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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1429/2022
Udienza del 11 febbraio 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla preci- Controparte_1 sazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1429/2022 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. SPIZZICHINO RO- Parte_1
BERTO;
- parte ricorrente appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. MA- Controparte_2
GRINI MARCO;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 30 marzo 2022 n. 234.
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere i suesposti motivi di appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e così dichiarare nulla, illegittima e comunque re- vocare l'ordinanza ingiunzione del 2/7/2020 n. 114. Con Controparte_2 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso Iva e Cnpa come per legge.”.
Conclusioni parte convenuta: “il Tribunale di Pistoia adito, in funzione di Giudice di Secondo Grado rigetti l'Appello avversario perché infondato in fatto e diritto con condanna di Controparte e del proprio procuratore al risarcimento del danno per responsabilità ex artt. 94 e 96 cpc. Con vittoria di spese e onorari.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza 2 luglio Parte_2
2022 n. 114 del con il quale le era stata comminata la Controparte_2 sanzione per la violazione dell'art. 60 c. 1 della legge regionale 20 dicembre 2016
n. 86 sulla base dei seguenti motivi:
a) l'art. 55 della legge regionale 86/2016 prevede che l'esercizio dell'attività di affittacamere non professionale sia svolta esclusivamente nel luogo ove il
2 soggetto ha la propria residenza o domicilio, mentre ciò non sarebbe possibile nell'abitazione non di residenza;
b) l'attività ispettiva messa in essere sarebbe stata illegittima – e i suoi ri- sultati inutilizzabili - in quanto eseguita in un luogo di privata dimora in violazione dell'art. 13 legge 689 del 1981;
c) la pubblicizzazione on line dell'alloggio per il Ferragosto 2017 e 2018 non
è di per sé sufficiente per provare che si trattasse di attività di affittacamere né che essa fosse stata ivi svolta;
d) nessuna confessione in ordine a detta attività sarebbe mai stata fatta dalla ricorrente in sede di ispezione;
e) l'immobile sarebbe stato oggetto di due locazioni ad uso turistico nel 2017
e 2018;
f) in via denegata l'irrogazione della sanzione sarebbe illegittima in quanto non motivata e sproporzionata.
A fronte di tutto ciò, aveva chiesto l'annullamento della sanzione.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso ma ridotto la sanzione al minimo edittale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_2 decisione del giudice di pace sotto i seguenti profili:
a) difetto di legitimatio ad processum in quanto il CP_3 Controparte_4
non era dotato di poteri di rappresentanza dell'ente con conseguente inam-
[...] missibilità della produzioni documentali comprese gli annunci pubblicitari del ci- vico 462, mai prodotti con l'ordinanza impugnata (motivo sub i) ed anche sub III);
b) inapplicabilità della fattispecie sanzionatoria al caso concreto come da primo motivo del ricorso di primo grado (punto II);
c) irrilevanza degli annunci pubblicitari (anche nel punto III);
d) illegittimità dell'ispezione perché violativa del domicilio (punto IV);
e) l'impossibilità concreta ed oggettiva di esercizio nell'immobile dell'attività di affittacamere e la mancata prova da parte dell'amministrazione;
f) falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. quanto all'efficacia del verbale di ispe- zione.
2.- L'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano nei casi e per i tempi in essi consi- derati” introducendo (anche) nel settore delle sanzioni il principio di legalità con il tradizionale portato anche del principio di specificità che impone alla Pubblica Am- ministrazione l'onere di descrivere compiutamente l'addebito mosso al cittadino.
3 Non si tratta di una questione solamente formale in quanto è rispetto a tale conte- stazione che il cittadino articola il suo diritto di difesa costituzionalmente tutelato;
inoltre, la formulazione dell'addebito segna anche il limite della potestà sanziona- toria della Pubblica Amministrazione in quanto in esso si compendiano i risultati della fase istruttoria che con il primo devono essere necessariamente coerenti.
