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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MA FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 RITENUTE FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140042539036000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160014536702000 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 877/2023) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720239008078624000 di euro 106.740,10, notificata in data 6 luglio 2023.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati non analiticamente, in violazione dell'art.30 del D.P.R. 602/73.
2. Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D. lgs. n. 546/92.
3. . Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 05720239008078624000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
4. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 (Irpef
e Iva) - 05720120050258474000 (Irpef) per sopravvenuta prescrizione ordinaria art. 2946 c.c.
5. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 -
05720120050258474000 – 05720130003209252000 –05720140042539036000 – 05720140049341679000 per sopravvenuta prescrizione degli interessi in violazione dell'art. 2948 comma 4 cod. civ..
6. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 -
05720120050258474000 – 05720130003209252000 –05720140042539036000 – 05720140049341679000 per sopravvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni in violazione dell'art. 20 del D.lgs.
18 dicembre 1997 n. 472.
7. Nullità della cartella di pagamento n. 05720160014536702000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa delle cartelle esattoriali ritualmente notificate, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere, al fine del decidere, che la presente impugnativa è rivolta avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, e le sottese le cartelle esattoriali nn. 05720120007144381000 asseritamente notificata il 09/03/2012, emessa a titolo IRPEF, anno 2008; 05720120050258474000 asseritamente notificata il 25/03/2013 emessa a titolo addizionale e ritenute IRPEF, anno 2009; 05720130003209252000 asseritamente notificata il 08/04/2013, emessa a titolo addizionale IRPEF, anno 2009 e IVA, anno 2009;
05720140042539036000 asseritamente notificata il 02/01/2015, emessa a titolo IRAP, anno 2011;
05720140049341679000 asseritamente notificata il 28/02/2015, emessa a titolo IRPEF, anno 2011, IVA, anno 2011 e sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, anno 2013; 05720150031049976000 asseritamente notificata il 22/12/2015, emessa a titolo di sanzioni amministrative, anno 2013;
05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013.
Privo di pregio è, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione per omessa analitica determinazione del calcolo degli interessi.
Occorre al riguardo osservare che gli atti impositivi che facciano indicazione e menzione degli interessi di mora devono ritenersi adeguatamente motivati allorquando seguano l'emissione di un atto impositivo che abbia determinato l'ammontare del debito d'imposta e dei relativi interessi, mediante il semplice richiamo all'atto precedente, l'indicazione dell'importo e del dies a quo di decorrenza, risolvendosi, pertanto, il relativo calcolo in una mera operazione matematica i cui fattori, poichè predeterminati dalla legge, possono ritenersi conoscibili dal contribuente.
La riferita indicazione deve ritenersi, dunque, sufficiente, a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, senza che sia necessario precisare i singoli tassi applicati nei vari periodi o le modalità analitiche di calcolo degli interessi.
Anche il secondo motivo di ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Il ricorrente, a tale riguardo, lamenta la mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, le modalità
e i relativi termini, dovendosi per contro, ad avviso del Collegio, affermare che tale omissione non costituisce motivo di invalidità dell'atto, configurandosi tutto al più mera irregolarità, non potendo con ciò l'atto impositivo esser annullato per la mancata indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente.
Con il terzo motivo di ricorso il sig. Ricorrente_1 lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti impositivi ad essa prodromici.
La doglianza può essere parzialmente accolta per le considerazioni che seguono.
Occorre rilevare che con sentenza n. 177/1/20 questa Corte di giustizia ha statuito sull'impugnativa dell'avviso di intimazione n. 05720199010853837000 e sulle sole cartelle esattoriali nn.
05720120007144381000; 05720120050258474000 05720130003209252000, sottese anche all'intimazione di pagamento odiernamente gravata, statuendo la parziale cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria.
La medesima sentenza (n. 177/1/20) ha accolto, poi, parzialmente il ricorso anche riguardo alle cartelle esattoriali nn. 05720140042539036000, 05720140049341679000 e 05720160014436702000, anch'esse richiamate e sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Si osserva che la riferita decisione di primo grado (n. 177/1/20) è stata gravata in appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 18) che con sentenza n. 2797/2024 ha accolto il gravame limitatamente agli atti impositivi (solo n. 5) declinati nel secondo motivi di appello in quanto ritualmente notificati ( n. 05720080005791816000, n. 05720090005540691000, n. 05720110013525822000,
n. 05720110031397384000, n. 05720130042241352000), non corrispondenti e, dunque, diversi rispetto a quelli oggi in contestazione, sottesi all'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe.
Ne consegue, che la domanda attorea deve essere positivamente valutata, in parte qua, con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione oggetto del presente ricorso (nn. 05720120007144381000;
05720120050258474000 05720130003209252000) in quanto già oggetto di sgravio, come statuito con la succitata sentenza n. 177/2020, ma non anche per le residue cartelle esattoriali ad eccezione di quelle per le quali (n. 05720150031049976000, relativa a sanzioni amministrative e n. 05720140049341679000 limitatamente alla posta debitoria relativa sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, anno 2013) il Collegio non può che dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di crediti impositivi non aventi natura tributaria che, in quanto tali, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Insuscettibile di accoglimento è il quarto motivo di ricorso, trattandosi di cartelle esattoriali – ad eccezione di quella 05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013 - aventi ad oggetto pretese erariali (Irpef e Iva) per le quali la prescrizione si compie nel termine decennale, posto che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.
Quanto alle residue censure, il Collegio ne rileva l'infondatezza, tenuto conto dell'adozione di atti interruttivi della prescrizione anche in relazione alle sanzioni e agli interessi.
Deve, infine, ritenersi suscettibile di positiva definizione l'ultimo motivo di ricorso relativo alla cartella di pagamento 05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013, rispetto alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe.
Pertanto per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte accolto nei limiti sopra esposti, in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato. Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per quanto concerne le cartelle relative a violazioni del codice della strada, rigetta per le cartelle oggetto del giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MA FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239008078624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007144381000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 RITENUTE FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050258474000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003209252000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140042539036000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049341679000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160014536702000 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 877/2023) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720239008078624000 di euro 106.740,10, notificata in data 6 luglio 2023.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati non analiticamente, in violazione dell'art.30 del D.P.R. 602/73.
2. Nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D. lgs. n. 546/92.
3. . Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 05720239008078624000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
4. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 (Irpef
e Iva) - 05720120050258474000 (Irpef) per sopravvenuta prescrizione ordinaria art. 2946 c.c.
5. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 -
05720120050258474000 – 05720130003209252000 –05720140042539036000 – 05720140049341679000 per sopravvenuta prescrizione degli interessi in violazione dell'art. 2948 comma 4 cod. civ..
6. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle Cartelle di pagamento n. 05720120007144381000 -
05720120050258474000 – 05720130003209252000 –05720140042539036000 – 05720140049341679000 per sopravvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni in violazione dell'art. 20 del D.lgs.
18 dicembre 1997 n. 472.
7. Nullità della cartella di pagamento n. 05720160014536702000 per sopravvenuta prescrizione triennale in materia di Bolli Auto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa delle cartelle esattoriali ritualmente notificate, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere, al fine del decidere, che la presente impugnativa è rivolta avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, e le sottese le cartelle esattoriali nn. 05720120007144381000 asseritamente notificata il 09/03/2012, emessa a titolo IRPEF, anno 2008; 05720120050258474000 asseritamente notificata il 25/03/2013 emessa a titolo addizionale e ritenute IRPEF, anno 2009; 05720130003209252000 asseritamente notificata il 08/04/2013, emessa a titolo addizionale IRPEF, anno 2009 e IVA, anno 2009;
05720140042539036000 asseritamente notificata il 02/01/2015, emessa a titolo IRAP, anno 2011;
05720140049341679000 asseritamente notificata il 28/02/2015, emessa a titolo IRPEF, anno 2011, IVA, anno 2011 e sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, anno 2013; 05720150031049976000 asseritamente notificata il 22/12/2015, emessa a titolo di sanzioni amministrative, anno 2013;
05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013.
Privo di pregio è, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione per omessa analitica determinazione del calcolo degli interessi.
Occorre al riguardo osservare che gli atti impositivi che facciano indicazione e menzione degli interessi di mora devono ritenersi adeguatamente motivati allorquando seguano l'emissione di un atto impositivo che abbia determinato l'ammontare del debito d'imposta e dei relativi interessi, mediante il semplice richiamo all'atto precedente, l'indicazione dell'importo e del dies a quo di decorrenza, risolvendosi, pertanto, il relativo calcolo in una mera operazione matematica i cui fattori, poichè predeterminati dalla legge, possono ritenersi conoscibili dal contribuente.
La riferita indicazione deve ritenersi, dunque, sufficiente, a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, senza che sia necessario precisare i singoli tassi applicati nei vari periodi o le modalità analitiche di calcolo degli interessi.
Anche il secondo motivo di ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Il ricorrente, a tale riguardo, lamenta la mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, le modalità
e i relativi termini, dovendosi per contro, ad avviso del Collegio, affermare che tale omissione non costituisce motivo di invalidità dell'atto, configurandosi tutto al più mera irregolarità, non potendo con ciò l'atto impositivo esser annullato per la mancata indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente.
Con il terzo motivo di ricorso il sig. Ricorrente_1 lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti impositivi ad essa prodromici.
La doglianza può essere parzialmente accolta per le considerazioni che seguono.
Occorre rilevare che con sentenza n. 177/1/20 questa Corte di giustizia ha statuito sull'impugnativa dell'avviso di intimazione n. 05720199010853837000 e sulle sole cartelle esattoriali nn.
05720120007144381000; 05720120050258474000 05720130003209252000, sottese anche all'intimazione di pagamento odiernamente gravata, statuendo la parziale cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria.
La medesima sentenza (n. 177/1/20) ha accolto, poi, parzialmente il ricorso anche riguardo alle cartelle esattoriali nn. 05720140042539036000, 05720140049341679000 e 05720160014436702000, anch'esse richiamate e sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Si osserva che la riferita decisione di primo grado (n. 177/1/20) è stata gravata in appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 18) che con sentenza n. 2797/2024 ha accolto il gravame limitatamente agli atti impositivi (solo n. 5) declinati nel secondo motivi di appello in quanto ritualmente notificati ( n. 05720080005791816000, n. 05720090005540691000, n. 05720110013525822000,
n. 05720110031397384000, n. 05720130042241352000), non corrispondenti e, dunque, diversi rispetto a quelli oggi in contestazione, sottesi all'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe.
Ne consegue, che la domanda attorea deve essere positivamente valutata, in parte qua, con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione oggetto del presente ricorso (nn. 05720120007144381000;
05720120050258474000 05720130003209252000) in quanto già oggetto di sgravio, come statuito con la succitata sentenza n. 177/2020, ma non anche per le residue cartelle esattoriali ad eccezione di quelle per le quali (n. 05720150031049976000, relativa a sanzioni amministrative e n. 05720140049341679000 limitatamente alla posta debitoria relativa sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, anno 2013) il Collegio non può che dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di crediti impositivi non aventi natura tributaria che, in quanto tali, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Insuscettibile di accoglimento è il quarto motivo di ricorso, trattandosi di cartelle esattoriali – ad eccezione di quella 05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013 - aventi ad oggetto pretese erariali (Irpef e Iva) per le quali la prescrizione si compie nel termine decennale, posto che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.
Quanto alle residue censure, il Collegio ne rileva l'infondatezza, tenuto conto dell'adozione di atti interruttivi della prescrizione anche in relazione alle sanzioni e agli interessi.
Deve, infine, ritenersi suscettibile di positiva definizione l'ultimo motivo di ricorso relativo alla cartella di pagamento 05720160014536702000 asseritamente notificata il 25/6/2016, emessa a titolo tassa auto 2013, rispetto alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe.
Pertanto per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte accolto nei limiti sopra esposti, in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato. Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per quanto concerne le cartelle relative a violazioni del codice della strada, rigetta per le cartelle oggetto del giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado. Spese compensate.