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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1643 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Kennedy n. 358, presso lo studio dell'avv. Domenico Siracusa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Suria come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p. iva: e, per essa quale mandataria, già P.IVA_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva.: elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Operai n. 98 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Comito, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Wrzy come da procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7/10/2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 21/09/2021, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 86.234,10, in qualità di erede di Persona_1
e sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1394/1992 emesso dal Tribunale di Messina l'1/06/1992, notificato in data 6/07/1992 alla madre ed al padre , non Persona_1 Parte_2 opposto.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: in via preliminare la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere mai stata nel possesso dei beni ereditari e di non aver accettato l'eredità della madre in via subordinata, Persona_1
l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di precetto, in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
in via ulteriormente subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito precettato, poiché successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo in data 1/06/1992 non sarebbe stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine;
infine, il difetto di legittimazione attiva della società intimante per la mancata comunicazione degli atti di cessione del credito ai debitori ceduti e l'assenza di prova in relazione alla titolarità del credito medesimo in capo all'opposta.
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto di: “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
ritenere e dichiarare illegittimo ed in ogni caso Parte_1 inefficace e/o nullo e/o annullare l'atto di precetto opposto per la mancata notifica del titolo esecutivo alla opponente;
ritenere e dichiarare prescritto ogni diritto di credito nascente dal decreto ingiuntivo in esecuzione del quale è stato notificato l'atto di precetto a;
Parte_1 ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore istante;
con vittoria di spese e compensi di difesa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita
[...]
e, per essa, in qualità di mandataria per la gestione del credito, Controparte_1 CP_2
esponendo: che il Banco di Sicilia s.p.a., originario titolare del credito dedotto nel
[...] presente giudizio, concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, un contratto di cessione di crediti con Aspra Finance
s.p.a., pubblicato in G.U. il 15/11/2008; che, con atto del 14/12/2010, detta società veniva fusa per incorporazione ad la quale assumeva, pertanto, Controparte_4 tutte le posizioni creditorie facenti capo all'incorporata, tra cui quella relativa al credito per cui
è causa;
che, in data 20/11/2014, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, cedeva ad Controparte_4 Controparte_5 un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (G.U. n. 139 del 25/11/2014), tra i quali era presente il credito precettato;
che, in pari data, Controparte_5 conferiva a l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso e CP_6 recupero dei crediti;
che che nel frattempo aveva cambiato denominazione in CP_6 CP_3 giusta delibera di modifica dello statuto sociale del 30/10/2015, nell'ambito di
[...] un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, cedeva a in Controparte_7 data 30/09/2016, un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tra cui il credito per cui è causa (G.U. n. 120 del 08/10/2016); che, in data 03/04/2017,
[...] cedeva il menzionato pacchetto di crediti a che, in data CP_7 Controparte_1
07/04/2017, concludeva con un contratto di Controparte_1 CP_3 servicing avente ad oggetto il conferimento, a quest'ultima, dell'incarico di amministrare, gestire, incassare ed eventualmente recuperare i crediti ivi indicati, tra cui quello dedotto nel presente procedimento;
che a - oggi - veniva, inoltre, conferita, CP_3 CP_2 con atto del 24/04/2017, procura speciale per la gestione, sia giudiziale che stragiudiziale, delle situazioni creditorie facenti capo a Controparte_1
Ciò premesso, l'opposta ha dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto quest'ultima non avrebbe prodotto sufficienti prove della rinuncia all'eredità; la non configurabilità della prescrizione del credito precettato, in quanto all'emissione del decreto ingiuntivo dell'1/06/1992 nei confronti di Parte_2
e avrebbero fatto seguito la procedura esecutiva immobiliare n. 225/1997, Persona_1 conclusasi il 18/03/2013, ed il successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato dall'ingiunto e definito con sentenza n. 279/2021, pronunciata dall'intestato Tribunale di
Barcellona P.G.; che la pubblicazione delle varie cessioni sulla Gazzetta Ufficiale doveva ritenersi sufficiente ai fini della notifica delle medesime ai debitori ceduti, alla luce della speciale regolamentazione cui l'art. 58 del T.U.B. assoggetta le operazioni contrattuali aventi ad oggetto la cessione di crediti individuabili in blocco;
che, in ogni caso, la titolarità del credito azionato da parte del precettante risultava comprovata dai documenti versati in atti.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Istruita in via documentale – stante il rigetto, con ordinanza del 12/05/2024, delle richieste istruttorie articolate da parte opponente – la causa è stata rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ed il Giudice pronuncia sentenza sulla base dei seguenti motivi di fatto e diritto. 2. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'opposizione spiegata da Parte_1
A tal fine va osservato che la deduzione, con il medesimo atto di opposizione, sia di censure relative all'inesistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis, sia di vizi che attengano alla regolarità formale del precetto o del titolo esecutivo, dà origine a due distinte domande – opposizione all'esecuzione nel primo caso, opposizione agli atti esecutivi nel secondo – sulle quali il giudice adito è tenuto a pronunciarsi separatamente, avuto riguardo ai diversi presupposti cui la legge subordina il positivo esperimento dell'una e dell'altra.
Nel caso che ci occupa, il secondo motivo di opposizione, con cui ha Parte_1 contestato la nullità del precetto a causa dell'omessa notifica del titolo esecutivo, va ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 617, primo comma, c.p.c in quanto, con esso, l'opponente ha eccepito la carenza di un requisito previsto dalla legge a pena di nullità dell'intimazione.
Vanno, invece, ricompresi nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c. i rimanenti motivi che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito – per difetto di legittimazione, attiva e passiva, e prescrizione del credito - introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
2.1. Ciò posto e partendo dall'esame di quest'ultima, con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo Parte_1 di non aver accettato l'eredità della madre deceduta il 29/09/2009, né di essere Persona_1 mai entrata in possesso dei beni ereditari.
La questione da dirimere concerne il riparto degli oneri probatori tra le parti in causa, dovendosi chiarire se, in sede di opposizione all'esecuzione, incomba sul creditore precettante l'onere di dimostrare la qualità di erede dell'intimato, ovvero se spetti a quest'ultimo fornire la prova contraria.
Sul punto, occorre far riferimento alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene, non è dubitabile che il possesso della qualità di erede da parte del debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, conseguendone
– in applicazione della suddetta regola probatoria – che ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550; Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Posto che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'operatività dell'anzidetta disposizione, avendo parte opponente esplicitamente affermato di non aver accettato l'eredità e di essere comunque decaduta dal relativo diritto a causa dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.c., va aggiunto che, dall'esame dei documenti versati in atti non risulta che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere probatorio, derivandone la carenza di legittimazione a contraddire in capo all'opponente.
Risulta, inoltre, inconducente l'argomentazione di parte opposta secondo la quale “se è vero che controparte non abbia mai trascritto alcuna accettazione, è altrettanto vero che la stessa non abbia mai esercitato alcuna rinunzia”, in quanto il nostro ordinamento non riconnette al mancato esercizio di detta facoltà entro il termine all'uopo previsto l'automatico subentro del chiamato nel patrimonio del de cuius, valendo semmai il contrario (art. 480, comma 1, c.c.).
Invero, l'ingresso del chiamato nella posizione giuridica del de cuius richiede, ai sensi della legge italiana, l'accettazione espressa o tacita dell'eredità, che deve intervenire entro il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di apertura della successione.
Altresì inconducente, oltreché infondata, risulta l'asserzione di parte opposta secondo cui “nell'assenza di una rinuncia effettuata con le superiori modalità, pur utilizzando la più accurata diligenza, l'odierna deducente era nell'impossibilità oggettiva di potere verificare se la sig.ra avesse acquistato o meno la qualifica di erede (...)”, specie ove si Parte_1 consideri che il nostro ordinamento appresta un valido strumento, nella forma della c.d. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., a chiunque abbia un concreto e giustificato interesse a porre fine alla situazione di incertezza determinata dalla pendenza del termine di prescrizione decennale, consentendogli di chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato, decorso il quale i chiamati che non abbiano dichiarato espressamente di voler accettare l'eredità perdono in modo definitivo il diritto di subentrare nel patrimonio del de cuius.
Con il secondo motivo di opposizione a precetto, ha eccepito Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito precettato, deducendo il mancato compimento di atti interruttivi del relativo termine nell'intervallo di tempo compreso tra l'emissione del decreto ingiuntivo presupposto, datato 1/06/1992, e la notifica del precetto eseguita il 21/09/2021.
Il motivo de quo è fondato.
Assume carattere dirimente la circostanza che la documentazione prodotta dall'odierna opposta a riprova dell'avvenuta interruzione del decorso del succitato termine di prescrizione e, segnatamente, l'atto di pignoramento immobiliare promosso da Banco di Sicilia s.p.a. nei confronti di il 21/11/1997, l'atto introduttivo del procedimento di Parte_2 opposizione agli atti esecutivi introdotto dal e la bozza di relazione tecnica redatta dal Pt_1
C.T.U. incaricato nell'ambito del medesimo giudizio siano stati depositati oltre il termine di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, ovvero successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie previste dal codice di rito, conseguendone l'inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione della presente controversia.
Infine, risulta fondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale Parte_1 ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante, unitamente alla mancanza di prove in merito alla titolarità del credito azionato da parte della stessa.
A tale conclusione è doveroso pervenire ove si consideri, in primo luogo, che il credito dedotto nel presente giudizio non appare identificabile alla luce della produzione documentale di parte opposta, in quanto la copia dell'atto di precetto depositata da quest'ultima non reca menzione della fonte del diritto azionato, ma si limita a riportare gli estremi del titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
L'assoluta carenza di informazioni in merito alla natura ed alle caratteristiche del credito precettato preclude, in radice, la possibilità di verificare se lo stesso risultasse incluso nel
“blocco di crediti” ceduto da Banco di Sicilia s.p.a. ad Aspra Finance s.p.a. mediante la stipula del contratto di cessione concluso il 27/10/2008 e pubblicato in G.U. in data 15/11/2008.
Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo nell'ipotesi in cui la concreta individuazione del rapporto sia resa possibile dalle informazioni riportate nell'avviso di cessione, che deve recare, a tal fine, un'accurata descrizione delle posizioni debitorie dedotte in contratto, raggruppate per categorie omogenee (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 14/05/2024,
n.13289).
Orbene, dall'esame del documento contenente l'anzidetta comunicazione di cessione, versato in atti da parte opposta, si evince che la cessione non ha riguardato indistintamente tutti i crediti facente parte del patrimonio della cedente, come risulta dall'espressa esclusione dal
“blocco” dei crediti ceduti – tra l'altro – dei “rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale”, dei “rapporti prescritti e/o dei rapporti che si prescriveranno entro
180 giorni dalla data di cessione”, dei “crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere ceduti per espressa previsione legislativa” (pag. 4 dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. il
15/11/2008).
È evidente che, quand'anche si prescindesse dall'intervenuta prescrizione del credito de quo, il quadro probatorio a disposizione di codesto Giudice non fornisce elementi sufficienti per ritenere l'inclusione del credito in quelli ceduti piuttosto che in quelli esclusi, non essendo stato – come già sopra rilevato - né allegato, né documentato il rapporto fonte della posizione debitoria portata dal decreto ingiuntivo dell'1/06/1992.
La mancata dimostrazione dell'inclusione del credito per cui è causa nel novero dei rapporti ceduti da Banco di Sicilia s.p.a. ad Aspra Finance s.p.a. implica, a cascata, l'inidoneità dei successivi negozi traslativi a comprovarne la titolarità in capo all'odierna opponente, risultando assorbito il vaglio della relativa documentazione.
2.2. Passando all'esame dell'opposizione agli atti esecutivi, con cui Parte_1 ha eccepito l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto per non essere stato lo stesso preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presupposto, va osservato che la domanda risulta fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
Al riguardo, si sottolinea che l'omessa notifica a del decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei confronti di e costituisce fatto non controverso Parte_2 Persona_1 nell'ambito del presente giudizio, in quanto confermato dalla stessa opposta.
Orbene, come noto, la notifica del titolo esecutivo, antecedente o coeva a quella del precetto, integra una delle condizioni preliminari per il positivo esperimento dell'azione esecutiva, la cui assenza può essere rilevata mediante il ricorso al rimedio oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c. Quando, poi, il titolo sia un decreto ingiuntivo l'art. 654, comma 2, c.p.c. prevede che, ai fini dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ove questo sia stato comunque già notificato ai sensi degli artt. 643 e ss. c.p.c., ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
All'evidenza, per stessa ammissione dell'opposta, difetta la notifica del titolo nei confronti della precettata.
Nè è possibile pervenire a diverse conclusioni ove si abbia riguardo al disposto dell'art. 477 c.p.c., a mente del quale il titolo esecutivo emesso contro il de cuius spiega la propria efficacia anche nei confronti degli eredi.
A conforto di tale tesi interviene, in primo luogo, la circostanza che la predetta disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, presupponendo essa il possesso della qualità di erede da parte dell'ingiunto e non essendo, invece, sufficiente che quest'ultimo sia stato intimato ad adempiere al debito del de cuius nella veste di semplice chiamato all'eredità.
Orbene, al riguardo è stato già evidenziato, in sede di discussione dei motivi posti a fondamento dell'opposizione a precetto, come l'onere della prova circa l'accettazione dell'eredità da parte di gravante sull'opposta, non sia stato dalla medesima Parte_1 soddisfatto, derivandone la carenza di una condizione indispensabile per l'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 477 c.p.c. e, conseguentemente,
l'invalidità dell'intimazione.
Secondariamente, va osservato che, in disparte le considerazioni appena effettuate in merito al possesso della qualità di erede da parte dell'opponente, la succitata disposizione non potrebbe ugualmente trovare applicazione nel caso in esame, poiché l'esonero del creditore precettante dall'obbligo di eseguire la notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del defunto è subordinato alla previa notifica del medesimo titolo a quest'ultimo, di cui il creditore è tenuto a fornire la prova nel giudizio di opposizione successivamente introdotto.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento conforme della Suprema Corte secondo il quale “ l'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (così Cass. n. 5200/2000 e n. 25003/08).” (Cass. Civ., sez. III, 14/07/2015, n.14653).
Orbene, nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio a disposizione di codesto
Giudice, non risulta dimostrato che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere, essendosi la stessa limitata a depositare copia del precetto riportante gli estremi del decreto ingiuntivo emesso l'1/06/1992 nei confronti di e senza tuttavia Parte_2 Persona_1 introdurre alcun elemento di prova in ordine all'esecuzione della notifica del titolo e del precetto agli originari destinatari e, segnatamente, al de cuius.
Una volta accertato l'omesso compimento di entrambe le formalità per difetto di prova validamente fornita in giudizio, non può ritenersi operante nel caso di specie l'esonero del creditore dall'onere di effettuare una nuova notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi, rispettando l'intervallo di dieci giorni per la notificazione del precetto (art. 477 c.p.c.).
Sulla scorta delle suesposte ragioni, va dichiarata l'inesistenza del diritto di
[...]
e, per essa, di di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 CP_2 per il recupero coattivo delle somme indicate nell'atto di precetto notificato a Parte_1 quest'ultima in data 21/09/2021, del quale va altresì dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. per non essere stato il medesimo preceduto dalla notifica del titolo esecutivo all'odierna opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva svolta e al sostanziale difetto di attività istruttoria. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di Pt_1
dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1643/2021 R.G. così provvede:
– accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da Pt_1
e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di e, per
[...] Controparte_1 essa, di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente; CP_2
– accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificatole in data Parte_1
21/09/2021;
– condanna e, per essa, alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in euro 786,00 a titolo Parte_1 di spese vive ed euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Francesco Suria.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1643 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Kennedy n. 358, presso lo studio dell'avv. Domenico Siracusa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Suria come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p. iva: e, per essa quale mandataria, già P.IVA_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva.: elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Operai n. 98 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Comito, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Wrzy come da procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7/10/2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 21/09/2021, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 86.234,10, in qualità di erede di Persona_1
e sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1394/1992 emesso dal Tribunale di Messina l'1/06/1992, notificato in data 6/07/1992 alla madre ed al padre , non Persona_1 Parte_2 opposto.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: in via preliminare la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere mai stata nel possesso dei beni ereditari e di non aver accettato l'eredità della madre in via subordinata, Persona_1
l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di precetto, in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
in via ulteriormente subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito precettato, poiché successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo in data 1/06/1992 non sarebbe stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine;
infine, il difetto di legittimazione attiva della società intimante per la mancata comunicazione degli atti di cessione del credito ai debitori ceduti e l'assenza di prova in relazione alla titolarità del credito medesimo in capo all'opposta.
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto di: “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
ritenere e dichiarare illegittimo ed in ogni caso Parte_1 inefficace e/o nullo e/o annullare l'atto di precetto opposto per la mancata notifica del titolo esecutivo alla opponente;
ritenere e dichiarare prescritto ogni diritto di credito nascente dal decreto ingiuntivo in esecuzione del quale è stato notificato l'atto di precetto a;
Parte_1 ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore istante;
con vittoria di spese e compensi di difesa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita
[...]
e, per essa, in qualità di mandataria per la gestione del credito, Controparte_1 CP_2
esponendo: che il Banco di Sicilia s.p.a., originario titolare del credito dedotto nel
[...] presente giudizio, concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, un contratto di cessione di crediti con Aspra Finance
s.p.a., pubblicato in G.U. il 15/11/2008; che, con atto del 14/12/2010, detta società veniva fusa per incorporazione ad la quale assumeva, pertanto, Controparte_4 tutte le posizioni creditorie facenti capo all'incorporata, tra cui quella relativa al credito per cui
è causa;
che, in data 20/11/2014, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, cedeva ad Controparte_4 Controparte_5 un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (G.U. n. 139 del 25/11/2014), tra i quali era presente il credito precettato;
che, in pari data, Controparte_5 conferiva a l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso e CP_6 recupero dei crediti;
che che nel frattempo aveva cambiato denominazione in CP_6 CP_3 giusta delibera di modifica dello statuto sociale del 30/10/2015, nell'ambito di
[...] un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, cedeva a in Controparte_7 data 30/09/2016, un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tra cui il credito per cui è causa (G.U. n. 120 del 08/10/2016); che, in data 03/04/2017,
[...] cedeva il menzionato pacchetto di crediti a che, in data CP_7 Controparte_1
07/04/2017, concludeva con un contratto di Controparte_1 CP_3 servicing avente ad oggetto il conferimento, a quest'ultima, dell'incarico di amministrare, gestire, incassare ed eventualmente recuperare i crediti ivi indicati, tra cui quello dedotto nel presente procedimento;
che a - oggi - veniva, inoltre, conferita, CP_3 CP_2 con atto del 24/04/2017, procura speciale per la gestione, sia giudiziale che stragiudiziale, delle situazioni creditorie facenti capo a Controparte_1
Ciò premesso, l'opposta ha dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto quest'ultima non avrebbe prodotto sufficienti prove della rinuncia all'eredità; la non configurabilità della prescrizione del credito precettato, in quanto all'emissione del decreto ingiuntivo dell'1/06/1992 nei confronti di Parte_2
e avrebbero fatto seguito la procedura esecutiva immobiliare n. 225/1997, Persona_1 conclusasi il 18/03/2013, ed il successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato dall'ingiunto e definito con sentenza n. 279/2021, pronunciata dall'intestato Tribunale di
Barcellona P.G.; che la pubblicazione delle varie cessioni sulla Gazzetta Ufficiale doveva ritenersi sufficiente ai fini della notifica delle medesime ai debitori ceduti, alla luce della speciale regolamentazione cui l'art. 58 del T.U.B. assoggetta le operazioni contrattuali aventi ad oggetto la cessione di crediti individuabili in blocco;
che, in ogni caso, la titolarità del credito azionato da parte del precettante risultava comprovata dai documenti versati in atti.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Istruita in via documentale – stante il rigetto, con ordinanza del 12/05/2024, delle richieste istruttorie articolate da parte opponente – la causa è stata rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ed il Giudice pronuncia sentenza sulla base dei seguenti motivi di fatto e diritto. 2. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'opposizione spiegata da Parte_1
A tal fine va osservato che la deduzione, con il medesimo atto di opposizione, sia di censure relative all'inesistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis, sia di vizi che attengano alla regolarità formale del precetto o del titolo esecutivo, dà origine a due distinte domande – opposizione all'esecuzione nel primo caso, opposizione agli atti esecutivi nel secondo – sulle quali il giudice adito è tenuto a pronunciarsi separatamente, avuto riguardo ai diversi presupposti cui la legge subordina il positivo esperimento dell'una e dell'altra.
Nel caso che ci occupa, il secondo motivo di opposizione, con cui ha Parte_1 contestato la nullità del precetto a causa dell'omessa notifica del titolo esecutivo, va ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 617, primo comma, c.p.c in quanto, con esso, l'opponente ha eccepito la carenza di un requisito previsto dalla legge a pena di nullità dell'intimazione.
Vanno, invece, ricompresi nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c. i rimanenti motivi che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito – per difetto di legittimazione, attiva e passiva, e prescrizione del credito - introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
2.1. Ciò posto e partendo dall'esame di quest'ultima, con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo Parte_1 di non aver accettato l'eredità della madre deceduta il 29/09/2009, né di essere Persona_1 mai entrata in possesso dei beni ereditari.
La questione da dirimere concerne il riparto degli oneri probatori tra le parti in causa, dovendosi chiarire se, in sede di opposizione all'esecuzione, incomba sul creditore precettante l'onere di dimostrare la qualità di erede dell'intimato, ovvero se spetti a quest'ultimo fornire la prova contraria.
Sul punto, occorre far riferimento alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene, non è dubitabile che il possesso della qualità di erede da parte del debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, conseguendone
– in applicazione della suddetta regola probatoria – che ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550; Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Posto che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'operatività dell'anzidetta disposizione, avendo parte opponente esplicitamente affermato di non aver accettato l'eredità e di essere comunque decaduta dal relativo diritto a causa dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.c., va aggiunto che, dall'esame dei documenti versati in atti non risulta che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere probatorio, derivandone la carenza di legittimazione a contraddire in capo all'opponente.
Risulta, inoltre, inconducente l'argomentazione di parte opposta secondo la quale “se è vero che controparte non abbia mai trascritto alcuna accettazione, è altrettanto vero che la stessa non abbia mai esercitato alcuna rinunzia”, in quanto il nostro ordinamento non riconnette al mancato esercizio di detta facoltà entro il termine all'uopo previsto l'automatico subentro del chiamato nel patrimonio del de cuius, valendo semmai il contrario (art. 480, comma 1, c.c.).
Invero, l'ingresso del chiamato nella posizione giuridica del de cuius richiede, ai sensi della legge italiana, l'accettazione espressa o tacita dell'eredità, che deve intervenire entro il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di apertura della successione.
Altresì inconducente, oltreché infondata, risulta l'asserzione di parte opposta secondo cui “nell'assenza di una rinuncia effettuata con le superiori modalità, pur utilizzando la più accurata diligenza, l'odierna deducente era nell'impossibilità oggettiva di potere verificare se la sig.ra avesse acquistato o meno la qualifica di erede (...)”, specie ove si Parte_1 consideri che il nostro ordinamento appresta un valido strumento, nella forma della c.d. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., a chiunque abbia un concreto e giustificato interesse a porre fine alla situazione di incertezza determinata dalla pendenza del termine di prescrizione decennale, consentendogli di chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato, decorso il quale i chiamati che non abbiano dichiarato espressamente di voler accettare l'eredità perdono in modo definitivo il diritto di subentrare nel patrimonio del de cuius.