Nel caso in esame, il provvedimento sanzionatorio reca la seguente testuale descrizione dell'addebito: “in quanto nell'abitazione di non residenza, posto in via
La Rave n. 462 effettuava l'attività di affittacamere non professionale senza aver presentato la prescritta SCIA allo sportello SUAP di competenza”. Dunque, la Pub- blica Amministrazione al termine della propria istruttoria aveva accertato che:
a) in via La Rave n. 462 l'appellante non aveva la residenza;
b) era stata esercitata l'attività di affittacamere in forma non imprendito- riale;
c) non era stata richiesta la preventiva autorizzazione comunale.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall'appellante, la contestazione mossa è tuttavia contraddittoria in quanto, l'art. 55 comma 2 e 4 della legge regio- nale 86/2016 stabilisce che “l'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la resi- denza e il domicilio”. Da ciò discende che non è possibile affermare contempora- neamente che si tratti di attività di affittacamere sia esercitata in forma non im- prenditoriale, che l'immobile a ciò adibito non sia la residenza del cittadino per la semplice ragione che per espressa volontà della legge, l'attività non imprenditoriale può essere esercitata solo nell'immobile di residenza. Delle due l'una: o l'attività è esercitata in maniera imprenditoriale ed allora è corretto che ciò avvenga nell'im- mobile non di residenza o essa non è esercitata in maniera imprenditoriale ed al- lora il luogo dove essa viene svolta deve essere la residenza del soggetto;
tertium non datur.
In conclusione, la fattispecie contestata non costituisce fattispecie sanzio- nabile data l'intrinseca contraddittorietà degli elementi che la compongono con la fattispecie normativa.
Dal momento che il giudice di pace non ha minimamente preso in conside- razione la circostanza, la sentenza deve essere annullata e la sanzione annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - annulla la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia 30 marzo 2022 n. 234 e per l'effetto annulla l'ordinanza 2 luglio 2020 n. 114 del Controparte_2
[...]
- condanna il a rifondere le spese legali Controparte_2 sostenute dalla parte appellante che si liquidano in € 900,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.500,00 per il giudizio di appello oltre accessori come da legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
03/12/2024.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 1429/2022
Udienza del 11 febbraio 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla preci- Controparte_1 sazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1429/2022 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. SPIZZICHINO RO- Parte_1
BERTO;
- parte ricorrente appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. MA- Controparte_2
GRINI MARCO;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 30 marzo 2022 n. 234.
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere i suesposti motivi di appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e così dichiarare nulla, illegittima e comunque re- vocare l'ordinanza ingiunzione del 2/7/2020 n. 114. Con Controparte_2 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso Iva e Cnpa come per legge.”.
Conclusioni parte convenuta: “il Tribunale di Pistoia adito, in funzione di Giudice di Secondo Grado rigetti l'Appello avversario perché infondato in fatto e diritto con condanna di Controparte e del proprio procuratore al risarcimento del danno per responsabilità ex artt. 94 e 96 cpc. Con vittoria di spese e onorari.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza 2 luglio Parte_2
2022 n. 114 del con il quale le era stata comminata la Controparte_2 sanzione per la violazione dell'art. 60 c. 1 della legge regionale 20 dicembre 2016
n. 86 sulla base dei seguenti motivi:
a) l'art. 55 della legge regionale 86/2016 prevede che l'esercizio dell'attività di affittacamere non professionale sia svolta esclusivamente nel luogo ove il
2 soggetto ha la propria residenza o domicilio, mentre ciò non sarebbe possibile nell'abitazione non di residenza;
b) l'attività ispettiva messa in essere sarebbe stata illegittima – e i suoi ri- sultati inutilizzabili - in quanto eseguita in un luogo di privata dimora in violazione dell'art. 13 legge 689 del 1981;
c) la pubblicizzazione on line dell'alloggio per il Ferragosto 2017 e 2018 non
è di per sé sufficiente per provare che si trattasse di attività di affittacamere né che essa fosse stata ivi svolta;
d) nessuna confessione in ordine a detta attività sarebbe mai stata fatta dalla ricorrente in sede di ispezione;
e) l'immobile sarebbe stato oggetto di due locazioni ad uso turistico nel 2017
e 2018;
f) in via denegata l'irrogazione della sanzione sarebbe illegittima in quanto non motivata e sproporzionata.
A fronte di tutto ciò, aveva chiesto l'annullamento della sanzione.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso ma ridotto la sanzione al minimo edittale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_2 decisione del giudice di pace sotto i seguenti profili:
a) difetto di legitimatio ad processum in quanto il CP_3 Controparte_4
non era dotato di poteri di rappresentanza dell'ente con conseguente inam-
[...] missibilità della produzioni documentali comprese gli annunci pubblicitari del ci- vico 462, mai prodotti con l'ordinanza impugnata (motivo sub i) ed anche sub III);
b) inapplicabilità della fattispecie sanzionatoria al caso concreto come da primo motivo del ricorso di primo grado (punto II);
c) irrilevanza degli annunci pubblicitari (anche nel punto III);
d) illegittimità dell'ispezione perché violativa del domicilio (punto IV);
e) l'impossibilità concreta ed oggettiva di esercizio nell'immobile dell'attività di affittacamere e la mancata prova da parte dell'amministrazione;
f) falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. quanto all'efficacia del verbale di ispe- zione.
2.- L'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano nei casi e per i tempi in essi consi- derati” introducendo (anche) nel settore delle sanzioni il principio di legalità con il tradizionale portato anche del principio di specificità che impone alla Pubblica Am- ministrazione l'onere di descrivere compiutamente l'addebito mosso al cittadino.
3 Non si tratta di una questione solamente formale in quanto è rispetto a tale conte- stazione che il cittadino articola il suo diritto di difesa costituzionalmente tutelato;
inoltre, la formulazione dell'addebito segna anche il limite della potestà sanziona- toria della Pubblica Amministrazione in quanto in esso si compendiano i risultati della fase istruttoria che con il primo devono essere necessariamente coerenti.
Nel caso in esame, il provvedimento sanzionatorio reca la seguente testuale descrizione dell'addebito: “in quanto nell'abitazione di non residenza, posto in via
La Rave n. 462 effettuava l'attività di affittacamere non professionale senza aver presentato la prescritta SCIA allo sportello SUAP di competenza”. Dunque, la Pub- blica Amministrazione al termine della propria istruttoria aveva accertato che:
a) in via La Rave n. 462 l'appellante non aveva la residenza;
b) era stata esercitata l'attività di affittacamere in forma non imprendito- riale;
c) non era stata richiesta la preventiva autorizzazione comunale.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall'appellante, la contestazione mossa è tuttavia contraddittoria in quanto, l'art. 55 comma 2 e 4 della legge regio- nale 86/2016 stabilisce che “l'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la resi- denza e il domicilio”. Da ciò discende che non è possibile affermare contempora- neamente che si tratti di attività di affittacamere sia esercitata in forma non im- prenditoriale, che l'immobile a ciò adibito non sia la residenza del cittadino per la semplice ragione che per espressa volontà della legge, l'attività non imprenditoriale può essere esercitata solo nell'immobile di residenza. Delle due l'una: o l'attività è esercitata in maniera imprenditoriale ed allora è corretto che ciò avvenga nell'im- mobile non di residenza o essa non è esercitata in maniera imprenditoriale ed al- lora il luogo dove essa viene svolta deve essere la residenza del soggetto;
tertium non datur.
In conclusione, la fattispecie contestata non costituisce fattispecie sanzio- nabile data l'intrinseca contraddittorietà degli elementi che la compongono con la fattispecie normativa.
Dal momento che il giudice di pace non ha minimamente preso in conside- razione la circostanza, la sentenza deve essere annullata e la sanzione annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - annulla la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia 30 marzo 2022 n. 234 e per l'effetto annulla l'ordinanza 2 luglio 2020 n. 114 del Controparte_2
[...]
- condanna il a rifondere le spese legali Controparte_2 sostenute dalla parte appellante che si liquidano in € 900,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.500,00 per il giudizio di appello oltre accessori come da legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
03/12/2024.
Il giudice dott. Matteo Marini
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