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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 433 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 dall'avvoocato Enrico Ascani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Jonio 271
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocato Massimiliano Morelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2273 pubblicata in data 29/2/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, dichiarava, in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da al fine di fare Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 a far CP_ data dal mese di maggio 2022 con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per la metà le spese processuali, con condanna dell' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrenre della residua metà, liquidata in complessivi € 1.200 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa “considerando che il pagamento è avvenuto successivamente alla data di iscrizione a ruolo del ricorso e della relativa notifica parte resistente”.
Avverso tale sentenza presentava appello con il quale, contestava Parte_1 la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un unico motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite lamentando la carenza di motivazione e contestando la ravvisabilità nel caso di specie dei presupposti per provvedere alla compensazione parziale delle spese, evidenziando in particolare come CP_ l' avesse provveduto ad emettere il provvedimento di liquidazione solo successivamente al deposito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio ed in ogni caso ben oltre l'ampio termine di 120 giorni disposto dal legislatore in suo favore.
Si ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite CP_ disposta dal Tribunale in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto di domanda risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito come la liquidazione della prestazione oggetto di controversia (con conseguente successivo pagamento della stessa) sia avvenuta, così come risulta dalle stesse allegazioni dell'appellante, con comunicazione in data 28/12/2023, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase di giudizio (avvenuta il 30/10/2023) ma anteriormente alla celebrazione della prima ed unica della precedente fase del giudizio (avvenuta il 21/02/2024).
Trattasi di circostanza che induce a valutare positivamente la condotta processuale CP_ tenuta dall' e a semplificare la difesa del ricorrente e tale da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 433 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 dall'avvoocato Enrico Ascani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Jonio 271
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocato Massimiliano Morelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2273 pubblicata in data 29/2/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, dichiarava, in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da al fine di fare Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 a far CP_ data dal mese di maggio 2022 con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per la metà le spese processuali, con condanna dell' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrenre della residua metà, liquidata in complessivi € 1.200 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa “considerando che il pagamento è avvenuto successivamente alla data di iscrizione a ruolo del ricorso e della relativa notifica parte resistente”.
Avverso tale sentenza presentava appello con il quale, contestava Parte_1 la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un unico motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite lamentando la carenza di motivazione e contestando la ravvisabilità nel caso di specie dei presupposti per provvedere alla compensazione parziale delle spese, evidenziando in particolare come CP_ l' avesse provveduto ad emettere il provvedimento di liquidazione solo successivamente al deposito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio ed in ogni caso ben oltre l'ampio termine di 120 giorni disposto dal legislatore in suo favore.
Si ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite CP_ disposta dal Tribunale in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto di domanda risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito come la liquidazione della prestazione oggetto di controversia (con conseguente successivo pagamento della stessa) sia avvenuta, così come risulta dalle stesse allegazioni dell'appellante, con comunicazione in data 28/12/2023, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase di giudizio (avvenuta il 30/10/2023) ma anteriormente alla celebrazione della prima ed unica della precedente fase del giudizio (avvenuta il 21/02/2024).
Trattasi di circostanza che induce a valutare positivamente la condotta processuale CP_ tenuta dall' e a semplificare la difesa del ricorrente e tale da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa