Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Lodi
( Giudice dr. Manfredi ) promossa con ricorso
DA
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MAZZI GIOVANNI C.F._2
, con studio in VIA G. PECCHIO,9 20131 MILANO C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. Roberto Maio C.F. C.F._4 C.F._5
CONCLUSIONI
PER GLI L'APPELLANTI
Come da ricorso in data 5 Novembre 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 21 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 400/2024 il Tribunale di Lodi pronunciando sul ricorso promosso da e nei confronti dell ha così Parte_1 Parte_3 CP_1 deciso: “ rigetta il ricorso;
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1865,00 per competenze professionali , oltre spese generali al 15% , oltre IVA , qualora dovuta , CPA come per legge . “
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono coì correttamente riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso ex ex art. 442 c.p.c., depositato in data 07.06.2024, Pt_1
e , premesso di aver lavorato alle dipendenze
[...] Parte_4 di come operai, per il periodo dal Controparte_2 Parte_1
01.08.2016 al 16.05.2019, per il periodo dal 01.08.2016 al Parte_3
16.05.2019, del CCNL applicabile ad entrambi i rapporti, quello Trasporti, del fallimento della società datrice di lavoro, dichiarato con sentenza del Tribunale di
Milano del 03.05.2019 (r.g. 320/2019), del credito vantato a titolo di FR, ammesso per entrambi al passivo del fallimento (€ 3.295,00 a titolo di FR per Pt_1
; € 3.141,14 per ), del numero di dipendenti occupati
[...] Parte_3
dalla società fallita superiore a 50 ex art. 1 comma 756 della L. n. 296/2006, dell'omesso versamento delle quote di FR maturate dai ricorrenti, degli acconti ricevuti sul FR (€ 604,22 per;
€ 579,84 per Parte_1 Parte_3
), della restante parte del credito dovuto per entrambi, dell'inoltro alla sede
[...] competente delle domande per la liquidazione del FR destinato al Fondo di CP_1
Tesoreria, delle comunicazioni di rigetto dell'ente, del riesame proposto, della dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento, del Fondo di Tesoreria
e della natura di retribuzione differita del FR destinato al Fondo predetto oltre che della mancata prescrizione del credito, hanno adito il Tribunale di Lodi in funzione di
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di LODI SEZIONE LAVORO , ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così GIUDICARE 1)accertare e dichiarare che i ricorrenti sono rimasti creditori nella seguente misura: della Parte_1 differenza pari ad € 2.691,33, della differenza pari ad € Pt_3 Parte_3
2.561,30, a titolo di omissione contributiva per FR destinato al fondo tesoreria CP_1
o di versare tale somma al fondo tesoreria o garanzia;
2)conseguentemente condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con
[...] sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in LODI, a pagare ai ricorrenti la differenza pari ad € 2.691,33, Parte_1
la differenza pari ad € 2.561,30, a titolo di omissione Parte_3 contributiva per FR destinato al fondo tesoreria o versare tale somma al CP_1 fondo di garanzia ex lege 297/1982, oltre interessi e rivalutazione come per CP_1
legge, o di quelle diverse, più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute, oltre gli eventuali maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. Ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo i parziali versamenti del FR al CP_1
Fondo di Tesoreria per entrambi i ricorrenti (periodo dall'aprile 2017 al settembre
2017 per;
periodo dall'aprile 2017 al settembre 2017 per Parte_3
) e che sarebbero state liquidate le somme disponibili a titolo di Parte_1
FR (€ 646,51 per;
€ 677,42 per ); ha Parte_3 Parte_1 CP_1 precisato che sarebbero state accolte le domande di entrambi i ricorrenti relative ai crediti di lavoro, con liquidazione dei relativi importi, mentre le domande di liquidazione del FR presso il Fondo di Tesoreria non sarebbero state accolte;
ha CP_1 eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso al
Comitato provinciale avverso entrambe le comunicazioni di rigetto datate, CP_1 rispettivamente, 30.03.2022 per 25.01.2021 per ha Pt_3 Pt_1 CP_1 eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 comma 3 del DPR n.
639/1970 per inutile decorso del termine di un anno e 300 giorni e dell'art. 46 comma 5 della l. n. 88/1989;. ha infine ripercorso precedenti di giurisprudenza CP_1 di merito (Corte d'Appello di Milano, sentenza del 23.03.2023, n. 372/2023) e di legittimità favorevoli alla propria tesi, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
Il Tribunale, in punto di fatto , ha affermato : :
“ È da osservarsi che i seguenti fatti non sono contestati e risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti: - il rapporto di lavoro di entrambi i ricorrenti, ovvero per il periodo dal 01.08.2016 al 16.05.2019 per , per il Parte_3
periodo dal 01.08.2016 al 16.05.2019 per;
- il fallimento della Parte_1 società datrice di lavoro, dichiarato con sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano (r.g. 320/2019); - i crediti di lavoro dipendente e di FR vantati da entrambi i ricorrenti;
- gli acconti ricevuti sul FR (per entrambi, v. docc. “accolta tesoreria” e “accolta tfr tesoreria”, fasc. ric.; v. doc. nn. 1 e 2 res. i “dati del Fondo di
Tesoreria” contenenti i pagamenti diretti effettuati da nel 2021 e nel 2019); - le CP_1
domanda di ammissione al passivo fallimentare proposte per i crediti di lavoro e del
FR (doc. n. 1 ric. “Ahmedova domanda insinuazione + allegati” e “ahmedov domanda insinuazione + allegati”); - l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti dei ricorrenti il 22.01.2020 (doc. n. 10 ric., “stato passivo”) e la comunicazione datata
17.02.2020 che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo (docc. “comunicazione esecutività” per entrambi); - le domande di liquidazione del FR presentate al Fondo di Tesoreria, datate per entrambi i ricorrenti al 23.08.2021 (cfr. docc. denominati
“ mv34” e “sr163”, “ mv34” e “sr163”, elencati sub doc. n. 7 ric.); Pt_3 Pt_1
- le domande di intervento del Fondo di Garanzia del 18.11.2020 (v. ricevuta doc.
“Lavoratrice”), accolta dall'ente per i crediti diversi dal FR (v. doc. accolta CP_1 dl80”), mentre per il credito di FR venivano rigettate dal Fondo di Garanzia (v. doc.
n. 3 res.); - il rigetto di entrambe le domande per il Fondo di Tesoreria (v. capitolo 12 del ricorso)… “. .
Il Tribunale , ritenuta la infondatezza , per vari profili , delle questioni preliminari sollevate dall ha rigettato la domanda “ poiché non sono attestati CP_1 versamenti al Fondo di Tesoreria per il periodo successivo a settembre 2017 (v. parte motiva di sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 372/2023 prodotta da e CP_1 richiamata in questa sede quale precedente conforme ex art. 118 primo co. disp. att.
c.p.c. che richiama a sua volta Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n. 24510).
Si tratta di un fatto documentato anche dagli stessi ricorrenti (v. docc. denominati
“estratto tesoreria”). Non vi è prova che il datore di lavoro abbia versato al Fondo di
Tesoreria le quote di competenza e nemmeno vi è prova del fatto che l'intervento diretto del Fondo - in sostituzione del datore di lavoro- fosse giustificato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, dall'impossibilità di ricorrere al meccanismo di conguaglio previsto dal DM già sopra citato.
Né può dirsi che l'interpretazione qui condivisa determini un vuoto di tutela ai danni dei lavoratori dipendenti da un soggetto inadempiente, posto che - come evidenziato dalla già citata Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510- in caso di insolvenza datoriale, i lavoratori sono legittimati ad ottenere l'ammissione allo stato passivo e quindi, in ipotesi di insufficienza dell'attivo, l'intervento del fondo di garanzia. “
Richiamando la sentenza n. 25035 / 2023 della Corte di Cassazione il Tribunale ha infine osservato : “ Nemmeno può accogliersi la tesi proposta dai ricorrenti sulla natura di retribuzione differita del FR: il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria costituisce una CP_1
prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992 (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
22/08/2023, n. 25035). “
Hanno proposto appello e chiedendo , in Parte_1 Parte_3 riforma della sentenza , l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto è infondato per le considerazioni che seguono . Con un primo motivo , gli appellanti censurano la sentenza per “ omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'ammissione del credito a titolo di FR nel passivo del fallimento e sua non impugnazione “
Gli appellanti osservano che il loro credito è stato ammesso al passivo della procedura di fallimento della società per i propri crediti a titolo di FR Tesoreria e tale statuizione è divenuta definitiva per cui “ l'ammissione del credito dei ricorrenti e l'accertamento in sede concorsuale è divenuta definitiva ed essa ha ottenuto una efficacia uguale al passaggio in giudicato di una sentenza in sede civilistica “
Con un secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del Tribunale circa il fondo di tesoreria , la natura del FR destinato ad esso e le norme applicabili .
Osservano in particolare “ Ai fini dell'accertamento e della riscossione della quota di FR destinata al Tesoreria , la legge prevede espressamente che trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria e , conseguentemente , trova applicazione il principio dell'automaticità della prestazione , così come previsto dall'art. 2116 c.c. , così dando al fondo tesoreria una forma di gestione di natura previdenziale . Ma se tale è la forma di gestione , ciò non significa che invece il FR destinato al Fondo di tesoreria non mantenga la sua natura di retribuzione differita…. Debitore obbligato principale , tenuto all'erogazione del FR maturato in favore del lavoratore rimane sempre l'azienda – datore di lavoro ….il FR destinato al fondo tesoreria continua ad assolvere la funzione di retribuzione differita maturata annualmente , secondo i principi ex art. 2120 c.c. e non ha certo una funzione previdenziale o assistenziale “.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono , ad avviso del Collegio , nel segno
L'art. 1 della legge n. 296/2006, ai commi 755 e seguenti, così dispone: “755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto CP_1 corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto garantisce ai CP_3 lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo
3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756- bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. (…) 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il Decreto Ministeriale 30.1.2007 n. 26, nel dettare le modalità di attuazione dei citati commi, ha precisato che “1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese (…)”.
Il Collegio osserva che la causa pone la questione della natura retributiva ovvero previdenziale del FR corrisposto dal Fondo Tesoreria e se in conseguenza debba valere il principio dell'automaticità della prestazione previsto dall'art. 2116 comma
1 c. cod. civ. Sul punto il Collegio non ignora che un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità , superando un consolidato orientamento contrario, ha escluso la natura retributiva del FR corrisposto dal Fondo di tesoreria affermando che si tratta di una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c e precisando che “ il
Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di FR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il CP_3
Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il FR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso “ ( così in motivazione Cass. Sez. L. 30
.
4.2024 n. 11569 che richiama in senso conforme Cass. nn.25205, 25207, 25208,
25035 del 2023 ).
Il Collegio intende tuttavia dare continuità al precedente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ancora affermato da Cass. Sez. L. 22 Agosto 2023
n. 25025 che , pronunciando su una fattispecie in cui era in discussione anche l'intervento in materia di C.I.G. in deroga del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del Lavoro , ha ribadito in ordine al Fondo Tesoreria :
“ quanto poi al trasferimento delle quote di T.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 al
Fondo di Tesoreria, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, in tema di loro pagamento, deve essere escluso l'obbligo del Fondo
Tesoreria dello Stato gestito dall' ove il datore di lavoro (appaltatore o il CP_1 committente, obbligato solidale ex lege) non provi(no) l'avvenuto versamento al
Fondo delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, che deve provare chi lo eccepisca
(Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass. 2 maggio 2019, n. 11536); la ricostruzione del sistema della previdenza complementare e', infatti, nel senso della qualità del datore di lavoro non di mero adiectus solutionis causa, posto che non perde la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.; perché la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 - 757, e il D.M. n. 30 gennaio 2007 delineano un quadro in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali;
per quanto allora qui in particolare interessa, la lavoratrice è legittimata all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di T.f.r. non versate al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall (Cass. 16 maggio 2018, n. CP_1
12009; Cass. 10 settembre 2021, n. 24510…. ha pertanto diritto all'ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1 gennaio 2007, in quanto trasferite al
Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita (come accertato dal Tribunale “ ,
Il Collegio intende dare continuità all'orientamento assunto da questa Corte territoriale in precedenti pronunce in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento Si richiama in particolare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. artt. c.p.c. la sentenza CdA di Milano n. 372/2023 ( Pres. dr.ssa
Mantovani ; est.dr.ssa ) laddove , in adesione al precedente consolidato Tes_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità , si è affermato :
“ Le stesse lavoratrici, quindi, hanno dato atto del fatto che il datore di lavoro non risultava avere versato al Fondo di Tesoreria i contributi dovuti …..
In simile situazione di fatto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le domande delle lavoratrici di ottenere direttamente dal Fondo di Tesoreria il pagamento del FR non possono essere accolte.
Va infatti ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cui il Collegio reputa di dover aderire e dare continuità, “In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall' ai sensi CP_1 dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”, posto che “anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria e anche la CP_1
possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) resta fermo il fatto che il t.f.r. costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Ne consegue che le quote accantonate del t.f.r., tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l ovvero conferite in un fondo CP_1 di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità (Cass. n. 19708/2018). Va pertanto ribadito che il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di t.f.r. maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall' (o al fondo complementare) poiché il datore di lavoro CP_1 non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso (Cass., Sez. 1, n. 12009 del
16/05/2018). Come precisato in tale secondo arresto "le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il FR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del FR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali". Nei medesimi termini cfr. anche, in motivazione, Cass. sez. L. n. 11536 del 02/05/2019, che evidenzia altresì come, in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall' ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex CP_1 lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote” (così Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510; Cassazione civile sez. I,
16/05/2018, n.12009: “In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall' ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il CP_1
datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”).
Nel caso di specie, invece, come si è visto, non vi è prova che il datore di lavoro abbia versato al Fondo di Tesoreria le quote di competenza e nemmeno vi è prova del fatto che l'intervento diretto del Fondo - in sostituzione del datore di lavoro- fosse giustificato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, dall'impossibilità di ricorrere al meccanismo di conguaglio previsto dal DM già sopra citato.
Né può dirsi che l'interpretazione qui condivisa determini un vuoto di tutela ai danni dei lavoratori dipendenti da un soggetto inadempiente, posto che - come evidenziato dalla già citata Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510- in caso di insolvenza datoriale, i lavoratori sono legittimati ad ottenere l'ammissione allo stato passivo e quindi, in ipotesi di insufficienza dell'attivo, l'intervento del fondo di garanzia” .
Questo Collegio quindi intende dare continuità all'orientamento per il quale le obbligazioni del Fondo di Tesoreria hanno perdurante ed esclusiva natura retributiva , con la conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni;
per la quota relativa ai versamenti non effettuati al Fondo dal datore di lavoro il lavoratore può chiedere l'ammissione del credito allo stato passivo.
In tal senso , ad avviso del Collegio, depone il chiaro tenore letterale dell'art. 1 comma 756 della l. 296/2006 per il quale il Fondo è obbligato nei confronti del lavoratore per “ la quota corrispondente ai versamenti effettuati “ .
Il Collegio osserva che la delimitazione dell'obbligo del è correlata non già ai CP_3
fatti successivi o meno al 2007 ma unicamente alla distribuzione di quanto acquisito
.
Si deve poi aggiungere , sul piano letterale , che – così come osservato dalla Procura
Generale in occasione delle pronunce della Suprema Corte più recenti - la norma precisa che “ al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori , con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva “ . Se si discutesse di un istituto previdenziale , la precisazione non avrebbe senso e si dovrebbero peraltro invocare la agevolazioni contributive in forza tra l'altro del principio di uguaglianza.
Il Collegio , in sintonia con la citata sentenza n. 372/ 2023 , ribadisce che “ Né può dirsi che l'interpretazione qui condivisa determini un vuoto di tutela ai danni dei lavoratori dipendenti da un soggetto inadempiente, posto che - come evidenziato dalla già citata Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, n.24510- in caso di insolvenza datoriale, i lavoratori sono legittimati ad ottenere l'ammissione allo stato passivo e quindi, in ipotesi di insufficienza dell'attivo, l'intervento del fondo di garanzia”
L'interpretazione opposta finisce invece per addossare, con una non chiara delimitazione dei due istituti , al Fondo di tesoreria funzioni previdenziali proprie del Fondo di garanzia.
Per quanto sopra , essendo pacifico che nella fattispecie sono in discussione quote di FR richieste al Fondo Tesoreria correlate a versamenti non effettuati dal datore di lavoro poi fallito , l'appello va pertanto rigettato .
Per completezza , premesso che per il Fondo di tesoreria importano solo gli accantonamenti effettuati , si deve aggiungere che , contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti con il primo motivo di appello , il decreto di ammissione allo stato passivo ha, come è noto , mera efficacia endofallimentare , potendo peraltro essere contestato dall' , rimasto estraneo alla procedura ( cfr. Cass. CP_1
19277/2018; Cass.19278 / 2018 ; Cass.28136/2018 ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato .
Tenuto conto dei non univoci orientamenti interpretativi intervenuti in materia anche in sede di legittimità , ritiene il Collegio di compensare fra le parti le spese del grado.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Lodi;
compensa fra le parti le spese del grado .
Milano, 20 febbraio 2025 Il Presidente Est.
Giovanni Picciau