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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8380/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Vito Gesuito e Stefano Gesuito;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Mario Cigno;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.03.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2024, la Parte_1
ha riassunto ex art. 616 c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito della sospensione, disposta dal
G.E. con ordinanza 30.05.2024, dell'esecuzione presso terzi promossa ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. dalla A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, Controparte_1 sostanzialmente, l'erronea quantificazione delle somme pignorate, insistendo, altresì, per la condanna di parte creditrice al risarcimento dei danni subiti, ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'illegittima procedura esecutiva avviata. 2. Costituendosi con comparsa depositata in data 16.12.2024, il creditore opposto ha, preliminarmente, contestato la ricostruzione in facto offerta dall'opponente, sostenendo la legittimità dell'attività processuale svolta e la correttezza dell'importo pignorato;
ha precisato di aver tempestivamente provveduto alla riduzione delle somme pignorate in forza del decreto di sospensione parziale emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto. Con riguardo, invece, alla mancata decurtazione delle somme già versate tramite assegni bancari, ha precisato che questi ultimi sono stati depositati solo a seguito dell'instaurazione della procedura esecutiva presso terzi. In diritto, premesso che, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies l'ordinanza di sospensione è stata riformata (e ritenuta tamquam non esset) dal Collegio per consumazione del potere processuale sulla sospensiva, ravvisandosi identità di petitum e causa petendi rispetto al giudizio di opposizione a precetto anteriormente instaurato, ha insistito per l'estinzione del giudizio di merito, poiché superfluo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'opposizione proposta dalla va dichiarata inammissibile per le Parte_1
ragioni che si espongono.
Va osservato che, in sede di reclamo, il Collegio ha dichiarato la nullità integrale del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 1364/2024 R.G.E., pronunciato dal G.E. con ordinanza del 30/05/2024, tanto nella parte in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione tanto in quella in cui è stato fissato il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
La suddetta pronuncia è stata motivata sulla considerazione della consumazione del relativo potere di inibitoria, già esercitato – dietro apposita istanza – in seno al giudizio di opposizione a precetto, promosso antecedentemente sulla base dei medesimi motivi di doglianza.
Ebbene, va osservato che il presente giudizio di merito risulta introdotto, dunque, in assenza di valida assegnazione del termine per la riassunzione – essendone stata disposta la nullità, con efficacia ex tunc, dall'ordinanza di accoglimento del reclamo;
ne consegue che l'odierno opponente avrebbe potuto instaurare il giudizio di merito solo al fine di far valere la diversità delle domande e dei motivi di opposizione formulati nei due distinti giudizi e non, come avvenuto nel caso di specie, per riproporre le medesime censure già proposte nell'opposizione a precetto.
Si veda, sul punto, Cass. n. 26285/2019 - le cui conclusioni appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame, potendosi equiparare l'originaria assenza di assegnazione del termine alla sopravvenuta insussistenza del medesimo per declaratoria di nullità dell'ordinanza che lo aveva disposto - secondo cui “qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289
c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza.”
5. Alla luce delle argomentazioni appena esposte, l'odierna opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
6. L'instaurazione del presente giudizio di merito in data antecedente rispetto all'accoglimento del reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. (di riforma dell'ordinanza emessa dal G.E. in data
30.05.2024) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla Parte_1
2. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bari il 18.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8380/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Vito Gesuito e Stefano Gesuito;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Mario Cigno;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.03.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2024, la Parte_1
ha riassunto ex art. 616 c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito della sospensione, disposta dal
G.E. con ordinanza 30.05.2024, dell'esecuzione presso terzi promossa ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. dalla A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, Controparte_1 sostanzialmente, l'erronea quantificazione delle somme pignorate, insistendo, altresì, per la condanna di parte creditrice al risarcimento dei danni subiti, ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'illegittima procedura esecutiva avviata. 2. Costituendosi con comparsa depositata in data 16.12.2024, il creditore opposto ha, preliminarmente, contestato la ricostruzione in facto offerta dall'opponente, sostenendo la legittimità dell'attività processuale svolta e la correttezza dell'importo pignorato;
ha precisato di aver tempestivamente provveduto alla riduzione delle somme pignorate in forza del decreto di sospensione parziale emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto. Con riguardo, invece, alla mancata decurtazione delle somme già versate tramite assegni bancari, ha precisato che questi ultimi sono stati depositati solo a seguito dell'instaurazione della procedura esecutiva presso terzi. In diritto, premesso che, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies l'ordinanza di sospensione è stata riformata (e ritenuta tamquam non esset) dal Collegio per consumazione del potere processuale sulla sospensiva, ravvisandosi identità di petitum e causa petendi rispetto al giudizio di opposizione a precetto anteriormente instaurato, ha insistito per l'estinzione del giudizio di merito, poiché superfluo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'opposizione proposta dalla va dichiarata inammissibile per le Parte_1
ragioni che si espongono.
Va osservato che, in sede di reclamo, il Collegio ha dichiarato la nullità integrale del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 1364/2024 R.G.E., pronunciato dal G.E. con ordinanza del 30/05/2024, tanto nella parte in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione tanto in quella in cui è stato fissato il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
La suddetta pronuncia è stata motivata sulla considerazione della consumazione del relativo potere di inibitoria, già esercitato – dietro apposita istanza – in seno al giudizio di opposizione a precetto, promosso antecedentemente sulla base dei medesimi motivi di doglianza.
Ebbene, va osservato che il presente giudizio di merito risulta introdotto, dunque, in assenza di valida assegnazione del termine per la riassunzione – essendone stata disposta la nullità, con efficacia ex tunc, dall'ordinanza di accoglimento del reclamo;
ne consegue che l'odierno opponente avrebbe potuto instaurare il giudizio di merito solo al fine di far valere la diversità delle domande e dei motivi di opposizione formulati nei due distinti giudizi e non, come avvenuto nel caso di specie, per riproporre le medesime censure già proposte nell'opposizione a precetto.
Si veda, sul punto, Cass. n. 26285/2019 - le cui conclusioni appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame, potendosi equiparare l'originaria assenza di assegnazione del termine alla sopravvenuta insussistenza del medesimo per declaratoria di nullità dell'ordinanza che lo aveva disposto - secondo cui “qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289
c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza.”
5. Alla luce delle argomentazioni appena esposte, l'odierna opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
6. L'instaurazione del presente giudizio di merito in data antecedente rispetto all'accoglimento del reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. (di riforma dell'ordinanza emessa dal G.E. in data
30.05.2024) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla Parte_1
2. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bari il 18.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato