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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 324/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Laura Brogi appellante contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 con l'avv. Leonardo Rossi appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata il
16.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda dei ricorrenti, accertando il loro diritto al godimento del servizio mensa o delle modalità alternative di fruizione del pasto con riferimento ai turni notturni e festivi superiori a sei ore;
per l'effetto, condannava l' resistente al pagamento delle relative Pt_1 somme, a titolo di risarcimento dei relativi danni, in favore di ciascun ricorrente (ovverosia: quanto
1 alla posizione della sig.ra in Euro 1.366,40 relativamente al periodo 09.09.2017 – Controparte_1
09.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro 1.316,00 relativamente al periodo CP_2
08.09.2017 – 09.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 1.293,60 in Controparte_3 riferimento al periodo 08.09.2017 – 18.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra Controparte_4 in Euro 1.220,80 in riferimento al periodo 12.09.2017 – 12.09.2022; quanto alla posizione
[...] della sig.ra in Euro 1.349,60 in riferimento al periodo 10.09.2017 – 10.09.2022; quanto CP_5 alla posizione della sig.ra in Euro 1769,60 in riferimento al periodo 01.06.2018 – Persona_1
10.10.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 3.197,60 in riferimento al Controparte_7 periodo 01.10.2015 – 30.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro Controparte_8
1.243,20 in riferimento al periodo 12.09.2017 – 10.09.2022; quanto alla posizione del sig.
[...] in Euro 1.232,00 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 31.08.2022; quanto alla posizione CP_9 del sig. in Euro 1.243,20 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 11.09.2022; quanto Persona_2 alla posizione della sig.ra in Euro 3.544,80 con riferimento al periodo 24.06.2014 – CP_11
24.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 2.990,40 in riferimento al Controparte_12 periodo 24.06.2014 – 08.04.2021; quanto alla posizione del sig. in Euro Controparte_13
3.500,00 in riferimento al periodo 24.06.2014 – 30.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro 1.198,40 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 11.09.2022; quanto alla Controparte_14 posizione della sig.ra in Euro 1.478,40 con riferimento al periodo 08.09.2017 – CP_15
31.08.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 1.198,40 con riferimento al CP_16 periodo 08.09.2017 – 08.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro Controparte_17
2.240,00 con riferimento al periodo 6.10.2017 al 10.10.2022; - quanto alla posizione della sig.ra
[...] in Euro 2.307,20 con riferimento al periodo 19.10.2017 al 19.10.2022), per tutti, oltre interessi CP_18 legali dal dovuto al saldo;
con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore dei Pt_1 ricorrente, per l'importo pari (nell'intero) ad € 8.317,00, da compensarsi in ragione di un terzo, per la somma residua di €. 5.545,00, oltre accessori.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, assumeva in fatto che l'oggetto della controversia riguardava il diritto dei ricorrenti (infermieri professionali, operatori socio sanitari, tecnici sanitari di radiologia) a godere del servizio mensa o di modalità alternative (buoni pasto/rimborsi spese in busta) per ogni presenza in servizio in turno notturno e festivo per un orario almeno di sei ore (come precisato per ogni ricorrente nell'atto introduttivo).
In diritto, richiamava l'art 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, nonché la modifica apportata a tale disposizione dall'art 4, commi 1 e 4 del CCNL 31.7.2009, rilevando che il diritto alla mensa fosse adesso regolato dall'art 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
Per l'interpretazione delle suddette disposizioni, doveva richiamarsi la giurisprudenza di legittimità
2 (con riferimento a Cass. n. 22985/2020 e Cass. n. 5547/2021): la Corte aveva spiegato che il diritto alla fruizione del buono pasto aveva natura non retributiva, ma assistenziale, in quanto collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Aveva affermato che l'istituto in questione era da ritenersi connesso, anche per sua natura, alla disciplina della contrattazione collettiva che indicava i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto. Pertanto, la “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 dell'art 29 CCNL andava collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro che risultava connesso ex art 8 del D.l.vo n. 66/2003 alla pausa di lavoro qualora l'orario eccedesse le sei ore.
L'art 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - secondo cui, qualora la prestazione di lavoro giornaliera superi le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di lavoro di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psico fisiche e per l'eventuale consumazione di un pasto - non superava le disposizioni collettive pregresse e sopra richiamate. Tale norma non aveva inteso (con la espressione personale “non in turno”) privare i lavoratori turnisti del diritto in questione, ma soltanto delegare alla singola azienda l'organizzazione e la gestione del servizio mensa, dettando per tale tipo di personale i criteri e le regole per l'attribuzione dello stesso diritto. Infatti, se si escludeva dal beneficio del diritto il personale turnista, ciò avrebbe integrato una deroga all'art 8 del D.l.vo n. 66/2003 che riconosceva ad ogni lavoratore, senza distinzioni (e quindi a prescindere dal lavoro in turno), il diritto ad un intervallo per una pausa, qualora l'orario ecceda le sei ore. Con parere del 10.10.2018 (richiamato dalla giurisprudenza di merito nelle pronunce a favore dei lavoratori, tra cui Corte Appello Messina 852/2023), con riferimento alla portata applicativa dell'art 27, comma 4, lo stesso ARAN aveva riaffermato la valenza dell'art 29 CCNL 2001, rilevando come tale norma non contenesse alcuna limitazione al godimento del diritto: peraltro, l'art 29 non era stato oggetto di abrogazione dalla normativa successiva. Né ad escludere il diritto alla pausa, poteva valere il fatto che per il personale turnista erano stati riconosciuti istituti compensativi, istituti basati su altri presupposti e che non escludevano il diritto alla pausa, anche in considerazione della natura assistenziale dell'istituto. Pertanto, stabilita la sussistenza del danno subito per la mancata fruizione della pausa, rilevata la validità dei conteggi (in assenza di specifica contestazione) e il fatto che la domanda era stata contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale (con infondatezza della eccezione relativa sollevata dall' , la domanda andava accolta. Pt_1
L' appella la sentenza chiedendone la riforma e il rigetto della Parte_1 domanda proposta dai lavoratori, con condanna degli stessi alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata:
1) quanto al capo 5 della motivazione, la Cassazione (con l'ordinanza n. 25622/2023) aveva ribadito che secondo la disposizione dell'art 29 CCNL non veniva costituito immediatamente alcun diritto
3 alla mensa o a modalità sostitutive, essendo rimessa all'azienda la relativa determinazione (come confermato anche dalla disposta disapplicazione del DPR n. 270/1987). La pronuncia della Cass. n.
5547/2021 (richiamata dal Tribunale) confermava a sua volta che la possibilità di fruire della mensa
è collegata al diritto di fruire di una pausa durante l'orario di servizio, nel quale si poteva utilizzare il servizio mensa o un servizio sostitutivo. In tale pronuncia, la Cassazione aveva rilevato che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” era quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, precisando che anche nell'art 8 del D.l.vo n. 66/2003 la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e deve avvenire nel corso della stessa. Interpretazione, questa, ripresa dall' CP_19 nel parere 10.10.2018
2) quanto al capo 6 della motivazione, l'art 27, comma 4, citato dettava unicamente la disciplina della pausa tra periodi lavorati e non, come sostenuto dal Tribunale, il servizio mensa e le modalità alternative per i dipendenti non in turno. Peraltro, non sussisteva una necessità di una delega alle
Aziende sanitarie per l'organizzazione e la gestione del servizio, trovando tale potere fonte diretta nel citato art 29 CCNL. Quindi l'art 27, comma 4, costituiva una deroga all'art 8 del D.l.vo, essendo riferito al regime delle pause e non al diritto alla mensa (del resto l'art 17 del medesimo D.l.vo ammetteva la possibilità di deroghe, anche all'art 8, ad opera della contrattazione collettiva)
3) quanto al capo 7 della motivazione, il diritto alla mensa sussisteva solo in presenza di un diritto alla pausa entro la quale lo stesso poteva consumare il pasto, pausa esclusa dall'art 27, comma 4; quindi nella specie, sussisteva non una impossibilità in fatto di usufruire della mensa, ma l'assenza di un diritto alla pausa entro cui consumare il pasto. Per il personale turnista erano comunque previsti i riposi compensativi ex art 27, comma 3, lett b) ed e) e l'indennità di turno prevista dall'art 86, comma 3, del CCNL. In sostanza, la disciplina contrattuale era indicativa che il personale turnista era sottoposto ad un regime peculiare e specifico per cui non poteva, per la sua articolazione oraria, beneficiare della pausa e della mensa, ma era titolare di una serie di benefici economici a compensazione.
Gli APPELLATI si sono costituiti e hanno chiesto la conferma della sentenza.
In via preliminare, è stata eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc, non rispondendo l'atto ai requisiti richiesti dalla norma.
Nel merito, hanno rilevato l'infondatezza dei motivi di appello che potevano essere trattati congiuntamente. Parte appellata ha richiamato le norme di legge e contrattuali rilevanti in causa;
in particolare, ai sensi dell'art 8 del D.l.vo n. 66/2003, la pausa era obbligatoria dopo sei ore di lavoro:
l'art 27 CCNL comparto sanità 2016 - 2018 richiamava chiaramente la previsione dell'articolo 8 del
D.lg.vo n. 66/2003 e non prevedeva una deroga espressa alla stessa;
né la giurisprudenza consolidatasi intendeva la dizione “purchè non in turno” come una deroga espressa all'art 8. La giurisprudenza di
4 merito (Corte d'Appello di Roma n. 947 del 13.03.2023; Corte d'Appello di Roma n. 2568 del
23.06.2021; Corte d'Appello di Roma n. 1902 del 09.06.2021) interpretava tale espressione nel senso che, per il personale in turno, la pausa poteva essere diversamente articolata.
Quanto alle sentenza di legittimità citate da controparte (Cass. nn. 5547/2021 e 25622/2023), si trattava di sentenze che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, sostenevano le ragioni degli odierni appellati.
*****
Preliminarmente, è infondata l'eccezione ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante assume in sintesi che il diritto alla mensa è legato alla sussistenza del diritto alla pausa;
che l'art 27, comma 4 citato, non disciplina il diritto alla mensa, ma la medesima pausa;
che sussisteva una impossibilità in diritto ad usufruire del diritto alla mensa legato normativamente alla sussistenza di un diritto alla pausa che, nel caso di dipendenti turnisti, non esisteva.
Ad avviso del collegio, va evidenziato che il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL 2001.
Secondo l'art 8, “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
L'art 29 del CCNL 2001 aveva previsto che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
Ad avviso del collegio, l'art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 - secondo cui “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
5 consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009” - non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, si precisa, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Sulla sussistenza del diritto alla pausa anche per il personale in turni (e sul conseguente diritto alla mensa) si è espressa la giurisprudenza di legittimità Cass n. 25622/2023 (che richiama Cass. n.
9206/2023 e Cass. n. 32113/2022), laddove ha rilevato che il diritto alla mensa è condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, soltanto che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Pertanto, è pacifico che gli odierni appellati svolgessero la propria attività lavorativa su turni pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore: la domanda è, pertanto, fondata, e quindi deve essere conseguentemente riconosciuto il diritto alla pausa di cui all'art. 8 D.lgs. 66/2003 nonché il diritto alla mensa o a modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae poi dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto
- deve collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva, deducendosi che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Anche nella normativa in parola,
6 dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza
04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che
l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547/2021; Cass. n. 32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; di recente, in tal senso, ordinanza 31/07/2024, n. 21440).
Pertanto, in considerazione del tenore della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi e tenuto conto del numero delle parti, per l'importo di € 2.308,80, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti degli appellati che liquida nella somma di € 2.308,80, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 324/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Laura Brogi appellante contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 con l'avv. Leonardo Rossi appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata il
16.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda dei ricorrenti, accertando il loro diritto al godimento del servizio mensa o delle modalità alternative di fruizione del pasto con riferimento ai turni notturni e festivi superiori a sei ore;
per l'effetto, condannava l' resistente al pagamento delle relative Pt_1 somme, a titolo di risarcimento dei relativi danni, in favore di ciascun ricorrente (ovverosia: quanto
1 alla posizione della sig.ra in Euro 1.366,40 relativamente al periodo 09.09.2017 – Controparte_1
09.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro 1.316,00 relativamente al periodo CP_2
08.09.2017 – 09.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 1.293,60 in Controparte_3 riferimento al periodo 08.09.2017 – 18.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra Controparte_4 in Euro 1.220,80 in riferimento al periodo 12.09.2017 – 12.09.2022; quanto alla posizione
[...] della sig.ra in Euro 1.349,60 in riferimento al periodo 10.09.2017 – 10.09.2022; quanto CP_5 alla posizione della sig.ra in Euro 1769,60 in riferimento al periodo 01.06.2018 – Persona_1
10.10.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 3.197,60 in riferimento al Controparte_7 periodo 01.10.2015 – 30.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro Controparte_8
1.243,20 in riferimento al periodo 12.09.2017 – 10.09.2022; quanto alla posizione del sig.
[...] in Euro 1.232,00 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 31.08.2022; quanto alla posizione CP_9 del sig. in Euro 1.243,20 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 11.09.2022; quanto Persona_2 alla posizione della sig.ra in Euro 3.544,80 con riferimento al periodo 24.06.2014 – CP_11
24.09.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 2.990,40 in riferimento al Controparte_12 periodo 24.06.2014 – 08.04.2021; quanto alla posizione del sig. in Euro Controparte_13
3.500,00 in riferimento al periodo 24.06.2014 – 30.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro 1.198,40 con riferimento al periodo 11.09.2017 – 11.09.2022; quanto alla Controparte_14 posizione della sig.ra in Euro 1.478,40 con riferimento al periodo 08.09.2017 – CP_15
31.08.2022; quanto alla posizione del sig. in Euro 1.198,40 con riferimento al CP_16 periodo 08.09.2017 – 08.09.2022; quanto alla posizione della sig.ra in Euro Controparte_17
2.240,00 con riferimento al periodo 6.10.2017 al 10.10.2022; - quanto alla posizione della sig.ra
[...] in Euro 2.307,20 con riferimento al periodo 19.10.2017 al 19.10.2022), per tutti, oltre interessi CP_18 legali dal dovuto al saldo;
con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore dei Pt_1 ricorrente, per l'importo pari (nell'intero) ad € 8.317,00, da compensarsi in ragione di un terzo, per la somma residua di €. 5.545,00, oltre accessori.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, assumeva in fatto che l'oggetto della controversia riguardava il diritto dei ricorrenti (infermieri professionali, operatori socio sanitari, tecnici sanitari di radiologia) a godere del servizio mensa o di modalità alternative (buoni pasto/rimborsi spese in busta) per ogni presenza in servizio in turno notturno e festivo per un orario almeno di sei ore (come precisato per ogni ricorrente nell'atto introduttivo).
In diritto, richiamava l'art 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, nonché la modifica apportata a tale disposizione dall'art 4, commi 1 e 4 del CCNL 31.7.2009, rilevando che il diritto alla mensa fosse adesso regolato dall'art 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
Per l'interpretazione delle suddette disposizioni, doveva richiamarsi la giurisprudenza di legittimità
2 (con riferimento a Cass. n. 22985/2020 e Cass. n. 5547/2021): la Corte aveva spiegato che il diritto alla fruizione del buono pasto aveva natura non retributiva, ma assistenziale, in quanto collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Aveva affermato che l'istituto in questione era da ritenersi connesso, anche per sua natura, alla disciplina della contrattazione collettiva che indicava i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto. Pertanto, la “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 dell'art 29 CCNL andava collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro che risultava connesso ex art 8 del D.l.vo n. 66/2003 alla pausa di lavoro qualora l'orario eccedesse le sei ore.
L'art 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - secondo cui, qualora la prestazione di lavoro giornaliera superi le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di lavoro di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psico fisiche e per l'eventuale consumazione di un pasto - non superava le disposizioni collettive pregresse e sopra richiamate. Tale norma non aveva inteso (con la espressione personale “non in turno”) privare i lavoratori turnisti del diritto in questione, ma soltanto delegare alla singola azienda l'organizzazione e la gestione del servizio mensa, dettando per tale tipo di personale i criteri e le regole per l'attribuzione dello stesso diritto. Infatti, se si escludeva dal beneficio del diritto il personale turnista, ciò avrebbe integrato una deroga all'art 8 del D.l.vo n. 66/2003 che riconosceva ad ogni lavoratore, senza distinzioni (e quindi a prescindere dal lavoro in turno), il diritto ad un intervallo per una pausa, qualora l'orario ecceda le sei ore. Con parere del 10.10.2018 (richiamato dalla giurisprudenza di merito nelle pronunce a favore dei lavoratori, tra cui Corte Appello Messina 852/2023), con riferimento alla portata applicativa dell'art 27, comma 4, lo stesso ARAN aveva riaffermato la valenza dell'art 29 CCNL 2001, rilevando come tale norma non contenesse alcuna limitazione al godimento del diritto: peraltro, l'art 29 non era stato oggetto di abrogazione dalla normativa successiva. Né ad escludere il diritto alla pausa, poteva valere il fatto che per il personale turnista erano stati riconosciuti istituti compensativi, istituti basati su altri presupposti e che non escludevano il diritto alla pausa, anche in considerazione della natura assistenziale dell'istituto. Pertanto, stabilita la sussistenza del danno subito per la mancata fruizione della pausa, rilevata la validità dei conteggi (in assenza di specifica contestazione) e il fatto che la domanda era stata contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale (con infondatezza della eccezione relativa sollevata dall' , la domanda andava accolta. Pt_1
L' appella la sentenza chiedendone la riforma e il rigetto della Parte_1 domanda proposta dai lavoratori, con condanna degli stessi alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata:
1) quanto al capo 5 della motivazione, la Cassazione (con l'ordinanza n. 25622/2023) aveva ribadito che secondo la disposizione dell'art 29 CCNL non veniva costituito immediatamente alcun diritto
3 alla mensa o a modalità sostitutive, essendo rimessa all'azienda la relativa determinazione (come confermato anche dalla disposta disapplicazione del DPR n. 270/1987). La pronuncia della Cass. n.
5547/2021 (richiamata dal Tribunale) confermava a sua volta che la possibilità di fruire della mensa
è collegata al diritto di fruire di una pausa durante l'orario di servizio, nel quale si poteva utilizzare il servizio mensa o un servizio sostitutivo. In tale pronuncia, la Cassazione aveva rilevato che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” era quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, precisando che anche nell'art 8 del D.l.vo n. 66/2003 la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e deve avvenire nel corso della stessa. Interpretazione, questa, ripresa dall' CP_19 nel parere 10.10.2018
2) quanto al capo 6 della motivazione, l'art 27, comma 4, citato dettava unicamente la disciplina della pausa tra periodi lavorati e non, come sostenuto dal Tribunale, il servizio mensa e le modalità alternative per i dipendenti non in turno. Peraltro, non sussisteva una necessità di una delega alle
Aziende sanitarie per l'organizzazione e la gestione del servizio, trovando tale potere fonte diretta nel citato art 29 CCNL. Quindi l'art 27, comma 4, costituiva una deroga all'art 8 del D.l.vo, essendo riferito al regime delle pause e non al diritto alla mensa (del resto l'art 17 del medesimo D.l.vo ammetteva la possibilità di deroghe, anche all'art 8, ad opera della contrattazione collettiva)
3) quanto al capo 7 della motivazione, il diritto alla mensa sussisteva solo in presenza di un diritto alla pausa entro la quale lo stesso poteva consumare il pasto, pausa esclusa dall'art 27, comma 4; quindi nella specie, sussisteva non una impossibilità in fatto di usufruire della mensa, ma l'assenza di un diritto alla pausa entro cui consumare il pasto. Per il personale turnista erano comunque previsti i riposi compensativi ex art 27, comma 3, lett b) ed e) e l'indennità di turno prevista dall'art 86, comma 3, del CCNL. In sostanza, la disciplina contrattuale era indicativa che il personale turnista era sottoposto ad un regime peculiare e specifico per cui non poteva, per la sua articolazione oraria, beneficiare della pausa e della mensa, ma era titolare di una serie di benefici economici a compensazione.
Gli APPELLATI si sono costituiti e hanno chiesto la conferma della sentenza.
In via preliminare, è stata eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc, non rispondendo l'atto ai requisiti richiesti dalla norma.
Nel merito, hanno rilevato l'infondatezza dei motivi di appello che potevano essere trattati congiuntamente. Parte appellata ha richiamato le norme di legge e contrattuali rilevanti in causa;
in particolare, ai sensi dell'art 8 del D.l.vo n. 66/2003, la pausa era obbligatoria dopo sei ore di lavoro:
l'art 27 CCNL comparto sanità 2016 - 2018 richiamava chiaramente la previsione dell'articolo 8 del
D.lg.vo n. 66/2003 e non prevedeva una deroga espressa alla stessa;
né la giurisprudenza consolidatasi intendeva la dizione “purchè non in turno” come una deroga espressa all'art 8. La giurisprudenza di
4 merito (Corte d'Appello di Roma n. 947 del 13.03.2023; Corte d'Appello di Roma n. 2568 del
23.06.2021; Corte d'Appello di Roma n. 1902 del 09.06.2021) interpretava tale espressione nel senso che, per il personale in turno, la pausa poteva essere diversamente articolata.
Quanto alle sentenza di legittimità citate da controparte (Cass. nn. 5547/2021 e 25622/2023), si trattava di sentenze che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, sostenevano le ragioni degli odierni appellati.
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Preliminarmente, è infondata l'eccezione ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante assume in sintesi che il diritto alla mensa è legato alla sussistenza del diritto alla pausa;
che l'art 27, comma 4 citato, non disciplina il diritto alla mensa, ma la medesima pausa;
che sussisteva una impossibilità in diritto ad usufruire del diritto alla mensa legato normativamente alla sussistenza di un diritto alla pausa che, nel caso di dipendenti turnisti, non esisteva.
Ad avviso del collegio, va evidenziato che il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL 2001.
Secondo l'art 8, “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
L'art 29 del CCNL 2001 aveva previsto che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
Ad avviso del collegio, l'art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 - secondo cui “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
5 consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009” - non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, si precisa, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Sulla sussistenza del diritto alla pausa anche per il personale in turni (e sul conseguente diritto alla mensa) si è espressa la giurisprudenza di legittimità Cass n. 25622/2023 (che richiama Cass. n.
9206/2023 e Cass. n. 32113/2022), laddove ha rilevato che il diritto alla mensa è condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, soltanto che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Pertanto, è pacifico che gli odierni appellati svolgessero la propria attività lavorativa su turni pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore: la domanda è, pertanto, fondata, e quindi deve essere conseguentemente riconosciuto il diritto alla pausa di cui all'art. 8 D.lgs. 66/2003 nonché il diritto alla mensa o a modalità sostitutive di cui all'art. 29 CCNL.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae poi dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto
- deve collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva, deducendosi che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Anche nella normativa in parola,
6 dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza
04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che
l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547/2021; Cass. n. 32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; di recente, in tal senso, ordinanza 31/07/2024, n. 21440).
Pertanto, in considerazione del tenore della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi e tenuto conto del numero delle parti, per l'importo di € 2.308,80, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti degli appellati che liquida nella somma di € 2.308,80, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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