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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2125/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MORATTI ELISA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'avv. VALENT MARCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 07/07/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 04/06/2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver avuto una relazione sentimentale nel corso della quale è nato il figlio
(Monfalcone, 05.04.2018), riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_1 sottoponevano al Tribunale l'accordo cui erano pervenuti in ordine alle condizioni relative alla prole nei seguenti termini:
1. Disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con residenza Persona_1
presso la madre in Staranzano via Modena n. 4; Parte_2
2. Disporre il collocamento paritario di presso ciascun genitore, con Persona_1
suddivisione dei tempi del bambino tra i genitori tenendo in considerazione gli impegni scolastici, extrascolastici e ludici di , e i diversi turni lavorativi dei genitori e Per_1 ulteriori impegni di questi ultimi, con impegno dei genitori di concordare mensilmente il calendario visite con il figlio (sulla base degli impegni lavorativi degli adulti), nella completa disponibilità della famiglia paterna di aiutare e coadiuvare i genitori nella gestione di in ogni caso in cui potessero sorgere delle problematiche Per_1 organizzative correlate alla coincidenza dei turni dei genitori, ovvero nel caso di imprevisti e/o di problematiche logistiche e organizzative;
3. Disporre il mantenimento diretto di in capo a ciascun genitore (che si occuperà Per_1 di ogni necessità del figlio nel tempo di propria spettanza), con suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie che vanno necessariamente preventivamente valutate, concordate e suddivise secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia;
4. Dare atto che l'assegno unico per viene suddiviso a metà tra i genitori Persona_1 con impegno di questi ultimi di provvedere alle modifiche necessarie presso l'INPS per l'erogazione corretta dell'importo;
5. Dare atto della disponibilità del sig. ad accogliere anche il primogenito Parte_1 della sig.ra , presso la propria abitazione nei momenti nei quali Pt_2 Persona_2
starà con il papà, così da garantire ai ragazzi la possibilità di mantenere e Per_1 conservare le relazioni familiari costruite in questi anni di convivenza e da garantire, altresì, la frequentazione di con il sig. con i di lui primi due figli e con Per_2 Per_1
la famiglia allargata.
6. Dare atto che nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo Per_1
di tre settimane, anche non consecutive, ovvero consecutive secondo accordo tra i
2 genitori, con periodi da comunicare e concordare entro il 31/05 di ogni anno secondo le disponibilità dei genitori;
- nel periodo delle festività natalizie trascorrerà l'intero periodo suddiviso Per_1
equamente tra i genitori (in via esemplificativa dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal
30/12 sera al rientro a scuola 07/01 con l'altro, ad anni alterni tra i genitori), con possibilità di definire in modo diverso, previa comunicazione e accordo tra i genitori, nel rispetto del tempo paritario;
- il periodo pasquale verrà suddiviso equamente tra i genitori sempre nell'alternanza annuale e così tutte le festività seguiranno l'alternanza annuale tra i genitori (carnevale,
01 maggio, 02 giugno, ferragosto, 31/10- 01/11, San Nicolò, 08 dicembre);
7. Dare atto che i genitori prestano il proprio consenso sin d'ora alla reciproca autorizzazione al rilascio di ogni documento utile e necessario per il figlio Per_1
[...]
Il ricorso veniva trasmesso al P.M., per il parere.
II) Ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite rimangono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, sul ricorso congiuntamente promosso da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati nella parte motiva, che vengono qui integralmente richiamati;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente est. dott. Riccardo Merluzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2125/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MORATTI ELISA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'avv. VALENT MARCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 07/07/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 04/06/2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver avuto una relazione sentimentale nel corso della quale è nato il figlio
(Monfalcone, 05.04.2018), riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_1 sottoponevano al Tribunale l'accordo cui erano pervenuti in ordine alle condizioni relative alla prole nei seguenti termini:
1. Disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con residenza Persona_1
presso la madre in Staranzano via Modena n. 4; Parte_2
2. Disporre il collocamento paritario di presso ciascun genitore, con Persona_1
suddivisione dei tempi del bambino tra i genitori tenendo in considerazione gli impegni scolastici, extrascolastici e ludici di , e i diversi turni lavorativi dei genitori e Per_1 ulteriori impegni di questi ultimi, con impegno dei genitori di concordare mensilmente il calendario visite con il figlio (sulla base degli impegni lavorativi degli adulti), nella completa disponibilità della famiglia paterna di aiutare e coadiuvare i genitori nella gestione di in ogni caso in cui potessero sorgere delle problematiche Per_1 organizzative correlate alla coincidenza dei turni dei genitori, ovvero nel caso di imprevisti e/o di problematiche logistiche e organizzative;
3. Disporre il mantenimento diretto di in capo a ciascun genitore (che si occuperà Per_1 di ogni necessità del figlio nel tempo di propria spettanza), con suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie che vanno necessariamente preventivamente valutate, concordate e suddivise secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia;
4. Dare atto che l'assegno unico per viene suddiviso a metà tra i genitori Persona_1 con impegno di questi ultimi di provvedere alle modifiche necessarie presso l'INPS per l'erogazione corretta dell'importo;
5. Dare atto della disponibilità del sig. ad accogliere anche il primogenito Parte_1 della sig.ra , presso la propria abitazione nei momenti nei quali Pt_2 Persona_2
starà con il papà, così da garantire ai ragazzi la possibilità di mantenere e Per_1 conservare le relazioni familiari costruite in questi anni di convivenza e da garantire, altresì, la frequentazione di con il sig. con i di lui primi due figli e con Per_2 Per_1
la famiglia allargata.
6. Dare atto che nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo Per_1
di tre settimane, anche non consecutive, ovvero consecutive secondo accordo tra i
2 genitori, con periodi da comunicare e concordare entro il 31/05 di ogni anno secondo le disponibilità dei genitori;
- nel periodo delle festività natalizie trascorrerà l'intero periodo suddiviso Per_1
equamente tra i genitori (in via esemplificativa dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal
30/12 sera al rientro a scuola 07/01 con l'altro, ad anni alterni tra i genitori), con possibilità di definire in modo diverso, previa comunicazione e accordo tra i genitori, nel rispetto del tempo paritario;
- il periodo pasquale verrà suddiviso equamente tra i genitori sempre nell'alternanza annuale e così tutte le festività seguiranno l'alternanza annuale tra i genitori (carnevale,
01 maggio, 02 giugno, ferragosto, 31/10- 01/11, San Nicolò, 08 dicembre);
7. Dare atto che i genitori prestano il proprio consenso sin d'ora alla reciproca autorizzazione al rilascio di ogni documento utile e necessario per il figlio Per_1
[...]
Il ricorso veniva trasmesso al P.M., per il parere.
II) Ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite rimangono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, sul ricorso congiuntamente promosso da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati nella parte motiva, che vengono qui integralmente richiamati;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente est. dott. Riccardo Merluzzi
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