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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2694/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
BRUSCHETTI MARIA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via G. Mazzini n. 110.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
BRUSCHETTI MARIA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Via G. Mazzini n. 110.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Kobenhavns Raadhus
(Danimarca) il 10 Agosto 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Vicopisano e dalla cui unione nasceva in data 18.04.2016 il figlio Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Infatti, quanto alla frequentazione padre-figlio riportata nelle condizioni dell'accordo, poiché il sig. ha la sua residenza presso Borgo Val di CP_1
Taro (Parma), è conforme all'interesse del minore una frequentazione non paritaria per il minore, stante la distanza geografica tra il padre e il figlio.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 3 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi C.F. Controparte_1
) e C.F. ) che hanno C.F._1 CP_2 C.F._2 contratto matrimonio a Kobenhavns Raadhus (Danimarca) il 10.08.2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) al n° 29, Parte 2, Serie C, anno
2015;
2. DISPONE l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre
3. ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra che la abiterà con il figlio CP_1 Per_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ Le parti convengono che il IG. possa vedere il figlio quando lo desidera, CP_1 previo preventivo accordo con la madre sul giorno infrasettimanale in cui potrà incontrarlo ed allo stesso verrà garantito un W.E. ogni quindici giorni in cui potrà trattenere il figlio presso di sé dal sabato mattina alla domenica sera, curandosi di riaccompagnarlo a casa dalla madre entro le ore 21,30;
➢ Durante il periodo delle vacanze estive trascorrerà presso il padre due Per_1 mesi, anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicare i periodi prescelti entro il 30 Maggio di ogni anno;
➢ Festività del giorno di Natale e del giorno di Pasqua faranno parte del periodo di spettanza di ognuno dei coniugi in modo alternato negli anni, in modo tale che il figlio possa trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Festività della Pasqua;
➢ Il IG. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio CP_1
l'importo mensile di €.250,00 da aggiornare annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
➢ L'assegno unico universale per il figlio, eventualmente richiesto dai genitori all'INPS, sarà percepito, per intero, dalla IG.ra in qualità di genitore CP_3 collocatario del figlio;
➢ Entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tali spese comprendono : quelle mediche (quali ad es. per prestazioni specialistiche di qualsiasi tipo, odontoiatriche, per ottica, per operazioni chirurgiche, per acquisto di medicinali e rimborso tickets ecc.); quelle per istruzione (quali ad es. per rette di convitti scolastici, per l'acquisto di libri, tasse di iscrizione ai corsi di studio, per il conseguimento della patente di guida, per viaggi di trasferimento alla sede della pagina 2 di 3 scuola o istituto, per ripetizioni ecc..); quelle per attività sportive e di svago, (quali ad es. palestre, tennis ecc...);
➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro qualsiasi forma di contributo a titolo di mantenimento;
➢ I ricorrenti si concedono, sin d'ora, reciprocamente il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio. Tutto ciò premesso, i coniugi congiuntamente
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Vicopisano (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 17/01/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2694/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
BRUSCHETTI MARIA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via G. Mazzini n. 110.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
BRUSCHETTI MARIA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Via G. Mazzini n. 110.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Kobenhavns Raadhus
(Danimarca) il 10 Agosto 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Vicopisano e dalla cui unione nasceva in data 18.04.2016 il figlio Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Infatti, quanto alla frequentazione padre-figlio riportata nelle condizioni dell'accordo, poiché il sig. ha la sua residenza presso Borgo Val di CP_1
Taro (Parma), è conforme all'interesse del minore una frequentazione non paritaria per il minore, stante la distanza geografica tra il padre e il figlio.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 3 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi C.F. Controparte_1
) e C.F. ) che hanno C.F._1 CP_2 C.F._2 contratto matrimonio a Kobenhavns Raadhus (Danimarca) il 10.08.2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) al n° 29, Parte 2, Serie C, anno
2015;
2. DISPONE l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre
3. ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra che la abiterà con il figlio CP_1 Per_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ Le parti convengono che il IG. possa vedere il figlio quando lo desidera, CP_1 previo preventivo accordo con la madre sul giorno infrasettimanale in cui potrà incontrarlo ed allo stesso verrà garantito un W.E. ogni quindici giorni in cui potrà trattenere il figlio presso di sé dal sabato mattina alla domenica sera, curandosi di riaccompagnarlo a casa dalla madre entro le ore 21,30;
➢ Durante il periodo delle vacanze estive trascorrerà presso il padre due Per_1 mesi, anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicare i periodi prescelti entro il 30 Maggio di ogni anno;
➢ Festività del giorno di Natale e del giorno di Pasqua faranno parte del periodo di spettanza di ognuno dei coniugi in modo alternato negli anni, in modo tale che il figlio possa trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Festività della Pasqua;
➢ Il IG. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio CP_1
l'importo mensile di €.250,00 da aggiornare annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
➢ L'assegno unico universale per il figlio, eventualmente richiesto dai genitori all'INPS, sarà percepito, per intero, dalla IG.ra in qualità di genitore CP_3 collocatario del figlio;
➢ Entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tali spese comprendono : quelle mediche (quali ad es. per prestazioni specialistiche di qualsiasi tipo, odontoiatriche, per ottica, per operazioni chirurgiche, per acquisto di medicinali e rimborso tickets ecc.); quelle per istruzione (quali ad es. per rette di convitti scolastici, per l'acquisto di libri, tasse di iscrizione ai corsi di studio, per il conseguimento della patente di guida, per viaggi di trasferimento alla sede della pagina 2 di 3 scuola o istituto, per ripetizioni ecc..); quelle per attività sportive e di svago, (quali ad es. palestre, tennis ecc...);
➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro qualsiasi forma di contributo a titolo di mantenimento;
➢ I ricorrenti si concedono, sin d'ora, reciprocamente il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio. Tutto ciò premesso, i coniugi congiuntamente
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Vicopisano (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 17/01/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
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