Articolo 101 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 100Articolo 102
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13 novembre 1960
Art. 101. Sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari

I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale del proprio ufficio e degli uffici dipendenti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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