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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1163/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUNI MARICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GORI EMANUELE (CF Controparte_1 C.F._2
) e dell'Avv. STEFANO MAGNI C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 332/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.332/2022 del Tribunale di Prato, in riforma completa della decisione, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti da e, per l'effetto, accogliere le conclusioni Controparte_1 rassegnate nel primo grado di giudizio e, quindi, «nel merito: rigettarsi le domande proposte perché prescritte e, comunque, per loro infondatezza in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi: per la riduzione secondo giustizia delle richieste economiche dell'attore (id est )» Controparte_1 Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Insiste, ove occorrer possa, e senza
pagina 1 di 13 voler assumere oneri probatori non di competenza, nelle richieste istruttorie formulate nel primo grado e non ammesse”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi sopra indicati, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare in Parte_1 ogni sua parte, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite, la sentenza n. 332 emessa in data 03.06.2022 dal Tribunale di Prato e qui impugnata. In via istruttoria si conclude: a) per l'ammissione, per quanto occorrer possa, delle prove richieste con la memoria del 28.10.2020, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale del 23.04.2021; b) per la dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'appellante per i motivi indicati sub n. 5).”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n. 332/2022, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022, che, in accoglimento della domanda proposta dal , aveva accertato la simulazione assoluta dell'atto di CP_1 compravendita a rogito Notaio (rep. n. 16457, racc. n. 8056), stipulato in data Per_1
1.6.2006, e condannato la al pagamento, a favore del medesimo , della Parte_1 CP_1 somma di € 165.000,00 pari al 50% del prezzo della rivendita del bene a terzi, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1 Parte_1 di aver convissuto con lei dal 1994 al 2012 e che dalla loro unione erano nati i figli e ER
; Per_3 che, nel novembre 2003, la coppia aveva acquistato, per il 50% ciascuno, l'immobile posto in
Montermurlo, via Varano n. 79, al prezzo di € 202.000,00, di cui € 150.554,31 pagati con il retratto del mutuo ipotecario a loro cointestato;
che, nel giugno 2006, temendo che il bene potesse essere aggredito dai creditori dell'attore, i due si erano accordati per porre in essere la seguente operazione: i) con atto stipulato in data
1.6.2006, a rogito Notaio esso aveva ceduto la quota di proprietà sul Per_1 CP_1 suddetto immobile alla al prezzo di € 105.000,00 di cui € 4.487,65 corrisposti prima Parte_1 dell'atto di vendita ed € 100.512,35 mediante accollo della metà di quanto residuava del mutuo acceso sul bene;
ii) con altro atto, stipulato sempre in data 1.6.2006 a rogito Notaio la Per_1 aveva promesso di vendere al medesimo la sua quota di proprietà Parte_1 CP_1 dell'immobile, al prezzo di € 180.000,00; iii) sempre in data 1.6.2006, la aveva Parte_1 conferito all'attore procura speciale notarile per la vendita “a chi vorrà, anche a se stesso, in
pagina 2 di 13 deroga all'art. 1395 del codice civile, e per il prezzo che riterrà più opportuno, [del]la quota indivisa pari ad un mezzo (1/2)” del medesimo immobile;
che, nel dicembre 2012, la convivenza era cessata ed il aveva lasciato l'abitazione di via CP_1
Varano n. 79, continuando a pagare il mutuo con le stesse modalità;
che, il 27.3.2019, l'attore aveva scoperto, in modo del tutto casuale, che la con atto Parte_1 di compravendita del 13.2.2019, aveva venduto il predetto immobile al prezzo di € 330.000,00;
che, stupito da tale comportamento, il aveva richiesto, inutilmente, alla il CP_1 Parte_1 pagamento della somma corrispondente alla metà del ricavato della vendita (€ 165.000,00);
che, infatti, stante la simulazione assoluta della compravendita dell'1.6.2006, egli era da considerarsi ancora comproprietario, al 50%, del bene;
che, tuttavia, la non aveva fornito alcun riscontro a tale richiesta, sicché si era reso Parte_1 necessario il ricorso alle vie legali;
concludeva, pertanto, chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'1.6.2006, con conseguente condanna della al pagamento della somma di € Parte_1
165.000,00 – oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo – nonché al risarcimento del danno, pari ad € 400,00 mensili con decorrenza dal febbraio 2019 (oltre interessi legali), per il mancato utilizzo del bene.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di ridurre “secondo giustizia” le richieste economiche dell'attore; nello specifico, la convenuta dichiarava di non ricordare di avere sottoscritto né la “procura speciale”, con obbligo di rendiconto, rilasciata al convivente né il preliminare di compravendita e di disconoscere la dichiarazione, acclusa al predetto preliminare, avente ad oggetto la rinuncia al rendiconto;
rilevava, inoltre, di avere integralmente pagato le rate del mutuo e negava il carattere simulato dell'atto di compravendita dell'1.6.2006, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei diritti del che originavano sia dalla procura speciale che dal preliminare di compravendita. CP_1
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la contestualità ed il contenuto degli atti posti in essere in data 1.6.2006, unitamente al mancato pagamento del prezzo ed al rapporto di convivenza e cogenitorialità esistente tra le parti, consentivano di ritenere provata la tesi della simulazione assoluta della compravendita avente ad oggetto il trasferimento della quota di titolarità del Morabito alla Parte_1
pagina 3 di 13 (-) del resto, la aveva prima disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preliminare di Parte_1 compravendita e sulla procura speciale a vendere e, poi, l'aveva riconosciuta, affermando di aver firmato “a sua insaputa”, senza addurre alcun elemento probatorio;
(-) inoltre, l'eccezione di prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo non era dirimente ai fini decisionali, essendo il preliminare funzionale solo a mantenere il diritto di proprietà in capo al;
CP_1
(-) in ogni caso, il diritto a far accertare la simulazione del contratto di compravendita non era soggetto a prescrizione;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava il vizio di omessa pronuncia della decisione, per non essere stata esaminata la domanda, proposta in via subordinata dalla convenuta, con cui era stato richiesto di ridurre, secondo giustizia, le pretese economiche dell'attore.
2) Con il secondo, rilevava il difetto di motivazione che inficiava la gravata decisione in ordine alla ritenuta esistenza dell'accordo simulatorio.
In proposito, rilevava che anche a voler ipotizzare che il tribunale avesse equiparato la procura speciale notarile, rilasciata al , alla controdichiarazione, la decisione sarebbe stata CP_1 comunque errata, in quanto nella predetta procura era imposto un obbligo di rendiconto a carico del , e ciò smentiva il carattere simulato della compravendita. CP_1
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva considerato che era stata proprio la Parte_1
a procedere al pagamento delle rate del mutuo acceso sull'immobile, circostanza che era rimasta anche incontestata.
Inoltre, il primo giudice non aveva valutato neppure il comportamento successivo delle parti, così violando il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c.
Al riguardo, era particolarmente significativa la condotta del il quale non si era mai CP_1 avvalso della procura speciale, il che costituiva ulteriore conferma del fatto che egli si era reso inadempiente all'obbligazione di corrispondere l'importo pattuito per l'acquisto della quota dell'immobile.
4) Con il quarto, denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo il primo giudice fatto corretto uso delle risultanze istruttorie.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 13 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 21.12.2022, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con successiva ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Le richieste istruttorie reiterate dalle parti non possono essere accolte, non avendo dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo ad insistere, genericamente, “nelle richieste istruttorie formulate nel primo grado e non ammesse” (cfr. atto di appello, pag. 15) formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Inoltre, giova anche considerare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il difensore della si sia limitato ad insistere “nelle istanze istruttorie formulate” Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 4.11.2021).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
pagina 5 di 13 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
È evidente come la reiterazione delle richieste istruttorie avvenuta in primo grado non soddisfi il predetto requisito di specificità (non essendo indicato neppure l'atto in cui tali richieste erano state articolate e non avendo la convenuta precisato su quali di esse intendesse insistere), di talché le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
3.2. – D'altra parte, anche l'appellato si è limitato solo a richiedere “l'ammissione, per quanto occorrer possa, delle prove richieste con la memoria del 28.10.2020, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale del 23.04.2021”, senza nulla dedurre in ordine alla loro decisività e rilevanza.
In ogni caso, giova considerare come la prova testimoniale articolata nella memoria del
28.10.2020 (“1) DCV che, nel mese di aprile 2006, durante un colloquio con Suo fratello , CP_1 quest'ultimo Le confidava che la società Elettrotecnica Simel, della quale era socio, si CP_1 trovava in cattive condizioni finanziarie ed economiche;
2) DCV che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1), Suo fratello Le confidava di essere molto preoccupato, poiché aveva CP_1 prestato fideiussioni a favore di istituti di credito per garantire le obbligazioni della s.r.l.
Elettrotecnica Simel;
3) DCV che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1), Suo fratello
Le chiese il nominativo di un professionista cui rivolgersi per valutare la sua situazione CP_1 personale e patrimoniale, alla luce del probabile dissesto della s.r.l. Elettrotecnica Simel e Lei gli consigliò di rivolgersi alla dottoressa 4) DCV che nel mese di maggio 2006 Persona_4 veniva tenuto un incontro tra , e la dottoressa Controparte_1 Parte_1 Persona_5
durante il quale venivano analizzati i rischi connessi alla fideiussione bancaria Persona_4 prestata da con particolare riferimento alla comproprietà dell'immobile di Controparte_1
Montemurlo – via Varano, 79; 5) DCV che nel mese di maggio 2006, in qualità di collaboratore del
Notaio veniva incaricato di seguire la pratica relativa ai sig.ri Persona_6 Controparte_1
e i quali si erano appunto rivolti al Notaio per una consulenza Parte_1 Per_1 finalizzata a salvaguardare il loro patrimonio immobiliare da eventuali future azioni esecutive da parte di possibili creditori del sig. ; 6) DCV se la sig.ra fosse presente CP_1 Parte_1 agli incontri tenuti presso lo studio del Notaio di Prato, alla presenza del sig. Persona_6
, di Lei e del Notaio 7) DCV che i sig.ri e su Suo CP_1 Persona_6 CP_1 Parte_1 consiglio, si determinavano a concludere stipula degli atti prodotti sub n. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte attrice, che Le si mostrano;
8) DCV che nell'estate del 2006, la sig.ra Le Parte_1 comunicò che Suo fratello , al fine di salvaguardare l'immobile in Montemurlo – Controparte_1 via Varano, 79 - da possibili azioni esecutive, le aveva trasferito la propria quota di proprietà dello
pagina 6 di 13 stesso; 9) DCV che, in occasione del colloquio di cui al capitolo 8), la sig.ra la Parte_1 rassicurò che, al di là della intestazione formale, quest'ultima avrebbe sempre riconosciuto a Suo fratello, , la comproprietà dell'immobile sito in Montemurlo, via Varano, 79” ), si Controparte_1 presentasse inammissibile, anche per le ragioni che saranno di seguito esposte (§ 4.2), e perché i relativi capitoli vertevano su circostanze irrilevanti (cap. 1-7), oltre ad essere genericamente formulati sotto il profilo spaziale e temporale (cap. 8-9).
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame
4 – L'esame dell'appello.
4.1. – Da un punto di vista di priorità logica, si impone l'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Il tribunale, nel pervenire all'accoglimento della domanda proposta dal volta ad CP_1 ottenere l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita dell'1.6.2006
(con il quale egli ha ceduto a la sua quota di proprietà di ½ sull'immobile Parte_1 ubicato in Montemurlo, via Varano n. 79, al prezzo di € 105.000,00, di cui € 4.487,65 corrisposti prima dell'atto di vendita ed € 100.512,00 mediante accollo del mutuo acceso sull'immobile), pare, sia pure in modo alquanto involuto, avere attribuito rilevanza ad elementi presuntivi costituiti: 1) dal rapporto di convivenza e cogenitorialità esistente tra le parti;
2) al mancato pagamento del prezzo;
3) al fatto che fossero stati stipulati “due atti di segno opposto” (senza, tuttavia, specificare quali).
Ha, poi, fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale in materia di controdichiarazione
(citando Cass. civ. n. 14590/2013 del tutto non pertinente rispetto alla fattispecie per cui è causa, in quanto concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale avente ad oggetto l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale) senza, tuttavia, specificare quale atto, a suo dire, costituirebbe una controdichiarazione.
Si impone, dunque, un integrale riesame del percorso argomentativo del tribunale, stante l'inadeguatezza della motivazione a sorreggere la decisione (come lamentato dall'appellante nel secondo motivo di gravame).
4.1.2. – Come noto, la simulazione è essenzialmente caratterizzata dall'accordo simulatorio e, cioè, dalla reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il contratto stipulato e il loro effettivo rapporto.
Tale accordo non richiede una determinata forma anche se, in genere, le parti provvedono a documentarlo mediante la stipula di un'apposita controdichiarazione (o controscrittura) che è, appunto, il documento mediante il quale le parti manifestano o attestano il loro accordo simulatorio.
pagina 7 di 13 Come evidenziato da autorevole dottrina, la controdichiarazione mette in luce un contrasto esistente tra due manifestazioni entrambe volute, ma per fini diversi, e tra di loro coordinate: o nel senso che l'una toglie all'altra ogni valore vincolante tra le parti (simulazione assoluta), o nel senso che l'una si compone con l'altra, piegandola a perseguire, ove possibile, dietro la veste apparente, un diverso risultato pratico (simulazione relativa).
In altre parole, per escludere la realtà del contratto simulato, l'accordo simulatorio non può che agire in senso contrario al primo negozio e al cospetto delle medesime condizioni, di fatto e giuridiche.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa
è redatta” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 239 del 7.1.2025).
Nel caso in esame, né il preliminare di compravendita né, tanto meno, la procura a vendere rilasciata al sono idonei a neutralizzare gli effetti dell'atto di compravendita in quanto CP_1 entrambi non contengono alcun accertamento e/o riconoscimento in ordine all'esistenza dell'accordo simulatorio.
4.1.2.a. – Invero, è assolutamente incontestato che sia stata ad accollarsi le Parte_1 rate del mutuo acceso sull'abitazione in cui conviveva con il , come comprovato anche CP_1 dalla produzione della quietanza, relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, rilasciata dalla CA.
Trattasi di circostanza che è stata completamente ignorata dal tribunale e che, da sola, fa venire meno il ragionamento presuntivo posto a base dell'impugnata sentenza, in quanto è evidente che il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (non essendo in discussione neppure la corresponsione, prima dell'atto, della ulteriore somma di € 4.487,65) sia incompatibile con la simulazione assoluta della compravendita, poiché è indicativa della volontà delle parti di dare vita all'effetto traslativo.
4.1.2.b. – In più, con il preliminare di compravendita stipulato in pari data, la si Parte_1 obbligava a vendere, ed il ad acquistare, la quota di ½ oggetto del contestuale atto di CP_1 compravendita al prezzo di € 180.000,00, di cui € 79.487,65 corrisposti prima dell'atto ed €
100.512,00 da pagarsi mediante accollo del mutuo acceso sull'immobile.
pagina 8 di 13 Veniva, poi, specificato che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato “su semplice richiesta anche verbale” del . CP_1
Orbene, è evidente che la diversità del prezzo riportato nel preliminare, rispetto a quello pattuito nell'atto di compravendita stipulato contestualmente, escluda la portata di controdichiarazione del primo atto, in quanto con lo stesso la non riconosceva alcunché, tanto meno il Parte_1 carattere fittizio del suo acquisto della quota di ½ dal , ma si impegnava a trasferire la CP_1 predetta quota al medesimo ad un prezzo maggiore rispetto a quello da lei versato. CP_1
L'operazione, quindi, avrebbe avuto carattere lucrativo per la che avrebbe Parte_1 incamerato la maggior somma di € 75.000,00.
Al , invece, veniva attribuita la facoltà di procedere alla stipula del definitivo a sua CP_1 semplice richiesta, ma ciò non toglie la differenza ontologica esistente tra i due atti, essendo la compravendita immediatamente produttiva di effetti traslativi ed il preliminare di effetti solo obbligatori, il che rende ancor più evidente l'inidoneità di quest'ultimo a fungere da controdichiarazione.
4.1.2.c. – Contestualmente, al veniva rilasciata, dalla procura a vendere, in CP_1 Parte_1 nome e per conto di costei, “a chi vorrà, anche a sé stesso, in deroga all'art. 1395 del codice civile
e per il prezzo che riterrà più opportuno la quota indivisa pari ad un mezzo (1/2)” dell'abitazione di via Varano n. 79.
Nonostante l'ampiezza dei poteri conferiti all'appellato, neppure tale atto può essere assimilato ad una controdichiarazione, in quanto anch'esso presupponeva la produzione dell'effetto traslativo a favore della (a seguito della compravendita stipulata in pari data), dal momento che, Parte_1 per rientrare nella disponibilità della quota, il si sarebbe dovuto rendere comunque CP_1 acquirente della stessa, mediante pagamento del prezzo che “avrebbe ritenuto più opportuno”.
Semmai, la procura a vendere aveva efficacia contraria rispetto al prezzo pattuito nel preliminare di compravendita in € 180.000,00 – attribuendo al il potere di vendere la quota a sé CP_1 stesso al prezzo ritenuto più opportuno – ma non valeva a vanificare la verificazione dell'effetto traslativo a favore della come conseguenza della compravendita stipulata in pari data, Parte_1 effetto che, anzi, postulava.
Si può, quindi, ritenere che il conferimento della procura a vendere era funzionale solo a rafforzare la posizione del che, in qualsiasi momento, anche a prescindere dalla presenza CP_1 fisica della in sede di stipula dell'atto, avrebbe potuto procedere al trasferimento della Parte_1 quota a suo favore, fermo restando l'obbligo, da parte sua, del pagamento del prezzo.
Il , infatti, al fine di rientrare nella titolarità della quota poteva decidere o di avvalersi del CP_1 preliminare (pagando il prezzo ivi pattuito) o della procura rilasciata a suo favore (pagando il pagina 9 di 13 prezzo che “avrebbe ritenuto più opportuno”), ma sia nell'uno che nell'altro caso la quota sarebbe dovuta fuoriuscire dal patrimonio della in cui era effettivamente entrata. Parte_1
Del resto, proprio la complessità dell'operazione posta in essere dalle parti esclude che fosse loro intenzione rendere una controdichiarazione rispetto all'atto di compravendita, obiettivo che poteva essere agevolmente perseguito mediante la redazione di un documento con cui semplicemente riconoscevano il carattere fittizio del trasferimento.
4.1.3. – Ne consegue che anche la questione relativa all'obbligo di rendiconto posto a carico del procuratore/mandatario, contenuto nell'atto di conferimento della procura e poi oggetto di rinuncia da parte della con dichiarazione allegata al preliminare (dichiarazione di cui Parte_1 prima ha formalmente disconosciuto la sua sottoscrizione che, poi, a seguito della produzione dell'originale del documento, ha riconosciuto, come espressamente affermato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.), si ridimensiona notevolmente.
Difatti, l'obbligo di rendiconto aveva scarso significato nell'economia dell'operazione, tenuto conto che l'unico atto che il mandatario avrebbe potuto compiere era costituito dalla stipula del definitivo di compravendita, di talché non si era in presenza di un'articolata attività gestoria che avrebbe reso necessario il controllo del mandante sulle modalità e sui risultati del suo svolgimento.
D'altra parte, la era, comunque, garantita dalla previsione normativa della Parte_1 responsabilità del mandatario, pure in caso di dispensa dall'obbligo di rendiconto, nel caso di dolo o colpa grave (ex art. 1713, comma 2, c.c.), e ciò escludeva il pericolo che il , CP_1 approfittando del rilascio della procura a suo favore, vendesse la quota ad un prezzo non congruo.
4.1.4. – Giova, altresì, considerare che quanto dedotto dall'appellato circa il fatto che l'intera operazione era funzionale ad eludere le ragioni dei suoi creditori non è incompatibile con l'effettività del trasferimento della quota a favore della Parte_1
In realtà, è pressoché assodato che, all'1.6.2006, la società Elettrotecnica Simel s.r.l. – per la quale il , che ne era socio ed amministratore, si era costituito fideiussore – fosse in crisi, CP_1 laddove si consideri che, a distanza di poco più di un anno (per la precisione, in data 21.11.2007), venne dichiarata fallita dal Tribunale di Prato (cfr. doc. 11,12,13 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte ) e che, con lettera raccomandata a.r. del 14.12.2006, CP_1 indirizzata sia alla società che ai suoi fideiussori, CA Toscana chiese il rientro dell'ingente esposizione debitoria (pari ad oltre 250 mila euro).
Tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, non può essere ritenuta indicativa dell'esistenza di un accordo simulatorio, in quanto, proprio l'intenzione di eludere le pagina 10 di 13 ragioni creditorie era certamente compatibile con il trasferimento della quota dal alla CP_1
allo scopo di impedire ai creditori di rivalersi su di essa. Parte_1
Ciò, peraltro, ben si concilia anche con la stipula del preliminare di vendita ed il rilascio della procura a vendere a favore del , il quale, una volta scongiurato il rischio dell'esecuzione CP_1 forzata sulla quota, avrebbe potuto conseguire nuovamente la comproprietà del bene, previo pagamento del prezzo.
4.2. – Pertanto, gli atti sopra menzionati sono inidonei a costituire un principio di prova scritta, in ordine all'esistenza dell'accordo simulatorio, che avrebbe giustificato l'ammissione della prova testimoniale ex art. 2724 n. 1 c.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la prova per testi tra le parti della simulazione di un contratto di trasferimento immobiliare soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa: nel primo caso (simulazione assoluta), l'accordo simulatorio, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2722 cod. civ. in quanto riconducibile tra i patti ivi previsti, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, e quindi non può essere compreso tra gli atti indicati dall'art. 2725 cod. civ., sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724. nel secondo caso
(simulazione relativa) invece, la prova suindicata, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.6.1983, n. 3851; in senso conforme anche Cass. civ. n. 10240/2007).
Per lo stesso motivo, non è ammissibile neppure la prova per presunzioni, ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, stante il disposto dell'art. 2729, comma 2, c.c., di talché anche gli altri elementi valorizzati dal tribunale (rapporti di convivenza e cogenitorialità tra le parti), già intrinsecamente deboli, risultano avere una valenza nulla.
Inoltre, se è vero che la linea difensiva della è stata contraddistinta da una certa Parte_1 contraddittorietà (avendo inizialmente dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto né la procura a vendere né il preliminare, nonostante l'attestazione notarile della provenienza dei predetti atti, poi disconosciuto la sua sottoscrizione sulla dichiarazione della rinuncia al rendiconto che, poi, ha riconosciuto), ciò non toglie che costituiva onere del provare la simulazione CP_1 assoluta della compravendita il che, però, non è avvenuto.
4.3. – Ha, allora, errato il tribunale nel ritenere raggiunta la prova dell'accordo simulatorio tra le parti ed a condannare la al pagamento della somma di € 165.000,00 – pari al 50% Parte_1
pagina 11 di 13 del prezzo della successiva vendita dell'immobile a terzi – dovendosi la stessa ritenere pienamente legittimata a disporre autonomamente del bene, non essendosi, peraltro, il mai avvalso CP_1 del diritto di addivenire alla stipula del contratto definitivo, né avendo chiesto di accertare l'inadempimento della alle obbligazioni assunte nel preliminare ed il conseguente Parte_1 diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
Per completezza, si osserva anche che la domanda di risarcimento danni (da mancato godimento dell'immobile), proposta in primo grado dall'originario attore, non è stata esaminata dal tribunale né è stata riproposta in questo grado.
I motivi in disamina sono, quindi, fondati, con conseguente assorbimento del primo.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Ebbene, in ragione dell'integrale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste interamente a carico del , stante il rigetto delle domande da lui proposte. CP_1
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 52.001-260.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare: € 7.052,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 956,00
pagina 12 di 13 Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00, oltre € 1.165,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione, il subprocedimento di inibitoria.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi dei due giudizi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
332/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: Controparte_1
i) per il giudizio di primo grado, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 1.165,00 per esborsi, in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1163/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUNI MARICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GORI EMANUELE (CF Controparte_1 C.F._2
) e dell'Avv. STEFANO MAGNI C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 332/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.332/2022 del Tribunale di Prato, in riforma completa della decisione, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti da e, per l'effetto, accogliere le conclusioni Controparte_1 rassegnate nel primo grado di giudizio e, quindi, «nel merito: rigettarsi le domande proposte perché prescritte e, comunque, per loro infondatezza in fatto ed in diritto;
in denegata ipotesi: per la riduzione secondo giustizia delle richieste economiche dell'attore (id est )» Controparte_1 Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Insiste, ove occorrer possa, e senza
pagina 1 di 13 voler assumere oneri probatori non di competenza, nelle richieste istruttorie formulate nel primo grado e non ammesse”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi sopra indicati, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare in Parte_1 ogni sua parte, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite, la sentenza n. 332 emessa in data 03.06.2022 dal Tribunale di Prato e qui impugnata. In via istruttoria si conclude: a) per l'ammissione, per quanto occorrer possa, delle prove richieste con la memoria del 28.10.2020, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale del 23.04.2021; b) per la dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'appellante per i motivi indicati sub n. 5).”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n. 332/2022, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022, che, in accoglimento della domanda proposta dal , aveva accertato la simulazione assoluta dell'atto di CP_1 compravendita a rogito Notaio (rep. n. 16457, racc. n. 8056), stipulato in data Per_1
1.6.2006, e condannato la al pagamento, a favore del medesimo , della Parte_1 CP_1 somma di € 165.000,00 pari al 50% del prezzo della rivendita del bene a terzi, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1 Parte_1 di aver convissuto con lei dal 1994 al 2012 e che dalla loro unione erano nati i figli e ER
; Per_3 che, nel novembre 2003, la coppia aveva acquistato, per il 50% ciascuno, l'immobile posto in
Montermurlo, via Varano n. 79, al prezzo di € 202.000,00, di cui € 150.554,31 pagati con il retratto del mutuo ipotecario a loro cointestato;
che, nel giugno 2006, temendo che il bene potesse essere aggredito dai creditori dell'attore, i due si erano accordati per porre in essere la seguente operazione: i) con atto stipulato in data
1.6.2006, a rogito Notaio esso aveva ceduto la quota di proprietà sul Per_1 CP_1 suddetto immobile alla al prezzo di € 105.000,00 di cui € 4.487,65 corrisposti prima Parte_1 dell'atto di vendita ed € 100.512,35 mediante accollo della metà di quanto residuava del mutuo acceso sul bene;
ii) con altro atto, stipulato sempre in data 1.6.2006 a rogito Notaio la Per_1 aveva promesso di vendere al medesimo la sua quota di proprietà Parte_1 CP_1 dell'immobile, al prezzo di € 180.000,00; iii) sempre in data 1.6.2006, la aveva Parte_1 conferito all'attore procura speciale notarile per la vendita “a chi vorrà, anche a se stesso, in
pagina 2 di 13 deroga all'art. 1395 del codice civile, e per il prezzo che riterrà più opportuno, [del]la quota indivisa pari ad un mezzo (1/2)” del medesimo immobile;
che, nel dicembre 2012, la convivenza era cessata ed il aveva lasciato l'abitazione di via CP_1
Varano n. 79, continuando a pagare il mutuo con le stesse modalità;
che, il 27.3.2019, l'attore aveva scoperto, in modo del tutto casuale, che la con atto Parte_1 di compravendita del 13.2.2019, aveva venduto il predetto immobile al prezzo di € 330.000,00;
che, stupito da tale comportamento, il aveva richiesto, inutilmente, alla il CP_1 Parte_1 pagamento della somma corrispondente alla metà del ricavato della vendita (€ 165.000,00);
che, infatti, stante la simulazione assoluta della compravendita dell'1.6.2006, egli era da considerarsi ancora comproprietario, al 50%, del bene;
che, tuttavia, la non aveva fornito alcun riscontro a tale richiesta, sicché si era reso Parte_1 necessario il ricorso alle vie legali;
concludeva, pertanto, chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'1.6.2006, con conseguente condanna della al pagamento della somma di € Parte_1
165.000,00 – oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo – nonché al risarcimento del danno, pari ad € 400,00 mensili con decorrenza dal febbraio 2019 (oltre interessi legali), per il mancato utilizzo del bene.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di ridurre “secondo giustizia” le richieste economiche dell'attore; nello specifico, la convenuta dichiarava di non ricordare di avere sottoscritto né la “procura speciale”, con obbligo di rendiconto, rilasciata al convivente né il preliminare di compravendita e di disconoscere la dichiarazione, acclusa al predetto preliminare, avente ad oggetto la rinuncia al rendiconto;
rilevava, inoltre, di avere integralmente pagato le rate del mutuo e negava il carattere simulato dell'atto di compravendita dell'1.6.2006, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei diritti del che originavano sia dalla procura speciale che dal preliminare di compravendita. CP_1
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la contestualità ed il contenuto degli atti posti in essere in data 1.6.2006, unitamente al mancato pagamento del prezzo ed al rapporto di convivenza e cogenitorialità esistente tra le parti, consentivano di ritenere provata la tesi della simulazione assoluta della compravendita avente ad oggetto il trasferimento della quota di titolarità del Morabito alla Parte_1
pagina 3 di 13 (-) del resto, la aveva prima disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preliminare di Parte_1 compravendita e sulla procura speciale a vendere e, poi, l'aveva riconosciuta, affermando di aver firmato “a sua insaputa”, senza addurre alcun elemento probatorio;
(-) inoltre, l'eccezione di prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo non era dirimente ai fini decisionali, essendo il preliminare funzionale solo a mantenere il diritto di proprietà in capo al;
CP_1
(-) in ogni caso, il diritto a far accertare la simulazione del contratto di compravendita non era soggetto a prescrizione;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava il vizio di omessa pronuncia della decisione, per non essere stata esaminata la domanda, proposta in via subordinata dalla convenuta, con cui era stato richiesto di ridurre, secondo giustizia, le pretese economiche dell'attore.
2) Con il secondo, rilevava il difetto di motivazione che inficiava la gravata decisione in ordine alla ritenuta esistenza dell'accordo simulatorio.
In proposito, rilevava che anche a voler ipotizzare che il tribunale avesse equiparato la procura speciale notarile, rilasciata al , alla controdichiarazione, la decisione sarebbe stata CP_1 comunque errata, in quanto nella predetta procura era imposto un obbligo di rendiconto a carico del , e ciò smentiva il carattere simulato della compravendita. CP_1
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva considerato che era stata proprio la Parte_1
a procedere al pagamento delle rate del mutuo acceso sull'immobile, circostanza che era rimasta anche incontestata.
Inoltre, il primo giudice non aveva valutato neppure il comportamento successivo delle parti, così violando il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c.
Al riguardo, era particolarmente significativa la condotta del il quale non si era mai CP_1 avvalso della procura speciale, il che costituiva ulteriore conferma del fatto che egli si era reso inadempiente all'obbligazione di corrispondere l'importo pattuito per l'acquisto della quota dell'immobile.
4) Con il quarto, denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo il primo giudice fatto corretto uso delle risultanze istruttorie.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 13 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 21.12.2022, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con successiva ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Le richieste istruttorie reiterate dalle parti non possono essere accolte, non avendo dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo ad insistere, genericamente, “nelle richieste istruttorie formulate nel primo grado e non ammesse” (cfr. atto di appello, pag. 15) formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Inoltre, giova anche considerare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il difensore della si sia limitato ad insistere “nelle istanze istruttorie formulate” Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 4.11.2021).
Orbene, si applica il seguente principio: «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (così Cass. sez.
pagina 5 di 13 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492
– 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
È evidente come la reiterazione delle richieste istruttorie avvenuta in primo grado non soddisfi il predetto requisito di specificità (non essendo indicato neppure l'atto in cui tali richieste erano state articolate e non avendo la convenuta precisato su quali di esse intendesse insistere), di talché le stesse, dovendosi ritenere abbandonate, non possono essere riproposte in questo grado.
3.2. – D'altra parte, anche l'appellato si è limitato solo a richiedere “l'ammissione, per quanto occorrer possa, delle prove richieste con la memoria del 28.10.2020, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale del 23.04.2021”, senza nulla dedurre in ordine alla loro decisività e rilevanza.
In ogni caso, giova considerare come la prova testimoniale articolata nella memoria del
28.10.2020 (“1) DCV che, nel mese di aprile 2006, durante un colloquio con Suo fratello , CP_1 quest'ultimo Le confidava che la società Elettrotecnica Simel, della quale era socio, si CP_1 trovava in cattive condizioni finanziarie ed economiche;
2) DCV che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1), Suo fratello Le confidava di essere molto preoccupato, poiché aveva CP_1 prestato fideiussioni a favore di istituti di credito per garantire le obbligazioni della s.r.l.
Elettrotecnica Simel;
3) DCV che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1), Suo fratello
Le chiese il nominativo di un professionista cui rivolgersi per valutare la sua situazione CP_1 personale e patrimoniale, alla luce del probabile dissesto della s.r.l. Elettrotecnica Simel e Lei gli consigliò di rivolgersi alla dottoressa 4) DCV che nel mese di maggio 2006 Persona_4 veniva tenuto un incontro tra , e la dottoressa Controparte_1 Parte_1 Persona_5
durante il quale venivano analizzati i rischi connessi alla fideiussione bancaria Persona_4 prestata da con particolare riferimento alla comproprietà dell'immobile di Controparte_1
Montemurlo – via Varano, 79; 5) DCV che nel mese di maggio 2006, in qualità di collaboratore del
Notaio veniva incaricato di seguire la pratica relativa ai sig.ri Persona_6 Controparte_1
e i quali si erano appunto rivolti al Notaio per una consulenza Parte_1 Per_1 finalizzata a salvaguardare il loro patrimonio immobiliare da eventuali future azioni esecutive da parte di possibili creditori del sig. ; 6) DCV se la sig.ra fosse presente CP_1 Parte_1 agli incontri tenuti presso lo studio del Notaio di Prato, alla presenza del sig. Persona_6
, di Lei e del Notaio 7) DCV che i sig.ri e su Suo CP_1 Persona_6 CP_1 Parte_1 consiglio, si determinavano a concludere stipula degli atti prodotti sub n. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte attrice, che Le si mostrano;
8) DCV che nell'estate del 2006, la sig.ra Le Parte_1 comunicò che Suo fratello , al fine di salvaguardare l'immobile in Montemurlo – Controparte_1 via Varano, 79 - da possibili azioni esecutive, le aveva trasferito la propria quota di proprietà dello
pagina 6 di 13 stesso; 9) DCV che, in occasione del colloquio di cui al capitolo 8), la sig.ra la Parte_1 rassicurò che, al di là della intestazione formale, quest'ultima avrebbe sempre riconosciuto a Suo fratello, , la comproprietà dell'immobile sito in Montemurlo, via Varano, 79” ), si Controparte_1 presentasse inammissibile, anche per le ragioni che saranno di seguito esposte (§ 4.2), e perché i relativi capitoli vertevano su circostanze irrilevanti (cap. 1-7), oltre ad essere genericamente formulati sotto il profilo spaziale e temporale (cap. 8-9).
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame
4 – L'esame dell'appello.
4.1. – Da un punto di vista di priorità logica, si impone l'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Il tribunale, nel pervenire all'accoglimento della domanda proposta dal volta ad CP_1 ottenere l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita dell'1.6.2006
(con il quale egli ha ceduto a la sua quota di proprietà di ½ sull'immobile Parte_1 ubicato in Montemurlo, via Varano n. 79, al prezzo di € 105.000,00, di cui € 4.487,65 corrisposti prima dell'atto di vendita ed € 100.512,00 mediante accollo del mutuo acceso sull'immobile), pare, sia pure in modo alquanto involuto, avere attribuito rilevanza ad elementi presuntivi costituiti: 1) dal rapporto di convivenza e cogenitorialità esistente tra le parti;
2) al mancato pagamento del prezzo;
3) al fatto che fossero stati stipulati “due atti di segno opposto” (senza, tuttavia, specificare quali).
Ha, poi, fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale in materia di controdichiarazione
(citando Cass. civ. n. 14590/2013 del tutto non pertinente rispetto alla fattispecie per cui è causa, in quanto concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale avente ad oggetto l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale) senza, tuttavia, specificare quale atto, a suo dire, costituirebbe una controdichiarazione.
Si impone, dunque, un integrale riesame del percorso argomentativo del tribunale, stante l'inadeguatezza della motivazione a sorreggere la decisione (come lamentato dall'appellante nel secondo motivo di gravame).
4.1.2. – Come noto, la simulazione è essenzialmente caratterizzata dall'accordo simulatorio e, cioè, dalla reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il contratto stipulato e il loro effettivo rapporto.
Tale accordo non richiede una determinata forma anche se, in genere, le parti provvedono a documentarlo mediante la stipula di un'apposita controdichiarazione (o controscrittura) che è, appunto, il documento mediante il quale le parti manifestano o attestano il loro accordo simulatorio.
pagina 7 di 13 Come evidenziato da autorevole dottrina, la controdichiarazione mette in luce un contrasto esistente tra due manifestazioni entrambe volute, ma per fini diversi, e tra di loro coordinate: o nel senso che l'una toglie all'altra ogni valore vincolante tra le parti (simulazione assoluta), o nel senso che l'una si compone con l'altra, piegandola a perseguire, ove possibile, dietro la veste apparente, un diverso risultato pratico (simulazione relativa).
In altre parole, per escludere la realtà del contratto simulato, l'accordo simulatorio non può che agire in senso contrario al primo negozio e al cospetto delle medesime condizioni, di fatto e giuridiche.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa
è redatta” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 239 del 7.1.2025).
Nel caso in esame, né il preliminare di compravendita né, tanto meno, la procura a vendere rilasciata al sono idonei a neutralizzare gli effetti dell'atto di compravendita in quanto CP_1 entrambi non contengono alcun accertamento e/o riconoscimento in ordine all'esistenza dell'accordo simulatorio.
4.1.2.a. – Invero, è assolutamente incontestato che sia stata ad accollarsi le Parte_1 rate del mutuo acceso sull'abitazione in cui conviveva con il , come comprovato anche CP_1 dalla produzione della quietanza, relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, rilasciata dalla CA.
Trattasi di circostanza che è stata completamente ignorata dal tribunale e che, da sola, fa venire meno il ragionamento presuntivo posto a base dell'impugnata sentenza, in quanto è evidente che il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (non essendo in discussione neppure la corresponsione, prima dell'atto, della ulteriore somma di € 4.487,65) sia incompatibile con la simulazione assoluta della compravendita, poiché è indicativa della volontà delle parti di dare vita all'effetto traslativo.
4.1.2.b. – In più, con il preliminare di compravendita stipulato in pari data, la si Parte_1 obbligava a vendere, ed il ad acquistare, la quota di ½ oggetto del contestuale atto di CP_1 compravendita al prezzo di € 180.000,00, di cui € 79.487,65 corrisposti prima dell'atto ed €
100.512,00 da pagarsi mediante accollo del mutuo acceso sull'immobile.
pagina 8 di 13 Veniva, poi, specificato che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato “su semplice richiesta anche verbale” del . CP_1
Orbene, è evidente che la diversità del prezzo riportato nel preliminare, rispetto a quello pattuito nell'atto di compravendita stipulato contestualmente, escluda la portata di controdichiarazione del primo atto, in quanto con lo stesso la non riconosceva alcunché, tanto meno il Parte_1 carattere fittizio del suo acquisto della quota di ½ dal , ma si impegnava a trasferire la CP_1 predetta quota al medesimo ad un prezzo maggiore rispetto a quello da lei versato. CP_1
L'operazione, quindi, avrebbe avuto carattere lucrativo per la che avrebbe Parte_1 incamerato la maggior somma di € 75.000,00.
Al , invece, veniva attribuita la facoltà di procedere alla stipula del definitivo a sua CP_1 semplice richiesta, ma ciò non toglie la differenza ontologica esistente tra i due atti, essendo la compravendita immediatamente produttiva di effetti traslativi ed il preliminare di effetti solo obbligatori, il che rende ancor più evidente l'inidoneità di quest'ultimo a fungere da controdichiarazione.
4.1.2.c. – Contestualmente, al veniva rilasciata, dalla procura a vendere, in CP_1 Parte_1 nome e per conto di costei, “a chi vorrà, anche a sé stesso, in deroga all'art. 1395 del codice civile
e per il prezzo che riterrà più opportuno la quota indivisa pari ad un mezzo (1/2)” dell'abitazione di via Varano n. 79.
Nonostante l'ampiezza dei poteri conferiti all'appellato, neppure tale atto può essere assimilato ad una controdichiarazione, in quanto anch'esso presupponeva la produzione dell'effetto traslativo a favore della (a seguito della compravendita stipulata in pari data), dal momento che, Parte_1 per rientrare nella disponibilità della quota, il si sarebbe dovuto rendere comunque CP_1 acquirente della stessa, mediante pagamento del prezzo che “avrebbe ritenuto più opportuno”.
Semmai, la procura a vendere aveva efficacia contraria rispetto al prezzo pattuito nel preliminare di compravendita in € 180.000,00 – attribuendo al il potere di vendere la quota a sé CP_1 stesso al prezzo ritenuto più opportuno – ma non valeva a vanificare la verificazione dell'effetto traslativo a favore della come conseguenza della compravendita stipulata in pari data, Parte_1 effetto che, anzi, postulava.
Si può, quindi, ritenere che il conferimento della procura a vendere era funzionale solo a rafforzare la posizione del che, in qualsiasi momento, anche a prescindere dalla presenza CP_1 fisica della in sede di stipula dell'atto, avrebbe potuto procedere al trasferimento della Parte_1 quota a suo favore, fermo restando l'obbligo, da parte sua, del pagamento del prezzo.
Il , infatti, al fine di rientrare nella titolarità della quota poteva decidere o di avvalersi del CP_1 preliminare (pagando il prezzo ivi pattuito) o della procura rilasciata a suo favore (pagando il pagina 9 di 13 prezzo che “avrebbe ritenuto più opportuno”), ma sia nell'uno che nell'altro caso la quota sarebbe dovuta fuoriuscire dal patrimonio della in cui era effettivamente entrata. Parte_1
Del resto, proprio la complessità dell'operazione posta in essere dalle parti esclude che fosse loro intenzione rendere una controdichiarazione rispetto all'atto di compravendita, obiettivo che poteva essere agevolmente perseguito mediante la redazione di un documento con cui semplicemente riconoscevano il carattere fittizio del trasferimento.
4.1.3. – Ne consegue che anche la questione relativa all'obbligo di rendiconto posto a carico del procuratore/mandatario, contenuto nell'atto di conferimento della procura e poi oggetto di rinuncia da parte della con dichiarazione allegata al preliminare (dichiarazione di cui Parte_1 prima ha formalmente disconosciuto la sua sottoscrizione che, poi, a seguito della produzione dell'originale del documento, ha riconosciuto, come espressamente affermato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.), si ridimensiona notevolmente.
Difatti, l'obbligo di rendiconto aveva scarso significato nell'economia dell'operazione, tenuto conto che l'unico atto che il mandatario avrebbe potuto compiere era costituito dalla stipula del definitivo di compravendita, di talché non si era in presenza di un'articolata attività gestoria che avrebbe reso necessario il controllo del mandante sulle modalità e sui risultati del suo svolgimento.
D'altra parte, la era, comunque, garantita dalla previsione normativa della Parte_1 responsabilità del mandatario, pure in caso di dispensa dall'obbligo di rendiconto, nel caso di dolo o colpa grave (ex art. 1713, comma 2, c.c.), e ciò escludeva il pericolo che il , CP_1 approfittando del rilascio della procura a suo favore, vendesse la quota ad un prezzo non congruo.
4.1.4. – Giova, altresì, considerare che quanto dedotto dall'appellato circa il fatto che l'intera operazione era funzionale ad eludere le ragioni dei suoi creditori non è incompatibile con l'effettività del trasferimento della quota a favore della Parte_1
In realtà, è pressoché assodato che, all'1.6.2006, la società Elettrotecnica Simel s.r.l. – per la quale il , che ne era socio ed amministratore, si era costituito fideiussore – fosse in crisi, CP_1 laddove si consideri che, a distanza di poco più di un anno (per la precisione, in data 21.11.2007), venne dichiarata fallita dal Tribunale di Prato (cfr. doc. 11,12,13 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte ) e che, con lettera raccomandata a.r. del 14.12.2006, CP_1 indirizzata sia alla società che ai suoi fideiussori, CA Toscana chiese il rientro dell'ingente esposizione debitoria (pari ad oltre 250 mila euro).
Tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, non può essere ritenuta indicativa dell'esistenza di un accordo simulatorio, in quanto, proprio l'intenzione di eludere le pagina 10 di 13 ragioni creditorie era certamente compatibile con il trasferimento della quota dal alla CP_1
allo scopo di impedire ai creditori di rivalersi su di essa. Parte_1
Ciò, peraltro, ben si concilia anche con la stipula del preliminare di vendita ed il rilascio della procura a vendere a favore del , il quale, una volta scongiurato il rischio dell'esecuzione CP_1 forzata sulla quota, avrebbe potuto conseguire nuovamente la comproprietà del bene, previo pagamento del prezzo.
4.2. – Pertanto, gli atti sopra menzionati sono inidonei a costituire un principio di prova scritta, in ordine all'esistenza dell'accordo simulatorio, che avrebbe giustificato l'ammissione della prova testimoniale ex art. 2724 n. 1 c.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la prova per testi tra le parti della simulazione di un contratto di trasferimento immobiliare soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa: nel primo caso (simulazione assoluta), l'accordo simulatorio, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2722 cod. civ. in quanto riconducibile tra i patti ivi previsti, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, e quindi non può essere compreso tra gli atti indicati dall'art. 2725 cod. civ., sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724. nel secondo caso
(simulazione relativa) invece, la prova suindicata, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.6.1983, n. 3851; in senso conforme anche Cass. civ. n. 10240/2007).
Per lo stesso motivo, non è ammissibile neppure la prova per presunzioni, ai fini della dimostrazione dell'accordo simulatorio, stante il disposto dell'art. 2729, comma 2, c.c., di talché anche gli altri elementi valorizzati dal tribunale (rapporti di convivenza e cogenitorialità tra le parti), già intrinsecamente deboli, risultano avere una valenza nulla.
Inoltre, se è vero che la linea difensiva della è stata contraddistinta da una certa Parte_1 contraddittorietà (avendo inizialmente dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto né la procura a vendere né il preliminare, nonostante l'attestazione notarile della provenienza dei predetti atti, poi disconosciuto la sua sottoscrizione sulla dichiarazione della rinuncia al rendiconto che, poi, ha riconosciuto), ciò non toglie che costituiva onere del provare la simulazione CP_1 assoluta della compravendita il che, però, non è avvenuto.
4.3. – Ha, allora, errato il tribunale nel ritenere raggiunta la prova dell'accordo simulatorio tra le parti ed a condannare la al pagamento della somma di € 165.000,00 – pari al 50% Parte_1
pagina 11 di 13 del prezzo della successiva vendita dell'immobile a terzi – dovendosi la stessa ritenere pienamente legittimata a disporre autonomamente del bene, non essendosi, peraltro, il mai avvalso CP_1 del diritto di addivenire alla stipula del contratto definitivo, né avendo chiesto di accertare l'inadempimento della alle obbligazioni assunte nel preliminare ed il conseguente Parte_1 diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
Per completezza, si osserva anche che la domanda di risarcimento danni (da mancato godimento dell'immobile), proposta in primo grado dall'originario attore, non è stata esaminata dal tribunale né è stata riproposta in questo grado.
I motivi in disamina sono, quindi, fondati, con conseguente assorbimento del primo.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Ebbene, in ragione dell'integrale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste interamente a carico del , stante il rigetto delle domande da lui proposte. CP_1
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 52.001-260.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare: € 7.052,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 956,00
pagina 12 di 13 Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00, oltre € 1.165,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione, il subprocedimento di inibitoria.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi dei due giudizi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
332/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 03/06/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: Controparte_1
i) per il giudizio di primo grado, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 1.165,00 per esborsi, in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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