessiva se posta in relazione alle caratteristiche delle domande giudiziali, allo svolgimento del processo e delle relative attività (ivi comprese le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, su cui ci si è già soffermati), sicché anche sul punto occorrerà una statuizione “di giustizia”.
11) L' si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
12) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
13) L'appello deve essere accolto nei ristretti limiti di seguito chiariti.
14) Occorre da subito chiarire che nell'atto di appello il ricorrente continua a far riferimento, così come nell'originario ricorso, alla necessità di un adeguamento dinamico del trattamento medesimo, che va rapportato, anche in corso di esecuzione del rapporto, a quello dei dirigenti in posizione funzionale apicale
15) Ora, se con ciò si intende affermare che il trattamento retributivo fissato per il direttore amministrativo nel contratto individuale del 24.1.13, pari ad euro 99.160,00, doveva essere adeguato a quanto dalla contrattazione collettiva stabilito per i dirigenti apicali anche dopo la stipula del contratto individuale, allora tale domanda è infondata.
16) Sotto tale profilo, oltre a doversi rilevare che il ricorso introduttivo, così come l'atto di appello, è del tutto carente di allegazioni in merito a presunti aumenti stipendiali stabiliti dalla contrattazione collettiva dopo il 24.1.13, si osserva che la Corte di Cassazione, con pronuncia n° 12359/21 riferita al direttore sanitario, ma estensibile a quello amministrativo, ha chiarito che In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d'opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti "in melius" di detti parametri nel corso del rapporto;
né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni professionali peraltro diverse, e, dall'altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale - derivante da un rapporto autonomo a tempo determinato - del direttore sanitario). 17) Da tale pronuncia di legittimità, ma soprattutto dalla chiara previsione dell'art. 2, comma 5, Dpcm
502/95, come modificato dal Dpcm 319/01, si evince che il trattamento del direttore amministrativo, per come fissato nel contratto individuale di lavoro del 24.1.13, non poteva essere comunque inferiore a quanto a quella data previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti apicali amministrativi. Tanto è reso evidente dalla chiara formulazione della norma secondo cui: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.
18) E in modo del tutto corretto il tribunale ha demandato ad un consulente tecnico di verificare se il trattamento stabilito nel contratto individuale di lavoro fosse o meno inferiore al trattamento stabilito dalla contrattazione collettiva.
19) E' però accaduto, come fondatamente denuncia l'appellante, che il consulente di ufficio, dopo aver affermato nella bozza inviata alle parti che il trattamento di cui al contratto individuale era superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente apicale, ha ritenuto fondata la critica del consulente di parte ricorrente, secondo cui le singole voci mensili di cui si compone il trattamento del dirigente apicale secondo la contrattazione collettiva, dovevano essere moltiplicate per 13 e non per 12, come fatto nella bozza peritale. Ed in effetti le singole voci retributive dei dirigenti apicali previste dal CCNL erano dovute per 13 mensilità.
20) Il consulente, dopo aver correttamente aderito a tale obiezione, ha calcolato che, diversamente da quanto affermato nella bozza peritale, vi erano delle differenze retributive in favore del ricorrente rispetto al trattamento retributivo lordo di cui al contratto individuale. Ha infatti chiarito che, quanto al 2013, al ricorrente spettava una differenza pari ad euro 2.001,60, per il 2013, ed euro 2.200,56, per il 2014. Il tutto già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data di redazione della perizia del 7.10.22.
21) Tuttavia il consulente, nel depositare al tribunale la perizia definitiva, ha finito per trasmettere la bozza peritale, che egli stesso aveva provveduto ad emendare nei termini sopra chiariti, e il tribunale ha a sua volta finito per respingere la domanda, non avvedendosi delle differenze retributive in favore del ricorrente che lo stesso consulente aveva provveduto a calcolare in adesione alle critiche di parte ricorrente.
22) Per quanto detto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'azienda ospedaliera è tenuta a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 4.202,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.10.22 all'effettivo soddisfo.
23) Per chiudere su tale domanda si osserva:
23.1) che nel ricorso introduttivo si sosteneva in modo del tutto generico, e in assenza di allegazioni circa quanto previsto dalla contrattazione collettiva, che il compenso del ricorrente, per come determinato nel contratto individuale di lavoro, era inferiore a quello dei dirigenti apicali amministrativi, che percepivano emolumenti significativamente superiori. In altra parte del ricorso, poi, si giungeva a quantificare il maggior trattamento superiore dei dirigenti apicali, ma sempre in assenza di spiegazioni su come alle somme specificamente indicate si fosse pervenuti. Ad ogni modo, ogni questione sul punto è assorbita dalla consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado di giudizio;
23.2) che nel ricorso introduttivo del giudizio non era stato in alcun modo chiesto il versamento della contribuzione previdenziale relativa alle maggiori differenze retributive che sarebbero state accertate in corso di causa, per cui è del tutto inammissibile la doglianza contenuta in appello, secondo cui il
Ctu aveva continuato a non calcolare gli oneri riflessi, essenzialmente contributivi, delle differenze retributive pur riconosciute.
23.3) che il tribunale ha respinto la domanda di differenze retributive solo sulla base di quanto accertato dal Ctu, non avvedendosi dell'errore in cui questi era incorso nel trasmettere la relazione definitiva nei termini sopra chiariti. Ne consegue l'irrilevanza dei richiami fatti in sentenza agli artt. 61, comma 14, DL n° 112/2008 e 65, comma 1, Legge Regione Calabria n° 19/09, dal momento che il calcolo del dovuto è avvenuto avendo a riferimento, come doveroso, da un lato il trattamento riconosciuto al ricorrente sulla base del contratto individuale del 24.1.13, dall'altro il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente apicale amministrativo.
23.4) che, pertanto, è del tutto irrilevante l'acquisizione dei prospetti di paga dei dirigenti apicali amministrativi dell' su cui il tribunale non si è pronunciato. Il calcolo delle differenze CP_2 retributive doveva essere fatto, sì come avvenuto, avendo esclusivo riguardo al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, non alle singole buste paga di determinati dirigenti apicali amministrativi dell' CP_2
24) L'appello è del tutto infondato quanto alla domanda di pagamento della retribuzione di risultato.
25) Nel ricorso introduttivo del giudizio, così come in questa sede, la domanda riposava sul ragionamento per cui, atteso che i 9 dirigenti di struttura complessa dell'area amministrativa avevano ricevuto una positiva valutazione del loro operato, alla medesima conclusione non poteva che pervenirsi per l'odierno ricorrente che, in quanto direttore amministrativo, era a capo delle 9 unità operative complesse.
26) Senonché, così facendo il ricorrente non ha tenuto in considerazione le diverse previsioni del contratto individuale sottoscritto il 24.1.13, finendo per supportare la relativa domanda sulla base di allegazioni e prove del tutto inconferenti.
27) Infatti, dalla lettura del contratto individuale non emerge affatto che gli obiettivi del direttore amministrativo erano parametrati all'attività delle strutture complesse a lui sottoposte ma, al contrario, a quelli fissati per il direttore generale e al raggiungimento da parte di questi.
28) Dalla lettura degli artt. 2, 4 e 6 del contratto individuale emerge evidente che gli obiettivi del ricorrente erano quelli di cui all'allegato al contratto stesso, che coincideva con l'allegato al contratto individuale sottoscritto dal direttore generale (art. 2); che la retribuzione di risultato era dovuta nel caso di raggiungimento degli obiettivi che la Regione aveva fissato al Direttore Generale (art. 4); che gli obiettivi del direttore amministrativo erano quelli di cui all'allegato al contratto di lavoro del
24.1.13 e che tra gli obiettivi del direttore generale, dunque anche del direttore amministrativo, vi era l'equilibrio economico e finanziario dell' che “costituisce obiettivo Controparte_1 essenziale ed è irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo” (art. 6).
29) L'allegato al contratto individuale dell' , come detto, coincideva con l'allegato al contratto Pt_1 individuale di lavoro del direttore generale n° 1254 del 25.7.11 e in esso si prevedeva, oltre al fondamentale obiettivo dell'articolo 6, i seguenti 4 obiettivi generali, a loro volta suddivisi in obiettivi specifici: atto aziendale, razionalizzazione acquisto beni e servizi, flussi informativi e flussi informatici. 30) Ora, il ricorrente non ha nemmeno allegato di avere raggiunto gli obiettivi che gli erano stati assegnati, non avendo alcunché dedotto su quanto specificamente previsto dal contratto individuale di lavoro e dal relativo allegato, soffermandosi invece sulla inconferente circostanza della positiva valutazione ricevuta dalle 9 strutture complesse a lui sottoposte.
31) Né il ricorrente ha dimostrato che il direttore generale aveva ricevuto una positiva valutazione del suo operato;
positiva valutazione che, questa sì, poteva determinare l'accoglimento della sua domanda di condanna al pagamento della retribuzione di risultato a titolo contrattuale.
32) L'allegato 10 al ricorso introduttivo, infatti, è costituito da una relazione che il direttore generale Con dell' di aveva inviato alla Regione Calabria in cui si descriveva il suo operato. Senonché, CP_1
a prescindere che tale relazione era riferita al solo anno 2013, non anche 2014, è decisivo il fatto che non risulta in atti alcuna valutazione positiva con cui la Regione Calabria abbia dato atto del raggiungimento degli obiettivi fissati al direttore generale.
33) Infine, l' aveva anche avanzato richiesta di ottenere il pagamento della retribuzione di Pt_1 risultato a titolo risarcitorio per perdita di chances, dolendosi del fatto che il suo operato non era stato in alcun modo valutato.
34) Ora, se è vero che tale valutazione sia mancata, non avendo l'AO di nulla provato al CP_1 riguardo, la domanda risarcitoria deve essere respinta per due ragioni tra loro alternative:
34.1) perché con l'atto di appello non è stata in alcun modo censurata la ragione che il tribunale ha posto riguardo alla domanda di perdita di chances, ovvero: L'allegazione di parte ricorrente relativa al risarcimento dei danni da perdita di chance per la mancata valutazione degli obiettivi assegnati, non può essere oggetto di scrutinio giurisdizionale atteso che non è stata formulata alcuna domanda giudiziale in tal senso. Non a caso nell'atto di appello non si riporta tale cruciale passaggio, giusto o sbagliato che fosse, della sentenza impugnata;
34.2) in ogni caso, perché la domanda risarcitoria da perdita di chances, peraltro non espressamente proposta nelle conclusioni del ricorso unitamente a quella contrattuale, è manifestamente carente di allegazioni e prove. Sul punto non può che ribadirsi che il ricorrente si è dilungato sulla irrilevante circostanza dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi da parte delle 9 strutture complesse dell'area amministrativa, senza alcunché dedurre e provare in merito a quelli che erano i suoi specifici obiettivi, chiaramente fissati dal contratto di lavoro del 24.1.13 e relativo allegato. Il tutto con la conseguenza che alcuna valutazione può compiersi in ordine alle chances che il ricorrente avrebbe avuto di ottenere la retribuzione di risultato ove la valutazione del suo operato fosse avvenuta.
35) Da ultimo, è del tutto infondata la doglianza riferita al fatto che il tribunale non aveva ammesso la sua istanza di esibizione degli obiettivi che erano stati assegnati al direttore generale. Gli obiettivi del direttore generale sono stati prodotti in giudizio dallo stesso ricorrente nel momento in cui ha versato in atti il suo contratto di lavoro del 24.1.13 e il relativo allegato, che altro non era se non l'allegato al contratto individuale del direttore generale del 25.7.11 contenente gli obiettivi di questi e, quindi, dello stesso ricorrente. Il tutto senza considerare che la stessa ha prodotto CP_2 in atti il contratto individuale di lavoro del direttore generale del 2011 e il relativo allegato, poi unito al contratto di lavoro dell' . Pt_1
36) Con assorbimento dell'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate alla luce del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 362/23, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento della somma di euro 4.202,16, oltre accessori ex art. Controparte_1
429 c.p.c. dal 7.10.22 all'effettivo soddisfo;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale