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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
23.06.2025 da parte ricorrente e in data 28.05.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 379/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Natale Alessandro Missineo, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
Tecla Riverso, Elisa Cesaro, Claudia Tartaglia e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso e conseguentemente condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_2
Pagina | 1 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. per parte resistente Controparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04/03/2025 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2024/2025 dal 24/09/2024 al 30/06/2025 Parte_2
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
3. L'esclusione, in via generale e astratta prevista dall'art. art. 1, commi 121-122 e 124,
l. 107/2015 (nella versione applicabile ratione temporis), dei docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C: ha affermato che: C.F._2
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
Pagina | 2 b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
Pagina | 3 professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico
Pagina | 4 di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
4. Ciò posto, ritiene questo giudice che la prestazione svolta dal ricorrente, nel caso di specie, non possa in alcun modo essere comparata a quella dei docenti a tempo indeterminato, con conseguente rigetto della domanda.
La Corte di legittimità non ha trattato la questione relativa alla riconoscibilità della carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia
“taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
In ragione di quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2024/2025 per 3 ore settimanali, inferiori al 50% dell'orario completo (18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado, cfr. doc. 1 ricorrente), la domanda deve essere respinta.
Pagina | 5 5. Le spese vengono compensate tra le parti, stante l'assenza di pronunce di legittimità sulla specifica questione posta a fondamento della decisione nonché della presenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ivrea il 27/06/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pagina | 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
23.06.2025 da parte ricorrente e in data 28.05.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 379/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Natale Alessandro Missineo, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
Tecla Riverso, Elisa Cesaro, Claudia Tartaglia e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso e conseguentemente condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_2
Pagina | 1 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. per parte resistente Controparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04/03/2025 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2024/2025 dal 24/09/2024 al 30/06/2025 Parte_2
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
3. L'esclusione, in via generale e astratta prevista dall'art. art. 1, commi 121-122 e 124,
l. 107/2015 (nella versione applicabile ratione temporis), dei docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C: ha affermato che: C.F._2
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
Pagina | 2 b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
Pagina | 3 professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico
Pagina | 4 di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
4. Ciò posto, ritiene questo giudice che la prestazione svolta dal ricorrente, nel caso di specie, non possa in alcun modo essere comparata a quella dei docenti a tempo indeterminato, con conseguente rigetto della domanda.
La Corte di legittimità non ha trattato la questione relativa alla riconoscibilità della carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia
“taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
In ragione di quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2024/2025 per 3 ore settimanali, inferiori al 50% dell'orario completo (18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado, cfr. doc. 1 ricorrente), la domanda deve essere respinta.
Pagina | 5 5. Le spese vengono compensate tra le parti, stante l'assenza di pronunce di legittimità sulla specifica questione posta a fondamento della decisione nonché della presenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ivrea il 27/06/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pagina | 6