Con il secondo motivo di opposizione a precetto, ha eccepito Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito precettato, deducendo il mancato compimento di atti interruttivi del relativo termine nell'intervallo di tempo compreso tra l'emissione del decreto ingiuntivo presupposto, datato 1/06/1992, e la notifica del precetto eseguita il 21/09/2021.
Il motivo de quo è fondato.
Assume carattere dirimente la circostanza che la documentazione prodotta dall'odierna opposta a riprova dell'avvenuta interruzione del decorso del succitato termine di prescrizione e, segnatamente, l'atto di pignoramento immobiliare promosso da Banco di Sicilia s.p.a. nei confronti di il 21/11/1997, l'atto introduttivo del procedimento di Parte_2 opposizione agli atti esecutivi introdotto dal e la bozza di relazione tecnica redatta dal Pt_1
C.T.U. incaricato nell'ambito del medesimo giudizio siano stati depositati oltre il termine di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, ovvero successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie previste dal codice di rito, conseguendone l'inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione della presente controversia.
Infine, risulta fondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale Parte_1 ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante, unitamente alla mancanza di prove in merito alla titolarità del credito azionato da parte della stessa.
A tale conclusione è doveroso pervenire ove si consideri, in primo luogo, che il credito dedotto nel presente giudizio non appare identificabile alla luce della produzione documentale di parte opposta, in quanto la copia dell'atto di precetto depositata da quest'ultima non reca menzione della fonte del diritto azionato, ma si limita a riportare gli estremi del titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
L'assoluta carenza di informazioni in merito alla natura ed alle caratteristiche del credito precettato preclude, in radice, la possibilità di verificare se lo stesso risultasse incluso nel
“blocco di crediti” ceduto da Banco di Sicilia s.p.a. ad Aspra Finance s.p.a. mediante la stipula del contratto di cessione concluso il 27/10/2008 e pubblicato in G.U. in data 15/11/2008.
Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo nell'ipotesi in cui la concreta individuazione del rapporto sia resa possibile dalle informazioni riportate nell'avviso di cessione, che deve recare, a tal fine, un'accurata descrizione delle posizioni debitorie dedotte in contratto, raggruppate per categorie omogenee (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 14/05/2024,
n.13289).
Orbene, dall'esame del documento contenente l'anzidetta comunicazione di cessione, versato in atti da parte opposta, si evince che la cessione non ha riguardato indistintamente tutti i crediti facente parte del patrimonio della cedente, come risulta dall'espressa esclusione dal
“blocco” dei crediti ceduti – tra l'altro – dei “rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale”, dei “rapporti prescritti e/o dei rapporti che si prescriveranno entro
180 giorni dalla data di cessione”, dei “crediti derivanti da finanziamenti che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), contributi o agevolazioni tuttora in corso di erogazione e che non possono essere ceduti per espressa previsione legislativa” (pag. 4 dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. il
15/11/2008).
È evidente che, quand'anche si prescindesse dall'intervenuta prescrizione del credito de quo, il quadro probatorio a disposizione di codesto Giudice non fornisce elementi sufficienti per ritenere l'inclusione del credito in quelli ceduti piuttosto che in quelli esclusi, non essendo stato – come già sopra rilevato - né allegato, né documentato il rapporto fonte della posizione debitoria portata dal decreto ingiuntivo dell'1/06/1992.
La mancata dimostrazione dell'inclusione del credito per cui è causa nel novero dei rapporti ceduti da Banco di Sicilia s.p.a. ad Aspra Finance s.p.a. implica, a cascata, l'inidoneità dei successivi negozi traslativi a comprovarne la titolarità in capo all'odierna opponente, risultando assorbito il vaglio della relativa documentazione.
2.2. Passando all'esame dell'opposizione agli atti esecutivi, con cui Parte_1 ha eccepito l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto per non essere stato lo stesso preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presupposto, va osservato che la domanda risulta fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
Al riguardo, si sottolinea che l'omessa notifica a del decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei confronti di e costituisce fatto non controverso Parte_2 Persona_1 nell'ambito del presente giudizio, in quanto confermato dalla stessa opposta.
Orbene, come noto, la notifica del titolo esecutivo, antecedente o coeva a quella del precetto, integra una delle condizioni preliminari per il positivo esperimento dell'azione esecutiva, la cui assenza può essere rilevata mediante il ricorso al rimedio oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c. Quando, poi, il titolo sia un decreto ingiuntivo l'art. 654, comma 2, c.p.c. prevede che, ai fini dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ove questo sia stato comunque già notificato ai sensi degli artt. 643 e ss. c.p.c., ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
All'evidenza, per stessa ammissione dell'opposta, difetta la notifica del titolo nei confronti della precettata.
Nè è possibile pervenire a diverse conclusioni ove si abbia riguardo al disposto dell'art. 477 c.p.c., a mente del quale il titolo esecutivo emesso contro il de cuius spiega la propria efficacia anche nei confronti degli eredi.
A conforto di tale tesi interviene, in primo luogo, la circostanza che la predetta disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, presupponendo essa il possesso della qualità di erede da parte dell'ingiunto e non essendo, invece, sufficiente che quest'ultimo sia stato intimato ad adempiere al debito del de cuius nella veste di semplice chiamato all'eredità.
Orbene, al riguardo è stato già evidenziato, in sede di discussione dei motivi posti a fondamento dell'opposizione a precetto, come l'onere della prova circa l'accettazione dell'eredità da parte di gravante sull'opposta, non sia stato dalla medesima Parte_1 soddisfatto, derivandone la carenza di una condizione indispensabile per l'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 477 c.p.c. e, conseguentemente,
l'invalidità dell'intimazione.
Secondariamente, va osservato che, in disparte le considerazioni appena effettuate in merito al possesso della qualità di erede da parte dell'opponente, la succitata disposizione non potrebbe ugualmente trovare applicazione nel caso in esame, poiché l'esonero del creditore precettante dall'obbligo di eseguire la notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del defunto è subordinato alla previa notifica del medesimo titolo a quest'ultimo, di cui il creditore è tenuto a fornire la prova nel giudizio di opposizione successivamente introdotto.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento conforme della Suprema Corte secondo il quale “ l'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (così Cass. n. 5200/2000 e n. 25003/08).” (Cass. Civ., sez. III, 14/07/2015, n.14653).
Orbene, nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio a disposizione di codesto
Giudice, non risulta dimostrato che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere, essendosi la stessa limitata a depositare copia del precetto riportante gli estremi del decreto ingiuntivo emesso l'1/06/1992 nei confronti di e senza tuttavia Parte_2 Persona_1 introdurre alcun elemento di prova in ordine all'esecuzione della notifica del titolo e del precetto agli originari destinatari e, segnatamente, al de cuius.
Una volta accertato l'omesso compimento di entrambe le formalità per difetto di prova validamente fornita in giudizio, non può ritenersi operante nel caso di specie l'esonero del creditore dall'onere di effettuare una nuova notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi, rispettando l'intervallo di dieci giorni per la notificazione del precetto (art. 477 c.p.c.).
Sulla scorta delle suesposte ragioni, va dichiarata l'inesistenza del diritto di
[...]
e, per essa, di di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 CP_2 per il recupero coattivo delle somme indicate nell'atto di precetto notificato a Parte_1 quest'ultima in data 21/09/2021, del quale va altresì dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. per non essere stato il medesimo preceduto dalla notifica del titolo esecutivo all'odierna opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva svolta e al sostanziale difetto di attività istruttoria. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di Pt_1
dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1643/2021 R.G. così provvede:
– accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da Pt_1
e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di e, per
[...] Controparte_1 essa, di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente; CP_2
– accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificatole in data Parte_1
21/09/2021;
– condanna e, per essa, alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in euro 786,00 a titolo Parte_1 di spese vive ed euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Francesco Suria.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile