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1 agosto 1965
1 agosto 1965
Art. 1. Istituzione e scopi del Fondo.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".
Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".
Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2007, n. 7132Provvedimento: […] Fondo Volo, previsto dall'art. 1 legge n. 859/1965 con riferimento alla situazione accertata al 31.12.1967 e successivamente aggiornati; […] Deve poi anche considerarsi che all'epoca si istituzione del Fondo volo (art. 1 legge n. 859 del 1965) i "coefficienti [di capitalizzazione] in uso" (art. 34 della stessa legge) non potevano certo essere quelli che solo in seguito avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio tecnico della gestione del Fondo stesso, i quali all'epoca ovviamente non esistevano e quindi non potevano affatto considerarsi "in uso". […]Leggi di più...
- individuazione·
- fondo volo·
- domande presentate anteriormente al 1° luglio 1997·
- valore capitale della quota della pensione·
- limiti quantitativi e coefficienti di capitalizzazione·
- liquidazione·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- fondi speciali di previdenza