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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1271 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CICCARELLO DAVIDE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.4.24 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 impugnando il provvedimento del 12.12.2023, ricevuto il 29.12.2023, relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2022 al 31.12.2022
a seguito di accertamento ispettivo n. 22022009349/DL; il provvedimento di reiezione domanda di disoccupazione agricola n. 2023953100238 del 20.03.2024;
i provvedimenti di indebito per revoca malattia percepita.
Ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa agricola
VICLO a.r.l svolgendo le mansioni di bracciante nei periodi di raccolta da settembre a dicembre. Ha chiesto quindi di “Ritenere e dichiarare che il sig. dal Parte_1
01.01.2022 e sino al 31.12.2022 ha svolto attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società cooperativa agricola VICLA a.r.l.; conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla indennità di disoccupazione e alle
1 prestazioni per malattia e che nulla, pertanto, deve restituire relativamente a misure di sostegno al reddito già percepite per l'anno in questione;
Ordinare all' la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2022 per le giornate lavorative effettivamente effettuate. Ordinare all' la ricostituzione della posizione assicurativa e CP_1 contributiva del ricorrente. Emettere a favore del ricorrente ed a carico dell' resistente ogni altro ulteriore ordine, statuizione e condanna CP_2 comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie di causa”, con il favore delle spese. CP_ Si è costituito contestando le avverse pretese, con richiesta di rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e tramite escussione dei testi (ud. Tes_1
15.1.25) e (ud. 18.2.25), viene decisa all'esito Testimone_2 del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza dell'8.10.25.
Motivi della decisione
Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n.
7845/2003).
Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi
2 attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Quanto alla valenza probatoria della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie. Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio 3 convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, la prospettazione di compendiata CP_1 nella memoria di costituzione è nel senso che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte il quadro gestionale della Pt_2
[... sarebbe antieconomico e privo di coerenza con i principi di corretta amministrazione.
Secondo gli ispettori dal al 2018 al 2022 la cooperativa ha comunicato assunzioni di operai a tempo determinato, con una media annua compresa tra 14 e 22 lavoratori e un totale di giornate lavorative dichiarate variabile tra 1.100 e 2.300 circa. Le retribuzioni denunciate oscillano fra 72.000 e 140.000 euro annui.
Sul piano fiscale, dai modelli Unico e IVA sarebbe emerso, invece, un volume d'affari decrescente: 44.086 euro nel 2018, 62.068 nel 2019, 26.110 nel 2020,
54.978 nel 2021 e solo 6.401 nel 2022, a fronte di acquisti di importo quasi corrispondente.
3 Dalle risultanze ulteriormente, è risultato che la società non ha versato i CP_1 contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, accumulando un debito contributivo pari a 91.456,03 euro aggiornato al primo trimestre 2022.
A tal proposito, le verifiche ispettive hanno evidenziato incongruenze tra le dichiarazioni dei lavoratori e quelle dei rappresentanti aziendali, nonché l'assenza di prove tracciabili di pagamento delle retribuzioni.
Sentiti gli operai agricoli, in numerosi casi, gli stessi hanno dichiarato di aver svolto mansioni e coltivazioni differenti rispetto a quanto dichiarato dai titolari, mentre alcuni lavoratori formalmente assunti non soono stati menzionati come effettivi collaboratori dai datori di lavoro o dai colleghi.
In relazione alla posizione di , lo stesso è risultato assunto dalla Parte_1 per l'anno 2022, con la qualifica di Parte_3 operaio agricolo a tempo determinato, per un totale di 105 giornate lavorative dichiarate nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2022.
In sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato, nel periodo in Parte_1 questione, insieme a diversi operai agricoli – tra cui Controparte_3 [...]
e , , e CP_4 CP_5 Tes_1 CP_6 CP_7 CP_8
– sotto la direzione di , presidente della Testimone_2 Persona_1 cooperativa, da cui avrebbe ricevuto pagamenti esclusivamente in contanti.
Tuttavia, le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori e dai rappresentanti aziendali non hanno trovato riscontro con la versione del ricorrente: nessuno dei soggetti indicati ha confermato la presenza di nei luoghi di lavoro o la Parte_1 collaborazione con lui nel periodo indicato;
in particolare non risulta CP_6 neppure essere stato impiegato presso la Viclo nel 2022.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non è stato in grado di produrre alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa o la percezione della retribuzione, avendo riferito di essere stato retribuito in contanti senza ricevute o tracciabilità.
A fronte di tale ricostruzione ispettiva, sono stati escussi in giudizio Tes_1
(ud. 15.1.25) e (ud. 18.2.25). Testimone_2
Il testimone anch'egli bracciante agricolo presso la cooperativa, ha Tes_1 dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per la cooperativa Viclo, il cui titolare
è . Persona_1
Ha precisato che i campi si trovano in contrada Cianciaramito, all'ingresso di
Ravanusa, e in contrada Roba del Duca, lungo la strada per Sommatino, prevalentemente coltivati a ortaggi e in parte a vigneti. Ha riferito di aver constatato personalmente la presenza e l'attività di , impegnato Parte_1 nelle medesime mansioni degli altri operai, quali raccolta di ortaggi e cura del
4 vigneto, con orario giornaliero dalle ore 7.30 alle 14.30 circa. Ha aggiunto che le direttive di lavoro venivano impartite ogni mattina dal titolare , il quale Tes_2 provvedeva anche ai pagamenti, effettuati talvolta in contanti e talvolta mediante bonifico.
Il testimone , figlio del titolare della cooperativa, Testimone_2 ha confermato di conoscere in quanto lavoratore impiegato con lui Parte_1 per la Viclo. Ha specificato di aver lavorato assieme al ricorrente che l'attività si è svolta nel periodo da aprile o maggio fino a dicembre 2022, nei terreni siti in contrada Cianciaramito e Robba del Duca, destinati a coltivazioni di ortaggi e uva da tavola.
Ha riferito di aver visto personalmente impegnato nelle attività di Parte_1 raccolta e manutenzione agricola, con orario analogo a quello indicato dal testimone . Ha dichiarato che gli operai erano mediamente tra quattro e sei, Tes_1 fra cui lo stesso , e che la gestione quotidiana del personale era curata da Pt_1 lui, mentre i pagamenti venivano effettuati in prevalenza da lui stesso, talvolta anche dal padre, in contanti o tramite bonifico.
Si evidenzia che dalla documentazione amministrativa risulta che il ricorrente risulta formalmente denunciato per l'anno 2022 nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 dicembre, per un totale di 105 giornate. Nel ricorso introduttivo egli stesso afferma tuttavia di aver lavorato da settembre a dicembre, restringendo così di un mese la durata del rapporto rispetto alle comunicazioni aziendali. Le deposizioni testimoniali, poi, non sono univoche: Testimone_2
colloca l'inizio dell'attività addirittura tra aprile e maggio, in evidente
[...] contrasto con gli altri elementi, mentre parla di un periodo da agosto Tes_1
o settembre sino a dicembre, sostanzialmente coincidente con quanto risultante dagli atti ispettivi. Tale disallineamento temporale riduce la coerenza complessiva della prova orale e incide negativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni.
Anche in ordine alle modalità di pagamento si riscontrano discrepanze.
In sede ispettiva ha dichiarato di aver ricevuto retribuzioni Pt_1 esclusivamente in contanti, senza alcuna prova tracciabile. in giudizio Tes_2 sostiene invece che i pagamenti avvenivano “in contanti 50 euro al giorno, ma a volte tramite bonifico”, e precisa di averli effettuati lui o il padre. dal Tes_1 canto suo, afferma di essere stato pagato “a volte in contanti, a volte tramite bonifico una volta a settimana”, ma non sa come venissero pagati gli altri. L'introduzione della circostanza dei bonifici, assente in sede ispettiva e priva di riscontro documentale, appare come un elemento postumo e non verificabile, che sembra mirato a colmare la lacuna evidenziata nel verbale riguardo l'assenza di tracciabilità.
5 Inoltre, non è stata prodotta alcuna prova di effettivi bonifici riferibili al ricorrente, il che lascia inalterato il rilievo ispettivo circa la mancanza di riscontri oggettivi sul pagamento delle giornate lavorative.
Da ultimo, il riferimento di al fatto di “gestire gli operai” e impartire Tes_2 ordini stride con il ruolo formale del padre come titolare e con quanto riferito da
, che individua invece in l'unico soggetto direttivo e Tes_1 Persona_1 pagatore.
Per quanto riguarda il contenuto delle deposizioni, si rileva una formulazione generica, l'assenza di dettagli puntuali e l'impossibilità di circoscrivere con precisione i periodi in cui il ricorrente avrebbe effettivamente lavorato. I fatti riferiti appaiono per lo più vaghi, ripetitivi rispetto a informazioni di dominio comune, e non emergono elementi significativi sul contenuto, sulla durata o sulla specificità delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente.
In ultima analisi, le dichiarazioni rese appaiono prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili di addetti ad attività di raccolta della frutta.
A ciò si aggiunga che in sede ispettiva nessuno dei lavoratori indicati da Pt_1 aveva confermato la sua presenza nei campi, mentre in giudizio due testimoni, tra cui il figlio del titolare, la confermano in modo pieno. Va evidenziato che i medesimi testimoni, e , erano già Tes_1 Testimone_2 stati escussi dagli ispettori e, in quella sede, non avevano menzionato la presenza di nei luoghi di lavoro. Pt_1
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva, acquisite in epoca prossima ai fatti e nell'ambito di un accertamento ufficiale, appaiono dotate di maggiore attendibilità rispetto a quelle rese in giudizio a distanza di oltre due anni;
tale divergenza, valutata alla luce del criterio cronologico e dell'immediatezza percettiva, depone per la maggiore credibilità delle dichiarazioni ispettive, rese in un contesto più vicino temporalmente ai fatti oggetto di causa.
Alla luce dell'istruttoria documentale e dichiarazioni rese, della scarsa precisione e coerenza delle deposizioni, non si ritiene raggiunta, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., la prova dello svolgimento effettivo di attività lavorativa agricola da parte del ricorrente presso l'azienda agricola Viclo.
Né possono, ex se, ritenersi sufficienti a provare il rapporto le produzioni documentali della parte ricorrente (unilav, buste paga, certificazioni, etc.).
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo
6 svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di assunzioni simulate.
È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato, mentre le spese vanno dichiarate irripetibili in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 12/10/2025
Il Giudice
GE Di TE
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