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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/12/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 993 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Andrea D'Andrea, che lo difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 513/XI del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 10.10.2023, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Simona Atzori, che la difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 79/V del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 30.01.2024, resistente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello studio CP_2 C.F._3 dell'avv. Andrea D'Andrea, che la difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, interveniente volontaria con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, 1 intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - Revocare l'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
Per_
posto, a carico di e della ascendente;
- Dichiarare tenuto il sig. Parte_1 CP_2
a corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento della Parte_1 Controparte_1
figlia nella misura di euro 200,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche e per la pratica di uno sport, preventivamente concordate se non necessitate;
- Disporre altresì che, solo nell'ipotesi in cui il non versi totalmente, o versi solo parzialmente, detto contributo al Parte_1 mantenimento a favore della figlia sia l'ascendente , in via sussidiaria e Per_2 CP_2
unicamente residuale, obbligata, dietro semplice richiesta della , alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno; - Dar atto che, con l'esecuzione delle presenti condizioni, le parti non avranno null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione;
- con compensazione delle spese e competenze del giudizio”;
Per il Pubblico Ministero: “esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e ”. Parte_1 Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.10.2023, ha convenuto in giudizio l'ex moglie Parte_1 CP_1
per ottenere la revoca – in ragione del peggioramento delle proprie condizioni reddituali –
[...] dell'obbligo, sancito a suo carico nella sentenza n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 (con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti), di versare all'ex coniuge la Per_ somma di euro 150,00 mensili per l'indiretto mantenimento delle comuni figlie e Per_3
entrambe maggiorenni, la prima delle quali lavoratrice dipendente, assunta con contratto a
[...]
tempo pieno e indeterminato ed economicamente autonoma.
Costituitasi in giudizio con memoria del 26.01.2024, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso osservando che la maggiore delle due figlie avute dal ricorrente – – era Persona_3
disoccupata e in cerca di lavoro, sicché persistevano le condizioni affinché la stessa continuasse a ricevere supporto economico da entrambi i genitori.
Con istanza a firma congiunta del 06.02.2024, gli ex coniugi hanno esposto di avere concordato le modifiche delle condizioni del divorzio e hanno chiesto l'anticipazione, e la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., dell'udienza fissata per la loro personale comparizione innanzi al giudice istruttore.
2 Poiché per definire bonariamente la lite le parti hanno concordato, fra l'altro, la rimodulazione dell'obbligo posto a carico di una degli ascendenti (ai sensi dell'art. 316 bis, comma 1, cod. civ.) di contribuire al mantenimento di ed con comparsa di intervento volontario del Per_2 Persona_4
06.02.2024, si è costituita in giudizio, per aderire all'accordo raggiunto da e Parte_1
madre del ricorrente. Controparte_1 CP_2
§§§
L'accordo delle parti deve essere accolto, poiché verte su diritti disponibili.
È pacifico fra gli ex coniugi che, in ragione della raggiunta autosufficienza economica, è cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento di attualmente ventenne, che, Persona_4
secondo la comune narrazione dei fatti, da alcuni anni lavora, con contratto a tempo pieno e (a partire dal 28.12.2023) indeterminato, alle dipendenze della Controparte_3 doc. 2 allegato all'atto di costituzione in giudizio della resistente).
[...]
Le parti concordano, inoltre, sulla persistenza dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ventiduenne, diplomata e in cerca di occupazione, e, ai fini dell'attuazione Persona_3 dell'accordo, è necessario statuire a modifica, oltre che delle condizioni del divorzio, del decreto del
19.07.2016 (doc. D allegato al ricorso), con cui è stato sancito, a carico di madre del CP_2 ricorrente, l'obbligo di versare a a titolo di concorso nel mantenimento delle nipoti Controparte_1
Per_
e , la somma mensile di euro 200,00. Per_2
In virtù dell'accordo, sussistono motivi per disporre fra tutte le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara estinto l'obbligo di e di di contribuire al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia e, per l'effetto, Persona_4
2) revoca la statuizione della sentenza di divorzio n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 in cui è sancito l'obbligo di di versare a un contributo economico Parte_1 Controparte_1
mensile a titolo di concorso nel mantenimento di Persona_4
3) revoca, inoltre, per accordo delle parti, la statuizione del decreto del 19.07.2016 in cui è sancito l'obbligo di di versare a a titolo di concorso nel CP_2 Controparte_1
Per_ mantenimento delle nipoti e l'importo mensile di euro 200,00; Persona_3
4) prende atto che, a modifica delle precedenti statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 e del decreto del 19.07.2016, vigeranno le seguenti condizioni:
3 a) verserà a il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 200,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo Per_2
gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e per la pratica di uno sport, preventivamente concordate se non necessitate;
b) laddove non versi totalmente, o versi solo parzialmente, detto contributo Parte_1
al mantenimento a favore della figlia , in via sussidiaria e Per_2 CP_2
unicamente residuale, si obbliga, dietro semplice richiesta della , alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno;
c) con l'esecuzione delle presenti condizioni, le parti non avranno null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione;
5) dispone l'integrazione compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.12.2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 993 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Andrea D'Andrea, che lo difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 513/XI del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 10.10.2023, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Simona Atzori, che la difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 79/V del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 30.01.2024, resistente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello studio CP_2 C.F._3 dell'avv. Andrea D'Andrea, che la difende e rappresenta per procura speciale alle liti depositata in atti, interveniente volontaria con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, 1 intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - Revocare l'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
Per_
posto, a carico di e della ascendente;
- Dichiarare tenuto il sig. Parte_1 CP_2
a corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento della Parte_1 Controparte_1
figlia nella misura di euro 200,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche e per la pratica di uno sport, preventivamente concordate se non necessitate;
- Disporre altresì che, solo nell'ipotesi in cui il non versi totalmente, o versi solo parzialmente, detto contributo al Parte_1 mantenimento a favore della figlia sia l'ascendente , in via sussidiaria e Per_2 CP_2
unicamente residuale, obbligata, dietro semplice richiesta della , alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno; - Dar atto che, con l'esecuzione delle presenti condizioni, le parti non avranno null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione;
- con compensazione delle spese e competenze del giudizio”;
Per il Pubblico Ministero: “esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e ”. Parte_1 Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.10.2023, ha convenuto in giudizio l'ex moglie Parte_1 CP_1
per ottenere la revoca – in ragione del peggioramento delle proprie condizioni reddituali –
[...] dell'obbligo, sancito a suo carico nella sentenza n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 (con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti), di versare all'ex coniuge la Per_ somma di euro 150,00 mensili per l'indiretto mantenimento delle comuni figlie e Per_3
entrambe maggiorenni, la prima delle quali lavoratrice dipendente, assunta con contratto a
[...]
tempo pieno e indeterminato ed economicamente autonoma.
Costituitasi in giudizio con memoria del 26.01.2024, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso osservando che la maggiore delle due figlie avute dal ricorrente – – era Persona_3
disoccupata e in cerca di lavoro, sicché persistevano le condizioni affinché la stessa continuasse a ricevere supporto economico da entrambi i genitori.
Con istanza a firma congiunta del 06.02.2024, gli ex coniugi hanno esposto di avere concordato le modifiche delle condizioni del divorzio e hanno chiesto l'anticipazione, e la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., dell'udienza fissata per la loro personale comparizione innanzi al giudice istruttore.
2 Poiché per definire bonariamente la lite le parti hanno concordato, fra l'altro, la rimodulazione dell'obbligo posto a carico di una degli ascendenti (ai sensi dell'art. 316 bis, comma 1, cod. civ.) di contribuire al mantenimento di ed con comparsa di intervento volontario del Per_2 Persona_4
06.02.2024, si è costituita in giudizio, per aderire all'accordo raggiunto da e Parte_1
madre del ricorrente. Controparte_1 CP_2
§§§
L'accordo delle parti deve essere accolto, poiché verte su diritti disponibili.
È pacifico fra gli ex coniugi che, in ragione della raggiunta autosufficienza economica, è cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento di attualmente ventenne, che, Persona_4
secondo la comune narrazione dei fatti, da alcuni anni lavora, con contratto a tempo pieno e (a partire dal 28.12.2023) indeterminato, alle dipendenze della Controparte_3 doc. 2 allegato all'atto di costituzione in giudizio della resistente).
[...]
Le parti concordano, inoltre, sulla persistenza dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ventiduenne, diplomata e in cerca di occupazione, e, ai fini dell'attuazione Persona_3 dell'accordo, è necessario statuire a modifica, oltre che delle condizioni del divorzio, del decreto del
19.07.2016 (doc. D allegato al ricorso), con cui è stato sancito, a carico di madre del CP_2 ricorrente, l'obbligo di versare a a titolo di concorso nel mantenimento delle nipoti Controparte_1
Per_
e , la somma mensile di euro 200,00. Per_2
In virtù dell'accordo, sussistono motivi per disporre fra tutte le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara estinto l'obbligo di e di di contribuire al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia e, per l'effetto, Persona_4
2) revoca la statuizione della sentenza di divorzio n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 in cui è sancito l'obbligo di di versare a un contributo economico Parte_1 Controparte_1
mensile a titolo di concorso nel mantenimento di Persona_4
3) revoca, inoltre, per accordo delle parti, la statuizione del decreto del 19.07.2016 in cui è sancito l'obbligo di di versare a a titolo di concorso nel CP_2 Controparte_1
Per_ mantenimento delle nipoti e l'importo mensile di euro 200,00; Persona_3
4) prende atto che, a modifica delle precedenti statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 666/2018 pubblicata l'08.10.2018 e del decreto del 19.07.2016, vigeranno le seguenti condizioni:
3 a) verserà a il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 200,00 mensili, somma da aggiornarsi annualmente secondo Per_2
gli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e per la pratica di uno sport, preventivamente concordate se non necessitate;
b) laddove non versi totalmente, o versi solo parzialmente, detto contributo Parte_1
al mantenimento a favore della figlia , in via sussidiaria e Per_2 CP_2
unicamente residuale, si obbliga, dietro semplice richiesta della , alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno;
c) con l'esecuzione delle presenti condizioni, le parti non avranno null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione;
5) dispone l'integrazione compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.12.2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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